Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 5718720/2014
Articolo 83, comma 1, del TUIR. Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo
Riferimento normativo
Articolo 83, comma 1, del TUIR. Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 487/2023
OGGETTO: Articolo 83, comma 1, del TUIR. Competenza delle somme corrisposte
in forza di un accordo transattivo.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società Istante ALFA S.R.L. (di seguito anche ''ALFA'' o ''Istante''), operante in
campo ..., ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a)
della Legge del 27 luglio 2000, n. 212, per ottenere chiarimenti in merito all'imputazione
temporale di alcune sopravvenienze attive derivanti dalla sottoscrizione di un accordo
transattivo connesso agli esiti della dichiarazione di Fallimento della BETA nel 2011.
In sintesi, l'istante rappresenta che tra il 2004 ed il 2007, la società BETA
S.R.L. (di seguito anche ''BETA''), acquistava rami d'azienda da diverse società ...,
quali GAMMA S.P.A. (di seguito anche ''GAMMA''), DELTA S.P.A. (di seguito anche
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''DELTA'') e ZETA S.P.A., poi fusa in ALFA S.R.L., al fine di acquisire una rete di ...
pronti ad essere impiegati immediatamente nelle sue attività.
A seguito della dichiarazione di Fallimento della BETA nel 2011, la Procura di ...
ha avviato un procedimento penale che ha coinvolto il management ed alcuni consulenti
della BETA, nonché ex amministratori e dirigenti delle tre società ... sopra citate (tra cui
rientra ZETA, come già detto, incorporata dall'istante), per aver commesso condotte di
bancarotta fraudolenta aggravata (ex artt. 216, 223 e 219 della Legge Fallimentare) con
riferimento alle dette Cessioni.
Al riguardo, la società rappresenta che:
il Primo Grado di giudizio, definito nelle forme del rito abbreviato (e quindi con
la conseguente estromissione dei responsabili civili), si è concluso con una pronuncia di
condanna (Sent. n. ...) sia per le ipotesi di reato contestato sia per il risarcimento del danno
in favore del Fallimento, da liquidarsi in separato giudizio civile (al riguardo, ALFA
specifica che la sentenza ha negato la richiesta di riconoscimento di una provvisionale
immediatamente esecutiva). La sentenza di Primo Grado è poi stata impugnata davanti
alla Corte d'Appello di ..., sia dagli imputati che dal Fallimento, quest'ultimo in relazione
alla mancata concessione a favore della procedura della provvisionale richiesta dal
Giudice di prime cure (Sez. II penale, R.G. app. n. ...)€
in data ... 2023, la Corte di Appello di ..., in riforma alla Sentenza di Primo
Grado, ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati, con
formula ampiamente liberatoria ''per non aver commesso il fatto''.
Ciò descritto, l'interpellante rappresenta che, nel procedimento penale, il
Fallimento si è costituito parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni
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patrimoniali e non patrimoniali da parte delle società sopra elencate (tra cui anche
ALFA) e, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione dell'Appello, ha citato in
giudizio ALFA, GAMMA E DELTA, chiedendo al Tribunale di ... la condanna di queste
ultime al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti l'asserito
illecito ex artt. 2043 e 2049 c.c..
Al riguardo, ALFA precisa che ciascuna delle tre sopra menzionate società ...
ha raggiunto col Fallimento un accordo di bonario componimento e, nello specifico
ALFA ed il Fallimento previa autorizzazione del Giudice Delegato al Fallimento, e
posta comunque ''l'assenza di alcun riconoscimento di responsabilità da parte della
Società in relazione alle Cessioni'' hanno concluso il ... 2022 un Accordo Transattivo
(pro quota), definito dall'Istante come ''una transazione dichiarativa e non novativa'',
con cui le parti si sono fatte reciproche concessioni, al fine di definire i contenziosi in
essere e prevenire l'insorgere di liti future (concluso, dunque, prima della summenzionata
sentenza di assoluzione).
Per effetto dell'Accordo Transattivo da un lato ALFA ha corrisposto in data ...
