Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 5256668/2014

Vidimazione dei registri dei volontari degli Enti Terzo Settore

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Vidimazione dei registri dei volontari degli Enti Terzo Settore - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 333/2023 OGGETTO: Vidimazione dei registri dei volontari degli Enti Terzo Settore Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Il Comune istante, tenuto conto che l'articolo 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 ha previsto la predisposizione di un registro dei volontari non occasionali per gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari e che detto registro deve essere numerato e bollato da un notaio o da un pubblico ufficiale, chiede «di sapere se la domanda di vidimazione dei registri (...) nonché la vidimazione degli stessi da parte del segretario comunale sia assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo». Al riguardo, precisa che secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali «il segretario comunale rientra nella succitata definizione di ''pubblico ufficiale'' ed è quindi tenuto alla vidimazione del detto registro». Pagina 2 di 5 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il Comune ritiene che «sia la domanda di vidimazione dei registri di cui all'art. 3 del DM Ministero dello Sviluppo economico del 6.10.2021 che la vidimazione degli stessi da parte del segretario comunale sia assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 1 Tabella A) d.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. ovvero: 1) € 16,00 per la richiesta; 2) € 16,00 ogni quattro facciate per il registro vidimato». PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito CTS), rubricato ''Enti del Terzo Settore'', dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma d azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice (rubricato ''Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali'') dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli Pagina 3 di 5 atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società». Ciò posto, il comma 1 dell'articolo 17 del CTS (rubricato ''Volontario e attività di volontariato'') dispone che «Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale». Al riguardo, il decreto 6 ottobre 2021 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (rubricato ''Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli''), all'articolo 3 dispone che gli enti del Terzo settore (che si avvalgono, ai sensi del citato articolo 17 del CTS, di volontari nello svolgimento delle proprie attività) «predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operatività, il registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono». Sulla base di tali disposizioni, pertanto, i predetti Enti tenuti alla predisposizione del registro dei volontari non occasionali, prima di metterlo in uso devono procedere alla vidimazione dello stesso attraverso la numerazione progressiva in ogni pagina e la Pagina 4 di 5 bollatura in ogni foglio ad opera di un notaio o di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Al riguardo, con nota prot. n. 12675 del 14 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, competente in materia in base alle disposizioni del CTS, ha precisato che si può ritenere «il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale, tuttora ricompreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari». Ciò posto, con riferimento ai quesiti prospettati, alla luce della formulazione dell'articolo 82, comma 5, del CTS sopra richiamato, si ritiene che la richiesta volta a ottenere la vidimazione del predetto registro, se presentata al segretario comunale da uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 82, possa beneficiare del trattamento di esenzione dall'imposta di bollo. Analogamente, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al richiamato articolo 82, comma 5, possa trovare applicazione al registro, in quanto documento riconducibile ad «ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti» da ETS riconducibili all'articolo 82, comma 1, del CTS. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto. Pagina 5 di 5 LA DIRETTRICE CENTRALE (firmato digitalmente)

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