Tassazione della rendita LPP accreditata su conto corrente italiano senza l'applicazione della ritenuta prevista dall'art. 76, comma 1-bis della legge n. 413 del 1991
Come deve essere tassata la rendita LPP svizzera accreditata su conto corrente italiano quando l'intermediario non ha applicato la ritenuta del 5%?
Spiegato da FiscoAI
La rendita della previdenza professionale svizzera (LPP, "secondo pilastro") percepita da un residente italiano deve essere assoggettata a una ritenuta unica del 5% da parte dell'intermediario finanziario italiano che interviene nel pagamento. Tuttavia, quando questa ritenuta non viene applicata al momento dell'accredito, il contribuente può autoliquidare l'imposta in dichiarazione dei redditi, indicando le somme nella sezione V del quadro RM del modello Redditi PF con la medesima aliquota del 5% come imposta sostitutiva. Il requisito essenziale è che il flusso finanziario sia stato canalizzato attraverso un intermediario residente italiano, garantendo la tracciabilità della movimentazione. Per quanto riguarda la base imponibile, deve essere considerato l'importo lordo relativo ai trimestri effettivamente incassati (principio di cassa), convertito in euro utilizzando il cambio di riferimento della Banca d'Italia del giorno dell'accredito o del giorno precedente più prossimo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Tassazione della rendita LPP accreditata su conto corrente italiano senza l'applicazione della ritenuta prevista dall'art. 76, comma 1-bis della legge n. 413 del 1991 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 418/2021
OGGETTO: Tassazione della rendita LPP accreditata su conto corrente italiano senza
l'applicazione della ritenuta prevista dall'art. 76, comma 1-bis della legge
n. 413 del 1991
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante, in qualità di persona fisica fiscalmente residente in Italia, rappresenta
di aver prestato la propria attività lavorativa, come dipendente, presso una società
svizzera e di aver maturato, a seguito del pensionamento, il diritto a ricevere, oltre
all'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (c.d. "AVS"), anche la rendita prevista
della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (c.d. "LPP").
Al riguardo, il Contribuente evidenzia di percepire da una società di diritto
svizzero una rendita di vecchiaia, erogata a titolo di prestazione previdenziale
"secondo pilastro", che, con specifico riferimento all'anno 2019, è stata liquidata in
12.312,00 CHF.
Gli importi sono stati pagati, con frazionamento trimestrale anticipato (con
pagamento, di solito, il giorno 26 o 27 del mese precedente al trimestre di riferimento),
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direttamente su un conto corrente bancario italiano a lui cointestato ed acceso presso
un istituto di credito italiano che, tuttavia, non ha operato sugli stessi la trattenuta a
titolo di ritenuta d'imposta pari al 5 per cento prevista dal comma 1-bis dell'articolo 76
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (introdotto dall'articolo 55-quinquies, comma 1,
del decreto legge 24 giugno 2017, n. 50).
Con la documentazione integrativa trasmessa il 23 aprile 2021, l'Istante ha
precisato che nel mese di giugno 2020 ha chiesto alla Banca di effettuare la trattenuta
del 5% sulle rendite da LPP e che nel mese di giugno 2020 la Banca ha risposto che
avrebbe inoltrato la richiesta ai colleghi competenti in merito.
Il Contribuente evidenzia che, in mancanza di una risposta da parte della Banca,
in data 8 ottobre 2020, ha conferito mandato ad altra Banca italiana per l'applicazione
della ritenuta del 5% sulle prestazioni erogate da LPP/II Pilastro svizzero. Dalla
documentazione integrativa trasmessa risulta che l'intermediario finanziario ha
applicato la ritenuta in questione per gli accrediti ricevuti a partire dal 28/09/2020.
L'Istante rappresenta che, dopo il trasferimento dell'accredito della rendita LPP alla
seconda Banca, ha ricevuto da parte della prima Banca la disponibilità ad applicare
sulle somme in questione la ritenuta del 5%.
