Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico – Applicabilità del regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533
Le iscrizioni ipotecarie a garanzia di azioni di regresso promosse da un ente pubblico previdenziale beneficiano dell'esenzione dall'imposta ipotecaria prevista dalla legge 533/1973?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le iscrizioni ipotecarie eseguite a garanzia di crediti derivanti da azioni di regresso promosse da enti pubblici previdenziali (come l'INAIL) rientrano nel regime di esenzione dall'imposta ipotecaria previsto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Questo regime si applica perché le azioni di regresso hanno natura previdenziale e assistenziale, finalizzate al recupero delle prestazioni erogate ai lavoratori infortunati quando l'infortunio o la malattia professionale siano causati da violazioni delle norme antinfortunistiche. L'esenzione vale sia quando l'azione di regresso è esercitata dinanzi al giudice civile (Magistrato del Lavoro) secondo il rito delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, sia quando è esercitata dinanzi al giudice penale tramite costituzione di parte civile, poiché in entrambi i casi la natura della pretesa rimane previdenziale e il fine è il recupero delle somme erogate. Questa interpretazione sistemica evita contraddizioni: riconoscere l'agevolazione nella controversia sulla prestazione lavorativa e negarla quando l'inadempimento delle norme di sicurezza causa lesioni al lavoratore sarebbe incoerente e comporterebbe il rischio che i danni ricadessero sulla collettività.
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Riferimento normativo
Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico – Applicabilità del regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 162/2025
OGGETTO: Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente
pubblico – Applicabilità del regime di esenzione previsto dall'articolo 10
della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ente pubblico (di seguito anche Istante o Istituto) chiede chiarimenti in merito
all'esenzione dell'imposta di iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 10 della legge 11
agosto 1973, n. 533.
L'Ente pubblico ha specificato, sia nell'istanza che con successiva
documentazione integrativa, che eroga a favore degli infortunati e tecnopatici sul lavoro,
propri assistiti, le prestazioni economiche e sanitarie di legge.
Qualora sia accertata la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del
datore di lavoro e/o altri soggetti responsabili, che abbiano causato l'infortunio o la
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malattia, l'Istituto rappresenta che viene esercitata l'azione di regresso per il recupero
delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
L'Istituto, infatti, precisa che, nel caso in cui l'infortunio o la malattia
professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro e/o altri
soggetti responsabili, per accertate violazioni di norme antinfortunistiche, ha il diritto e
allo stesso tempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del responsabile dell'evento
indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato
(regresso).
L'iscrizione di ipoteca sui beni del datore di lavoro è finalizzata a garantire
all'Istituto il pagamento di dette somme.
Al riguardo, l'Ente pubblico, pertanto, al fine di predisporre le richieste di
iscrizione di ipoteche giudiziali di competenza delle conservatorie provinciali, eseguite
a garanzia di crediti vantati dall'Istituto in seguito ad azioni di regresso nei confronti
dei soggetti responsabili, chiede se per tali formalità si applichi il regime di esenzione
dall'imposta ipotecaria previsto dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973, sia
nell'ipotesi in cui l'azione di regresso sia esercitata dinanzi al giudice civile Magistrato
del Lavoro secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, sia che la stessa sia esercitata dinanzi al giudice penale tramite la
costituzione di parte civile.
L'Istante, altresì, allega una sentenza penale di secondo grado che deve essere
presentata quale titolo per l'iscrizione ipotecaria, in quanto confermativa di quella
di primo grado, a sua volta contenente la statuizione di condanna al pagamento in
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favore dell'Ente pubblico delle somme erogate in conseguenza dell'infortunio, in quanto
determinante ai fini del passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che l'azione di regresso esperita per il recupero delle somme
erogate, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rientri tra le ''cause per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie'' previste dall'articolo 10 della
legge n. 533 del 1973 e che sia le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice
civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza
e assistenza obbligatorie, che quelle esercitate dinanzi al giudice penale tramite la
costituzione di parte civile, rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge
n. 533 del 1973, posto che nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione
esercitata dall'Ente pubblico, in quanto anche nel giudizio penale l'Ente pubblico esercita,
tramite la costituzione di parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale,
derivante dal ripetuto articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, trattandosi pur sempre
di ''cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie'', poiché la pretesa
esercitata dall'Istituto rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme
erogate).
L'Istante ribadisce, infatti, che dette azioni di regresso rientrino nelle previsioni
di cui all'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 il quale stabilisce sia l'esenzione per gli
atti e i documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, sia quella relativa all'esecuzione immobiliare o mobiliare delle
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sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, oltre che nelle procedure di fallimento,
concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
Secondo l'Istante, nell'ambito di tale ultima fattispecie (esenzione relativa alle
esecuzioni immobiliari e mobiliari) non può, evidentemente, che essere compresa anche
l'esenzione relativa all'iscrizione di ipoteca giudiziale, in quanto atto preordinato alle
stesse finalità.
L'Istante ritiene che alle stesse conclusioni sia giunta la stessa Agenzia del
Territorio che, con circolare n. 11 del 20 dicembre 2002, ha fatto proprio il parere reso
dall'Avvocatura dello Stato in data 28 maggio 2001, n. 63270, nel quale si è ritenuto
ingiustificabile da un lato il riconoscimento dell'esenzione fiscale alla trascrizione
del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione della medesima esenzione
per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo quando si rimanga nell'ambito delle
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie assistite da ampi benefici.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (rubricato «Gratuità del giudizio.
