Trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri – B2B – Nozione di azienda – Territorialità IVA – Imposta di registro
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Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 438/2023
OGGETTO: Trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane,
appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri – B2B – Nozione di
azienda – Territorialità IVA – Imposta di registro
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa (di seguito, ''Stabile Organizzazione'', ''Istante'' o ''Branch'') riferisce di
essere la stabile organizzazione italiana di una società estera, facente parte del gruppo
multinazionale Beta, e di essere stata costituita a settembre 2022 anche al fine di rendere
concreta l'operazione di seguito descritta.
L'Istante rappresenta che:
in data 4 agosto 2021, il gruppo Beta e il gruppo Gamma firmano un accordo
di cessione d'azienda per il trasferimento dell'attività di Gamma Bank, da implementare
in varie fasi;
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a maggio/giugno 2023 è pianificato il trasferimento dell'attuale attività B2B
europea di Gamma Bank a Beta, in sette Paesi dell'Unione Europea, inclusa l'Italia;
a livello italiano, è previsto il trasferimento dell'intera attività della stabile
organizzazione italiana di Gamma Bank (di seguito, ''Gamma Italia'', ''Cedente'' o
''Venditore'') a due branch italiane, all'uopo costituite, del Gruppo Beta, cioè l'Istante e
Beta Europe, ognuna delle quali acquisisce un autonomo e differente ramo d'azienda;
dopo questo trasferimento, Gamma Bank manterrà la sua stabile organizzazione
in Italia per avviare una nuova attività bancaria, fermo restando che nell'immediato non
potrà svolgere alcuna attività perché ''svuotata'' del suo patrimonio.
Con il presente interpello, la Stabile Organizzazione chiede quale sia il corretto
trattamento ai fini IVA e dell'imposta di registro del trasferimento a suo favore del ramo
d'azienda, ''comprendente tutti i beni, i diritti (inclusi i rapporti contrattuali), obblighi e
altri elementi di competenza esclusiva dell'attività italiana (n.d.r. a essa ceduta) ..., come
specificato nel presente Accordo, come un ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2555
del Codice Civile''. In particolare, secondo quanto riferito dall'Istante, il trasferimento
riguarda 2 dipendenti altamente qualificati con funzioni dirigenziali, i contratti e la
generalità dei beni relativi al ramo ceduto, i clienti, tutte le azioni, diritti, difese, azioni
legali, sentenze, istanze e privilegi legali di qualsiasi natura nella misura in cui derivino
o siano correlati all'attività acquisita, nonché il goodwill.
Il corrispettivo pattuito per detto trasferimento è di circa 1,5 milioni di dollari
americani, da pagare in contanti.
La Branch afferma la sua intenzione di proseguire l'attività acquisita,
precedentemente svolta dal Venditore, disponendo della medesima struttura
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organizzativa: in altri termini, anche se tale attività costituisce solo una parte/ramo
della più estesa attività di Gamma Italia, il Business che svolgerà l'Istante manterrà la
sua identità, come emerge in particolare dal fatto che tale attività sarà effettivamente
proseguita secondo le modalità e con le specificità che già al momento la caratterizzano.
Ciò premesso, la Stabile Organizzazione chiede:
1. di conoscere la territorialità IVA della prospettata cessione, ossia di confermare
che detta operazione è territorialmente rilevante in Italia;
2. in caso di risposta positiva alla domanda precedente, di confermare
l'applicazione del regime di neutralità IVA di cui agli articoli 2, terzo comma, lett. b), e
3, quarto comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA'') e la conseguente applicazione dell'imposta di registro
con aliquota del 3% (in assenza di cessione di beni immobiliari).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
che svolge un'attività economica in Italia attraverso la Branch, quest'ultima ritiene
territorialmente rilevante in Italia il trasferimento a suo favore del ramo d'azienda
pattuito.