Ciò posto, l'Istante chiede:
- quale sia la corretta modalità di tassazione della rendita erogata a titolo di
prestazione della previdenza professionale LPP, accreditata su un proprio conto
corrente italiano senza l'applicazione della predetta ritenuta;
- se nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 occorre
indicare l'importo relativo ai trimestri effettivamente incassati ovvero l'importo
maturato nel corso dell'anno 2019;
- se l'importo da assoggettare a tassazione sia quello accreditato dall'istituto di
credito italiano (e, quindi, al netto di tutte le commissioni e le spese, con applicazione
del tasso di cambio deciso dalla banca), oppure se invece si deve applicare all'importo
originario (in franchi svizzeri) della rendita LPP, convertito in euro al tasso di cambio
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pubblicato da Banca d'Italia e riferito al giorno dell'accredito sul conto corrente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che, in luogo della mancata applicazione da parte
dell'intermediario finanziario residente della ritenuta a titolo d'imposta del 5 per cento
di cui all'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulle somme
percepite a titolo di prestazione previdenziale "secondo pilastro" e corrisposte da una
società di diritto svizzero direttamente su un conto corrente italiano, verificandosi
comunque tutti i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, può applicare in
sede di autoliquidazione, attraverso la presentazione della propria dichiarazione dei
redditi, la tassazione con l'aliquota del 5 per cento, indicando le rendite LPP incassate
nel 2019 nella sezione V del quadro RM del Modello REDDITI PF 2020, riportando la
causale residuale "I", il codice dello Stato estero "071" (Svizzera) e versando l'importo
con il codice tributo "1242".
In merito agli ulteriori quesiti formulati l'Istante non prospetta alcuna soluzione
interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alla legislazione svizzera, le prestazioni della previdenza professionale
obbligatoria (LPP, secondo l'abbreviazione ufficiale della legge federale), definite
anche "secondo pilastro", hanno il compito d'integrare le prestazioni delle istituzioni
previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI
(assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita
per la terza età, contribuendo, in tal modo, a mantenere inalterato il tenore di vita del
lavoratore anche dopo il pensionamento.
Nel caso in cui beneficiario delle prestazioni erogate dal secondo pilastro
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svizzero sia un soggetto fiscalmente residente in Italia tale erogazione deve essere
tassata in via esclusiva in Italia, tenuto conto che l'articolo 18 della Convenzione tra
Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 23 dicembre
1978, n. 943, prevede che, fatte salve le pensioni pubbliche di cui all'articolo 19, «le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato
contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato
».
Nell'ambito della normativa fiscale italiana, l'articolo 76, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, prevede che "Le rendite corrisposte in Italia da parte della
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base
anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a
ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta,
per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta
l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n.
386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia".
Il successivo comma 1-bis - introdotto dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - prevede che "La ritenuta di cui al comma 1 è
applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche
sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le
prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla
base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque
forma erogate".
In altri termini, con l'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 76 della legge n.
413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di
rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a
quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità,
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vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista
l'applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento.
Al riguardo, si precisa che, coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero
delle finanze 8 giugno 1993, n. 6, in relazione alle rendite AVS, anche la ritenuta sulle
pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli
obblighi dichiarativi.
Relativamente ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta nell'ipotesi di
corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1
dell'articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli "istituti italiani, quali sostituti
di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia", mentre
per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta
"è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento".
La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente
da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite
di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni
fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai
beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne
consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani
individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo
caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i
beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.
La circostanza che la norma faccia riferimento all'intermediario finanziario
italiano che "interviene" nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista
dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall'intermediario
laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante
ovvero del percipiente (in tal senso, si è espressa la circolare 10 luglio 2014, n. 21/E,
par. n. 3, con riferimento ai fondi di investimento alternativi). Sarà cura del soggetto
che conferisce l'incarico all'intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la
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corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da
assoggettare a tassazione.
Al riguardo, si evidenzia che l'esecuzione di un pagamento a favore di un proprio
cliente presuppone, in via preliminare, che la somma da corrispondere sia individuata
dall'istituto di credito come prestazione LPP e che siano fornite all'intermediario
finanziario residente tutte le informazioni necessarie a consentire di poter operare il
prelievo alla fonte al momento dell'erogazione delle somme in questione da parte
dell'ente previdenziale svizzero.
