Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 5671381/2014
Imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative – Elenco delegati alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari
Riferimento normativo
Imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative – Elenco delegati alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 468/2023
OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO E TASSE SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE – ELENCO DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI
VENDITA E DEI MEDIATORI FAMILIARI
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante richiede un parere «circa la possibilità di applicare l'imposta di bollo di
euro 16,00 all'istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita
e nell'elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l'eventuale
versamento di euro 168,00 come previsto dal d.P.R. 641/1972 e ss. mm. relativo alle
Tasse sulle concessioni governative in riferimento all'articolo 22».
In sede di integrazione documentale, ha precisato che «Le istanze presentate
ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita o dei
Mediatori familiari vengono esaminate dalle Commissioni all'uopo previste dalla
vigente normativa.
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Alla presentazione delle istanze segue un provvedimento che se, di accoglimento,
ne dispone l'inserimento nei rispettivi elenchi.
Ad abilitare l'ausiliario del giudice alle sue funzioni è il possesso dei requisiti di
legge e il ruolo della Commissione è quello di verificarne la presenza.
In mancanza della relativa iscrizione quindi le attività sopra descritte saranno
precluse ai soggetti».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nell'ambito della riforma del processo civile, approvata con il decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 149 (recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,
recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie
nonché in materia di esecuzione forzata», c.d. Riforma Cartabia), sono state apportate
modifiche anche «alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie».
In particolare, l'articolo 4 del predetto d.lgs. n. 149 del 2022, al comma 1, ha
previsto l'inserimento nel Titolo II delle predette disposizioni di attuazione del c.p.c. di
un «Capo Ibis Dei mediatori familiari» contenente le seguenti previsioni:
«Art. 12bis (Dei mediatori familiari).
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Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.
Art. 12ter (Formazione e revisione dell'elenco).
L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui
presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare,
designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco
tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel
circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal
cancelliere del tribunale. L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede
alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti
previsti nell'articolo 12quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. [...].
Art. 12quater (Iscrizione nell'elenco).
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno
cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite
nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata
formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché
in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta
morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12ter.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla
notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Art. 12quinquies (Domande di iscrizione).
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata [...]» di determinati documenti, debitamente elencati
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dalla norma, tra i quali i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare
la sua formazione e specifica competenza.
Inoltre, l'articolo 12sexies (''Disciplina dell'attività di mediatore'') dispone
che «L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole
deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze».
Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del d.lgs. n. 149 del 2022 ha,
invece, previsto la sostituzione dell'articolo 179ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, rubricato ''Elenco dei professionisti
che provvedono alle operazioni di vendita'' di cui agli articoli 534bis e 591bis del c.p.c..
In particolare, l'articolo 534bis del c.p.c. dispone che il giudice può delegare
«a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179ter delle disposizioni
di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto
ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli
atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591bis, in quanto
compatibili con le previsioni della presente sezione».
L'articolo 591bis del c.p.c. stabilisce che «Il giudice dell'esecuzione [...] con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo
comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato
ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179ter delle
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disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569 [...]».
Il novellato articolo 179ter prevede che:
« Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534bis e 591bis del codice (cfr. comma 1);
«L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato
presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle
esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato
dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le
funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale»(cfr.
comma 2);
«Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i
notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata,
sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali» (cfr.
comma 3).
«Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al
presidente del tribunale» corredata di determinati documenti debitamente elencati, tra
i quali: i «titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del
richiedente ai sensi del quinto comma» (cfr. comma 4).
Il successivo quinto comma dell'articolo 179ter prevede che i requisiti per
la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione
nell'elenco, sono, anche alternativamente, i seguenti:
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«a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di
professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata
revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal
giudice dell'esecuzione;
b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione
forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta
formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale
forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s),
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni
di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame
al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera
può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali
sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da
università pubbliche o private».
Il comma 6 della medesima disposizione elenca i requisiti previsti per la conferma
dell'iscrizione nell'elenco.
Inoltre, «Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato
di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione
dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato
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dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un
impedimento a esercitare l'ufficio» (cfr. comma 8).
L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale,
all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri
indicati nell'annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo
3 si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli
organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di
euro 16 per ogni foglio.
Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per «istanze,
petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione sono da intendere tutti
quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate
dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a
un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di
certificati, estratti, copie e simili».
Pertanto, la citata disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga
presentata una istanza ad uffici e ad organi anche collegiali dell'Amministrazione dello
Stato per ottenere dagli stessi l'adozione di un provvedimento.
Stante il quadro normativo di riferimento sopra richiamato nonché i chiarimenti
forniti dall'Istante in sede di integrazione documentale, secondo cui alla presentazione
delle istanze segue un provvedimento, le istanze in argomento in quanto inviate a un
organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel
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relativo elenco sono da ricomprendere nell'ambito del citato articolo 3 della tariffa e
scontano l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l'articolo 1 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641 individua l'oggetto della tassa in tutti «I provvedimenti
amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa [...]».
Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni,
etc..) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà.
Ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto, concernente la riscossione, la tassa
è dovuta in occasione della emanazione dell'atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le
formalità del visto o della vidimazione.
Nel Titolo VII della tariffa (rubricato «Professioni, arti e mestieri»), l'articolo
22 (recante «Indicazione degli atti soggetti a tassa») dispone che la stessa è dovuta
relativamente alle «Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3,
comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli
sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992».
Al punto 8, l'articolo 22 prevede: «Esercizio di attività industriali o commerciali
e di professioni arti o mestieri (art. 86) [...]».
In base al richiamato articolo 86 della previgente tariffa allegata al d.P.R. n. 641
del 1972, è dovuto il pagamento della tassa in questione per le «Autorizzazioni, licenze
e iscrizioni, non considerate in altri articoli della [...] tariffa, richieste dalla legge per
l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri».
Il quadro normativo delineato evidenzia che il presupposto di applicazione della
tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi del citato articolo 22, punto 8,
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scaturisce ogni volta un soggetto chiede un'iscrizione in un albo, elenco o registro
previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione
in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l'esercizio
dell'attività, arte o professione (cfr. risoluzione n. 322020 del 18 luglio 1983 e risoluzione
n. 353/E del 5 dicembre 2007).
Con riferimento al caso di specie, alla luce del quadro normativo di riferimento e
dei chiarimenti forniti dall'Istante, si osserva che l'iscrizione negli elenchi dei mediatori
familiari e dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179ter delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dalla legge, risulta
abilitante ai fini dell'esercizio delle relative ''attività professionali'' che non possono
essere esercitate altrimenti.
Pertanto, si ritiene che alle fattispecie in esame trovi applicazione la tassa sulle
concessioni governative ai sensi del punto 8 del citato articolo 22 della tariffa annessa
al d.P.R. n. 641 del 1972, nella misura di euro 168.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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