Un coniuge separato che possiede una quota della casa coniugale acquistata con agevolazioni 'prima casa' può beneficiare nuovamente dell'agevolazione per l'acquisto di una nuova abitazione, oppure deve prima alienare?
Spiegato da FiscoAI
L'agevolazione 'prima casa' consente di acquistare un'abitazione con imposte ridotte (2% invece delle aliquote ordinarie), ma richiede di non possedere altre case di abitazione acquistate con le stesse agevolazioni. Tuttavia, il legislatore ha previsto un'eccezione nel comma 4-bis della Nota II-bis: chi già possiede un'abitazione agevolata può acquistarne un'altra con agevolazioni, purché venda la prima entro un anno dall'acquisto della seconda. Nel caso del coniuge separato, anche se la casa coniugale rimane di fatto inutilizzabile (assegnata all'ex coniuge), la legge non considera rilevante l'idoneità abitativa dell'immobile: conta solo la titolarità della proprietà, anche in quota. Pertanto, il coniuge separato deve comunque alienare la sua quota entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, altrimenti decade dal beneficio e deve pagare le imposte ordinarie più una sanzione del 30%. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono ammesse eccezioni basate su circostanze personali, anche se il contribuente può ricorrere alle procedure di comunicazione previste dalle risoluzioni 105/E/2011 e 112/E/2012 per ridurre la sanzione.
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Riferimento normativo
Agevolazione 'prima casa' - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 634/2021
OGGETTO: Agevolazione 'prima casa'
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante fa presente di aver contratto matrimonio in data X , in regime della
comunione legale dei beni e di aver acquistato in Y in data 11 marzo 2010, insieme al
coniuge, la casa familiare, beneficiando delle agevolazioni 'prima casa'.
In data Z è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, nel cui
contesto è stato stabilito che la casa familiare rimanga in uso al marito fino al 2026.
In data 11 novembre 2020, l'istante acquista in Y una nuova abitazione, adibita a
residenza propria e dei propri figli, chiedendo di poter beneficiare delle agevolazioni
per l'acquisto della 'prima casa' e contestualmente assumendo l'impegno di alienare la
propria quota della casa ex coniugale entro il termine di un anno previsto dal comma
4-bis, della Nota II-bis, all'articolo 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Al riguardo, l'istante osserva che l'ex coniuge non ha manifestato alcun interesse
ad acquistare la metà della casa di sua proprietà, per cui la vendita a terzi appare del
tutto improbabile, con la conseguenza che, con ogni probabilità, non si avvererà la
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condizione, prevista dalla norma sopra citata, di vendere la casa pre-posseduta entro il
termine di un anno dalla data del secondo acquisto.
Ciò comporterà, a carico dell'istante, il pagamento delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura ordinaria e della relativa sanzione si sensi del
comma 4 della citata Nota.
Premesso quanto sopra, l'istante chiede se possa applicarsi la non decadenza
dall'agevolazione fruita per il secondo acquisto o, in alternativa, almeno la non
applicazione della sanzione, rimanendo eventualmente dovuta solo la differenza tra
misura ordinaria e misura agevolata delle imposte dovute per il secondo acquisto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che la decadenza dai benefici 'prima casa' per il secondo acquisto
agevolato, non debba trovare applicazione nel caso in cui, acquistata la casa coniugale
da parte dei due coniugi beneficiando delle agevolazioni in esame, la stessa venga poi
assegnata in sede di separazione o divorzio all'ex coniuge.
L'istante ritiene, infatti, che al coniuge separato, che esce definitivamente dalla
casa coniugale in seguito alla irreversibile crisi coniugale, regolamentata in sede
giudiziale, non debba in alcun modo essere preclusa la possibilità di richiedere
l'agevolazione 'prima casa' per l'acquisto di un altro immobile che venga dallo stesso
adibito ad abitazione familiare, atteso che il coniuge non assegnatario della casa
familiare ha la mera titolarità di una quota di un'abitazione che non può utilizzare.
Pertanto, osserva l'istante, ciò equivale ad avere un immobile inidoneo a
soddisfare quelle esigenze abitative che sono a fondamento della norma agevolativa
(in senso conforme, le recenti pronunce della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 162/2021 e prima Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n.
18/2019, nonché Cassazione sent. n. 3931/2014).
In alternativa, l'istante ritiene che, per le ipotesi in cui il coniuge non
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assegnatario acquisti un nuovo immobile con i benefici 'prima casa' senza procedere
all'alienazione, entro il termine previsto, della propria quota dell'abitazione pre-
posseduta, per causa ad esso non imputabile, non debba applicarsi la sanzione,
rimanendo dovuta solo la differenza tra misura ordinaria e misura agevolata delle
imposte dovute per l'acquisto della nuova abitazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le agevolazioni per l'acquisto della 'prima casa' sono disciplinate dalla Nota II-
bis, posta in calce all' articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (TUR). Tale disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella
misura del 2 per cento per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento
che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni previste dalla Nota citata II-bis, lettere a),
b) e c).
