Credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998, in favore delle imprese armatrici che esercitano un'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel ''Registro internazionale'', in misura corrispondente alle ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato
Il credito d'imposta per le navi nel Registro internazionale si applica anche alle indennità di fine rapporto e agli incentivi all'esodo corrisposti ai marittimi?
Spiegato da FiscoAI
Il credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legge 457/1997 è riconosciuto alle imprese armatrici che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale, in misura corrispondente alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente corrisposti al personale di bordo imbarcato. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il beneficio si applica esclusivamente alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante i periodi in cui il personale risultava concretamente imbarcato sulla nave registrata, secondo un rigoroso principio di cassa. Le somme erogate a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, incentivo all'esodo e transazione novativa, ancorché qualificate come redditi di lavoro dipendente secondo la giurisprudenza, non rientrano nel credito d'imposta perché non sono correlate al periodo di effettivo imbarco, bensì alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Di conseguenza, il datore di lavoro non può beneficiare dell'agevolazione sulle ritenute relative a questi emolumenti, anche se formalmente classificabili come redditi da lavoro dipendente secondo gli articoli 17 e 19 del TUIR.
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Riferimento normativo
Credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998, in favore delle imprese armatrici che esercitano un'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel ''Registro internazionale'', in misura corrispondente alle ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 253/2024
OGGETTO: Credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n.
457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998,
in favore delle imprese armatrici che esercitano un'attività produttiva
di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel ''Registro
internazionale'', in misura corrispondente alle ritenute IRPEF sulle
retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (di seguito anche l'''Istante'' o la ''Società''), che fa parte di un
Gruppo societario multinazionale operante nel settore marittimo, dispone di una flotta
di navi iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di cui al
decreto legge n. 457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998,
mediante le quali eroga servizi facenti parte del proprio core business.
Con riferimento alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma
1, del citato decreto legge n. 457 del 1997, come riformulato dall'articolo 13, comma
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1, della legge n. 488 del 1999, la società chiede chiarimenti in merito alla possibilità
di fruire dell'agevolazione in relazione alle somme da corrispondere ad un proprio
dipendente nei cui confronti è da poco cessato il rapporto di lavoro.
Secondo quanto riportato nell'interpello, l'interruzione del rapporto di lavoro
riguarda, in particolare, un lavoratore, residente in Italia, assunto dalla società istante con
contratto di lavoro dipendente, rientrante tra il personale di bordo imbarcato, a decorrere
dal settembre 2011, sulle navi di ALFA iscritte nel Registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di cui al citato decreto legge n. 457 del 1997. Nel valutare,
di comune accordo, la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro, il lavoratore ha
rassegnato, in data ..., le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in essere con la Società, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 2023.
In data ... le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione in sede sindacale
ove, tra le altre cose, la Società si è impegnata a corrispondere all'ex dipendente:
un importo pari ad euro ..., a titolo di ''indennità sostitutiva del mancato
preavviso'' di 90 giorni;
un importo pari ad euro ..., a titolo di ''incentivo all'esodo'';
un importo pari a euro ..., a titolo di ''transazione novativa''.
Così descritta la fattispecie oggetto del quesito, la Società chiede chiarimenti in
merito alla disciplina agevolativa di cui al citato articolo 4, comma 1, del decreto legge
n. 457 del 1997, che prevede, in favore dei soggetti che esercitano l'attività produttiva
di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale,
l'attribuzione di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dovuta sui redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo
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corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle citate navi, da valere ai fini del
versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.
In particolare, tenuto conto che i documenti di prassi ad oggi emessi
dall'Amministrazione finanziaria hanno sancito la spettanza dell'agevolazione con
esclusivo riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al personale di bordo
e disciplinati dall'articolo 51 del TUIR, la Società Istante chiede chiarimenti in merito
alla possibilità di beneficiare del credito d'imposta in esame con specifico riferimento
agli emolumenti corrisposti ed erogati ai dipendenti a titolo di ''indennità sostitutiva del
mancato preavviso'', di ''incentivo all'esodo'' e di ''transazione novativa'', le cui modalità
di tassazione sono, invece, previste dagli articoli 17 e 19 del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della Società, la misura agevolativa in esame è applicabile anche alle
somme erogate ai dipendenti a titolo di ''indennità sostitutiva del mancato preavviso'', di
''incentivo all'esodo'' e di ''transazione novativa'', per le ragioni di seguito rappresentate.
