Come si applica la disciplina IVA ai buoni corrispettivi multiuso (voucher) nel caso di un borsellino elettronico utilizzabile per acquisti con aliquote diverse?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che un borsellino elettronico (wallet) ricaricabile può essere qualificato come buono corrispettivo multiuso secondo la Direttiva UE 2016/1065, quando al momento della ricarica non è ancora nota l'aliquota IVA applicabile all'acquisto finale. La ricarica del wallet costituisce una semplice movimentazione di denaro esclusa da IVA, mentre l'operazione imponibile si realizza solo quando il cliente utilizza effettivamente il credito per acquistare beni o servizi specifici. In quel momento, l'azienda applica l'aliquota IVA propria del prodotto/servizio acquistato (ad esempio 10% per fast food, 4% per tigelle non farcite, 22% per bevande e gadget) e documenta l'operazione tramite fattura elettronica o memorizzazione telematica dei corrispetivi. Questo meccanismo consente al contribuente di rinviare la tassazione dal momento della ricarica al momento dell'effettivo utilizzo del voucher, quando tutti gli elementi necessari per determinare il corretto trattamento fiscale sono noti e documentabili.
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Riferimento normativo
Voucher - Disciplina IVA - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 523/2021
OGGETTO: Voucher - Disciplina IVA
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
GAMMA S.P.A. (in breve, "Istante" o "Società") riferisce di svolgere attività di
produzione di semilavorati alimentari e prodotti di gastronomia, nonché conduzione di
esercizi per la ristorazione e bar, nell'ambito dei quali effettua:
- somministrazione di alimenti e bevande presso i propri punti vendita (fast food
);
- vendita di pasti (alimenti e bevande) con asporto (take away);
- vendita di pasti (alimenti e bevande) a domicilio tramite società terze (e-
commerce delivery) e, a breve, direttamente (food delivery);
- vendita di prodotti alimentari confezionati (vino, aceto balsamico, tigelle, ecc.)
e di gadget (pubblicazioni, libri, stampi per tigelle, ecc.) presso gli shop corner
(prodotti di market).
La Società ha sviluppato una piattaforma elettronica informatica che tramite
l'apposita App "Beta" (di seguito, "App") permette agli utenti registrati di ordinare i
pasti (e, a breve, anche gli altri prodotti offerti), pagando online tramite carta
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elettronica o attraverso un "borsellino elettronico" (in breve anche "wallet"),
precedentemente alimentato da versamenti effettuati dallo stesso utente mediante carte
elettroniche, contanti o ticket restaurant.
L'Istante rappresenta che:
1. sino a ora ha consentito l'utilizzo del wallet solo per il fast food in quanto
questa tipologia di vendita è caratterizzata dall'aliquota IVA del 10 per cento, che
applica già al momento della ricarica a meno che non sia effettuata tramite ticket
restaurant;
2. ha applicato l'aliquota IVA del 10 per cento all'attività di fast food, ai sensi
del n. 121) della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (in breve, "Decreto IVA");
3. dal 2021, applicherà l'aliquota del 10 per cento anche alle vendite con asporto
o a domicilio di piatti pronti e di pasti preparati al momento, in forza
dell'interpretazione del n. 80) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA fornita
dall'articolo 1, comma 40, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di bilancio
2021);
4. applica l'aliquota propria del singolo bene di volta in volta venduto in
relazione alle cessioni di bevande e di tutte le altre tipologie di prodotti (ad es.: tigelle
non farcite e frutta al 4 per cento; bevande e gadget al 22 per cento).
Per il futuro, la Società intende estendere l'utilizzo del borsellino elettronico a
tutte le modalità di vendita dalla stessa adottate (fast food, take away e food delivery).
In particolare è intenzione dell'Istante organizzare la sua attività nel seguente modo:
- il cliente può ordinare tramite l'App i prodotti da acquistare (anche prodotti di
market) scegliendo la modalità di consumo che preferisce utilizzare (fast food, take
away e food delivery);
- il pagamento è contestuale all'ordine, tramite carte elettroniche o tramite
l'utilizzo del borsellino elettronico. Una volta registrati sulla App, infatti, i clienti
possono accedere alla propria area riservata ed effettuare, in via informatica o presso le
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casse dei punti vendita dell'Istante, dei versamenti per alimentare il proprio wallet.
In sede di documentazione integrativa la Società ha precisato, tra l'altro, che:
- ha sempre l'obbligo di accettare il pagamento del corrispettivo mediante
borsellino elettronico, non essendo previste delle preclusioni;
- non è previsto un limite temporale per l'utilizzo del credito presente nel wallet.
Ciò premesso, l'Istante chiede se, in relazione alla situazione appena esposta,
possa trovare applicazione la disciplina IVA dei buoni-corrispettivo multiuso ai sensi
dell'articolo 6-quater del Decreto IVA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che il borsellino elettronico sia un buono-corrispettivo
multiuso in quanto sarebbe destinato anche all'acquisto di beni e servizi con aliquote
IVA differenti e/o forniti con modalità diverse. La relativa disciplina IVA pertanto non
è nota al momento della sua ricarica, ma successivamente, ossia quando il wallet è
utilizzato.
L'Istante, dunque, ritiene di dover emettere:
a) al momento della ricarica, un documento commerciale fuori campo IVA, ai
sensi dell'articolo 2 del Decreto IVA, per l'importo del versamento stesso;
b) successivamente, cioè quando effettua l'operazione, la fattura o il documento
commerciale con applicazione dell'aliquota IVA propria del prodotto/servizio
acquistato mediante il borsellino elettronico.
