Agevolazione ''prima casa''– modifica normativa termine rivendita abitazione agevolata, ex comma 4–bis, Nota II–bis, articolo 1, Tariffa I, TUR, inapplicabile al riacquisto abitazione agevolata, ex articolo 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine del credito d'imposta
Se vendo una casa acquistata con agevolazione "prima casa" e poi ne ricompro un'altra entro un anno, posso usufruire del credito d'imposta anche se il termine per la rivendita è stato esteso a due anni dalla legge di?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta per il riacquisto di una "prima casa" rimane disciplinato dall'articolo 7 della legge 448/1998, che prevede un termine di un anno dall'alienazione dell'immobile precedente. La recente modifica normativa (legge 207/2024) ha esteso a due anni il termine per la rivendita dell'abitazione agevolata pre-posseduta, ma questa modifica riguarda solo il comma 4-bis della Nota II-bis del TUR, non l'articolo 7. Pertanto, il contribuente che vende prima di acquistare deve comunque rispettare il termine annuale per ottenere il credito d'imposta, mentre chi acquista prima di vendere ha due anni per alienare l'immobile precedente. L'Agenzia esclude un'applicazione estensiva o analogica del termine biennale al credito d'imposta, poiché le norme agevolative tributarie devono interpretarsi in modo ristrittivo e non oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Agevolazione ''prima casa''– modifica normativa termine rivendita abitazione agevolata, ex comma 4–bis, Nota II–bis, articolo 1, Tariffa I, TUR, inapplicabile al riacquisto abitazione agevolata, ex articolo 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine del credito d'imposta - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 297/2025
OGGETTO: Agevolazione ''prima casa''– modifica normativa termine rivendita
abitazione agevolata, ex comma 4–bis, Nota II–bis, articolo 1, Tariffa
I, TUR, inapplicabile al riacquisto abitazione agevolata, ex articolo 7,
legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine del credito d'imposta
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante'' rappresenta che, nel 2014, ha acquistato una unità immobiliare ad uso
abitativo, fruendo delle agevolazioni ''prima casa'', ai sensi della Nota IIbis all'articolo
1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, successivamente alienata
nel novembre 2024.
L'Istante intende «procedere all'acquisto di una nuova abitazione da destinare a
''prima casa'' avvalendosi nuovamente dell'agevolazione nonché del credito d'imposta
ex art.7 della l. 448/1998, entro due anni dalla predetta alienazione».
Pagina 2 di 7
Al riguardo, l'Istante chiede di conoscere se «alla luce delle modifiche introdotte
dall'art. 1, comma 116, l. 207/2024 e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con
risposta n. 197/2025, il termine entro cui effettuare il riacquisto agevolato ai fini del
credito d'imposta di cui all'art. 7 l. 448/1998, nell'ipotesi in cui la vendita dell'immobile
preceda il nuovo acquisto, debba ritenersi esteso da uno a due anni».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che il termine biennale debba trovare applicazione anche
nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 7 della citata legge n. 448 del 1998. Ciò, a suo parere,
per le seguenti ragioni: «1. Ratio legis condivisa. Le modifiche del 2016 e del 2024
mirano ad agevolare la sostituzione della ''prima casa'' riducendo i vincoli temporali;
la risposta AE 197/2025 estende espressamente il termine a due anni quando l'acquisto
precede la vendita.
2. Parità di trattamento (art. 3 Cost.). Diversamente si creerebbe una disparità
irragionevole fra contribuenti che acquistano prima di vendere (beneficio entro due
anni) e quelli che vendono prima di acquistare (beneficio entro un anno).
3. Neutralità per l'erario. Il credito d'imposta resta comunque limitato all'imposta
pagata su primo acquisto e trova capienza nell'imposta dovuta sul nuovo acquisto.
4. Orientamenti di prassi. Già la circ. 12/E/2016 ammetteva il credito in caso
di acquisto precedente alla vendita, valorizzando l'identità di ratio. La medesima ratio
impone un'estensione simmetrica del termine».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Pagina 3 di 7
Si premette che il presente parere esclude ogni valutazione in merito alla
sussistenza in capo all'Istante dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa cd. ''prima
casa'', per fruire del beneficio in esame, rimanendo al riguardo impregiudicato ogni
potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
L'agevolazione cd. ''prima casa'' è disciplinata dalla Nota IIbis posta in calce
all'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n.131
(di seguito ''TUR'').
Tale articolo prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota nella
misura ridotta del 2 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi
o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:
«a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza [...];
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o
in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente
articolo [...]».
Pagina 4 di 7
Il comma 4bis della citata Nota IIbis, come modificato dall'articolo 1, comma
116, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), prevede inoltre che
«l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente
non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che
quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di
detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal
comma 4».