Deve essere cura del soggetto che conferisce l'incarico all'intermediario fornire
tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la
determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
Con la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 2 del 20 febbraio 2020, è
stato chiarito (ribandendo il principio espresso dalla risoluzione del 27 gennaio 2020,
n. 3) che tale condizione si sostanzia nella presenza di uno specifico incarico conferito
dall'ente erogatore o dal beneficiario della prestazione che permetterebbe, quindi,
all'intermediario di applicare la ritenuta del 5 per cento.
Nella fattispecie in esame la ritenuta sulle somme percepite dall'Istante a titolo di
rendita LPP è stata applicata dall'intermediario finanziario residente che è intervenuto
nel pagamento solo per gli accrediti ricevuti a partire dal 28/09/2020.
Ciò posto, in merito alla questione posta dall'Istante, concernente il trattamento
fiscale applicabile alle erogazioni LPP accreditate su un conto acceso presso una banca
residente sulle quali non è stata applicata la ritenuta prevista dal citato comma 1-bis
dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, si rappresenta quanto segue.
La risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 ha chiarito che nel caso in cui il
contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia alle prestazioni erogate dal
"secondo pilastro" svizzero non riscosse tramite intermediari residenti non può
applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d'imposta, in quanto l'intervento
normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del decreto legge n. 50 del 2017, che
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assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene
l'espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il
flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento,
esonerando il contribuente dall'indicazione di tali somme nella dichiarazione dei
redditi. Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il
tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale
elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa.
Nel caso in esame, avendo l'ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il
flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario
residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di
denaro.
Ne consegue che, in caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un
intermediario residente alle quali non è stato possibile applicare la ritenuta del 5 per
cento a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il
contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta,
assoggettandole all'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che le
stesse avrebbero scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario
finanziario.
Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Istante potrà indicare le rendite LPP
incassate nel 2019 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2020,
riportando la causale residuale "I", il codice dello Stato estero "071" (corrispondente
alla Svizzera) e versando l'importo con il codice tributo "1242". A tal fine, nel
presupposto che il modello Redditi PF 2020 sia già stato inviato, essendo ormai
scaduti i termini ordinari di presentazione, il Contribuente potrà presentare una
dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998.
Analogamente, le rendite incassate nel 2020 senza l'applicazione della ritenuta
potranno essere indicate con le illustrate modalità nel Modello Redditi PF 2021.
In merito alla determinazione della base imponibile la citata risposta all'istanza
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di consulenza giuridica n. 2 del 2020 ha precisato che la ritenuta deve essere applicata
dall'intermediario sul valore lordo della prestazione al momento della corresponsione
in Italia. Tali chiarimenti sono estensibili anche all'ipotesi in cui, non essendo stata
applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario residente intervenuto nel
pagamento, le rendite LPP siano indicate in dichiarazione da parte del contribuente.
Si ritiene, pertanto, che nella predisposizione della dichiarazione dei redditi
l'Istante dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa,
indicando l'importo lordo relativo ai trimestri effettivamente incassati sui quali
l'intermediario finanziario non ha applicato la ritenuta.
Riguardo alla conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro le
istruzioni al modello Redditi PF 2020 (analoghe indicazioni sono contenute anche
nelle istruzioni al modello Redditi PF 2021) precisano che in tutti i casi in cui è
necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta
estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli
stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se
in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I
cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I
numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle
loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può
c o n s u l t a r e i l s i t o I n t e r n e t d e l l a B a n c a d ' I t a l i a ,
all'indirizzo:https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html .
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 413/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La ritenuta sulle prestazioni LPP rappresenta un'imposta sostitutiva che esonera il contribuente dagli obblighi dichiarativi quando correttamente applicata, equiparando il trattamento fiscale delle rendite LPP a quello delle rendite AVS svizzere. Commercialisti e consulenti devono verificare l'intervento dell'intermediario residente, la tracciabilità del pagamento e l'applicazione corretta della conversione valutaria secondo le disposizioni della Banca d'Italia, considerando anche la Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
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