Qual è il trattamento tributario (IVA e imposte indirette) applicabile agli atti di retrocessione di aree e risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia quando le opere di urbanizzazione non sono state?
Spiegato da FiscoAI
Quando una convenzione di lottizzazione viene risolta per inadempimento (mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione), gli atti conseguenti hanno un trattamento tributario specifico. La retrocessione delle aree dal Comune ai lottizzanti non costituisce una cessione di beni ai sensi dell'IVA, poiché ha natura restitutoria e ripristinatoria della situazione precedente, senza corrispettivo oneroso. Pertanto, l'IVA non si applica. Per quanto riguarda l'imposta di registro, non è applicabile il regime agevolato previsto dall'articolo 32 del DPR 601/1973 (riservato agli atti attuativi della lottizzazione), poiché la risoluzione per inadempimento non costituisce atto attuativo della convenzione. Di conseguenza, si applica la disciplina ordinaria dell'imposta di registro in misura proporzionale secondo l'articolo 28 del DPR 131/1986, considerando i trasferimenti immobiliari come prestazioni derivanti dalla risoluzione. Anche la risoluzione dell'atto di redistribuzione tra lottizzanti, in assenza di conguagli in denaro, non è soggetta a IVA, ma è tassata con imposta di registro proporzionale.
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Riferimento normativo
Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 576/2022
OGGETTO: Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla
risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Notaio istante, incaricato della stipula degli atti conseguenti alla risoluzione di
una convenzione di lottizzazione edilizia (di seguito, ''Convenzione'') e al ripristino della
situazione ex ante, rappresenta che con atto del 2009, è stato costituito «tra i proprietari
e i titolari di diritti reali di godimento delle aree comprese nel perimetro del Piano di
lottizzazione di via (...), Comparto X» adottato dal Comune nel 2003 (definitivamente
approvato nel 2008), un Consorzio «avente per oggetto l'attuazione degli interventi
previsti nel Piano di Lottizzazione».
Il Piano di lottizzazione «prevedeva la cessione gratuita al Comune (...) delle aree
esterne ai lotti edificabili di proprietà privata e la ridistribuzione delle aree nell'ambito
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del Comparto, con assegnazione dei lotti edificabili ai vari proprietari, lotti che in alcuni
casi erano posizionati su terreno proprio ed in altri casi posizionati su terreno altrui».
Nel 2010, sono stati stipulati:
tra i lottizzanti, «l'atto dichiarativo di ridistribuzione immobiliare», con scrittura
privata autenticata;
tra il Comune e i lottizzanti, la Convenzione relativa all'attuazione del piano di
lottizzazione, comparto X e «la cessione gratuita al predetto Comune delle aree destinate
a strade, passi pedonali, parcheggi, piste ciclabili ed aree verdi», anch'esse con atto
notarile.
Detta Convenzione prevedeva l'impegno da parte dei lottizzanti di eseguire, entro
dieci anni dalla stipula, tutte le opere di urbanizzazione interne al comparto ''A'', nonché
le opere comuni ai due comparti X e Y.
Il Notaio fa presente che ''Ad oggi le opere di urbanizzazione non sono
state realizzate, conseguentemente, il comune (...) ha avviato il procedimento per
la risoluzione della convenzione di lottizzazione, procedimento conclusosi con
provvedimento in data (...), con il quale è stata accertata la risoluzione della convenzione
per inadempimento'' e che la risoluzione della Convenzione comporta, tra l'altro:
''la retrocessione ai lottizzanti delle aree cedute gratuitamente al comune con
la convenzione stessa'';
''la necessità di risolvere altresì l'atto di ridistribuzione immobiliare con
ripristino della situazione di fatto antecedente all'avvio della lottizzazione''.
Ciò posto, il Notaio chiede di conoscere quale sia il trattamento tributario da
applicare ai suddetti atti e, in particolare chiede se:
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l'atto di retrocessione ai privati delle aree a suo tempo cedute gratuitamente al
Comune sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
l'atto di risoluzione dell'atto di ridistribuzione immobiliare, stipulato tra i
lottizzanti, limitatamente alle particelle di terreno che vengono ritrasferite da un soggetto
Iva, ricada nell'ambito di applicazione dell'Iva;
nel caso in cui tutta la fattispecie o parte di essa non rientri nell'ambito
applicativo dell'Iva, l'imposta di registro debba essere applicata in misura fissa o in
misura proporzionale.
L'istante precisa, inoltre, che la Convenzione è stata assoggettata al trattamento
tributario previsto dalle leggi 26 marzo 1953, n. 666 e 22 ottobre 1971, n. 865 e dagli
articoli 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
e successive modifiche e integrazioni.
