Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo box auto non pertinenziale – data di inizio dell'intervento edilizio – presentazione dell'asseverazione – remissione in bonis – cumulabilità con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza
Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo box auto non pertinenziale – data di inizio dell'intervento edilizio – presentazione dell'asseverazione – remissione in bonis – cumulabilità con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 56/2024
OGGETTO: Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo
box auto non pertinenziale – data di inizio dell'intervento edilizio –
presentazione dell'asseverazione – remissione in bonis – cumulabilità
con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. e la Signora BETA (di seguito, unitamente, gli ''Istanti'') presentano
un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27
luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto diversi quesiti in merito alla fattispecie concreta
e personale che si descrive, più precisamente nel prosieguo.
Gli Istanti rappresentano che ALFA, un'impresa di costruzione e ristrutturazione
immobiliare, ha acquistato da xxx, in data xxx, la proprietà di un complesso immobiliare
(ricadente in zona classificata a rischio sismico ''3'') intraprendendo, nell'ambito della
propria attività d'impresa, un progetto di ristrutturazione urbanistica (che ha ottenuto
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parere favorevole condizionato della Commissione per il Paesaggio a seguito del quale
è stata sottoscritta, in data xxx, una Convenzione urbanistica con l'ente preordinato
al rilascio del permesso di costruire) che prevede: a) la totale demolizione degli
immobili esistenti e loro pertinenze fino alla quota di pavimento del piano terra (esclusa
la rimozione di quest'ultima); b) la bonifica bellica ed ambientale dell'area; c) la
susseguente costruzione di un nuovo edificio composto da sei piani fuori terra più
sottotetto non abitabile, un piano terra a pilotis e un piano interrato, oltre a ''superficie
a verde intercluso destinata a giardino pubblico''.
In data xxx, gli Istanti hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita
di immobile da costruire avente ad oggetto un appartamento, due cantine, un'autorimessa
e un posto moto facenti parte del nuovo fabbricato in corso di edificazione che sarà
composto da n. appartamenti, n. autorimesse e n. posti moto, tutti autonomamente
accatastati, oltre a dei locali di servizio e cantine.
I lavori di ricostruzione, iniziati il xxx, sono attualmente in corso.
In merito al descritto intervento (che comporterà una riduzione del rischio
sismico pari a 2 o più classi), viene precisato che, alla data di presentazione dell'istanza,
non è stata depositata l'asseverazione ''Allegato B'' di cui all'articolo 3, del decreto
interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, prevista per poter usufruire della detrazione di
cui all'articolo 16, comma 1septies, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (c.d. ''sismabonus acquisti'').
Al riguardo, gli Istanti fanno presente che per consolidata prassi (cfr.,
risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 e le risposte alle istanze di interpello pubblicate
sub nn. 195, 196, 214 e 281 del 2020), per interventi eseguiti in zona 2 e 3 le cui
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procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio
2019, il ''sismabonus acquisti'' spetta anche qualora l'Allegato B non sia stato presentato
contestualmente alla richiesta del titolo abitativo purché sia presentato entro la data di
stipula del rogito.
Inoltre, dopo aver evidenziato che il decretolegge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha previsto la possibilità
di avvalersi della ''remissione in bonis'' in ordine all'obbligo di presentazione nei termini
del menzionato Allegato B, gli Istanti richiamano l'articolo 1, comma 68, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha ammesso alla detrazione anche
gli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio,
indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (come, peraltro,
confermato successivamente dal parere del 9 agosto 2021 della Commissione consultiva
per il monitoraggio dell'applicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n.
58, e delle linee guide ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici) sottolineando altresì che, come indicato nelle risposte alle istanze di interpello
pubblicate sub nn. 749 e 775 del 2021, i chiarimenti forniti dai documenti di prassi, sono
applicabili qualora le procedure autorizzatorie siano iniziate in una data antecedente al
1° gennaio 2017.
Ciò premesso, gli Istanti, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni e di
tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, formulano i seguenti quesiti.
1) Se il descritto intervento di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito
della ''demolizione e ricostruzione'' richiesto dall'articolo 16, comma 1septies, del
decretolegge n. 63 del 2013, per fruire del ''sismabonus acquisti'', sebbene le opere di
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demolizione e quelle di ricostruzione siano state formalmente assentite da due diversi
titoli edilizi, ossia la SCIA del xxx ed il PDC del xxx (di seguito, ''Quesito 1'').
