Gli enti del Terzo Settore devono pagare l'imposta di bollo per la vidimazione del registro dei volontari non occasionali?
Spiegato da FiscoAI
No, gli enti del Terzo Settore sono esentati dall'imposta di bollo per la vidimazione del registro dei volontari non occasionali. L'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017) prevede un'esenzione generale dall'imposta di bollo per tutti gli atti, documenti e istanze posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo Settore, compresi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici e le cooperative sociali. Questa esenzione si applica sia alla richiesta di vidimazione presentata al segretario comunale (o al notaio) sia al registro stesso una volta vidimato, indipendentemente dal fatto che sia cartaceo o informatico. La vidimazione del registro, pur essendo obbligatoria prima dell'utilizzo (deve essere numerato progressivamente e bollato da un pubblico ufficiale), non genera alcun onere fiscale per l'ente richiedente, poiché rientra nella categoria dei documenti esenti per gli enti del Terzo Settore.
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Riferimento normativo
Vidimazione dei registri dei volontari degli Enti Terzo Settore
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 333/2023
OGGETTO: Vidimazione dei registri dei volontari degli Enti Terzo Settore
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune istante, tenuto conto che l'articolo 3 del decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 6 ottobre 2021 ha previsto la predisposizione di un registro dei
volontari non occasionali per gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari e
che detto registro deve essere numerato e bollato da un notaio o da un pubblico ufficiale,
chiede «di sapere se la domanda di vidimazione dei registri (...) nonché la vidimazione
degli stessi da parte del segretario comunale sia assoggettata al pagamento dell'imposta
di bollo».
Al riguardo, precisa che secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali «il segretario comunale rientra nella succitata definizione di ''pubblico
ufficiale'' ed è quindi tenuto alla vidimazione del detto registro».
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune ritiene che «sia la domanda di vidimazione dei registri di cui all'art.
3 del DM Ministero dello Sviluppo economico del 6.10.2021 che la vidimazione degli
stessi da parte del segretario comunale sia assoggettata al pagamento dell'imposta di
bollo di cui all'art. 1 Tabella A) d.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. ovvero:
1) € 16,00 per la richiesta;
2) € 16,00 ogni quattro facciate per il registro vidimato».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del
Terzo settore (di seguito CTS), rubricato ''Enti del Terzo Settore'', dispone al comma 1
che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e
gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale
in forma d azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore».
Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice (rubricato ''Disposizioni in materia
di imposte indirette e tributi locali'') dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli
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atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo
o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di
cui al comma 1», ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed
escluse le imprese sociali costituite in forma di società».
Ciò posto, il comma 1 dell'articolo 17 del CTS (rubricato ''Volontario e attività
di volontariato'') dispone che «Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari
nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro
i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale».
Al riguardo, il decreto 6 ottobre 2021 emanato dal Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (rubricato
''Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche,
e disciplina dei relativi controlli''), all'articolo 3 dispone che gli enti del Terzo settore
(che si avvalgono, ai sensi del citato articolo 17 del CTS, di volontari nello svolgimento
delle proprie attività) «predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne
garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operatività, il registro prima di essere
posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima
pagina il numero dei fogli che lo compongono».
Sulla base di tali disposizioni, pertanto, i predetti Enti tenuti alla predisposizione
del registro dei volontari non occasionali, prima di metterlo in uso devono procedere
alla vidimazione dello stesso attraverso la numerazione progressiva in ogni pagina e la
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bollatura in ogni foglio ad opera di un notaio o di un pubblico ufficiale a ciò abilitato,
che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Al riguardo, con nota prot. n. 12675 del 14 settembre 2022, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, competente in materia in base alle disposizioni del CTS,
ha precisato che si può ritenere «il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale,
tuttora ricompreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del
registro dei volontari».
Ciò posto, con riferimento ai quesiti prospettati, alla luce della formulazione
dell'articolo 82, comma 5, del CTS sopra richiamato, si ritiene che la richiesta volta a
ottenere la vidimazione del predetto registro, se presentata al segretario comunale da
uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 82, possa beneficiare del
trattamento di esenzione dall'imposta di bollo.
Analogamente, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al richiamato
articolo 82, comma 5, possa trovare applicazione al registro, in quanto documento
riconducibile ad «ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo
denominato posti in essere o richiesti» da ETS riconducibili all'articolo 82, comma 1,
del CTS.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
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LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'esenzione dall'imposta di bollo per gli enti del Terzo Settore è disciplinata dall'articolo 82 del Codice del Terzo Settore e riguarda tutti i documenti, le istanze e i registri richiesti da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa esenzione quando assistono enti non commerciali nella gestione amministrativa e nella vidimazione dei registri dei volontari, evitando di applicare tributi indiretti su tali adempimenti.
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