Raggruppamento temporaneo di imprese – appalto pubblico – fatturazione della quota per ''adeguamento prezzi'' finanziato con il ''Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche'' – D.M. n. 381 del 6 dicembre 2022
Come deve essere gestita la fatturazione della revisione prezzi in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese quando il finanziamento proviene dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche?
Spiegato da FiscoAI
Un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito per eseguire un appalto pubblico è un soggetto trasparente dal punto di vista fiscale: ogni impresa associata mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale, anche se una di esse funge da mandataria. Quando il Comune riconosce una revisione prezzi finanziata dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, l'obbligo di fatturazione rimane in capo alle singole imprese del raggruppamento, ciascuna per la quota di lavori da essa effettivamente eseguiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia gestito dalla mandataria. Sebbene il D.M. n. 381/2022 preveda che il contributo del Fondo sia assegnato alla mandataria per motivi tecnici (la piattaforma ministeriale accetta una sola impresa), questa disposizione riguarda solo l'aspetto finanziario dell'erogazione, non gli obblighi fiscali di fatturazione. Pertanto, le mandanti devono comunque emettere fatture separate per i loro lavori, oppure la mandataria può emetterle "in nome e per conto" delle altre, purché ciò risulti chiaramente documentato in fattura secondo l'articolo 21 del DPR 633/1972.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
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Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 259/2024
OGGETTO: Raggruppamento temporaneo di imprese – appalto pubblico –
fatturazione della quota per ''adeguamento prezzi'' finanziato con il
''Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche'' – D.M. n. 381 del 6
dicembre 2022.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante, società cooperativa di produzione e lavoro, riferisce di aver
partecipato, [...], insieme alle società [BETA], [GAMMA] e [DELTA] (''Mandanti''), al
bando indetto dal Comune di [...] per l'affidamento di un appalto pubblico finanziato
dall'Unione europea con i fondi [...], e avente ad oggetto «[...]».
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Per la partecipazione all'appalto e l'esecuzione dei lavori, le predette società hanno
costituito un Raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) di tipo misto per quote,
conferendo all'istante apposito mandato con rappresentanza.
Secondo quanto riportato nell'istanza, l'offerta di partecipazione è stata presentata
dal RTI entro la scadenza del [...], il [...] il Comune ha affidato al predetto RTI
l'esecuzione dei lavori oggetto del bando pubblico e, conseguentemente, il [...] è stato
stipulato il relativo contratto di appalto.
In aggiunta al corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori, nel contratto è stato
previsto un adeguamento del corrispettivo in caso di incremento del costo dei materiali
utilizzati per l'esecuzione dell'appalto finanziato stante il rinvio alle previsioni del
decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 91, ed all'articolo 7, comma 1, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 11 settembre 2020, n. 120 da finanziare con le risorse proprie della
stazione appaltante ove sufficienti e, in caso di incapienza dei fondi, con le risorse
stanziate in un apposito fondo denominato ''Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche'' (di seguito, anche il ''Fondo'') istituito presso il Ministero delle infrastrutture
e trasporti.
L'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 381 del 6 dicembre 2022, disciplina le modalità
per accedere alle risorse del citato Fondo per l'adeguamento dei prezzi in relazione
agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, prevedendo che tale finanziamento sia
richiesto dall'ente pubblico/stazione appaltante attraverso un apposito modulo, trasmesso
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su piattaforma informatica. Ove giudicato
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ammissibile, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l'articolo 5 del
medesimo D.M. n. 381 del 2022 stabilisce che l'ente pubblico/stazione appaltante
assegna il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all'impresa mandataria,
che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in
base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.
Sulla base della disciplina sopra richiamata, il Comune di [...] ha emesso
certificati di pagamento per il riconoscimento della revisione prezzi con riferimento ai
primi 3 SAL dell'appalto (relativi a lavorazioni concluse entro il [...]), come prescritto
dal richiamato articolo 26 del decretolegge n. 50 del 2022 e, in particolare:
1) il certificato n. [...] per quota finanziata con fondi propri e
2) il certificato n. [...] per la quota pagata dal Comune e finanziata con i fondi
ricevuti dal Ministero.
Con riferimento alla quota finanziata con i fondi del Comune, quest'ultimo ha
richiesto alle società partecipanti al RTI l'emissione di fatture per la parte riferibile ai
lavori da ciascuna di esse eseguiti, in proporzione alle percentuali di partecipazione al
raggruppamento temporaneo. Tali fatture sono state emesse con applicazione del regime
di split payment.
Quanto, invece, alla quota finanziata con i fondi pubblici, il Comune di [...] ha
richiesto l'emissione della fattura per l'intero importo riconosciuto alla sola [ALFA],
anziché proquota a ciascuna impresa del RTI. Ciò sia sulla base di quanto previsto
dall'articolo 5 del citato D.M. del 2022, e tenuto conto che la piattaforma resa disponibile
dal Ministero per la richiesta di accesso al fondo prevede l'inserimento di una sola
impresa, ancorché risulti indifferente se mandataria o mandante.