2) Se nel caso di acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto,
la Signora BETA, in qualità di futura acquirente, possa comunque beneficiare del
''sismabonus acquisti'' (di seguito, ''Quesito 2'').
3) Se sia corretto affermare che, nell'ambito della fattispecie in esame, le
procedure autorizzatorie siano iniziate prima del 1° maggio 2019 (di seguito, ''Quesito
3'').
4) Se sia possibile fruire del ''sismabonus acquisti'' a condizione che l'Allegato
B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza
necessità di ricorrere alla ''remissione in bonis'' di cui all'articolo 2ter, comma 1, lettera
c), del decretolegge 16 febbraio 2023, n. 11 (di seguito, ''Quesito 4'').
5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui al precedente quesito venga data
una risposta negativa, come avvalersi correttamente della ''remissione in bonis'' nella
peculiare fattispecie del ''sismabonus acquisti'' in cui i beneficiari della detrazione sono
molteplici (ovverosia i futuri acquirenti delle unità immobiliari del ''nuovo'' complesso
immobiliare) e non coincidono con il committente dei lavori (di seguito, ''Quesito 5'').
Al riguardo, con specifico riferimento a tale quesito, viene chiesto di sapere:
5.a) chi sia il soggetto tenuto al versamento della sanzione dovuta per la
''remissione in bonis'' (di seguito, ''Quesito 5.a'');
5.b) se la sanzione, ove dovuta, debba essere versata una sola volta, oppure
tante volte quante saranno i futuri rogiti (di seguito, ''Quesito 5.b'');
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5.c) entro quale termine debba essere versata tale sanzione, se dovuta (di seguito,
''Quesito 5.c'');
5.d) quale documentazione debba essere consegnata da ALFA alla Signora
BETA (di seguito, ''Quesito 5.d'').
6) Se la Signora BETA, in qualità di promissaria acquirente che beneficerà
del ''sismabonus acquisti'', possa fruire anche della detrazione di cui all'articolo 16,
comma 2, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ''bonus mobili''), convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonostante l'intervento edilizio in esame
sia definito come una ''nuova costruzione'' e, conseguentemente se, ai soli fini della
fruizione di quest'ultima agevolazione fiscale, occorra tenere ben distinti gli interventi
di ''ristrutturazione edilizia'' da quelli di ''nuova costruzione'' (di seguito, ''Quesito 6'').
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al Quesito 1, gli Istanti ritengono che il descritto intervento
di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito della ''demolizione e ricostruzione''
richiesto dal comma 1septies dell'articolo 16 del decretolegge n. 63 del 2013, in quanto,
in primo luogo, la ''scomposizione'' delle fasi di demolizione e di ricostruzione in due
distinti titoli abilitativi non può mutare la natura unitaria dell'intervento edilizio. Né,
d'altronde, ALFA avrebbe potuto fare altrimenti considerato che la demolizione è stata
propedeutica alle necessarie e obbligatorie opere di bonifica e che il rilascio del PDC e
l'avvio dei lavori di ricostruzione erano subordinati alla positiva conclusione delle opere
di bonifica, come previsto dalla Convenzione urbanistica.
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In secondo luogo, osservano che il medesimo comma 1septies nulla dispone
in merito alla necessità che gli interventi edilizi siano assentiti da un unico titolo
autorizzativo né, oltremodo, si rinvengono delle indicazioni contrarie nella prassi.
In terzo luogo, richiamano la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n.
82 del 2021 in cui la Scrivente ha riconosciuto la spettanza del ''sismabonus acquisti''
anche quando la demolizione viene eseguita congiuntamente da due imprese che,
successivamente, provvedono a frazionare in due parti l'area su cui il fabbricato insisteva,
ad acquisire la proprietà esclusiva di un'area ciascuna e a realizzare separatamente
due nuovi fabbricati (dovendosi ritenere, sebbene non emerga esplicitamente dal citato
documento, che anche in tal caso siano state presentate più pratiche edilizie).
