IVA – Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche – Aliquota IVA – n. 41–ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972
Quando si applica l'aliquota IVA agevolata del 4% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: solo con contratti di appalto o anche con cessione di beni e posa in opera?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota IVA agevolata del 4%, prevista dal numero 41-ter della Tabella A del DPR 633/1972, si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche secondo il DM 236/1989. Quando invece l'intervento è realizzato mediante un contratto di cessione di beni con posa in opera (come nel caso di fornitura e installazione di infissi da parte di un rivenditore), l'agevolazione non trova applicazione, poiché la norma richiede espressamente la forma contrattuale dell'appalto. La distinzione dipende dalla causa contrattuale: se il programma negoziale ha come scopo principale la cessione del bene e l'opera è solo diretta ad adattarlo alle esigenze del cliente, si configura una vendita con posa, non un appalto. Nel caso sottoposto, pur trattandosi di infissi conformi ai requisiti tecnici richiesti e pur essendo la posa in opera il 26% del corrispettivo totale, l'operazione rimane qualificata come cessione di beni, escludendo l'applicazione dell'aliquota del 4%. Questa soluzione comporta una disparità di trattamento: lo stesso intervento di abbattimento barriere architettoniche gode dell'agevolazione se inserito in un appalto di ristrutturazione più ampio, ma non se acquistato direttamente dal rivenditore.
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Riferimento normativo
IVA – Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche – Aliquota IVA – n. 41–ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 212/2025
OGGETTO: IVA – Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le
opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere
architettoniche – Aliquota IVA – n. 41–ter della Tabella A, parte II,
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con l'istanza di interpello in oggetto, la società ALFA S.r.l. (nel seguito
anche ''la Società'' o ''ALFA''), che è attiva nel settore del bricolage e opera in
Italia attraverso numerosi punti vendita, rappresenta di aver recentemente avviato la
commercializzazione con posa in opera di infissi dotati delle specifiche funzionali e
dimensionali previste dall'articolo 8 del D.M. n. 236/89, in quanto tali classificabili,
secondo la normativa vigente, tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione
delle barriere architettoniche. Il servizio di posa in opera, fatturato da ALFA direttamente
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al cliente finale insieme ai beni, è reso tramite fornitori terzi, artigiani partner, all'uopo
incaricati dalla Società.
Al fine di garantire la piena rispondenza degli interventi ai requisiti tecnico
funzionali richiesti dal D.M. n. 236/89, la Società riferisce di seguire, ai fini
della realizzazione delle suddette opere, un articolato iter operativo, secondo quanto
rappresentato anche in sede di invio di documentazione integrativa.
Tale iter prevede:
l'effettuazione di un sopralluogo tecnico preventivo presso il cliente, al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti per la sostituzione degli infissi esistenti con infissi
dotati delle caratteristiche previste dal citato D.M. n. 236/89 per il superamento delle
barriere architettoniche;
la compilazione, nel corso del sopralluogo, di una scheda tecnica contenente, tra
le altre, le seguenti informazioni: i) misurazione dell'altezza delle maniglie e del profilo
della soglia della portafinestra; ii) misurazione della luce netta di apertura della porta
finestra; iii) documentazione fotografica di tutti gli infissi oggetto dell'intervento e iv)
raccolta delle specifiche necessarie per la progettazione dei nuovi infissi;
l'elaborazione del preventivo e l'effettuazione dell'ordine;
l'esecuzione, post installazione, di un nuovo sopralluogo volto a verificare
l'effettivo superamento delle barriere architettoniche mediante apposite misurazioni e
raccolte fotografiche inserite all'interno di una nuova scheda tecnica;
la compilazione della scheda di collaudo lavori;
il rilascio di un'attestazione tecnica di congruità dell'intervento redatta da un
professionista abilitato.
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Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni normative contenute nel
n. 41ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono
l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% per le ''prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente
finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche'', il dubbio
interpretativo rappresentato dalla Società con la presente istanza attiene all'applicabilità
della succitata aliquota agevolata nel caso in cui le suddette opere siano eseguite, secondo
l'iter innanzi descritto, mediante contratti di cessione con posa in opera.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In ordine alla concreta individuazione delle opere di cui al predetto numero
41ter, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l'istante fa presente che la Circolare
ministeriale n. 57/E del 24 febbraio 1998 ha chiarito che le opere finalizzate al
superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio
1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, sono ''opere che possono essere
realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse
categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali
degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici,
impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più
rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne
ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le
opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella
manutenzione straordinaria, ma la particolare finalità cui sono destinate determina
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l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento.'' (cfr., in tal senso, anche la
Consulenza giuridica n. 18/2019).
