Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 441/2014
Nomina del rappresentante fiscale - articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997
Riferimento normativo
Nomina del rappresentante fiscale - articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 442/2022
OGGETTO: Nomina del rappresentante fiscale - articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 441 del 1997
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La società di diritto statunitense "[ALFA]", nel prosieguo istante, operante nel
commercio all'ingrosso di [...], fa presente quanto qui di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante - priva di stabile organizzazione in Italia - «intende identificarsi ai fini
IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 terzo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [N.d.r. di
seguito decreto IVA]. (...) [N.d.r. e] intende nominare quale proprio rappresentante
fiscale in Italia (...) [N.d.r. un] professionista».
L'istante, inoltre, rappresenta che «le modalità di nomina del rappresentante
fiscale sono definite all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, che dispone "Il rapporto di rappresentanza
risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data
anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso
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l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità
previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
sempre che di data anteriore al passaggio dei beni"».
Tutto ciò premesso l'istante chiede:
1. cosa si intende per "lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio IVA
competente";
2. con riferimento alle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto IVA, da
rendere mediante il modello AA7/10, «se il rappresentante fiscale nominato, nel caso
di specie persona fisica, possa essere titolare di tante ulteriori posizioni IVA
autonome, oltre alla propria, per quante società non residenti svolga la figura di
rappresentante fiscale»;
3. se in sede di compilazione del modello AA7/10, debba essere indicata quale
tipo di dichiarazione "1 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON
ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE" o se debba essere indicata "2 -
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero
di codice fiscale".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante, con riferimento al quesito di cui al punto 1, non propone
soluzione interpretativa.
Con riferimento al quesito di cui al punto 2 ritiene che, «il rappresentante fiscale
da nominare possa essere titolare di altra posizione IVA autonoma rispetto alla
propria, e che possa essere titolare di tante posizioni IVA autonome per quanti
soggetti non residenti svolga la figura di rappresentante fiscale in Italia».
Infine, con riferimento al quesito di cui al punto 3, «considerato che il
rappresentante fiscale da nominare è già dotato di proprio codice fiscale in quanto
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persona fisica residente», ritiene che «in sede di compilazione del modello AA7/10
debba essere indicata quale tipo di dichiarazione "2 - DICHIARAZIONE DI INIZIO
ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale"».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 17 del decreto IVA individua il "Debitore di imposta", stabilendo che:
- «L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili [...]» (cfr. comma 1);
- «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma
2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti [...]» (cfr. comma 2)
- «Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i
medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro
rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di
imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata
all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi
derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed
accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi
relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21» (così il successivo comma 3).
Pertanto, il soggetto non residente - comunitario o extraUe - che effettua nel
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territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi
o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto Ue oppure residente in un Paese
terzo con cui esistono accordi di reciprocità), ovvero nominando un rappresentante
fiscale residente nel territorio dello Stato (se soggetto Ue o extraUe), fermo restando
che detta nomina o identificazione non muta il suo status di soggetto non residente.
Si ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 2021, i soggetti passivi IVA stabiliti nel
Regno Unito possono continuare a mantenere la propria identificazione diretta IVA in
Italia, ovvero aprirne una, senza che sia necessario nominare un rappresentante fiscale
(cfr. risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021).
Una volta nominato, il rappresentante fiscale - che deve essere un soggetto,
persona fisica o giuridica titolare di partita IVA, residente nel territorio dello Stato
(cfr. risoluzione n. 341433 del 20 maggio 1983) - risponde in solido, nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato (cfr. risoluzione n. 31
del 1° marzo 2005; circolare n. 13 del 1994, punto 8 e risoluzione n. 548161 del 30
marzo 1974). Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante -
riconducibile ad un mandato con rappresentanza - deve essere ufficializzato con un
atto formale, che va predisposto in un momento antecedente ovvero contestualmente
alla richiesta di apertura della partita IVA in Italia, effettuata mediante presentazione
del modello AA7/10 o AA9/12.
A tal riguardo, l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441 - che ha sostituito l'articolo 53 del decreto IVA - individua
puntualmente le modalità di nomina del rappresentante specificando che, «Il rapporto
di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera
annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in
apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del
rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA
con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. [...]».
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A completamento del quadro innanzi descritto, va ricordato che, la risoluzione n.
