Come deve essere trattata una plusvalenza da lease back già tassata integralmente in periodi precedenti ma contabilizzata interamente in un esercizio successivo, ai fini del calcolo del ROL fiscale secondo l'articolo?
Spiegato da FiscoAI
La questione riguarda il corretto trattamento fiscale di una plusvalenza da cessione con riacquisto in leasing (lease back) che è stata tassata per competenza su 5 anni ai fini IRES, ma contabilizzata civilisticamente su 18 anni. Quando il contratto si è interrotto anticipatamente, la società ha dovuto contabilizzare in un unico esercizio la restante plusvalenza non ancora imputata a conto economico, pur avendola già integralmente tassata negli anni precedenti. Con l'entrata in vigore del Decreto ATAD nel 2019, il calcolo del ROL è passato da "ROL contabile" a "ROL fiscale", creando il rischio di una doppia penalizzazione: la plusvalenza concorrerebbe al ROL fiscale ma dovrebbe essere eliminata dalla base imponibile IRES perché già tassata. L'Agenzia delle Entrate risolve il conflitto applicando la disciplina transitoria dell'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 142/2018, che prevede un'eccezione per le "rettifiche con segno opposto". La soluzione interpretativa estende questo principio anche alle "integrazioni di voci" la cui rilevanza fiscale ha assunto un'imputazione temporale diversa da quella contabile, permettendo di includere la plusvalenza nel ROL fiscale pur mantenendo la variazione in diminuzione ai fini IRES, evitando così distorsioni ingiustificate.
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Riferimento normativo
Disciplina transitoria – Articolo 96 del TUIR
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 106/2023
OGGETTO: Disciplina transitoria – Articolo 96 del TUIR
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA SPA (di seguito, in breve, la ''Società), che redige il bilancio secondo
i principi contabili nazionali, ha sottoscritto nel xxxx come conduttrice un contratto di
lease back della durata di 18 anni.
La relativa plusvalenza è stata contabilizzata per competenza lungo la durata del
contratto di lease back utilizzando la tecnica dei risconti.
Ai fini IRES ''si è reso necessario dare rilevanza a detta componente reddituale
nel minor lasso temporale di 5 anni'', creando un ''disallineamento tra la plusvalenza
civilistica e quella fiscale''. La ''sospensione del ricavo ai fini civilistici ha comportato
che il ROL contabile calcolato dalla Società negli anni dal xxxx al xxxY non ha tenuto
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conto del maggior valore fiscale della medesima plusvalenza che è stato regolarmente
assoggettato a tassazione''.
Negli anni successivi e fino al xxxW ''il ricavo imputato per competenza ha
ordinariamente concorso alla formazione del ROL contabile per la quota così imputata
a conto economico''.
Nel corso del xxxZ ''è intervenuta l'interruzione anticipata del contratto di lease
back con conseguente obbligo per la Società di contabilizzare tra i ricavi tutta la restante
quota di plusvalenza non ancora imputata a conto economico, già oggetto di integrale
tassazione nei periodi d'imposta dal xxxx al xxxY''.
Considerato che dal periodo d'imposta xxxZ l'articolo 96 del TUIR ''è stato
modificato con passaggio da una nozione di ROL contabile ad un ROL fiscale con
la conseguente necessità di sterilizzare i componenti fiscalmente non rilevanti'', ALFA
chiede di conoscere ''il corretto trattamento da riservare, ai fini della determinazione del
cd. ROL fiscale, alla plusvalenza contabilizzata a seguito dell'interruzione del contratto
di lease back e ripresa in diminuzione ai fini IRES in quanto già integralmente tassata
nei precedenti periodi d'imposta''.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
ALFA ritiene che ''stante l'avvenuta integrale tassazione in precedenti periodi
d'imposta, la plusvalenza contabile imputata a conto economico nel xxxZ'' possa
''essere presa in considerazione nel calcolo del ROL fiscale pur dovendo il medesimo
componente positivo di reddito essere oggetto di variazione in diminuzione ai fini IRES''.
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Diversamente, ''a fronte di una plusvalenza già assoggettata a tassazione per il
suo intero ammontare nei periodi d'imposta dal xxxx al xxxY ma fatta concorrere alla
determinazione del ROL contabile solo per la parte imputata a conto economico in
base a corretti principi contabili, nel xxxZ il contribuente subirebbe una ingiustificata
riduzione del ROL fiscale a motivo della necessaria variazione in diminuzione dal
reddito imponibile ai fini IRES''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, pubblicato in G.U. il 28
dicembre 2018 (il ''Decreto ATAD'') sono state recepite le Direttive UE n. 1164 del
2016, detta anche direttiva Atad 1 (anti tax avoidance directive), e la Direttiva UE
n. 2017/952, afferente i disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi, meglio conosciuta
come direttiva Atad 2, sostituendo, tra l'altro, la disciplina di deducibilità degli interessi
passivi, contenuta nell'articolo 96 del TUIR, con un nuovo testo allineato alle indicazioni
contenute nella Direttiva (cfr. dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 142 del 2018).