A parere della Società, la disciplina recata dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legge n. 457 del 1997 riconduce il credito di imposta a tutti i redditi di lavoro dipendente
corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro Internazionale,
senza circoscrivere la spettanza dell'agevolazione ai soli elementi retributivi, per così
dire, ''diretti e ricorrenti'' escludendo quelli tipicamente corrisposti alla cessazione del
rapporto di lavoro.
Sul punto, la società sottolinea come le somme erogate al lavoratore nella
fattispecie rappresentata cioè a titolo di ''indennità sostitutiva del mancato preavviso'',
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di ''incentivo all'esodo'' e di ''transazione novativa'' rientrino nel novero dei ''redditi
di lavoro dipendente'', come anche chiarito sia dalla giurisprudenza che dalla prassi
dell'Amministrazione Finanziaria.
A sostegno di tale affermazione, la Società richiama, in particolare, l'ordinanza
n. 1062 del 4 giugno 2020 della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, secondo cui ''le
somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come
incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo) non hanno
natura liberale, né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente''.
D'altra parte, la circostanza che la norma non escluda espressamente nessuna
tipologia di emolumenti ricompresi nella più ampia categoria dei ''redditi di lavoro
dipendente'', lascerebbe intendere, a parere dell'Istante, la volontà del legislatore
di includerli tutti, senza distinzione, tanto più che la formulazione originaria della
disposizione agevolativa limitava l'applicazione del credito d'imposta alle ''retribuzioni
corrisposte'' e che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 488 del 1999, il
credito è spettante in relazione ai ''redditi di lavoro dipendente corrisposti''.
A sostegno della soluzione prospettata, inoltre, l'Istante rinvia ai chiarimenti della
Risoluzione n. 22 del 12 febbraio 1999, con la quale l'Amministrazione Finanziaria
ha riconosciuto che il credito d'imposta in argomento spetta al datore di lavoro anche
in relazione alle somme erogate al personale imbarcato a titolo di trattamento di fine
rapporto (TFR). Di conseguenza, considerato che in riferimento al TFR e alle altre
indennità ricomprese negli articoli 17 e 19 del TUIR, sono state previste analoghe
modalità di tassazione, non sarebbe coerente, a fronte dell'inclusione del TFR tra gli
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emolumenti agevolabili, escludere, al contrario, le altre indennità di cui ai citati articoli
del TUIR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha istituito il ''Registro internazionale'' delle navi che sono
adibite alla navigazione internazionale per traffici esclusivamente commerciali.
L'articolo 4, comma 1, in particolare, riconosce in favore di coloro che
producono reddito attraverso l'utilizzo delle predette navi ''un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute
alla fonte relative a tali redditi''. Per espressa previsione della stessa norma, il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Come chiarito nella risoluzione n. 22 del 12/02/1999, detto credito d'imposta è
riconosciuto esclusivamente con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale che, nel periodo cui si riferisce la
retribuzione stessa, risultava effettivamente imbarcato su una nave iscritta nel Registro
Internazionale.
Come precisato al riguardo, tale assunto si evince dalla lettura del medesimo
articolo 4 del citato decretolegge n. 457 del 1997, che subordina l'attribuzione del
predetto credito d'imposta a tre condizioni:
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la prima impone di parametrare il credito medesimo alle ritenute relative alle
retribuzioni effettivamente ''corrisposte'', facendo, quindi, un espresso riferimento ad un
rigoroso principio di cassa;
la seconda, richiede che tali retribuzioni siano erogate al ''personale imbarcato'';
da ciò deriva che le retribuzioni siano riferite al periodo in cui il personale che ha prestato
l'attività lavorativa era imbarcato;
la terza, infine, implica l'iscrizione della nave nel Registro internazionale al
momento della corresponsione delle retribuzioni al personale imbarcato.
Come precisato, inoltre, nella citata risoluzione, il credito d'imposta compete
anche con riferimento:
alle ritenute sul trattamento di fine rapporto (TFR), a condizione che detto
trattamento, erogato alla cessazione del rapporto di lavoro, sia maturato con riferimento
al periodo di imbarco, e che la nave per detto periodo sia stata iscritta nel Registro
Internazionale;
alle ritenute relative alla retribuzione corrisposta ai marittimi in regime di
''continuità del rapporto di lavoro'' (CRL), per i periodi di riposo a terra maturati durante
il periodo di imbarco, corrispondente alle giornate di riposi compensativi maturati e non
fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, ecc.
