Il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, avviato d'ufficio dal Comune, è soggetto all'imposta di bollo?
Spiegato da FiscoAI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni esemplare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. Questo vale anche quando il procedimento è avviato d'ufficio dal Comune, come previsto dalle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020 e dalla normativa regionale. La ragione è che il provvedimento di rinnovo, pur non richiedendo una nuova istanza formale, trae comunque origine da un'istanza/richiesta di parte presentata al momento della concessione originaria. In altri termini, l'Agenzia ritiene che il rinnovo rappresenti un provvedimento autonomo rispetto a quello precedente e, come tale, rimane soggetto alla disciplina fiscale ordinaria dell'imposta di bollo, indipendentemente dall'obiettivo di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi perseguito dalla normativa statale e regionale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 573/2021
OGGETTO: Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di
posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune interpellante fa presente che sta provvedendo al rilascio del
provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di
commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge
18 maggio 2020 n. 34, secondo le linee guida del D.M. 25 novembre 2020 e delle
D.G.R. Veneto n. 1704 del 2020.
Al riguardo, il Comune istante specifica, che in attuazione delle predette
disposizioni statali e regionali, provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di
rinnovo delle concessione di posteggio di occupazione del suolo pubblico, avente
validità dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, e alla verifica del possesso dei
requisiti necessari all'esercizio dell'attività in capo alle varie ditte.
Il Comune aggiunge, inoltre, che invia una comunicazione al titolare dell'azienda
intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo
della stessa, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dello
Pagina 2 di 5
stesso.
In considerazione di quanto premesso, il Comune istante chiede, quindi, se per il
provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di
commercio su aree pubbliche debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo,
trattandosi di un procedimento avviato d'ufficio e non su istanza di parte.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con
modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, con l'articolo 181, comma 4-bis,
dispone che «Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi
dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo
16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di
dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e
con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al
soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita
in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva
ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio
dell'attività».
Per effetto di tale disposizione legislativa, dunque, le concessioni di posteggio
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre
Pagina 3 di 5
2020, sono rinnovate per la durata di dodici anni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con il decreto del 25
novembre 2020 e il relativo Allegato A), approvando le linee guida per il rinnovo delle
concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi
scadenza al 31 dicembre 2020.
Le predette linee guida al punto 2 prevedono che «Sono oggetto di rinnovo le
concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti
in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e
periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020».
Il successivo punto 4 stabilisce che «Al fine di semplificare e ridurre gli oneri
amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il
Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del
possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida ...».
Al punto 13 è, inoltre, previsto che «In attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, le
regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle
suddette concessioni, secondo le presenti linee guida ...».
A seguito dell'adozione delle summenzionate linee guida, la Regione Veneto ha
predisposto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 9 dicembre 2020 ,
le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delle
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al
31 dicembre 2020.
Con il predetto provvedimento è stato, infatti disposto che «il procedimento di
verifica dei requisiti richiamati al punto 1 è avviato d'ufficio dai Comuni entro il 31
dicembre 2020. (...) Trattandosi di rinnovo di concessioni già esistenti, non è
necessario altresì l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica
della sussistenza dei suddetti requisiti. (...) Da ultimo, restano in capo ai Comuni, in
Pagina 4 di 5
conformità con il principio costituzionale di sussidiarietà, le modalità operative di
dettaglio ai fini del rinnovo delle concessioni, secondo i rispettivi ordinamenti e nel
rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, considerato che le linee guida
ministeriali presentano un particolare contenuto prescrittivo e stante la concomitante
esigenza di assicurare, da un lato, la maggiore semplificazione e razionale gestione
del procedimento di rinnovo e, nel contempo, il rispetto della tempistica prevista dalla
normativa statale».
Con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le concessioni
oggetto d'interpello, appare utile ricordare, che l'articolo 4, comma 1, della tariffa,
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin
dall'origine, nella misura di euro 16,00, per gli, «Atti e provvedimenti degli organi
dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) degli
enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o
in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.»
In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo ai
sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro
16,00, per ogni esemplare.
Nel caso di specie, il delineato quadro normativo volto a semplificare e ridurre
gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta altresì
modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, torna applicabile
conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già
esistenti (e rinnovati mediante la descritta procedura).
In effetti, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un'istanza, che seppur
non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte
interessata. In altri termini, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della
concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento
iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, considerato che il Comune istante
Pagina 5 di 5
provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di
posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo
rispetto a quello precedente, si ritiene che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo ai
sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 3744575/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'imposta di bollo sui provvedimenti amministrativi è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e si applica agli atti e provvedimenti degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri. La concessione di posteggio su aree pubbliche per il commercio, il rinnovo delle concessioni e la procedura d'ufficio sono elementi rilevanti per commercialisti e consulenti che assistono operatori economici nel settore del commercio su aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.