Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) - articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir - decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59
Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) - articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir - decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 840/2021
OGGETTO: Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta
per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici
(CFU/CFA) - articolo 15, comma 1, lett.e) del Tuir - decreto legislativo
13 aprile 2017 n. 59
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante fa presente che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nonché il
d.m. 10 agosto 2017, n. 616 prevedono che per l'accesso ad un Concorso Pubblico
nazionale per i docenti di Scuola Secondaria di primo e Secondo grado, occorre anche
la "certificazione" del possesso di almeno di "24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo
comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti
disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".
Le istituzioni universitarie o accademiche istituiscono specifici percorsi
formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per
l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
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L'Istante, al fine di conseguire detti CFU, si è rivolta alla Associazione ALFA,
accreditata M.I.U.R. dal 2010, che opera nel campo della formazione e della ricerca
scolastica, educativa ed universitaria, per il conseguimento dei 24 CFU attraverso la
scelta di tre dei quattro corsi Universitari erogati dalla Università per stranieri "...."
di ... (di seguito, Università), istituita con decreto ministeriale ...., come Università non
statale legalmente riconosciuta, istituto universitario con ordinamento speciale, a
decorrere dall'Anno Accademico 2007/2008.
Si è immatricolata, quindi, nell'anno accademico 2019/2020 ai corsi singoli per
l'acquisizione di 24 CFU ai sensi dell'articolo articolo 5, lett. b), del decreto legislativo
13 aprile del 2017, n. 59 che sono stati attivati dall'Ateneo raggiungendo gli obiettivi
formativi previsti dal citato d.m. n. 616 del 2017.
L'Istante fa presente che il relativo certificato è stato rilasciato dall'Università,
tuttavia, le spese sostenute sono state regolarmente pagate con bonifico e con
MAV/RAV a favore dell'Associazione che, a fonte di tali versamenti, ha emesso le
seguenti fatture, con le seguenti voci:
1) "Supporto per la partecipazione ai seguenti percorsi formativi
Universitari" Psicologia dell'apprendimento, Teoria e metodi di progettazione e
valutazione didattica, Didattica Speciale" erogati dall'Università per stranieri (...)-
Anno Accademico 2019/2020 Euro 324,00";
2) "Ritiro Certificazione-"Percorsi formativi Universitari" erogati
dall'Università per stranieri (...) euro 98,00".
Con documentazione integrativa, l'Istante fa presente che il ruolo
dell'Associazione sarebbe soltanto quello di predisporre parte della logistica e di curare
i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la
predetta Università, e che i corsi sono esclusivamente erogati dalla Università che
rilascia la relativa certificazione.
Ciò posto, chiede se le predette spese siano detraibili come spese universitarie
secondo quanto previsto dal citato d.m. n. 616 del 2017 e dell'articolo 15, comma 1,
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lett. e) del Testo Unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (di seguito Tuir).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che spese universitarie sostenute per il conseguimento dei
predetti CFU siano detraibili secondo quanto previsto dal d.m. n. 616 del 2017 e
dall'articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir, prevede la detrazione dall'Irpef delle
«spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non
statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita
annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre,
tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali».
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la
frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento
e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari
pubblici o privati, italiani o stranieri (cfr. circolare 25 giugno 2021, n.7/E).
In base a tale norma, pertanto, sono agevolate tutte le spese relative a corsi che
possano essere inquadrati tra quelli "di istruzione universitaria" effettuati presso "
presso università statali e non statali".
Nel caso in esame il quesito riguarda le spese sostenute per la frequenza di un
corso finalizzato al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso per docente
nella scuola secondaria, come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e
dal decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616.
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Il d.lgs. n. 59 del 2017, avente ad oggetto il "Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria", ha previsto come requisito per l'accesso al ruolo di docente,
il possesso del titolo di studio e di crediti formativi universitari o accademici
(CFU/CFA).
L'articolo 5 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017, dispone che «Costituisce titolo di
accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il
possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche,
garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei
seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».
Il citato decreto ministeriale n. 616 del 2017 dispone all'articolo 3:
- al comma 1 che: «le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche
in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi (...)».
- al comma 5, che: «Al termine del percorso l'istituzione universitaria o
accademica dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori
disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi
acquisiti».
Con la citata circolare 25 giugno 2021, n.7/E, è stato chiarito che la detrazione di
cui all'articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir, spetta anche per la frequenza di corsi di
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formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso
al ruolo di docente, così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (cfr.
parere MIUR 10.02.2021, prot. n. 196).
Nel caso prospettato, sulla base di quanto rappresentato anche in sede di
documentazione integrativa dall'Istante, l'Associazione in oggetto sembra avere quale
ruolo "soltanto quello di predisporre parte della logistica e curare i contatti con i
Corsisti" e che, in tal ambito, offra "supporto per la partecipazione" a determinati
"percorsi formativi universitari" erogati dalla stessa Università, nell'Accademico
2019/2020, nonché per il ritiro dei certificati. A fronte di tali servizi, l'Istante ha
corrisposto all'Associazione, rispettivamente, l'importo di 324 euro e di 98 euro.
Tenuto conto di tale inquadramento, pertanto, si ritiene che dette somme non
possano essere ricomprese tra le spese detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett.
e) del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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