Peraltro, i suddetti lavori rimangono assoggettati all'aliquota IVA del 4% ''...anche
nelle ipotesi in cui l'abbattimento delle barriere architettoniche concretizza un semplice
intervento di manutenzione ordinaria...'' (cfr. Circolare ministeriale n. 1/94).
L'istante osserva che le opere elencate nella Circolare n. 57/98 sono state indicate
anche nella più recente Circolare n. 17 del 26 giugno 2023 al paragrafo ''Interventi
direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in
edifici già esistenti''.
Con riferimento alla modalità contrattuale con cui devono essere realizzate le
predette opere, ai fini della fruizione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, la Società
rappresenta che il numero 41ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n.
633/72, fa riferimento al solo contratto d'appalto e sembrerebbe, quindi, escludere
dall'agevolazione, stando a un'interpretazione meramente letterale della norma, tutte
quelle opere che, seppur in pieno possesso dei requisiti previsti dalla normativa per
essere considerate quali opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere
architettoniche, sono realizzate mediante contratti di cessione di beni con posa in opera,
secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate e confermato anche dalla
giurisprudenza (Cfr., fra le tante, sentenza Cass. civ., 2 dicembre 1997, n. 12199 e
sentenza Cass. civ., 11 dicembre 1992, n. 13125).
A tal proposito, l'istante, dopo aver rilevato che dal punto di vista civilistico
il contratto di ''fornitura e posa in opera'' è un contratto atipico, caratterizzato da
controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà di beni e prestazione di
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manodopera), richiama i criteri che, secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle
Entrate, consentono di distinguere tra contratto di appalto e contratto di cessione di beni
con posa in opera (Cfr. Risoluzioni Agenzia delle Entrate del 10.8.2007 n. 220, del
11.7.2007 n. 164, del 4.3.2008 n. 76).
In particolare, la Risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976, avente ad oggetto
l'identificazione degli elementi distintivi del contratto di appalto e del contratto di
vendita, chiarisce che ''sono da considerare contratti di vendita (e non di appalto) i
contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti
di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc.,
qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei
prodotti e materiali sopra menzionati'' (cfr. anche la R.M. del 12.3.1974 n. 503351).
Secondo l'istante, una soluzione conforme a tale orientamento determinerebbe, a
parità di intervento, una disparità di trattamento tra la situazione in cui la sostituzione di
infissi rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 236/89 venisse effettuata nell'ambito di un
più ampio intervento di ristrutturazione operato in dipendenza di un contratto di appalto,
dando luogo all'applicazione dell'aliquota agevolata, e quella in cui il cliente intendesse
effettuare unicamente l'intervento volto al superamento delle barriere architettoniche,
rivolgendosi direttamente al rivenditore degli infissi per l'acquisto e la posa degli stessi,
senza poter beneficiare dell'agevolazione IVA al 4%.
E' opinione dell'istante che quanto sopra sarebbe, peraltro, in netto contrasto con
l'intento del legislatore di oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione (Cfr.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 3/2020).
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In ultimo, la Società sottolinea come, nell'ambito della manutenzione
straordinaria, fattispecie in cui rientrano gli interventi volti al superamento e
all'eliminazione delle barriere architettoniche (Cfr. Circolare n. 57/98), ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, non viene operata alcuna
distinzione tra le opere realizzate mediante contratto di appalto e quelle poste in essere
mediante cessione dei beni con posa in opera, nonostante l'art. 7, comma 1, lett. b),
della L. n. 488/99 faccia esplicito riferimento alle sole ''prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio....'', ove il termine prestazione rimanda
all'appalto, quale prestazione di servizi, non contemplando, quindi, la cessione di beni
con posa.
E al riguardo, sempre con riferimento all'IVA agevolata del 10% applicabile
alle opere di manutenzione straordinaria, l'istante evidenzia che la Circolare n.15/2018
ha chiarito che ''la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi
aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità
contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto
ovvero fornitura di beni con posa in opera''.