Relativamente al Quesito 2, gli Istanti, richiamando la risposta a istanza di
interpello pubblicata sub n. 556 del 2021, sono dell'avviso che la Signora BETA, in
qualità di futuro acquirente, possa beneficiare del ''sismabonus acquisti'' anche qualora
l'autorimessa o il posto moto sia venduto singolarmente, senza che la medesima acquisti
una delle unità abitative, nemmeno con separato atto di compravendita, di modo che
l'autorimessa o il posto moto sia un'unità immobiliare ''autonoma'' e non ''pertinenziale''
ad alcuna unità abitativa.
In merito al Quesito 3, gli Istanti, richiamando le risposte alle istanze di
interpello pubblicate sub n. 93 del 2020 e n. 365 del 2021, ritengono che sia corretto
affermare che, nell'ambito della fattispecie in esame, le procedure autorizzatorie siano
iniziate prima del 1° maggio 2019 dovendo considerare quale data di inizio delle
procedure autorizzatorie il xxx, ossia la data di stipula della Convenzione urbanistica
con l'ente preposto.
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Per ciò che concerne il Quesito 4, gli Istanti sono dell'avviso che la
Signora BETA, in quanto promissaria acquirente (nonché gli altri futuri acquirenti delle
unità immobiliari dell'edificando fabbricato), potrà fruire del ''sismabonus acquisti'' a
condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo
di compravendita, senza che sia necessario ricorrere alla ''remissione in bonis'' di cui al
richiamato articolo 2ter, comma 1, lettera c), del decretolegge 16 febbraio 2023, n. 11.
In merito al Quesito 5, ossia su come avvalersi della ''remissione in bonis'' nella
fattispecie del ''sismabonus acquisti'' in cui i beneficiari della detrazione sono molteplici
(ovvero tutti i futuri acquirenti delle unità immobiliari del nuovo complesso) e non
coincidono con il committente dei lavori, gli Istanti ritengono che il soggetto tenuto al
versamento della sanzione dovuta per la ''remissione in bonis'' sia ALFA, considerato
che l'articolo 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, richiama ''il
committente'' (e non, ad esempio, il beneficiario della detrazione) e tenuto conto, altresì,
che il professionista tenuto alla redazione dell'asseverazione ''Allegato B'' è incaricato
dalla medesima ALFA (Quesito 5.a).
Peraltro, atteso che la mancata presentazione dell'Allegato B nei termini di legge
è una sola, gli Istanti ritengono che la sanzione di 250 euro vada versata da ALFA soltanto
una sola volta (Quesito 5.b) prima della stipula del primo rogito di compravendita avente
ad oggetto una delle unità immobiliari del nuovo complesso. Invece, nella denegata
ipotesi che le sanzioni siano dovute tante volte quante saranno i futuri rogiti, gli Istanti
sono dell'avviso che ciascuna sanzione vada versata prima di ogni rogito (Quesito 5.c).
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Inoltre, gli Istanti ritengono che ALFA, oltre ad una copia dell'Allegato B, debba
consegnare alla Signora BETA anche la copia della quietanza di pagamento (Modello
F24) della predetta sanzione (Quesito 5.d).
Infine, con riferimento al Quesito 6, gli Istanti, richiamando la normativa e le
risposte alle istanze di interpelli pubblicate sub nn. 515 e 558 del 2020, sono dell'avviso
che il soggetto che fruisce del ''sismabonus acquisti'' sia legittimato a beneficiare anche
del c.d. ''bonus mobili e grandi elettrodomestici'' atteso che tale possibilità è consentita
al contribuente che fruisce del cd. ''sismabonus'' (ordinario o ''super'') o della detrazione
per l'acquisto di un'unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati
di cui all'articolo 16bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (di seguito,
''TUIR''), trattandosi di fattispecie che sono comunque similari al ''sismabonus acquisti''.
Tuttavia, poiché l'intervento edilizio è definito come una ''nuova costruzione'',
ritengono che, ai soli fini della fruizione della detrazione fiscale di cui all'articolo 16,
comma 2, del decretolegge n. 63 del 2013, occorra tenere ben distinti gli interventi di
''ristrutturazione edilizia'' da quelli di ''nuova costruzione''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione al Quesito 1, preliminarmente, occorre rilevare che la qualificazione
di un'opera edilizia e ogni considerazione di natura extrafiscale relativa alla individualità
o all'unitarietà degli interventi indicati in istanza spetta, in ultima analisi, al Comune
o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni
urbanistiche poiché presuppone valutazioni di natura tecnica.