Ai sensi del nuovo articolo 96, comma 4, del TUIR «Per risultato operativo
lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle
voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla
determinazione del reddito di impresa».
Come precisato, peraltro, nella relazione illustrativa la nuova disciplina di
deducibilità degli interessi passivi prevede che in luogo del ''ROL contabile'' previsto
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dalla normativa previgente calcolato assumendo le voci che lo compongono nella
loro quantificazione contabile si utilizzerà un ''ROL fiscale'', in cui le voci che
lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai
fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa. In altri
termini, la rilevanza, ai fini del calcolo del ROL, dei valori fiscali comporta che, nel
caso di componenti positivi/negativi di reddito per i quali il periodo di imposta di
contabilizzazione non coincide con il periodo d'imposta di rilevanza fiscale, i valori
rilevanti saranno quelli previsti dalla normativa fiscale.
Sono state introdotte, inoltre, disposizioni finalizzate a disciplinare la transizione
dalla precedente alla nuova normativa. In particolare, l'articolo 13, comma 3 del decreto
legislativo 29 novembre 2018, n. 142 prevede che «per la determinazione del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei
costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018
o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini
dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1,
hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono
stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non
hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale
negli esercizi successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici
degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una
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rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel
conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti
sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente
diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del
reddito di impresa».
Come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento, il comma 3 intende
evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al
''ROL contabile'' a un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al ''ROL
fiscale'' determini, in capo ai contribuenti, distorsioni. Pertanto, il regime transitorio di
cui all'articolo 13, comma 3 del Decreto ATAD, dispone che, per la determinazione del
''ROL fiscale'':
a) non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito
rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che al termine di tale
esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale
negli esercizi successivi. Tali componenti hanno, infatti, già concorso, in vigenza della
precedente disciplina, alla determinazione del ''ROL contabile'' e poiché essi assumono
rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione,
concorrerebbero alla determinazione (anche) del ''ROL fiscale'', con evidenti e distorsivi
effetti duplicativi. Si pensi, ad esempio, al compenso attribuito a un amministratore
e contabilizzato per competenza nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 ma pagato
nell'esercizio successivo; esso ha concorso a determinare il ''ROL contabile'' del 2018
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e, in assenza della disposizione in commento, acquisendo rilevanza fiscale nel 2019,
concorrerebbe alla determinazione anche del ''ROL fiscale'' di tale anno;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di
vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una ''rettifica con segno opposto''
di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza
della precedente disciplina devono essere assunte in deroga alla regola generale che
dispone, come visto, che le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a
loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione
del reddito d'impresa per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore
fiscale. Si pensi, ad esempio, a un accantonamento a un fondo rischi contabilizzato
nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale,
nell'esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente
contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile; l'accantonamento ha
concorso, con segno negativo, a determinare il ''ROL contabile'' del 2018 e, in
assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza che rappresenta l'effetto
della ''rettifica'', con segno opposto, di tale accantonamento, non essendo fiscalmente
imponibile, non concorrerebbe alla determinazione del ''ROL fiscale'' di tale anno.
Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso in esame il mancato
riconoscimento della plusvalenza imputata a conto economico nel periodo 2019, ai
fini della determinazione del ROL, determinerebbe effetti distorsivi non voluti dal
legislatore.
In considerazione della necessità di evitare effetti distorsivi non voluti dal
legislatore si ritiene assimilabile all'ipotesi di rettifica con segno opposto (punto sub
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b), la fattispecie in cui le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in
periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina di cui all'articolo 96 del Tuir
rappresentano un'integrazione di voci rilevate in periodi d'imposta di vigenza della
precedente disciplina la cui rilevanza fiscale ha assunto un'imputazione a periodo diversa
da quella contabile.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 4913743/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR (deducibilità interessi passivi), il ROL fiscale secondo il Decreto ATAD, la disciplina transitoria per il passaggio da ROL contabile a ROL fiscale, e il trattamento delle plusvalenze da lease back con disallineamento temporale tra rilevanza contabile e fiscale. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare le rettifiche con segno opposto, le integrazioni di voci a periodo diverso, e l'applicazione della norma anti-distorsione per evitare doppi conteggi nelle variazioni fiscali.
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