Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 5612116/2014
Imposta di bollo sulle istanze per manifestazione interesse all'iscrizione elenco avvocati destinati al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza e consulenza legale
Riferimento normativo
Imposta di bollo sulle istanze per manifestazione interesse all'iscrizione elenco avvocati destinati al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza e consulenza legale - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 448/2023
OGGETTO: imposta di bollo sulle istanze per manifestazione interesse all'iscrizione
elenco avvocati destinati al conferimento incarichi di patrocinato,
assistenza e consulenza legale.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Agenzia XXX (di seguito ''Agenzia'' o ''Istante''), con determinazione n. YYY
ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e
la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di
consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (di seguito ''Regolamento'').
La costituzione dell'elenco è realizzata mediante l'acquisizione
delle manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati, a seguito
di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di
avvocati.
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Al riguardo viene evidenziato che nel Regolamento, l'avviso pubblico per la
costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento incarichi di
patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo
5 (recante «Modalità e termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse»)
dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta
nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo».
Premesso quanto sopra, l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse
all'iscrizione all'elenco [...] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e
se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se,
al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non appia dovuto».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo
1 dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati
nell'annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto
d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli
organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,
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dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di
euro 16 per ogni foglio.
Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per «istanze,
petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione» sono da intendere
tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate
dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a
un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di
certificati, estratti, copie e simili.
Con riferimento al caso rappresentato, si osserva che la legge regionale
ZZZ istituisce l'Agenzia istante «quale organismo tecnico della Regione dotato
di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e
contabile. All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione
delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione
disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a
essa affidati dalla Giunta regionale.
L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla
programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è
soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995,
n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali),
e successive modifiche ed integrazioni.
L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione
con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta
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di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri
a carico dei richiedenti».
In base all'articolo 2 dello statuto, l'Agenzia ha come fini istituzionali
quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a
essa affidati dalla Giunta regionale».
Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica,
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto
autonomo e distinto rispetto alla Regione.
Nell'ambito delle proprie attività istituzionale, l'Istante, con determinazione n.
KKK, ha adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle
manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di
un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per
il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore
dell'[Istante]» (cfr. articolo 1).
Detto Regolamento all'articolo 2 stabilisce che: «Non disponendo l'[Istante]
di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti
legali esterni» (cfr. comma 1);
«Al fine di conferire gli incarichi [...] viene costituito un elenco suddiviso per
sezioni [...] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2);
«L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo
le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente
regolamento» (cfr. comma 3).
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Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda
del singolo professionista [...] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n.
445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono
manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare»
la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente
compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata, redatto
sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000».
Al riguardo, si ritiene che, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto
operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non rientra tra i soggetti
di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972, e
pertanto, nel caso in oggetto non è dovuta l'imposta di bollo.
Resta assorbito l'ulteriore quesito inerente gli effetti derivanti dal
mancato pagamento del bollo.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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