Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 525/2018
Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito disciplinati dal decreto n. 525 del 4 dicembre 2018 - Imposta di bollo
Riferimento normativo
Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito disciplinati dal decreto n. 525 del 4 dicembre 2018 - Imposta di bollo - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 459
OGGETTO: autorizzazioni in deroga ai divieti di transito disciplinati dal decreto n. 525
del 4 dicembre 2018 - imposta di bollo
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante, XXX rappresenta di aver richiesto ad alcune Prefetture Territoriali del
Governo, autorizzazioni in deroga ai divieti di transito disciplinati dal decreto
ministeriale n. 525 del 4 dicembre 2018.
Dette autorizzazioni sono rilasciate a seguito della presentazione dell'istanza da
parte dell'interpellante, il quale con un'unica domanda chiede la deroga al divieto di
circolazione per più veicoli le cui targhe sono indicate nella richiesta.
L'istante riferisce che una Prefettura, anziché attenersi al disposto dell'articolo
11, comma 3, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 525 del 2018, in base al quale
è stabilito che la stessa "rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale (...) sarà
indicato (...) la targa del veicolo o le targhe dei veicoli autorizzati alla circolazione",
emette un provvedimento autorizzativo per ogni targa indicata nell'istanza, richiedendo
per ognuno di essi il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 4
della Tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
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Ciò posto, l'istante chiede di conoscere se il comportamento sopra descritto sia
corretto o se sia da seguire quello di altre Prefetture le quali ritengono che il mezzo
autorizzato debba viaggiare con a bordo una copia autenticata dell'atto
autorizzativo.Inoltre, l'interpellante chiede di conoscere se sia perseguibile il
comportamento dallo stesso adottato che autocertifica l'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione richiesta in quanto considera "applicabile quanto previsto dal
d.P.R. 445/2000 articolo 40, comma 1, articolo 46 e 47 comma 1 e comma 3",
ritenendo che "Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione i certificati
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che la mancata apposizione dell'imposta di bollo per ogni targa
autorizzata nel provvedimento non sia causa del danno erariale temuto dagli organi di
Prefettura che, per non incorrervi, ritengono di dover emettere un singolo
provvedimento in bollo per ogni veicolo.
L'interpellante sostiene, infatti, che la marca da bollo apposta su un unico
provvedimento autorizzativo e cumulativo di tutte le targhe, sia in regola con le
previsioni dell'articolo 11, comma 3, lettera b), sopra citato, prevedendo, dunque,
l'emissione di un solo provvedimento contenente più targhe di veicoli autorizzati.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
4 dicembre 2018, n. 525 "disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il
trasporto di cose, di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade
extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici
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per la circolazione stradale".
L'articolo 9 del medesimo decreto elenca i casi in cui "le Prefetture - Uffici
territoriali di governo, a seguito delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 10 e in
base alle procedure contenute nell'articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto
di cui all'articolo 2".
Il successivo articolo 10 stabilisce che "Qualora sussistano le condizioni di cui
all'articolo 9 i soggetti interessati possono presentare (...) richiesta di autorizzazione
a circolare in deroga al divieto di cui all'articolo 2, di norma alla Prefettura- Ufficio
Territoriale di Governo della provincia di partenza" indicando una serie di elementi
tra cui, alla lettera b) dell'articolo in esame, "la targa del veicolo, o dei veicoli qualora
necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione".
Tale ultima disposizione, quindi, sembra consentire che la richiesta di
autorizzazione in questione possa riguardare più veicoli solo "qualora necessari per la
medesima esigenza di trasporto".
L'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale dispone che "La
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che ha ricevuto la richiesta di
autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto (...) conduce l'istruttoria della
richiesta" e, il successivo comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la stessa
Prefettura, "se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato : (...) la
targa del veicolo o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione".
Per effetto, quindi, delle citate previsioni, un provvedimento può contenere
anche l'autorizzazione in deroga ai divieti di transito per più veicoli qualora tali veicoli
siano "necessari per la medesima esigenza di trasporto".
In merito al quesito in esame e relativamente all'imposta di bollo occorre,
innanzitutto, far riferimento all'articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che
prevede la "Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio". Infatti, detto articolo
stabilisce che "Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa
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l'applicazione dell'imposta (.) può essere scritto su un foglio che sia già servito per la
redazione di un altro atto soggetto ad imposta (...) a condizione che sia corrisposta la
relativa imposta. (...). In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono
scriversi sul medesimo foglio: (...) gli atti contenenti più convenzioni, istanze,
certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto".
Con riferimento alle caratteristiche che un atto deve avere per essere considerato
redatto in un unico contesto, si richiama quanto affermato con la risoluzione n. 70/E
del 18 maggio 2006.
Con la citata risoluzione è stato chiarito che "La condizione dell'unicità del
contesto (...) deve riferirsi non soltanto all'aspetto formale (stesso foglio e stessa data)
ma anche all'aspetto sostanziale".
Per le suesposte motivazioni, si può ritenere che, nel caso di specie,
l'autorizzazione in cui sono elencate più targhe contenga più "provvedimenti redatti in
un unico contesto" poiché le medesime targhe sono riferite a veicoli "necessari per la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione". Tale valutazione -
in accordo all'art. 11 del citato decreto - compete "alla Prefettura - Ufficio Territoriale
di Governo che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di cui
all'art. 2".
Solo in tal caso, quindi, potrà essere assolta una sola imposta di bollo ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, numero 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
Occorre precisare, inoltre, che qualora sia necessaria una copia autenticata del
provvedimento rilasciato dalla Prefettura per ogni veicolo che abbia ottenuto
l'autorizzazione in deroga ai divieti di transito, la stessa ai fini dell'imposta di bollo, è
soggetta al tributo in quanto l'articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che "Sono
soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa
tariffa" e l'articolo 1 di detta tariffa stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin
dall'origine nella misura di Euro 16,00 per "Atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai
o da altri pubblici ufficiali".
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Infine, con riferimento all'applicabilità di quanto previsto dal d.P.R 28 dicembre
2000, n. 445, si osserva che l'interpretazione delle norme contenute nello stesso, non
essendo di carattere tributario, esula dalla competenza della scrivente.
Il Direttore centrale
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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