Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 5781149/2014
IRAP – concordato preventivo – marchio – cessione – plusvalenza – rilevanza
Riferimento normativo
IRAP – concordato preventivo – marchio – cessione – plusvalenza – rilevanza - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 27/2024
OGGETTO: IRAP – concordato preventivo – marchio – cessione – plusvalenza –
rilevanza
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (in breve, ''Società'' o ''Istante'') presenta un'istanza d'interpello ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, chiedendo
chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio
d'impresa.
In particolare, l'Istante riferisce di essere «attualmente soggetta ad una procedura
di concordato preventivo liquidatorio pieno omologato nel corso del 2020» e che nel
corso del 2022 il liquidatore giudiziale «in esecuzione del Piano concordatario» ha
ceduto un marchio «molto noto nel settore [...]», detenuto in proprietà, realizzando «una
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significativa plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e
nei conti sociali».
L'Istante precisa che tale plusvalenza non rileva al fine del calcolo della base
imponibile IRES, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR'') e che una simile esclusione
non sia specificamente prevista per la disciplina IRAP contenuta nel decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
Pertanto, l'Istante sostanzialmente chiede se la predetta plusvalenza (realizzata a
seguito della cessione a terzi del marchio aziendale) concorra alla formazione della base
imponibile ai fini IRAP.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell'Istante, la plusvalenza realizzata dalla cessione del marchio
d'impresa non rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in quanto la stessa rappresenta
un provento ''straordinario'', ancorché tale plusvalenza risulti oggi essere iscritta nella
voce A.5) del conto economico rubricata ''Altri ricavi e proventi'' (voce che contribuisce
alla determinazione di A) Valore della produzione).
Le plusvalenze di cui in oggetto precisa inoltre l'Istante fino al 2016 risultavano
iscritte nella soppressa categoria di voci di conto economico E) Oneri e proventi
straordinari e perciò in precedenza escluse dal calcolo della base imponibile IRAP.
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L'irrilevanza di tale categoria di provento ai fini IRAP sarebbe stata sostenuta
dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 1° marzo 2004, n. 29/E e nella circolare 26
maggio 2009, n. 27/E.
L'Istante ritiene che l'irrilevanza della predetta plusvalenza ai fini IRAP dovrebbe
essere condivisibile, tenuto conto della risoluzione n. 29/E del 2004 che, sebbene riferita
alla disciplina dell'IRAP vigente fino al 31 dicembre 2007, può ritenersi pienamente
valida anche nell'attuale disciplina dell'IRAP.
Infatti, secondo l'Istante, l'Agenzia avrebbe precisato che la plusvalenza
conseguita in esecuzione di un concordato preventivo non deriva dall'''alienazione
di beni strumentali a seguito della fisiologica sostituzione dei cespiti, conseguente
al deperimento economicotecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività
produttiva dell'impresa''; di conseguenza, trattandosi di un componente straordinario
di reddito, questo deve essere rilevato nella voce E.20) del conto economico, con
conseguente esclusione dalla base imponibile IRAP.
Tale conclusione seppur formulata in base alla precedente disciplina IRAP
(ante 2007) sarebbe, secondo l'Istante, ancora valida nell'attuale versione del decreto
legislativo n. 127 del 1991 ''in quanto attengono al corretto trattamento contabile
da riservare alle plusvalenze realizzate in sede di esecuzione del concordato''. Le
plusvalenze realizzata in sede di concordato deriverebbero da un evento eccezionale e
non dalla normale sostituzione dei beni strumentali dell'azienda e come tale non sarebbe
soggetta ad IRAP; ciò non risulterebbe in contrasto con il contenuto della circolare n.