L'atto di ridistribuzione immobiliare è stato, invece, assoggettato al trattamento
tributario previsto dagli articoli 20 della legge n. 10 del 1977 e 32 del d.P.R. n. 601 del
1973 citati. Infine, l'istante precisa che non è previsto il pagamento di alcun conguaglio
in denaro tra i lottizzanti, né è previsto il pagamento di alcun indennizzo a favore del
Comune.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che gli atti da stipulare non integrino una ''cessione di beni''
ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, quindi, siano esclusi dal campo
di applicazione dell'Iva. A parere dell'istante, si tratta, infatti, di retrocessione di
beni immobili dovuta alla risoluzione degli atti originari che avevano dato luogo al
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trasferimento, i quali sia per quanto riguarda la cessione gratuita al Comune delle aree
che avrebbero dovuto essere destinati a strade, passi pedonali parcheggi e aree verdi, sia
per quanto riguarda l'atto di ridistribuzione immobiliare, con il quale sono stati creati i
lotti edificabili individuati nella convenzione di lottizzazione non rientrano nell'ambito
di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Esclusa l'applicabilità dell'Iva, il Notaio ritiene, ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro, ai suddetti atti debba applicarsi, per relationem¸ il trattamento
tributario agevolato previsto dal citato articolo 32 del d.P.R. n. 601 del 1973, già applicato
sia alla cessione gratuita delle aree al Comune, sia all'atto di ridistribuzione immobiliare.
L'istante osserva, al riguardo, che la risoluzione della Convenzione non costituisce
autonomo atto di risoluzione per ''mutuo consenso'', che rientrerebbe nell'ambito
di applicazione dell'articolo 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma si inserisce
all'interno della fattispecie avviata per dare attuazione ad un piano di lottizzazione,
volto alla trasformazione del territorio. A parere dell'istante, infatti, la predetta
risoluzione della Convenzione di lottizzazione e la conseguente risoluzione dell'atto
di ridistribuzione immobiliare, continua ad essere «vicenda relativa all'attuazione del
piano di lottizzazione, sebbene in senso risolutorio della stessa attuazione del piano».
In via alternativa, qualora si ritenesse che la disciplina agevolativa non sia applicabile
al ripristino delle situazione ex ante, conseguente alla risoluzione della Convenzione,
i suddetti atti dovrebbero essere assoggettati all'imposta di registro in misura fissa ai
sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986 e alle
imposte ipotecaria e catastale anch'esse in misura fissa, in quanto i relativi trasferimenti
immobiliari non godono di una propria causa autonoma, bensì derivano dal venir meno
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della causa originaria alla base del citato trasferimento delle aree al Comune e della
citata ridistribuzione di lotti tra i lottizzanti. Tale soluzione, sarebbe altresì in linea con
le argomentazioni di cui alla risoluzione 14 febbraio 2014, n. 20/E, relativa all'ipotesi
(pur diversa) di risoluzione per mutuo consenso degli atti di donazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che «L'imposta sul
valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle
importazioni da chiunque effettuate».
Per quanto concerne il presupposto oggettivo, ai sensi del successivo articolo 2
«Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della
proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere».
Con riferimento alla retrocessione ai privati delle aree a suo tempo cedute
gratuitamente al Comune per effetto della Convezione di lottizzazione, dalla
documentazione prodotta risulta che:
il Comune ha accertato la risoluzione della Convenzione per inadempimento
delle parti, con nota nella quale si afferma che «Si provvede ... alla costituzione in mora
del creditore ai sensi dell'art. 1206 e seguenti c.c., comunicando la disponibilità del
Comune al trasferimento delle aree da Voi (i lottizzanti) cedute in sede di stipula della
convenzione ... »;
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nella bozza dello stipulando atto notarile di retrocessione, preso atto della
risoluzione della Convenzione, si afferma che «è necessario provvedere alla restituzione
ai lottizzanti delle aree cedute gratuitamente al Comune in forza della convenzione
stessa, nonché risolvere l'atto di ridistribuzione immobiliare con ripristino della
situazione di fatto antecedente all'avvio della lottizzazione, in quanto l'attuale assetto
proprietario non risulta più giustificato dagli attuali strumenti urbanistici».
Sulla base di quanto risulta dagli atti, dunque, emerge la funzione restitutoria e
ripristinatoria della situazione ex ante dell'atto di retrocessione in esame, che verrà,
inoltre, posto in essere senza la previsione di alcun indennizzo a favore del Comune. Al
riguardo, si ritiene che tale retrocessione non integri una cessione di beni a titolo oneroso
ai sensi del citato articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente esclusione dal
campo di applicazione dell'Iva.
In ordine al trattamento ai fini dell'imposta di registro, si osserva quanto segue.
Con riferimento all'applicazione del regime agevolativo di cui all'articolo 32 del d.P.R. n.
601 del 1973, si evidenzia che l'ambito applicativo delle norme agevolative di carattere
fiscale non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente
contemplate dalle norme medesime. La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte
ribadito che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere
eccezionale che esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non
ammettono interpretazioni analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici
in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come
rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. sentenza Corte di
Cassazione, 7 febbraio 2013, n. 2925).
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Il comma 2 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 stabilisce che «Gli atti
di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel
comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e
catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle
aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione
dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel
primo comma».