550570 del 26 gennaio 1990, ha chiarito che la nomina del rappresentante fiscale può
risultare anche da atto autenticato da un notaio di Stato estero aderente alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con legge 20 novembre
1996, n. 1253) e munito del timbro "Apostille", oppure legalizzato dal console
generale dell'Italia presso lo Stato estero. L'"Apostille" certifica che il Notaio o
l'autorità Governativa che ha rilasciato il documento è effettivamente autorizzato a
farlo e sostituisce la legalizzazione (Cfr. risoluzione n. 89 del 25 agosto 2010).
Tanto premesso, chiariti mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina
del rappresentante fiscale (atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata
presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate, atto autenticato da un notaio estero
aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di "Apostille", oppure legalizzato dal
console italiano all'estero), con riferimento al quesito n. 1, si evidenzia che la lettera di
nomina cui fa riferimento la norma può essere redatta in carta libera, deve essere
presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di
attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società
estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante.
Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'Ufficio, dal
soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che
eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano. Per
comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del
Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti
dovranno esibire i loro documenti di identità. A sua volta, l'Ufficio - esperiti i
necessari controlli - provvedere all'annotazione della lettera di nomina contestualmente
alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante
l'avvenuta annotazione nel registro Mod. VI (cfr. risoluzione n. 3/E del R.M. 29
gennaio 1998).
La risoluzione n. 114/E dell'11 luglio 1996 ha, inoltre, chiarito che l'obbligo di
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annotazione della lettera di nomina del rappresentante fiscale sul registro modello VI
prescinde dalla tipologia di attività esercitata dal rappresentato estero (sia essa una
cessione di beni o una prestazione di servizi).
In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati, si concretizza non già la
tardiva comunicazione all'Ufficio dell'avvenuta nomina del rappresentante fiscale,
bensì un'ipotesi di mancata nomina del medesimo.
Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si conferma che un soggetto passivo
può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non
residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al
medesimo attribuito; ne deriva che lo stesso soggetto - potendo rappresentare più
operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti
rappresentati - ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità
separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria.
Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante
fiscale in Italia (cfr risoluzione n. 66/E del 4 marzo 2002). A tal riguardo, si
richiamano le istruzioni alla dichiarazione di apertura della partita IVA (modello
AA7/10), ove è specificato che, «il soggetto non residente non può assumere una
duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una
stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare
tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli
adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali
operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile
organizzazione operante nel territorio dello Stato».
Inoltre, le medesime istruzioni chiariscono che, «ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono
alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in
luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della
partita IVA di cui sono in possesso».
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Con riferimento, infine, al quesito di cui al punto 3, il rappresentante fiscale, per
ottenere l'attribuzione della Partita IVA riferita al soggetto non residente dal medesimo
rappresentato, deve presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35
del decreto IVA - entro 30 giorni dalla data di inizio attività - con una delle seguenti
modalità indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate:
- «in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi
ufficio dell'Agenzia delle Entrate»
- «in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un
documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio
dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui
risultano spedite»
- «in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario
abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel
giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate».
In particolare, va presentato il Modello AA7/10, se il rappresentato è una società,
o il Modello AA9/12, se il rappresentato è una persona fisica, indicando il codice "1"
"DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE
FISCALE", che deve essere attribuito al soggetto non residente, non può fare
riferimento al codice fiscale proprio del rappresentante fiscale.
In tal senso le istruzioni al modello chiariscono che la casella con il codice "1"
va barrata «nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON
ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino
un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, [...]
La casella deve essere barrata anche dai gestori degli speciali depositi IVA
previsti dall'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, destinati a custodire beni per conto terzi,
i quali ai sensi del comma 7 del medesimo articolo assumono la veste di
rappresentante fiscale, con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo,
del D.L. n. 331/1993, anche per conto di soggetti non comunitari per gli adempimenti
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relativi alle operazioni concernenti i beni in deposito (vedi istruzioni al campo
natura giuridica).
L'ufficio attribuisce al contribuente la partita IVA, coincidente con il codice
fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al
momento di cessazione dell'attività».
Si ricorda, inoltre, che, nel caso di soggetto Ue, va compilato anche il campo
"NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO", nell'ipotesi in cui lo
stesso già possieda un numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di
appartenenza, ovvero altro numero identificativo attribuito.
Nel quadro C, infine, vanno indicati i dati identificativi del rappresentante fiscale
in Italia, utilizzando «il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10 relativo alla
particolare figura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma
3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di
fatturazione delle operazioni e di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat
» (così sempre le istruzioni al modello AA7/10).
Firma su delega della Direttrice centrale
Danila D' Eramo
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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