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Tanto premesso, l'istante chiede quale sia la corretta modalità di fatturazione della
quota parte di revisioni prezzi, riconosciuta dal Comune di [...], finanziata con le risorse
del citato Fondo pubblico.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene che, anche in relazione alla quota riconosciuta a titolo
di revisione prezzi e finanziata con le risorse del Fondo, gli obblighi di fatturazione nei
confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate
per la quota riferibile ai lavori di competenza.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, è stato precisato che «Il
rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo
di imprese (RTI) istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico si inquadra,
giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai
sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice
appalti pubblici e contratti di concessione) '''...non determina di per sé organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali''. Ne
deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono
assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna
eseguiti».
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Come precisato con la risposta ad interpello n. 47, pubblicata sul sito internet
della scrivente il 21 febbraio 2024, «Tali chiarimenti si ritengono ancora validi
nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che, all'articolo 68
disciplina i ''Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici''.
Il comma 8 del citato articolo 68, infatti, con una previsione analoga a quella contenuta
nell'abrogato articolo 48, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, dispone che ''Il rapporto
di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali''».
In diversi documenti di prassi è stato evidenziato che, da un punto di vista
civilistico e fiscale, il Raggruppamento Temporaneo è un soggetto trasparente e,
in generale, non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto. In particolare, con la
risoluzione del 13 luglio 2007, n. 172/E, è stato precisato che, «elemento decisivo
affinché possa determinarsi un'autonomia soggettiva in capo all'ATI è il fatto che le
imprese raggruppate si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario e
indistinto, sia all'interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo
la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né,
a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l'opera da eseguire abbia il
carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in
una ripartizione percentuale dell'opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale».
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In ordine agli obblighi di fatturazione, con la risoluzione del 16 giugno 2008,
n. 246/E, è stato chiarito che, «[...] solo quando l'ATI assume funzione esterna e,
dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo
alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi
soggetti di diritto».
Tanto premesso, nel caso di specie, il raggruppamento temporaneo cui
partecipa [ALFA] sembra non avere rilevanza esterna in quanto, secondo quanto stabilito
nell'atto costitutivo, il raggruppamento «non instaura alcuna società di fatto fra le
imprese, né determina di per sé una organizzazione o associazione fra le stesse, ognuna
delle quali conserva, pertanto, la propria autonomia ai fini della gestione e degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.» (articolo 4).
Il medesimo atto dispone, altresì, che l'istante, in qualità di mandataria, può
«coordinare l'invio delle fatture emesse dalle Imprese riunite ai Committenti, sollecitare
i pagamenti, incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, dando quietanza dei
pagamenti ricevuti e provvedendo a versare il corrispettivo spettante alle Mandanti in
proporzione alle prestazioni eseguite;» (articolo 3, lett. e).
Pertanto, come già chiarito con il citato principio di diritto n. 17 del 2018,
e secondo quanto precisato da ultimo con la risposta ad interpello n. 47 del 2024,
i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della
stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo
può inoltrare al committente. In alternativa, la medesima può, d'intesa con gli altri
componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture,
ma esclusivamente ''in nome e per contro degli altri'', dando evidenza direttamente nel
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documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo
21, commi 1 e 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
Tale obbligo di fatturazione separata da parte delle mandanti ricorre anche con
riferimento alle somme corrisposte a titolo di ''revisione prezzo'' con le modalità descritte
nell'istanza.
Al riguardo, si evidenzia che tale modalità di fatturazione non è in contrasto con
quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. n. 381 del 2022, secondo cui, «Nel caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 4, i soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo
all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte
del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese». La predetta
disposizione, infatti, disciplina solo l'aspetto finanziario, ossia le modalità di erogazione
dei fondi pubblici, e non anche una gli obblighi di certificazione dei medesimi, sicché non
è consentito derogare alla disciplina fiscale innanzi richiamate per esigenze di carattere
tecnico concernenti l'utilizzo della piattaforma ministeriale (che prevede l'inserimento
di una sola impresa destinataria delle risorse del Fondo).
Pertanto, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità sopra descritte, non
si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole
fatture con le risorse provenienti dal Fondo sia eseguito direttamente nelle mani della
mandataria per conto delle singole mandanti.
Resta fermo che, il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il
momento impositivo ai fini IVA e il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle
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singole mandatarie e in capo al Comune di [...] , anche quando lo stesso sia effettuato
nelle mani di un terzo.
Concludendo, la soluzione proposta dall'istante è condivisibile.
firma su delega del Capo Divisione
Il Capo Settore Coordinamento
e programmazione
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 381/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La corretta gestione fiscale di un RTI richiede di distinguere tra il profilo civilistico-amministrativo (dove il Fondo viene erogato alla mandataria) e il profilo fiscale (dove valgono le regole ordinarie di fatturazione e IVA). Commercialisti e consulenti devono applicare il principio di trasparenza dell'RTI, gli obblighi di fatturazione secondo il DPR 633/1972, e il regime di split payment quando applicabile, ricordando che il momento impositivo IVA sorge al pagamento indipendentemente da chi lo riceve materialmente.
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