2022:
euro ..., a titolo di ''ristoro transattivo del danno'';
euro ... (IVA inclusa), a titolo di ''compenso per le rinunce'' agli atti di
giudizio dall'altro il Fallimento:
in data ... 2022 ha depositato atto di rinuncia alla Costituzione di parte Civile
nel procedimento penale di appello;
in data ... ha rinunciato agli atti e all'azione nel Giudizio Civile, di talché il
giudice con provvedimento del ... 2022 ha dichiarato estinto il giudizio.
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L'Istante infine dichiara di essere una società che redige il bilancio in ossequio
agli artt. 2423 e ss. c.c., ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), di avere l'esercizio con chiusura al 30 novembre di ciascun anno,
e di aver rilevato nel proprio Conto Economico tra gli ''oneri diversi di gestione'' (voce
B14), le somme oggetto dell'Accordo Transattivo sopra meglio specificate.
Stante quanto sopra illustrato, la società Istante chiede di confermare che
quesito n. 1:
le somme corrisposte da ALFA al Fallimento, in forza dell'Accordo Transattivo,
rilevate per competenza nell'esercizio chiuso al 30 novembre 2022, e segnatamente
euro ... milioni a titolo di ristoro transattivo del danno, ed euro ... a titolo di compenso
per le rinunce, siano deducibili agli effetti dell'IRES nel periodo d'imposta chiuso al 30
novembre 2022;
quesito n. 2:
le somme corrisposte da ALFA al Fallimento, in forza dell'Accordo Transattivo,
rilevate per competenza nell'esercizio chiuso al 30 novembre 2022, e segnatamente
euro ... milioni a titolo di ristoro transattivo del danno, ed euro ... a titolo di compenso
per le rinunce, siano deducibili agli effetti dell'IRAP nel periodo d'imposta chiuso al 30
novembre 2022.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito n. 1
ALFA afferma che i costi in parola sono di competenza del periodo d'imposta
chiuso al 30 novembre 2022, essendo stati correttamente rilevati nel Conto Economico
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dell'esercizio chiuso in pari data (alla voce B14 ''oneri diversi di gestione''), in
applicazione delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili OIC di riferimento,
ed inoltre essendo l'obbligazione sorta ed il pagamento effettuato entro la data del 30
novembre 2022.
La società Istante rileva inoltre che detti costi sono certi ed oggettivamente
determinabili nel periodo d'imposta di riferimento, in quanto con la sottoscrizione
dell'Accordo Transattivo essa ha assunto un'obbligazione a pagare un ammontare
determinato e certo sia nell' an che nel quantum, ed adempiendo a tale obbligazione di
pagamento, ha dato piena e definitiva esecuzione all'accordo.
ALFA precisa, inoltre, che ''i costi per Euro ... per Ristoro transattivo del danno
ed Euro ... per Compenso ad hoc per le rinunce devono ritenersi deducibili agli effetti
dell'IRES nel periodo d'imposta chiuso il 30 novembre 2022 anche in quanto inerenti
all'attività d'impresa di Alfa'', argomentando che, nel caso di specie, non può invocarsi
''la circostanza che esso deriverebbe da atti o fatti illeciti'' ... poiché... ''l'obbligazione
pecuniaria assunta da Alfa a titolo di Ristoro Transattivo del Danno trova la propria
fonte non già in un atto o fatto illecito, bensì nell'accordo, che, come anticipato, è stato
concluso senza riconoscimento alcuno di responsabilità da parte della Società, sebbene
nell'ottica di definire le liti in corso e prevenire liti future''.
Quesito n. 2:
La società Istante, con riferimento alla deducibilità ai fini IRAP nel periodo
d'imposta chiuso il 30 novembre 2022 dei costi da essa sostenuti in forza dell'Accordo
Transattivo più volte richiamato, ritiene da un punto di vista civilistico che essi siano
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deducibili ''essendo stati rilevati nel bilancio di esercizio in voci rilevanti agli effetti di
tale imposta'' (alla voce B14 del Conto Economico) e secondo corretti principi contabili.