In merito al secondo quesito, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla
giurisprudenza comunitaria e nazionale oltre che dalla prassi in materia di cessione
del ramo d'azienda, la Stabile Organizzazione evidenzia che il patrimonio oggetto di
trasferimento non comprende solo un portafoglio di contratti o una lista clienti, ma anche
i contratti relativi alle operazioni di copertura, il personale altamente specializzato e tutti
gli elementi patrimoniali di Gamma Italia relativi all'attività trasferita che:
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possono essere identificati quale ''universitas'' di beni materiali, immateriali e di
rapporti giuridicoeconomici sufficienti a consentire l'esercizio dell'attività di impresa,
la quale sarà svolta mediante la medesima struttura organizzativa ceduta€
insieme, sono già stati utilizzati per svolgere la precedente attività commerciale
di Gamma Italia, attività per la quale la stabile organizzazione italiana di Gamma riceve
uno specifico corrispettivo.
Sulla base di quanto esposto, ritiene che la cessione di questo ramo d'azienda
debba essere esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo
comma, lett. b), e dell'articolo 3, quarto comma, lett. c), del Decreto IVA, con la
conseguente applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota al 3%.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso sulla base di quanto rappresentato nell'istanza, i cui
elementi sono qui assunti acriticamente, prescindendo dunque da ogni valutazione circa
il riconoscimento o meno dello status di soggetto passivo in capo ai soggetti coinvolti e
alla sussistenza o meno dei requisiti che configurano l'esistenza in Italia di una stabile
organizzazione. Si tratta infatti di valutazioni che comportano l'esame di un ''fatto'',
perciò non esperibili in sede di interpello.
E' altresì esclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza in Italia di un'azienda
o di ramo d'azienda, la cui esistenza nel territorio dello Stato viene qui recepita
acriticamente, come illustrata dall'Istante.
Su tali aspetti rimane impregiudicato ogni potere di controllo
dell'amministrazione finanziaria.
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La Branch chiede in primis quale sia la territorialità IVA di un trasferimento di
ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia, di due differenti società
estere, a loro volta appartenenti a Gruppi diversi. In particolare, secondo quanto dallo
stesso riferito, una di esse (i.e. Gamma Italia) cede l'intera attività dalla stessa svolta in
Italia a favore di due stabili organizzazioni italiane del Gruppo Beta, fermo restando che
i due quesiti giuridici sollevati riguardano solo la cessione del ramo X perché il solo
attribuito all'Istante.
Quest'ultimo sostiene che detto trasferimento sia territorialmente rilevante in
Italia perché essendo il ramo d'azienda ''composto principalmente da beni immateriali ...,
il luogo di tassazione ai fini IVA dovrebbe essere determinato in base alla regola
generica relativa alle prestazioni di servizi rese tra due soggetti passivi''. A suo parere,
inoltre, in Italia dovrebbe essere trattato quale operazione fuori campo IVA di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b) del Decreto IVA, relativo alle cessioni di beni, sulla
base del rinvio contenuto nell'articolo 3, quarto comma, lettera c) del medesimo Decreto,
relativo peraltro a «cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell'articolo 2».
Al riguardo si osserva che simili affermazioni sono incompatibili con la nozione di
azienda o di ramo d'azienda, più volte affermata da questa Agenzia e ben nota all'Istante.
Numerosi documenti di prassi chiariscono infatti che la nozione di azienda
rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui
all'articolo 2555 del codice civile che qualifica l'azienda come «il complesso dei
beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», da intendersi dunque
''quale universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti
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giuridicoeconomici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i
singoli beni che compongono l'azienda stessa'' (cfr. tra le tante, Circolare Min. Finanze
n. 320 del 19 dicembre 1997, Risoluzioni 3 aprile 2006, n. 48/E, 13 dicembre 2007, n.
371/E, 31 ottobre 2008, n. 417/E, 10 aprile 2012, n. 33/E, nonché risposte nn. 536 e 637
del 2021).
Concepita l'azienda o il ramo d'azienda in questi termini, ossia come complesso
organico di beni, rapporti e diritti, unitariamente considerati, la territorialità IVA
del suo trasferimento non può come sostenuto dall'Istante essere disciplinata dalle
disposizioni relative alle prestazioni di servizi, essendo il ramo d'azienda ''composto
principalmente da beni immateriali''.
Nel fare questa affermazione la Stabile Organizzazione istante trascura che
''...affinché non siano ravvisabili profili elusivi, (n.d.r. è necessario) che la descritta
operazione non sia, di fatto, volta alla mera cessione dei beni della stabile
organizzazione in Italia della società conferente alla stabile organizzazione in Italia
della società conferitaria, attraverso il formale conferimento d'azienda, al solo scopo di
usufruire del regime di neutralità fiscale, ma al contrario si caratterizzi come operazione
di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività da parte
del soggetto passivo conferitario'' (cfr. tra le altre, risposta n. 633 del 2020).