Modifica dell'art unico della legge 2 aprile 1958 n 319.») stabilisce che «L'articolo
unico della L. 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente; ''Gli atti, i documenti ed
i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti
rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi
agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi
collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza
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obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo,
di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione
sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi
giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di
lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione
coatta amministrativa. (...)''.»
L'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, (rubricato «Responsabilità civile del
datore di lavoro») dispone che «L'assicurazione a norma del presente decreto esonera
il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico
di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è
derivato. (...).»
Il successivo articolo 11 del citato d.P.R. n 1124 del 1965 (rubricato «Pagamento
delle indennità. Diritto di regresso»), dispone che «L'Istituto assicuratore deve pagare le
indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le
somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente
responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto
assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta,
calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo,
è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente
responsabile per le somme indicate nel comma precedente (...).»
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Con la circolare del 20 dicembre 2002, n. 11, l'Agenzia del Territorio ha formulato
istruzioni relativamente alle ''Iscrizioni di ipoteche giudiziali in materia di controversie
individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie Esenzione dall'imposta
ipotecaria ai sensi dell'art. 10 della legge 11/8/1973, n. 533 Applicabilità''.
Venendo alla particolare fattispecie posta, occorre preliminarmente soffermarsi
sulla natura dell'azione di regresso ex articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Il regresso, per consolidata giurisprudenza, si configura come diritto originario
e autonomo dell'ente previdenziale che agisce nei confronti del datore di lavoro per la
soddisfazione di un proprio credito derivante dalla presenza della fattispecie di reato e
trova autonomo fondamento nel rapporto di assicurazione sociale.
La Corte di legittimità ha esplicitamente riconosciuto la natura previdenziale
all'azione di regresso esercitata dall'Ente pubblico: ''L'azione di regresso, che ha natura
previdenziale, comporta infatti un obbligo di restituzione nei confronti dell'INAIL delle
prestazioni erogate dall'Istituto ai danneggiati, nei limiti del danno civilistico'' (Cass.
21 novembre 2019, n. 30472).
Non può pertanto negarsi che le cause intentate dall'Ente pubblico a titolo
di regresso siano da ricomprendere nelle ''controversie di previdenza e assistenza
obbligatoria'' di cui all'art. 442 c.p.c., che si applica espressamente ai casi relativi agli
infortuni sul lavoro.
La stessa Agenzia del Territorio, con circolare del 20 dicembre 2002, n. 11,
ha fatto proprio il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in data 28 maggio 2001,
n. 63270, nel quale si è ritenuto non giustificabile da un lato il riconoscimento della
esenzione fiscale alla trascrizione del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione
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della medesima esenzione ''...per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo ... quando si
rimanga nell'ambito delle controversie di lavoro o di assistenza obbligatorie, assistite
da ampi benefici.''. Detta circolare ha concluso che «Sulla base delle considerazioni
che precedono, dunque, si ritiene che il regime di esenzione previsto dall'art. 10 della
legge 533/73, attesane l'ampia portata, sia applicabile anche alle iscrizioni di ipoteche
giudiziali eseguite a garanzia di crediti per prestazioni di lavoro e per contribuzioni
previdenziali ed assistenziali».
Ciò posto, secondo quanto rappresentato dall'Istante e alla luce dei chiarimenti
giurisprudenziali e di prassi sopra riportati, si ritiene applicabile il regime di esenzione
previsto dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 alle iscrizioni ipotecarie a seguito di
azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico.
Il suddetto regime di esenzione trova applicazione sia per le azioni di regresso
esercitate dinanzi al giudice civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio
delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, che per le azioni di regresso
esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile, posto che
nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione esercitata dall'Ente pubblico in
quanto anche nel giudizio penale l'Ente pubblico esercita, tramite la costituzione di
parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale, trattandosi pur sempre
di ''controversie di previdenza e assistenza obbligatorie'', poiché la pretesa esercitata
dall'Istituto rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme erogate).
D'altro canto, in un'ottica di interpretazione sistemica, sembrerebbe quanto meno
contraddittorio riconoscere l'agevolazione fiscale quando si controverte in merito alla
tutela della prestazione lavorativa, e negarlo quando l'adempimento della stessa, svolta
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senza l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, trasli in un ambito penalistico, causando lesioni o la morte del lavoratore.
In questo contesto l'Ente pubblico svolge istituzionalmente un ruolo indefettibile
di tutela del lavoratore che abbia subìto infortuni sul lavoro o contratto
malattie professionali e la stessa iscrizione d'ipoteca sui beni del datore di lavoro in
regime di esenzione vale ad attenuare il rischio che gli inadempimenti del soggetto
''forte'' del rapporto di lavoro ricadano sul lavoratore danneggiato e, in seconda
battuta, sulla collettività.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 533/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 10 della legge 533/1973 disciplina l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni diritto per gli atti relativi alle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, incluse le iscrizioni ipotecarie a garanzia di crediti previdenziali. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa esenzione quando assistono enti previdenziali nelle procedure di regresso, nelle esecuzioni immobiliari e nelle iscrizioni di ipoteche giudiziali, applicando il principio della natura previdenziale dell'azione indipendentemente dal giudice (civile o penale) presso cui viene esercitata.
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