A parere della Società quanto supra argomentato porta a concludere che l'IVA
agevolata nella misura del 4%, di cui alla lett. 41ter della Tabella A, parte II, allegata al
DPR 633/72, possa essere applicata a tutti gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione
delle opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere
architettoniche ex D.M. 236/89, indipendentemente dagli schemi contrattuali adottati
(cessione con posa effettuata dal medesimo soggetto che vende i beni o contratto di
appalto).
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il dubbio interpretativo dell'istante riguarda l'applicabilità dell'aliquota IVA
agevolata del 4% alla fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici
previsti dalla normativa di riferimento per il superamento o l'eliminazione delle barriere
architettoniche, alla luce del tenore letterale del numero 41ter, Tabella A, parte II,
allegata al Decreto IVA, secondo cui sono assoggettate alla citata aliquota del 4 per
cento le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione
delle barriere architettoniche».
Come affermato nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, si tratta
di un'agevolazione diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento
degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante
''Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati''.
Le barriere architettoniche qui in discussione, in particolare, sono quelle descritte
dall'articolo 2 del D.M. n. 236 del 1989, attuativo dell'articolo 1 della citata legge n. 13
del 1989, ai sensi del quale sono tali:
''a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o
impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
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c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e
la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi''.
La disposizione di cui al citato numero 41ter) di fatto completa la previsione del
precedente numero 31), includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto e, pertanto, ha carattere oggettivo, nel senso che guarda alla natura del prodotto
piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente (cfr. anche la risposta
pubblicata n. 3 del 2020).
Pertanto, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla
normativa di riferimento, ai sensi dell'articolo 8.1.13 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236,
e siano realizzate in base ad un contratto di appalto, può trovare applicazione l'aliquota
IVA agevolata del 4 per cento.
In merito ai criteri che consentono di distinguere tra cessione di beni con
posa in opera e prestazioni di servizi, con la Risoluzione 10.08.2007, n. 220/E,
l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ''...nelle ipotesi in cui siano poste in essere
sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà
contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di
dare o quella di fare. Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto
di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal
complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle
parti. Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene
e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del
cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro
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qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale
è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni
utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare
assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato''.
In linea generale, si fa presente che, in assenza di clausole contrattuali che
obblighino l'assuntore a realizzare un quid novi rispetto all'ordinaria serie produttiva,
deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa
in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi etc., qualora il
fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
Con la risoluzione n. 25/E del 2015 (confermando quanto già sostenuto con risoluzione
n. 360009 del 5 luglio 1976) è stato escluso il requisito del quid novi nel caso in cui
nella fornitura degli infissi siano previste semplici variazioni di misura in relazione alle
specifiche esigenze di ogni singolo cliente.
Si rileva, altresì, che, come evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale
unionale, ai fini della qualificazione dell'operazione come cessione di beni o prestazione
di servizi, occorre individuarne gli elementi predominanti, tra cui il rapporto tra il prezzo
dei beni e quello dei servizi rappresenta senz'altro un indice oggettivo di cui si può tener
conto, anche se questo elemento da solo non deve assumere un'importanza decisiva (cfr.
sentenza CGUE relativa alla causa C111/05).
Al riguardo, in sede di invio di documentazione integrativa, l'istante rappresenta
che l'incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26%
del corrispettivo totale, mentre la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal
valore degli infissi.
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, assumendosi la ricorrenza di un
contratto di compravendita e tenuto conto dell'espresso riferimento alle prestazioni di
servizi dipendenti da un contratto di appalto contenuto nella norma, rimane esclusa
l'applicazione, invocata dall'Istante, dell'art. 41ter, della Tabella A, parte II, d.P.R. n.
633 del 1972.
firma su delega del Direttore Centrale
Delega n. 7691 del 31 maggio 2024
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% per opere di superamento barriere architettoniche secondo il DM 236/1989, distinguendo tra contratto di appalto e cessione di beni con posa in opera. Commercialisti e imprese di bricolage devono verificare la qualificazione contrattuale dell'operazione, considerando la causa del contratto, il rapporto tra prezzo dei beni e dei servizi, e l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sulla prevalenza dell'obbligazione di dare rispetto a quella di fare.
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