Si fa altresì presente che l'articolo 2, terzo comma, del Decreto IVA elenca una
serie di operazioni che, pur avendo tutti i requisiti per essere ''Cessioni di beni'', non sono
considerate tali in virtù di norme ad hoc che le escludono dal campo di applicazione
dell'IVA.
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I trasferimenti, anche mediante conferimento, di aziende e rami d'azienda sono
fuori campo IVA a seguito dell'esercizio da parte dell'Italia dell'opzione di cui all'articolo
19 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (c.d. ''Direttiva IVA'') il cui
scopo è ''consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti
di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un
onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante
detrazione dell'IVA versata a monte'' (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenze 27 novembre
2003, C497/01 e 10 novembre 2011, C444/10, nonché, tra le tante, risposta n. 536 del
2021).
Parimenti il successivo articolo 3, comma 4, del Decreto IVA individua una
serie di prestazioni di servizi che, nonostante il ricorrere di tutti i requisiti, non sono
considerate tali: ai fini qui d'interesse, per il secondo comma, n. 5) del medesimo articolo
3, la cessione di un contratto è una prestazione di servizi che diventa fuori campo
IVA quando ha per oggetto un contratto di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell'articolo 2 del Decreto IVA, che già esclude da IVA questi contratti.
Nel caso di specie, la bozza di contratto allegata replica di fatto quanto sinora
chiarito poiché dispone che ''Transferor hereby sells, transfers, assigns, conveys and
delivers to Transferee, and Transferee hereby purchases, acquires, accepts and assumes
from Transferor, the Italian Gamma Derivatives Business comprising of all of the assets,
rights (including contractual relationships), obligations and other items exclusively
pertaining to the Italian Gamma Derivatives Business (unless otherwise specified
herein), as specified in this Agreement, as a going concern within the meaning of article
2555 of the Italian Civil Code...''.
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Pertanto, se l'universitas di beni, materiali e immateriali, rapporti giuridici, diritti
e dipendenti, goodwill/badwill cui fa riferimento la citata bozza configura un'azienda
o ramo d'azienda nei termini sino a ora chiariti, si ritiene che detto trasferimento, ove
rispettoso anche della normativa di settore, sia da considerarsi:
1. territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto IVA in
quanto l'azienda/ramo d'azienda stando a quanto riferito dalla Stabile Organizzazione
è ivi localizzata;
2. effettuato tra due soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. Per
l'articolo 7, primo comma, lett. d) del Decreto IVA, infatti, è un soggetto passivo IVA
stabilito nel territorio dello Stato «...una stabile organizzazione (n.d.r. ivi localizzata) ...
di soggetto domiciliato o residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese
o ricevute»;
3. fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. b) del Decreto
IVA, conformemente all'articolo 19 della Direttiva IVA, cui consegue l'attrazione di tale
fattispecie nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio c.d. di ''alternatività''
IVA/registro recato dall'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Ai sensi dell'articolo 1 del citato d.P.R., l'imposta di registro si applica, nella
misura indicata nella tariffa allegata agli atti soggetti a registrazione e a quelli
volontariamente presentati per la registrazione.
Il successivo articolo 2 dispone che:
''1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
(...)
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d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali,
anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato (...).
Pertanto, con riguardo alla territorialità dell'imposta in esame, sono soggetti a
registrazione in Italia anche gli atti formati all'estero che abbiano ad oggetto aziende
esistenti nel territorio dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986 ''Se una
disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse,
si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti
corrispettivi distinti''.
Dunque, all'atto di cessione d'azienda l'imposta di registro trova applicazione in
misura proporzionale secondo le aliquote previste in considerazione della natura dei beni
che compongono il compendio aziendale (ad esempio al 9% in relazione agli immobili,
al 3% in relazione ai crediti, etc..., compreso l'avviamento), purché siano individuati
corrispettivi distinti.
In assenza di beni immobili, non trovano applicazione le imposte ipotecaria e
catastale.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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