In particolare, ai sensi della lettera c), l'acquirente deve dichiarare nell'atto di
acquisto «di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal
coniuge con le agevolazioni».
Pertanto, la citata norma agevolativa, subordina la concessione dell'agevolazione
'prima casa', tra l'altro, alla impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra casa di
abitazione, acquistata con le agevolazioni in esame.
Tuttavia, in deroga a tale principio, il legislatore ha previsto, al comma 4-bis
della predetta Nota, che «L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del
comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si
verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate
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nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo
precedente si applica quanto previsto dal comma 4.".
Nelle ipotesi di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, sono dovute
le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una
sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli interessi (comma 4).
La norma contenuta nel comma 4-bis citato consente, dunque, al contribuente di
fruire delle agevolazioni in esame, in relazione all'acquisto del nuovo immobile, anche
in assenza del requisito della 'novità' del godimento dell'agevolazione poiché già in
possesso di altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni. Ciò, a
condizione che l'immobile pre-posseduto venga alienato entro il termine di un anno dal
nuovo acquisto agevolato. In mancanza di tale alienazione opera, dunque, la decadenza
dal beneficio fruito per il secondo acquisto.
Riguardo alla fattispecie in esame appare utile far riferimento alla ordinanza del
13 giugno 2017, n. 14740 della Corte di cassazione che, per un caso analogo, ha
affermato che il legislatore "... ha voluto mantenere la possibilità che il contribuente
potesse in vita usufruire più volte del beneficio cosiddetto prima casa, soltanto
subordinandolo alla condizione di non essere 'titolare, neppure per quote, anche in
regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto e dal coniuge con le agevolazioni' (Cass. Sez. 5^, n. 8548/16);... in
altri termini, i presupposti impeditivi di cui alle menzionate lett. b) e c) sono diversi,
ed il fatto che ai fini della lett. c) non rilevi (come invece vorrebbe il ricorrente) la
soggettiva e concreta idoneità abitativa di altro immobile posseduto, in precedenza
già acquistato con il regime agevolato, è testimoniato dal riferimento che la lett. c) - a
differenza della lett. b) - fa anche alla 'nuda proprietà', la quale evidentemente
prescinde in radice dallo stesso uso abitativo".
Tenuto conto che le disposizioni di cui alla citata Nota II-bis hanno natura
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agevolativa e, quindi, non sono suscettibili di interpretazione che ne estenda la portata
applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate, non si condivide la presunta
inidoneità dell'immobile in oggetto pre-posseduto a soddisfare quelle esigenze
abitative, quale elemento rilevante per impedire l'applicazione della citata disposizione
di legge che prevede, tra l'altro, la decadenza dal beneficio fiscale in esame.
Pertanto, considerata la titolarità in capo all'istante del diritto di proprietà di altra
casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni in esame, lo stesso dovrà procedere
alla alienazione della quota in sua proprietà della casa pre-posseduta, al fine di non
incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita per il secondo acquisto.
Riguardo ai termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del
mantenimento dei benefici 'prima casa', si rammenta, che, ai sensi dell'articolo 3,
comma 11-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ('Mille proroghe'),
convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2021, n. 21, il periodo di
sospensione dei termini per l'agevolazione 'prima casa' è stato prorogato al 31
dicembre 2021. Pertanto, per gli acquisti avvenuti tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2021, i termini inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Si rammenta, infine, che con circolare del 13 giugno 2016, n. 27/E, è stato
chiarito che in caso di inottemperanza dell'obbligo di alienazione dell'immobile pre-
posseduto entro il termine previsto dal comma 4-bis dell'articolo 1 della Nota II-bis,
della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, sono applicabili le procedure indicate nelle
risoluzioni nn. 105/E del 2011 e 112/E del 2012.
Tali procedure possono essere seguite dal contribuente, che non intende o non
può assolvere agli impegni assunti in sede di acquisto della 'prima casa di abitazione',
per comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate ed evitare l'applicazione della
sanzione amministrativa ovvero, corrisponderla in misura ridotta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 3788714/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'agevolazione 'prima casa' è disciplinata dalla Nota II-bis dell'articolo 1 del DPR 131/1986 e rappresenta un beneficio fiscale per l'acquisto di abitazioni principali, rilevante per commercialisti che assistono clienti in separazioni e divorzi. La norma del comma 4-bis consente il doppio acquisto agevolato subordinato all'alienazione entro dodici mesi, con decadenza dal beneficio e sanzione amministrativa del 30% in caso di inottemperanza. Concetti correlati includono la titolarità in comunione legale, i diritti reali di godimento, la nuda proprietà e le procedure di regolarizzazione presso l'Agenzia delle Entrate.
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