La Società, inoltre, riferisce di essere a conoscenza del fatto che le operazioni di
commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e
che, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta
dal cliente), né all'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Il presente parere è circoscritto al quesito posto dall'Istante, concernente la natura
di voucher del borsellino elettronico. Resta dunque impregiudicata ogni possibilità di
sindacato da parte di questa Agenzia in merito alle altre fattispecie evidenziate
incidentalmente dalla Società, qui assunte acriticamente.
La Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (cd "Direttiva
voucher") ha regolamentato a livello unionale la disciplina IVA dei cd "voucher" o
"buoni corrispettivi", modificando la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006.
La disciplina sui voucher è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 28
novembre 2018, n. 141 (c.d. "Decreto voucher"), che ha modificato il Decreto IVA.
Ai sensi dell'articolo 6-bis del Decreto IVA il buono-corrispettivo è «uno
strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale
corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che
indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da
cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le
condizioni generali di utilizzo ad esso relative».
Elementi essenziali di un buono corrispettivo, quindi, sono:
1. l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o
parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
2. l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa,
l'identità dei potenziali fornitori.
Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo da tutti gli
altri documenti o strumenti. In particolare, sono espressamente esclusi dalla disciplina
dei voucher gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a
cinema e musei, i francobolli e simili; nonché i buoni sconto, i quali non danno diritto
a ricevere detti beni o servizi (cfr. i considerando 4, 5 e 6 della Direttiva voucher e la
relazione illustrativa al Decreto voucher, nonché la risposta a interpello n. 519 del 12
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dicembre 2019).
La normativa individua, inoltre, due tipologie di buono-corrispettivo, ossia il
voucher monouso e quello multiuso.
In base all'articolo 6-ter del Decreto IVA, il buono-corrispettivo è monouso «se
al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-
corrispettivo dà diritto» (comma 1). In tal caso «ogni trasferimento di un buono-
corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi
a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o
prestazione» (comma 2).
Per l'articolo 6-quater del Decreto IVA, il buono-corrispettivo è invece multiuso
«se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a
cui il buono-corrispettivo dà diritto» (comma 1). In tal caso «ogni trasferimento di un
buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come
corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei
servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta
cessione o prestazione» (comma 2).
Al riguardo, la Relazione illustrativa al d. lgs. n. 141 del 2018 precisa che la
distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo "si fonda sulla disponibilità delle
informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-
corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta
del consumatore".
A tal fine, ciò che assume rilevanza "è la certezza o meno, già al momento
dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla
corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza
circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA
applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa» (cfr. anche la risposta a
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interpello n. 147 del 3 marzo 2021).
Per i buoni multiuso l'IVA sarà, quindi, esigibile quando i beni o i servizi cui il
buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non
sarà soggetto all'imposta (cfr. considerando 8 della Direttiva voucher). La relazione
illustrativa al d.lgs. n. 141 del 2018 precisa, inoltre, che "i trasferimenti (n.d.r. medio
tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della
cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza
ai fini IVA" (cfr. anche risposta a interpello n. 519 del 12 dicembre 2019).
Nella fattispecie in esame, le informazioni e i documenti esibiti dall'Istante
consentono di ritenere che:
1. a seguito della ricarica effettuata dall'utente, la Società emetta a favore di
quest'ultimo un "buono corrispettivo", ancorchè dematerializzato, ai sensi della citata
Direttiva voucher, in quanto contiene l'obbligo di essere dalla stessa accettato come
corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi;
2. tale voucher dematerializzato sia multiuso perché al momento dell'emissione
non risulta nota la disciplina IVA applicabile all'operazione sottostante. In tale
momento infatti non sono determinate "la natura, qualità, quantità nonché l'IVA
[n.d.r. qui intesa come aliquota] applicabile ai beni e servizi", oggetto della fornitura.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte dall'Istante devono
pertanto considerarsi effettuate, ai fini IVA, al momento in cui il cliente acquista gli
stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino
elettronico. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare
il corretto trattamento IVA dell'operazione sottostante e che consentono alla Società di
documentare fiscalmente l'operazione, tramite emissione della fattura (elettronica) ai
sensi dell'articolo 21 del Decreto IVA (se richiesta dall'utente) ovvero tramite
memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base
all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
La ricarica del borsellino elettronico costituisce invece una mera
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movimentazione di denaro, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi
dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.
Sebbene non costituisca oggetto del quesito posto dall'Istante, ad ogni buon fine
si osserva che l'articolo 7, comma 3, lettera u), del Regolamento di esecuzione (UE) n.
282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 esclude dalla qualificazione di servizio
elettronico la «prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, (...), servizi di
ristorazione, (...) o servizi affini», dovendosi considerare tali - secondo le "Note
esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione ed elettronici" pubblicate il 3 aprile 2014 dalla Commissione
europea - quelli «erogati in via principale e abituale come parte delle attività svolte
dai settori in questione» (cfr. anche Principio di diritto n. 3 del 2020).
Firma su delega della Direttrice centrale
Danila D' Eramo
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 3654801/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La disciplina dei voucher multiuso si applica secondo l'articolo 6-quater del Decreto IVA (d.lgs. 141/2018) e riguarda strumenti dematerializzati come wallet e borsellini elettronici. Commercialisti e aziende di ristorazione, e-commerce e food delivery devono distinguere tra buoni monouso (aliquota nota al momento dell'emissione) e multiuso (aliquota determinata al riscatto), applicando correttamente l'IVA sulla cessione di beni e prestazioni di servizi secondo la natura, qualità e quantità del prodotto acquistato, con esclusione dalla tassazione della mera movimentazione di denaro.
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