27/E del 2009 perché ''risulterebbe confermato, da una parte, che le plusvalenze da
cessione ''ordinaria'' dei beni strumentali sono tassata ai fini Irap e, dall'altra, che quelle
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da cessione ''straordinaria'', come nel caso di liquidazione concordataria, dovrebbero
invece essere escluse dall'IRAP anche in deroga al Principio di derivazione''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre premettere che il presente parere prescinde da ogni valutazione in merito
alla corretta rilevazione contabile della plusvalenza realizzata a seguito della cessione
del marchio d'impresa rappresentata nell'istanza e alla strumentalità rispetto l'attività
d'impresa dell'asset oggetto di detta cessione nonché all'eventuale qualificazione
dell'Istante tra i soggetti diversi da quelli a cui trovano applicazione l'articolo 5 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 (unica disposizione richiamata nell'istanza ai fini
dell'individuazione delle modalità di determinazione della base imponibile IRAP).
L'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche
e integrazioni stabiliva che l'impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di
proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al
soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d'azienda: tale
concordato preventivo è oggi regolato dall'articolo 84 del decreto legislativo decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il ''Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza'').
Attualmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa
previsione legislativa la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo
non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (articolo 86, comma
5, del TUIR).
Ciò posto va rilevato che, ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il vigente
sistema impositivo di tale imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008
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(legge 24 dicembre 2007 n. 244 la c.d. Riforma IRAP), è quello della «presa diretta da
bilancio» delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.
In particolare, l'abrogazione dell'articolo 11bis del decreto legislativo n. 446 del 1997
che riconosceva la rilevanza nell'IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle
imposte sul reddito ha determinato lo «sganciamento» del tributo regionale dall'imposta
sul reddito (IRES) rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti
ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio (cfr. circolari n. 26/E del
20 giugno 2012, n. 27/E del 26 maggio 2009, n. 36/E del 16 luglio 2009 e n. 39/E del
22 luglio 2009).
Per quanto qui di interesse va ricordato che, in relazione alle società di capitali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (tra
i quali è riconducibile l'Istante stante il richiamo nell'istanza al citato articolo 5), non
esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)
e d), 12) e 13), ''nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto
economico dell'esercizio'' (previsione, quest'ultima, inserita dall'articolo 13bis, comma
3, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge
27 febbraio 2017, n. 19 enfasi aggiunta).
Per quanto riguarda la concorrenza ai fini della determinazione del valore
della produzione netta imponibile ai fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito
della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/E del 2009 ha chiarito che ''non
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sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione
dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si
può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in
sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno
concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti,
attraverso quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in
definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti
in sede di realizzo dei beni strumentali'', ribadendo, tra l'altro, che le relative plus/
minusvalenze non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ove realizzate
in sede di cessione d'azienda (in quanto ''operazione che genera sempre componenti
straordinarie'').
Proprio in relazione ai marchi d'impresa (asset oggetto della cessione
rappresentata in istanza), l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto
legislativo espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei
costi d'acquisto, stabilendo che ''sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo
di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico''.
A ciò va aggiunto che nell'ambito della disciplina IRAP non sono previste
specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in
relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo (come,
invece, previsto precedentemente alla Riforma IRAP per effetto del collegamento della
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disciplina IRAP alle variazioni fiscali rilevati ai fini IRES per effetto dell'abrogato
articolo 11bis del decreto legislativo n. 446 del 1997); pertanto, si ritiene che in relazione
ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l'ordinaria
disciplina IRAP (laddove questi siano correttamente classificati ai fini contabili nelle
voci di conto economico rilevanti ai fini del predetto tributo), tranne nel caso in cui
come sopra evidenziato derivino da operazioni di cessione d'azienda.
Alla luce del delineato quadro normativo, si ritiene che, nel caso in esame, la
plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta
nell'ambito di concordato preventivo assumerà rilevanza ai fini IRAP secondo le
regole ordinarie (articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997), stante la sua
classificazione contabile anche per espresso riconoscimento dell'Istante medesimo
nella voce A.5) del conto economico.
Il presente parere viene reso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente,
assunte così come illustrate nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità, esaustività
e completezza e i suoi effetti non si estendono a questioni diverse da quelle in relazione
alle quali è stato formulato espressamente un quesito da parte dell'Istante, fermo restando
quanto precisato in premessa.
Firma su delega della Direttrice centrale
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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