Per quanto attiene invece l'inerenza di detti costi secondo una più ampia prospettiva ed
interpretazione fiscale, l'Istante richiama le considerazioni fatte in sede di quesito n. 1.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che il presente parere attiene esclusivamente
ai profili interpretativi connessi alle norme fiscali specificamente oggetto di richiesta
di chiarimenti e non ha alcun effetto né sulle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni operate dal contribuente nei propri bilanci in base ai principi contabili
adottati, né sulla quantificazione delle poste contabili e degli importi rilevanti ai fini
fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dall'Istante.
Si precisa, inoltre, che non rientra nell'ambito del presente interpello il trattamento
fiscale delle ulteriori vicende connesse agli effetti dell'accordo di seguito descritto
incidentalmente rappresentate nell'istanza e nei documenti allegati, con particolare
riferimento al rispetto della disciplina riguardante la deducibilità di c.d. ''costi da reato'',
ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata
dall'articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012. Si tratta, infatti, di un elemento,
quest'ultimo, non espressamente menzionato dall'istante nei quesiti, sebbene accennato
nella soluzione prospettata.
Su tutti tali elementi restano impregiudicati i poteri di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
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Ciò premesso, si ricorda che l'articolo 83, comma 1, del TUIR, come modificato
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decretolegge 21 giugno 2022, n. 73 convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dispone che «(...) per i soggetti,
diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in
conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni
dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (...)».
Il successivo comma 1bis dell'articolo 83 del TUIR precisa che «Ai fini del
comma 1, ai soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7quater dell'articolo
4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».
Al riguardo, per effetto dell'articolo 2 del D.M. 3 agosto 2017 sono applicabili
anche agli OIC adopter talune disposizioni inizialmente previste per i soli soggetti che
adottano i principi contabili internazionali, tra cui, per quanto di interesse nel caso di
specie, il D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (c.d. ''Regolamento IAS'') e i successivi decreti di
coordinamento.
In particolare, con riguardo ai criteri di imputazione temporale, l'articolo 2 del
D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (c.d. Regolamento IAS), applicabile anche ai soggetti OIC
adopter sulla base dell'articolo 2, comma 1, lett. a), numero 1), del D.M. 3 agosto 2017,
dopo aver affermato la rilevanza fiscale del principio della prevalenza della sostanza
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sulla forma, dispone, conseguentemente, che ''devono intendersi non applicabili a tali
soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico''.
Come evidenziato nella circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, la disposizione
in commento introduce evidentemente una deroga alle disposizioni dell'articolo 109,
commi 1 e 2, del TUIR che, in ordine alla rilevanza fiscale dei costi e dei ricavi, fanno
riferimento:
ai requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1);
alle risultanze negoziali e, in particolare, all'acquisizione o passaggio della
proprietà o altro diritto reale sui beni (comma 2).
Resta comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone
che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati (in questo
senso la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 3.1, concernente le regole di
determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS adopter).
I quesiti proposti dalla società Istante riguardano la corretta imputazione fiscale
delle somme corrisposte a titolo di ristoro transattivo del danno e di compenso per le
rinunce, costi sostenuti in forza di un Accordo Transattivo stipulato in data ... 2022 tra
ALFA ed il Fallimento, a valle di procedimenti giudiziari di natura sia civile che penale,
in precedenza meglio descritti.
Ciò premesso, riguardo alle specifiche questioni prospettate dall'Istante si osserva
quanto segue.
Quesito n. 1
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In merito ai profili contabili rilevanti nella fattispecie in esame si osserva che il
principio nazionale contenuto nell'OIC 19, par. 39 prevede che ''I debiti di finanziamento
e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono
iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la
controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali'' (cfr., inoltre,
OIC 31, par. 12). Come descritto dall'interpellante, dunque, la posizione debitoria è in
data ... 2022 data in cui è stato stipulato l'Accordo Transattivo tra ALFA ed il Fallimento.
Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio di derivazione rafforzata (di
cui all'articolo 83 del TUIR) che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP,
nel presupposto che l'imputazione temporale adottata in bilancio sia corretta, deve
concludersi che possano trovare riconoscimento fiscale l'imputazione del componente di
reddito in esame nel periodo d'imposta 2022, fatto salvo quanto evidenziato in premessa.
Per quanto concerne l'inerenza del costo in questione, giova ricordare, come da ultimo
rappresentato con la risposta n. 28 del 2023, che il principio di inerenza dei costi è
legato all'attività esercitata dall'impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che
si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli
oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare
ricavi in tempi successivi (cfr. circolare ministeriale n. 30/E del 7 luglio 1983, risoluzioni
n. 158/E del 28 ottobre 1998 e n. 196/E del 16 maggio 2008).
Il medesimo principio può desumersi dall'orientamento dalla Corte di Cassazione
secondo cui l'inerenza va intesa come ''accostamento concettuale tra due entità (la spesa,
o costo, e l'impresa), che determina un'imprescindibile ed indissolubile correlazione
fra le entità medesime'' e il componente negativo di reddito ''assume rilevanza, ai
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fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta
correlazione a questa o quella specifica componente del reddito, bensì in virtù della
sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'impresa''
(Corte di Cassazione, sentenze del 21 gennaio 2009, n. 1465, del 25 novembre 2011, n.
24930 e del 27 febbraio 2015, n. 4041).
Tutto ciò premesso, dunque, sulla base di quanto rappresentato in istanza che
resta suscettibile di eventuale riscontro nelle opportune sedi sembra potersi desumere
la sussistenza di una diretta correlazione tra il costo sostenuto dalla società istante e
l'esercizio della sua attività di impresa sia passata che attuale, con riflesso sul rispetto
del principio di inerenza, stante come dichiarato dall'interpellante ''l'assenza di alcun
riconoscimento di responsabilità da parte della Società in relazione alle Cessioni'' e
la circostanza per cui le reciproche concessioni che le parti hanno convenuto sono
finalizzate a definire i contenziosi in essere e prevenire l'insorgere di liti future.
Resta fermo che, come già sopra evidenziato, il presente parere è reso sulla base
degli elementi informativi rappresentati dal contribuente e non produce effetto qualora,
in sede di controllo, emergessero elementi atti a tracciare un diverso quadro giuridico
o fattuale, in relazione in particolare agli effetti dell'accordo transattivo, ai rapporti tra
le parti, nonché alla sussistenza di elementi atti a dimostrare che l'Istante sapeva o non
poteva ragionevolmente ignorare i fatti controversi che hanno originato i procedimenti,
anche, di natura penale.
Quesito n. 2
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Ai fini IRAP si rammenta che la legge finanziaria per il 2008 ha delineato
un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di
presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione
dell'IRES. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP) «Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10),
lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto
economico dell'esercizio».
Il quinto comma del medesimo articolo 5 prevede inoltre che «Indipendentemente
dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione,
imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa».
In conclusione, stante tutto quanto rappresentato dall'istante per cui le somme
relative dell'Accordo Transattivo sono state rilevate, in applicazione dei principi
contabili, in una voce rilevante ai fini IRAP del Conto Economico (voce B14 ''oneri
diversi di gestione'') nell'esercizio 2022, nel presupposto che la rilevazione contabile
sia corretta, anche ai fini del tributo regionale deve considerarsi corretta l'imputazione
a periodo prospettata dall'Istante.
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Giova, da ultimo, ricordare che come precisato con la circolare del 22 luglio
2009, n. 39/E: ''un costo che non attenga all'attività d'impresa ma alla sfera personale
degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente è
stato imputato al conto economico. In questi casi, evidentemente, l'Amministrazione
finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l'assenza di inerenza del costo
in questione ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai
fini IRAP''. Ne consegue che, quanto rappresentato in ambito IRES in relazione al
requisito dell'inerenza dei costi qui in esame si estenda, nel caso di specie, anche
ai fini della determinazione del tributo regionale (ferme restando le precisazioni già
rappresentate in merito all'eventuale diversa ricostruzione dei fatti connessi all'istanza
operata dall'amministrazione finanziaria).
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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