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Ciò premesso, si ritiene che la circostanza che ci sono due distinti titoli edilizi
non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare
della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1septies, del decretolegge n. 63 del
2013. La norma appena richiamata, infatti, fermo restando il rispetto di tutte le altre
condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti
da un unico titolo autorizzativo, limitandosi a prevedere che ''gli interventi di cui al
comma 1quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519
del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006,
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme
urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare''.
In merito al Quesito 2, si osserva, in via preliminare, che l'articolo 11,
comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, come modificato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dispone che «il contribuente
può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni
di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle
medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza».
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L'obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito
dell'istituto in esame. L'interpello ha, infatti, l'obiettivo di tutelare il contribuente nella
fase dell'interpretazione della norma tributaria quando vi sono condizioni di obiettiva
incertezza.
Il comma 4 del citato articolo 11 stabilisce, però, che «non ricorrono condizioni
di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione
per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti
pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2» ovvero quando l'istanza abbia ad oggetto
fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l'Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi
o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto
2018 (cfr., circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 3.1.2, e circolare n. 4/E del 7 maggio
2021, paragrafo 2.1).
L'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 156 del
2015 dispone, al riguardo, che le istanze di interpello presentate dal contribuente sono
inammissibili se «non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza» (cfr., circolare n.
9/E del 1° aprile 2016, paragrafi 3.1.2 e 4.3.1).
Nel caso di specie, dette obiettive condizioni di incertezza non sussistono
atteso che con la risposta a istanza di interpello n. 19 pubblicata nel 2021 è stato
affermato che nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle
pertinenze, in analogia con quanto precisato con riferimento alla detrazione di cui al
comma 3 dell'articolo 16bis del TUIR (spettante agli acquirenti di unità immobiliari
ubicate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data
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di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile), spetta
anche la detrazione di cui al comma 1septies dell'articolo 16 del decretolegge n. 63 del
2013, che deve essere calcolata, nel limite massimo di 96.000 euro, sul prezzo risultante
dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale ed
alla pertinenza, sebbene siano accatastati separatamente
In merito alla possibilità di beneficiare del ''sismabonus acquisti'' nell'ipotesi di
acquisti di box non pertinenziali, si rileva invece che, stante il chiaro dettato normativo,
gli interventi di cui al comma 1quater del medesimo articolo 16 del decretolegge n.
63 del 2013 (cui fa rimando il comma 1septies), riguardano, per espresso rinvio al
comma 1bis dello stesso articolo, gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a
«costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive» (essendo precisa intenzione
del legislatore privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga
la vita familiare e lavorativa delle persone).
Al riguardo, la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito (cfr.,
paragrafo 2.2) che, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle
persone prima ancora che del patrimonio, per costruzioni adibite ad attività produttive
''si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali,
produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali [...]''.
Conseguentemente, considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha
autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d'uso (''abitazione'' e ''attività
produttiva''), in applicazione dei predetti principi, l'acquisto della sola autorimessa e/o
del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione
di cui all'articolo 16, comma 1septies, del decretolegge n. 63 del 2013.
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In conclusione, con riferimento al Quesito 2, l'istanza in esame deve
considerarsi inammissibile e, quindi, non produttiva degli effetti tipici dell'interpello di
cui all'articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con riferimento al Quesito 3, in via preliminare, occorre premettere che ogni
valutazione riferibile all'effettiva data di inizio della procedura autorizzatoria spetta, in
ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in
tema di classificazioni urbanistiche che esulano dalle competenze esercitabili in sede
di interpello. Indicare quale è l'atto con il quale ha inizio la procedura e affermare, di
conseguenza, che nel caso in esame le procedure autorizzatorie sono iniziate prima del
1° maggio 2019 non è, difatti, competenza della Scrivente.
In proposito, giova ricordare che con la circolare n. 9/E del 2016 è stata
ribadito, assumendo a riferimento la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156
del 2015, la generale volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello tutte
quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole
istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare
attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi
dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono specifiche competenze tecniche non di
carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr., ipotesi sub b., paragrafo 1.1).
