Corretta qualificazione delle somme attribuite ai soci persone fisiche di società semplice a seguito di cessione di partecipazione - Redditi diversi ex art. 67, comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR
Quale è il corretto trattamento fiscale delle somme distribuite ai soci persone fisiche di una società semplice in seguito alla cessione di una partecipazione, quando il costo è stato rideterminato secondo la legge di?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che quando una società semplice cede una partecipazione il cui costo è stato rideterminato (rivalutato) secondo l'articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge di bilancio 2021, e la cessione avviene a un prezzo non superiore al valore della perizia di stima, non emerge alcuna plusvalenza imponibile. Questo perché il valore rideterminato sostituisce il costo storico ai fini del calcolo della plusvalenza secondo l'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR. Le somme derivanti da questa cessione, quando distribuite ai soci, non sono soggette a tassazione in capo al socio persona fisica, poiché la società semplice ha realizzato un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero. Questo risultato si basa sul principio che i redditi della società semplice sono imputati per trasparenza ai soci, e le successive distribuzioni di importi già tassati (o in questo caso non tassati perché non generano plusvalenza) rappresentano mere movimentazioni patrimoniali. È fondamentale che la cessione avvenga effettivamente a terzi e che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti (perizia giurata di stima e versamento dell'imposta sostitutiva all'11%) entro i termini stabiliti.
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Riferimento normativo
Corretta qualificazione delle somme attribuite ai soci persone fisiche di società semplice a seguito di cessione di partecipazione - Redditi diversi ex art. 67, comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 754/2021
OGGETTO: Corretta qualificazione delle somme attribuite ai soci persone fisiche di
società semplice a seguito di cessione di partecipazione - redditi diversi ex
art. 67, comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante detiene una partecipazione pari all'80 per cento nella società semplice
Alfa (di seguito "Società Semplice"), di cui è anche legale rappresentante.
La Società Semplice detiene a sua volta una partecipazione pari al 20 per cento
del capitale sociale della Beta (di seguito S.p.A.), società non quotata.
Ciò posto, l'Istante rappresenta che la Società Semplice intenderebbe procedere
alle seguenti operazioni:
− rideterminazione del valore della partecipazione detenuta nella S.p.A. ai sensi
dell'articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge di bilancio 2021, ponendo in essere i
relativi adempimenti (redazione della perizia giurata di stima e versamento
dell'imposta sostitutiva) entro il 15 novembre 2021;
− cessione a terzi della partecipazione nella S.p.A. a valore corrente, ovvero non
superiore a quello della perizia di stima redatta ai fini della rideterminazione;
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− distribuzione del corrispettivo della cessione ai soci persone fisiche.
Al termine delle suddette operazioni, la Società Semplice verrà "cancellata".
Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale
applicabile alla distribuzione di denaro che verrà operata dalla Società Semplice in suo
favore.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che quanto incassato in qualità di socio della Società Semplice
non debba essere tassato come reddito da partecipazione ai sensi dell'articolo 47,
comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Tuir) in quanto si tratta della distribuzione di un provento non
imponibile in capo alla Società Semplice grazie alla rivalutazione effettuata. Nello
specifico, a parere dell'Istante, quando la Società Semplice procederà alla cessione a
terzi della partecipazione della S.p.A. ad un valore non superiore a quello di perizia
non emergerà alcuna plusvalenza imponibile.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002)
ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio
2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il
loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i
soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento
al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di
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fuori del regime d'impresa, così come rideterminato secondo le modalità contenute
nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il
contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore
risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il
possesso dei beni, la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta ed i termini
per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.
L'articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di
bilancio 2021) ha previsto la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto
delle suddette partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i
relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.
Il comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd.
"decreto Sostegni bis") ha prorogato la scadenza dei suddetti adempimenti al 15
novembre 2021.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è attualmente prevista nella misura dell'11 per
cento.