Ai sensi dell'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (''Norme sulla
edificabilità dei suoli''), «1. Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo
previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo
32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973,
n.601(...). 2. Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti
gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o
convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in
esecuzione dei primi (...)».
Sulla base delle predette disposizioni, gli atti di cessione a titolo gratuito delle
aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti all'imposta di registro in misura
fissa e sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale; il medesimo trattamento si applica
anche ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla citata legge
n. 10 del 1977, nonché agli atti preordinati alla trasformazione del territorio e a tutti i
relativi atti attuativi posti in essere in esecuzione.
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Al riguardo, si richiama la risoluzione 24 ottobre 2018, n. 80/E, nella quale è
stato precisato che il regime agevolativo in esame non può essere esteso ad atti che non
siano preordinati alla trasformazione del territorio o, sebbene genericamente preordinati
a tale trasformazione del territorio, non abbiano ad oggetto interventi edilizi riconducibili
a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla legge n. 10 del 1977 e successive
modifiche, tra i quali, invece, rientrano, tra l'altro, le cessioni di aree per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento edilizio e gli atti aventi ad oggetto
la redistribuzione di aree tra lottizzanti (cfr. in tal senso risoluzioni 4 gennaio 2012, n.
1/E e 1° giugno 2015, n. 56/E).
Nel caso in esame, secondo quanto dichiarato dall'istante, ad oggi le opere di
urbanizzazione non sono state realizzate ed è stata accertata con apposito provvedimento
''la risoluzione della convenzione per inadempimento''; pertanto, l'atto di retrocessione
delle aree dal Comune ai lottizzanti non costituisce atto attuativo della Convenzione
medesima ai sensi dell'articolo 20 della legge n.10 del 1977. Ne consegue, che a tale
atto non risulta applicabile la disposizione di favore di cui all'articolo 32, comma 2, del
d.P.R. n. 601 del 1973 ivi richiamata.
Ai trasferimenti delle aree effettuate dal Comune ai lottizzanti mediante il predetto
atto di retrocessione, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale
trova applicazione la disciplina ordinaria.
Per quanto riguarda il trattamento applicabile all'operazione di ridistribuzione di
aree, ai fini Iva, la risoluzione 1° giugno 2015, n. 56/E, ha chiarito che, qualora il soggetto
che trasferisce le aree oggetto di redistribuzione effettui l'operazione nell'esercizio di una
attività di impresa, il negozio di ''redistribuzione'', considerata la tipicità causale della
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fattispecie negoziale, la quale svolge una funzione meramente ripartitoria/distributiva e
non una tipica funzione di scambio negoziale, non rientra nel campo di applicazione Iva.
Tale esclusione, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia previsto l'obbligo di
versamento di conguagli in denaro e uno dei lottizzanti, in danno dei quali si attua
la redistribuzione, sia un soggetto passivo di imposta che pone in essere la cessione
nell'esercizio di un'attività di impresa. In tal caso, infatti, l'operazione è soggetta ad Iva,
con applicazione dell'aliquota ordinaria (cfr. risoluzione 11 gennaio 2019, n.1/E). Nel
caso in esame, secondo quanto rappresentato, la risoluzione dell'atto di redistribuzione
immobiliare avviene in assenza di conguagli, e, pertanto, in linea con la richiamata prassi
alle particelle di terreno oggetto di ritrasferimento da un soggetto Iva non si applica
l'imposta, non integrando una cessione a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R.
n. 633 del 1972.
Ai fini dell'imposizione di registro, si ritiene applicabile l'articolo 28, del citato
d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi del quale:
«La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se
dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso
ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo
giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è
previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta
proporzionale prevista dall'articolo 6 o quella prevista dall'articolo 9 della parte prima
della tariffa» (comma 1);
«In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti
dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta
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proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle
prestazioni stesse» (comma 2).
Ai fini fiscali, dunque, in mancanza della previsione nell'atto di una clausola
risolutiva espressa o stipulata mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede
la tassazione con l'imposta di registro nella misura proporzionale per le prestazioni
derivanti dalla risoluzione. Trattandosi di trasferimenti immobiliari, è dovuta l'imposta
di registro nella misura proporzionale ai sensi dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima
allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Da ultimo, si rileva che non appare conferente il
richiamo, da parte dell'istante, al contenuto della risoluzione 14 febbraio 2014, n.20/
E, riguardante il diverso caso della risoluzione per ''mutuo consenso'' di un atto di
donazione. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La risoluzione di convenzioni di lottizzazione edilizia comporta l'esclusione dall'IVA per gli atti restitutori e l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale secondo l'articolo 28 DPR 131/1986, non potendo beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 32 DPR 601/1973 e dalla legge 10/1977 riservate agli atti attuativi. Commercialisti e notai devono distinguere tra atti di attuazione del piano di lottizzazione (agevolati) e atti di risoluzione per inadempimento (tassazione ordinaria), considerando anche la natura restitutoria e l'assenza di corrispettivi onerosi.
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