Di conseguenza, in relazione al predetto Quesito 3, l'istanza in esame
deve ritenersi inammissibile ai sensi del decreto legislativo n. 156 del 2015 stante il
chiarimento di portata generale contenuto nella succitata circolare n. 9/E del 2016 (cfr.,
circolare n. 31/E del 2020) e non si producono, pertanto, gli effetti tipici dell'interpello
di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
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In relazione al Quesito 4, si osserva quanto segue.
La circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, richiamando la risoluzione n. 38/E
del 3 luglio 2020, ha chiarito, in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici del 5 giugno 2020, che il ''sismabonus acquisti'' spetta anche agli acquirenti delle
unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 anche se l'asseverazione in parola
non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia
presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli
interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso
al beneficio in questione. Ciò al fine di non precludere l'applicazione del beneficio in
commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non è stato effettuato in quanto, in base
alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non
rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.
L'istituto della ''remissione in bonis'', come noto, è disciplinato dall'articolo
2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento ''una
particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze
relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti
tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali
richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali'' (cfr.,
circolare n. 38/E del 28 settembre 2012).
La predetta norma prevede che la ''fruizione di benefici di natura fiscale o
l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione
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ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è
preclusa'' (enfasi aggiunta).
In base a quanto evidenziato nell'istanza, l'adempimento ovverosia il rispetto
dell'obbligo di presentazione dell'asseverazione da parte di ALFA, non è stato effettuato
in quanto, in base alle norme allora vigenti, non era prescritto come requisito dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, ferma restando la necessità che la più volte richiamata
asseverazione venga presentata da ALFA entro la data di stipula del rogito dell'immobile
oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata alla Signora
BETA ai fini dell'accesso al beneficio in questione , non si ritiene necessario ricorrere
all'istituto della ''remissione in bonis''.
Con riferimento al Quesito 5 (e di conseguenza i Quesiti 5.a, 5.b, 5.c, 5.d),
per quanto sopra argomentato, questo si ritiene assorbito dalla risposta fornita in merito
al Quesito 4.
Infine, in merito al Quesito 6, analogamente a quanto statuito per il Quesito
2, l'istanza in esame deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma
1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015 poiché non ricorrono le obiettive
condizioni di incertezza, in quanto ''l'amministrazione ha compiutamente fornito la
soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente [...]''.
Nel caso di specie, infatti, dette obiettive condizioni di incertezza non sussistono
atteso che, con specifico riferimento al quesito posto, con le risposte alle istanze di
interpello n. 515 e n. 558 pubblicate nel 2020 (che gli Istanti citano, peraltro, nell'istanza)
è stato evidenziato che il ''bonus mobili'' spetta ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui all'articolo 16bis del TUIR che costituisce, peraltro, la disciplina
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generale di riferimento anche ai fini del sismabonus. Pertanto, in linea di principio,
all'acquirente di una c.d. ''casa antisismica'', che fruisce della detrazione di cui all'articolo
16, comma 1septies, del decretolegge n. 63 del 2013, non è preclusa la possibilità
di usufruire del ''bonus mobili'' per l'arredo dell'abitazione acquistata. Nelle richiamate
risposte è stato, inoltre, ribadito che, per accedere al ''bonus mobili'', ''è necessario che
siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380'' (Testo Unico dell'Edilizia, di seguito ''TUE'') (cfr. da ultimo, anche
circolare n. 17/E del 2023).
In sostanza il promissario acquirente che beneficerà del ''sismabonus acquisti''
potrà fruire anche della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 2, del decreto
legge n. 63 del 2013 (''bonus mobili'') qualora il descritto intervento sia qualificato, nel
suo complesso, dalle competenti autorità comunali come intervento di ''ristrutturazione
edilizia'' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE. Resta fermo che la
competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta
al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche,
e deve risultare espressamente dal titolo abilitativo che autorizza i lavori,
Ne consegue che, anche con riferimento al Quesito 6, l'istanza in esame deve
considerarsi inammissibile e, quindi, non produttiva degli effetti tipici dell'interpello di
cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla
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conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione
e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane
fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Firma su delega della Direttrice centrale
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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