Il valore della partecipazione, come risultante dalla perizia, sostituisce il costo di
acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza emergente nella cessione a
titolo oneroso delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell'articolo 67, comma
1, lettere c) e c-bis), del Tuir.
Ciò posto, prima di entrare nel merito della fattispecie in oggetto è opportuno
richiamare la disciplina civilistica e fiscale delle società semplici e le tipologie di
reddito realizzabili dalle stesse, comprese le modalità di attribuzione in capo ai soci.
In via preliminare, si rappresenta che la società semplice non può svolgere
attività commerciale in base al disposto dell'articolo 2249 del codice civile.
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Tale circostanza condiziona inevitabilmente le modalità di imposizione dei
redditi prodotti da tale tipologia di società, differenziandoli rispetto agli altri tipi di
società di persone con i quali, tuttavia, condivide il regime di imputazione dei redditi
per trasparenza ex articolo 5 del Tuir.
La società semplice, infatti, determina il proprio reddito imponibile quale
sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del Tuir.
Ciò significa che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in
ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come
sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale al netto degli oneri
deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti (cfr. articolo 3 del Tuir).
Il reddito complessivo così determinato è dichiarato con propria dichiarazione
dalla società semplice quale autonomo centro di imputazione di situazioni
giuridicamente rilevanti, ma l'assoggettamento ad imposta avviene - in forza del
principio di imputazione per trasparenza di cui all'articolo 5 del Tuir - direttamente in
capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.
La netta distinzione tra il momento dell'assoggettamento ad imposta di tale
reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello
stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino
mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi.
Limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci, infatti, le
successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire
una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (cfr. articolo 68,
comma 6, del Tuir).
Diversamente, la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione
della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta comporta che tali importi non concorrano al reddito
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complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza) e la
successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione e non incida
neppure sul costo fiscalmente conosciuto della partecipazione.
Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale previste dall'articolo 20-bis del
Tuir sono qualificati come redditi di partecipazione i redditi compresi inter alia nelle
somme attribuite ai soci in dipendenza di liquidazione della società e determinati dalle
disposizioni di cui dall'articolo 47, comma 7 del Tuir. In particolare, l'articolo 47,
comma 7, del Tuir prevede che «le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di (...) liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono
utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle
azioni o quote annullate». Tale disposizione - concepita per le società di capitali -
trova applicazione in quanto compatibile (in tal senso l'articolo 20-bis del Tuir) e deve
essere coordinata sia con la previsione del citato articolo 68, comma 6, del Tuir che
con le peculiarità della società semplice. Di conseguenza non assumeranno rilievo in
tale occasione le eventuali attribuzioni di importi - opportunamente documentate - che
non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo della società
semplice perché esenti, o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta.
Tanto premesso, nel presupposto di veridicità e completezza della ricostruzione
della fattispecie fornita dall'Istante, l'operazione di cessione della partecipazione
detenuta dalla Società non genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67,
comma 1, lettera c-bis), poiché il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta
cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite
derivano dalla cessione di una partecipazione che ha determinato la realizzazione da
parte della Società Semplice di un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero.
Il presente parere viene reso esclusivamente in relazione al quesito formulato,
nel presupposto che la cessione della partecipazione avvenga nei confronti di soggetti
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terzi e sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati
nell'istanza di interpello, ed esula da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non
rappresentate nell'istanza e riscontrabili solo in eventuale sede di accertamento anche
sotto il profilo dell'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 3844145/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La rideterminazione del costo di acquisto secondo la legge di bilancio 2021 è uno strumento importante per gestire le plusvalenze su partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, rilevante per chi applica l'articolo 67 TUIR sui redditi diversi e l'articolo 47 TUIR sulle distribuzioni di utili. Commercialisti e consulenti fiscali devono coordinare questa disciplina con il regime di trasparenza delle società semplici, l'imposta sostitutiva al 11% e le regole sulla liquidazione societaria previste dall'articolo 20-bis TUIR.
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