Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 422/2014
Risposta all’interpello n. 422: Agevolazioni fiscali disabili
Riferimento normativo
Risposta all’interpello n. 422: Agevolazioni fiscali disabili - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 422
OGGETTO: Agevolazioni fiscali disabili
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante afferma di essere affetto da grave limitazione dell'autonomia
deambulatoria ed a tal fine ha prodotto apposito verbale di accertamento
dell'handicap grave art. 3, comma 3, della Legge 104/92 redatto in data 21 novembre
2018 dalla commissione medica di cui all'art. 4 della citata Legge (centro medico
legale lnps di Beta).
Ritiene, quindi, di possedere i requisiti di cui all'art. 4 del D.L.9
febbraio 2012 n.5 con diagnosi di paraplegia postchirurgica.
L'istante ha la necessità di adattare l'ambiente domestico alle esigenze derivanti
dai suoi problemi di salute e, pertanto, deve procedere all'acquisto di elettrodomestici e
mobili rivolti a facilitare l'autosufficienza.
A questo proposito vorrebbe usufruire delle agevolazioni previste dalla legge
per i disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o pluriamputati.
Ha allegato all'interpello in esame varie prescrizioni autorizzative rilasciate dai
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medici specialisti dell'ASL dalle quali risulta che lo stesso necessita di ausili e
dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione domotica
dell'ambiente e che sussiste il collegamento funzionale tra la tipologia della
menomazione e il sussidio tecnico o informatico.
Tuttavia ha quasi sempre riscontrato problemi per l'acquisto degli oggetti
suindicati perché i punti vendita obiettano il fatto che le prescrizioni mediche siano
generiche o comunque non specificano il prodotto ( es. elettrodomestici, accessori
ecc... ), altri invece ritengono che non siano nemmeno prescrizioni del medico di
competenza dell' Asl ma che siano referti di medici privati,
altri ancora si giustificano dicendo che le prescrizioni sono superiori a 6 mesi
rispetto alla data di acquisto e che quindi siano scadute e non più valide.
Pertanto chiede se le prescrizioni in suo possesso rispettino le normative
vigenti in merito all'acquisto di beni con IVA ridotta al 4% e rispettino altresì le
condizioni di cui all'art. 15 del DPR 917 del 1986 per usufruire della detrazione Irpef.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di possedere tutti i requisiti e la documentazione idonea per
procedere all'acquisto con l'iva agevolata al 4% e per usufruire della detrazione del
19% nella dichiarazione dei redditi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In merito al quesito relativo alla possibilità di acquistare beni con IVA al 4% si
osserva quanto segue:
L'art. 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che
"Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono
assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento".
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In virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre
1996, n. 669, l'aliquota iva agevolata "si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già
previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che
possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E
del 2005).
Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, sono state individuate
le condizioni e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione in esame. In
particolare l'articolo 1 del citato DM prevede che l'aliquota del 4 per cento si applica
"Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Il successivo articolo 2, al comma 1 del citato DM precisa che "Si considerano
sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei
soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune
reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione
interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso
alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite
o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA
agevolata, l'art. 2, comma 2 del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto
portatore di handicap debba produrre:
- il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato
dall'ASL competente;
- la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista
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dell'ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata
invalidità e il sussidio in questione.
Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato precisato che il "controllo
dell'ambiente", facilitato dai sussidi in questione, ricorre quando l'installazione di
strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche consente al
disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap o il parziale
recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. Pertanto,
l'utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da
parte del soggetto disabile il quale, in tal modo, può vedere annullate o ridotte le
difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con
l'ambiente.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che l'agevolazione in esame
debba essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista
attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale
tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono
acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.
Con riferimento al caso in esame si ritiene, quindi, che l'istante potrà, usufruire
dell'aliquota iva agevolata al 4 % per l'acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati
prodotti dal contribuente in allegato all'istanza in quanto si tratta di sussidi che gli
"facilitano l'autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale".
Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla detrazione Irpef, si formula le seguenti
considerazioni.
La lettera c) dell'articolo 15 del TUIR disciplina la detrazione spettante per le
spese sanitarie distinguendo tra quelle per le quali la detrazione può essere calcolata
sull'intero importo e quelle per le quali la detrazione stessa può essere calcolata solo
sull'importo eccedente euro 129,11. In particolare, la detrazione, nella misura del 19
per cento, spetta sull'intero importo delle spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
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sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Come precisato, da ultimo, nella circolare n. 7 del 2018, rientrano in questa
categoria di spesa, a titolo esemplificativo:
- i dispositivi medici aventi le finalità di facilitare l'accompagnamento, la
deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;
- l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non
deambulanti;
- l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione
dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla
detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone
affette da disabilità grave;
- l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco,
tastiera espansa (Circolare 6.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di
soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5);
- l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati
su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo
dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con
l'indicazione di dette caratteristiche.
Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l'acquisto di cucine, si
può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio
tecnico informatico e lo specifico handicap.
Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico
curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA
agevolata.
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Ai fini IRPEF, infatti, per beneficiare delle agevolazioni in argomento occorre
possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della
legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione del
medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la
possibilità di integrazione della persona disabile.
Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico
specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza è, infatti, richiesta dal D.M.
14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata e non è necessaria per le agevolazioni
IRPEF.
Tali certificati devono attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che
sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti
migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene, quindi, che l'istante può
usufruire della detrazione Irpef di cui al citato art. 15 per l'acquisto di tutti i sussidi
indicati nei certificati prodotti dal contribuente ed allegati all'istanza, in quanto si tratta
di sussidi che gli "facilitano l'autosufficienza, integrazione e la comunicazione
interpersonale".
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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