Come anche chiarito nel citato documento di prassi, tale ultima fattispecie si
riferisce alla retribuzione comunque maturata nel periodo d'imbarco, ancorché erogata
in un momento successivo. Diversamente, le medesime retribuzioni corrisposte in
riferimento ai periodi di disponibilità retribuita del marittimo, non danno luogo al credito
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d'imposta, in quanto si tratta di vera e propria retribuzione corrisposta in relazione ai
periodi in cui il marittimo non è imbarcato.
In sostanza, al fine di rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione del credito
d'imposta in esame, le somme erogate a titolo di retribuzione per lavoro dipendente (o
anche autonomo) devono risultare ''effettivamente corrisposte'' al personale e quindi
determinate secondo un rigoroso ''principio di cassa'' con riguardo al pagamento ed
essere necessariamente maturate in riferimento al periodo (o ai periodi) in cui il personale
che ha prestato l'attività lavorativa risulta ''imbarcato'', su una nave iscritta nel Registro
Internazionale, ovviamente a condizione che al momento della corresponsione la nave
sia regolarmente registrata.
Tanto premesso, nel caso di specie, il quesito oggetto dell'interpello attiene alla
possibilità di conteggiare, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante,
le ritenute Irpef operate su alcuni emolumenti corrisposti per effetto della sottoscrizione
dell'accordo di conciliazione in sede sindacale (allegato all'istanza) stipulato tra la società
istante e un lavoratore dimissionario.
Al riguardo, sulla base del citato accordo finalizzato a definire ''transattivamente
ogni e qualsiasi questione, anche soltanto potenziale, derivante o dipendente dallo
(o comunque connessa allo) svolgimento del rapporto di lavoro e dalla intervenuta
risoluzione consensuale di esso'' risulta che, a seguito delle dimissioni consensuali
rassegnate dal lavoratore, la società istante si è impegnata a corrispondere al lavoratore
dimissionario determinate somme di denaro, a titolo di:
''incentivazione all'esodo'', al fine di suggellare l'accordo tra l'azienda e il
lavoratore per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
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''indennità sostitutiva del mancato preavviso'', in applicazione dell'articolo
2118 del codice civile che, in materia di recesso dal contratto a tempo indeterminato,
prevede che ''Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo
equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità
equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso'';
''transazione novativa'', a fronte di ''ogni diritto o pretesa derivante o dipendente
dallo (o comunque connesso allo) svolgimento del rapporto di lavoro e dalla intervenuta
cessazione di esso per dimissioni''.
Come risulta evidente dal tenore degli accordi contrattuali, si tratta, per tutte e
tre le fattispecie, di somme corrisposte al lavoratore dalla società istante per effetto
della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di
soddisfare, anche in via di transazione, ''ogni diritto o pretesa derivante o dipendente
dallo ... svolgimento del rapporto di lavoro e dalla intervenuta risoluzione dello stesso''.
Per effetto dell'attribuzione di tali somme, infatti, il lavoratore rinuncia, nei confronti del
datore di lavoro ''a qualsiasi diritto e domanda direttamente o indirettamente connessi
o conseguenti al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione'', così come ad
ogni altro istituto diretto o indiretto della retribuzione e ad ogni altro credito che possa
derivargli dalla legge, dal CCNL o dal contratto di lavoro individuale.
Tanto premesso, si ritiene che dette somme non rientrino nell'ambito applicativo
della disciplina agevolativa in esame in quanto, ancorché potenzialmente riferibili o
connesse genericamente all'attività lavorativa nel suo complesso svolta dal lavoratore,
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non sono correlate come chiarito nella citata risoluzione n. 22 del 1999 al periodo (o
agli eventuali periodi) in cui lo stesso risultava effettivamente ''imbarcato''.
Di conseguenza, il credito d'imposta di cui al citato articolo 4, comma 1, del
decreto legge n. 457 del 1997, non compete alla Società con riferimento alle ritenute Irpef
effettuate in relazione alle somme erogate al personale dipendente a titolo di ''indennità
sostitutiva del mancato preavviso'', di ''incentivo all'esodo'' o di ''transazione novativa''.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 457/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il credito d'imposta per il Registro internazionale è disciplinato dal decreto legge 457/1997 e riguarda le ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente e autonomo del personale imbarcato. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare che le somme siano correlate al periodo di effettivo imbarco, escludendo indennità di fine rapporto, incentivi all'esodo e transazioni, anche se qualificate come reddito di lavoro dipendente secondo TUIR articoli 17 e 19. La prassi amministrativa (Risoluzione 22/1999) conferma l'applicazione al trattamento di fine rapporto solo se maturato durante l'imbarco, non a compensi corrisposti per la cessazione del rapporto.
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