Tale norma consente al contribuente di fruire delle agevolazioni ''prima casa''
in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già titolare di altra
abitazione, acquistata con l'agevolazione in esame, a condizione che lo stesso si impegni
ad alienare l'immobile preposseduto entro due anni dal nuovo acquisto agevolato.
Dunque, per effetto della recente modifica normativa, il termine per rivendere
l'abitazione preposseduta è stato elevato da uno a due anni, «al fine di incentivare il
mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione» (cfr. articolo
1, comma 116 legge n. 207 del 2024 citata).
Come chiarito con la risposta n. 127 del 5 maggio 2025, il nuovo termine per
l'alienazione dell'immobile agevolato preposseduto è applicabile anche per gli acquisti
per i quali al 31 dicembre 2024 sia ancora pendente il termine di un anno per procedere
alla suddetta alienazione.
Quanto al diritto al credito d'imposta, si rammenta che lo stesso è disciplinato
dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabilisce al comma 1:
Pagina 5 di 7
«Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista
ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa,
un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota
IIbis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta
di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso,
all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato
della nuova casa di abitazione non di lusso [...]».
La citata norma prevede, dunque, l'attribuzione di un credito di imposta per
l'acquisto di un'altra casa di abitazione con l'agevolazione in esame, entro il termine di un
anno dall'alienazione del precedente immobile acquistato con la medesima agevolazione.
A seguito dell'introduzione del citato comma 4bis nella Nota IIbis, ad opera
dell'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la circolare 8 aprile
2016, n. 12/E ha chiarito che «alla luce delle modifiche che hanno interessato la
normativa in materia di ''prima casa'' deve ritenersi che il credito di imposta di cui al
citato art. 7 spetti al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della
nuova abitazione prima della vendita dell'immobile preposseduto».
Con la risposta n. 197 del 30 luglio 2025, è stato precisato che il maggior termine
di due anni per la rivendita dell'abitazione agevolata preposseduta non pregiudica il
Pagina 6 di 7
diritto al credito d'imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l'immobile agevolato
preposseduto venga alienato entro il termine di due anni dal suddetto nuovo acquisto.
Inoltre, in relazione all'estensione del termine di due anni, previsto dal comma
4bis della citata Nota IIbis, alla diversa ipotesi disciplinata dall'articolo 7 della citata
legge n. 448 del 1998, relativa all'alienazione e successivo riacquisto entro un anno
di un'abitazione agevolata, la suddetta risposta chiarisce che «La modifica normativa
introdotta dalla legge di bilancio 2025 non riguarda la formulazione dell'articolo 7
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta
per l'acquisizione di un'altra casa di abitazione, con le agevolazioni in esame, entro il
termine di un anno dall'alienazione della precedente ''prima casa''».
Considerato, dunque, che la modifica normativa in questione ha innovato il
termine per la rivendita postuma di cui al comma 4bis, della Nota IIbis, non si ritiene
possibile estendere il suddetto termine anche per il riacquisto della ''prima casa'' ex
articolo 7 della legge n. 448 del 1998 citata.
Ai sensi dell'articolo 14 delle ''Disposizioni sulla legge in generale'' del Codice
civile, infatti, «Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non
si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Pertanto, la natura agevolativa
rivestita dalla disciplina della ''prima casa'' non consente un'applicazione analogica, né
una interpretazione estensiva, della stessa.
Si rammenta, infatti, che le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono
di stretta interpretazione. Come affermato dalla Corte di cassazione, «le norme fiscali
di agevolazione sono norme di ''stretta interpretazione'', nel senso che non sono in
alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato
Pagina 7 di 7
letterale» (cfr. ex multis Cassazione 16 luglio 2020, n. 15249; Cassazione 3 giugno 2015,
n. 11373).
Per le su esposte considerazioni, non si ritiene possibile una ''estensione
simmetrica del termine'' (di due anni) previsto per la vendita postuma dell'abitazione
agevolata preposseduta ex comma 4bis, della Nota IIbis, alle ipotesi di riacquisto
previste dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini
dell'attribuzione di un credito d'imposta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 448/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il credito d'imposta ex articolo 7 legge 448/1998 per la "prima casa" è disciplinato da norme di stretta interpretazione che non consentono applicazioni analogiche. La distinzione tra il comma 4-bis della Nota II-bis (termine biennale per rivendita postuma) e l'articolo 7 (termine annuale per riacquisto) è rilevante per commercialisti che assistono clienti nella pianificazione della sostituzione della prima abitazione. Le agevolazioni tributarie richiedono sempre verifica della letteralità normativa e non ammettono estensioni simmetriche dei termini.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.