Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica – società unipersonali beneficiarie – mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione – artt. 172 e 173 del Tuir – neutralità fiscale– abuso del diritto – sussiste
Quando un'operazione di fusione e scissione societaria può essere considerata abuso del diritto, anche se formalmente rispetta il regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 172 e 173 del TUIR?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di neutralità fiscale previsto per fusioni e scissioni non è automaticamente applicabile quando l'operazione manca di sostanza economica e persegue esclusivamente vantaggi fiscali indebiti. Nel caso esaminato, tre società partecipate equamente da tre soci vengono fuse e immediatamente scisse in modo da ricostituire la situazione precedente, assegnando a ciascun socio il 100% di una nuova società con il medesimo patrimonio che aveva prima. Sebbene formalmente neutrale, l'Amministrazione ritiene che questa concatenazione di operazioni opposte (fusione aggregante + scissione disaggregante) non persegua alcun interesse organizzativo reale delle società, ma solo una diversa ripartizione delle partecipazioni tra i soci, evitando così la tassazione delle plusvalenze che si verificherebbe con una cessione diretta. L'operazione risulta priva di sostanza economica perché raggiunge uno scopo (trasferimento di quote tra soci) che potrebbe essere conseguito con strumenti più diretti e coerenti, come la semplice cessione di partecipazioni. Le ragioni extrafiscali addotte (evitare conflitti gestionali tra generazioni diverse) non sono ritenute sufficienti a giustificare la scelta di operazioni straordinarie così complesse e artificiose.
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Riferimento normativo
Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica – società unipersonali beneficiarie – mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione – artt. 172 e 173 del Tuir – neutralità fiscale– abuso del diritto – sussiste - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 84/2024
OGGETTO: Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica – società unipersonali
beneficiarie – mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante
fusione – artt. 172 e 173 del Tuir – neutralità fiscale– abuso del diritto
– sussiste
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Le società ALFA, BETA e GAMMA (di seguito [...] ''Istanti'') presentano un'unica
istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del
2000 (nella sua formulazione anteriore alle modifiche operate dal decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 219), chiedendo un parere sull'eventuale sussistenza di una fattispecie
di abuso del diritto ex articolo 10bis della citata legge n. 212, sotto il profilo delle
imposte dirette, in relazione all'operazione di riorganizzazione societaria qui di seguito
descritta.
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Le Istanti rappresentano di essere società di locazione immobiliare, titolari
di cespiti situati nel Comune di XXX, le cui quote di partecipazioni appartengono
interamente a tre rami della famiglia XXX.
Più precisamente le tre Istanti appartengono ai soci i sig.ri TIZIO, CAIO
e SEMPRONIO (membri di prima e seconda generazione di un medesimo nucleo
familiare, di seguito, ''soci'') in quote equamente ripartite al 33,33%.
L'attuale assetto societario è stato realizzato al fine di creare le basi per separare
in seguito le compagini sociali delle Istanti in modo tale che gli eredi dei soci di prima
generazione potessero continuare autonomamente a svolgere l'attività imprenditoriale
secondo le proprie prospettive ed inclinazioni. A tal fine, sono state costituite tre diverse
società da assegnare, in un momento successivo, ai tre diversi rami della famiglia XXX
riconducibili ai tre fratelli soci fondatori, i sig.ri MEVIO (padre di TIZIO), CAIO e
SEMPRONIO.
A seguito della dipartita di uno dei soci fondatori (il sig. MEVIO), è emersa
un'evidente distanza di vedute tra i soci di prima (i sig.ri CAIO e SEMPRONIO) e di
seconda (il sig. TIZIO) generazione, con il maturarsi di ''opinioni divergenti e insanabili
sulla gestione futura delle società''.
Infatti, mentre i soci di prima generazione prediligerebbero una gestione
conservativa dell'attuale attività imprenditoriale, in attesa del futuro passaggio
generazionale delle quote partecipative possedute, il socio di seconda generazione
avrebbe intenzione di ampliare e diversificare l'attuale business societario.
Pertanto, al fine di evitare che le eventuali divergenze possano impedire la
proficua prosecuzione dell'attuale attività di locazione immobiliare svolta dalle Istanti,
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i soci hanno prospettato una complessiva operazione di riorganizzazione aziendale
finalizzata alla separazione delle diverse compagini societarie e dei rispettivi patrimoni
anche in una prospettiva di passaggio generazionale delle quote societarie dei sig.ri
CAIO e SEMPRONIO ai rispettivi eredi.
Al fine di realizzare tale operazione di riorganizzazione societaria, le Istanti
intendono realizzare, ai sensi degli articoli 2501 e ss. del codice civile, la fusione
per incorporazione di ALFA e GAMMA in BETA, con efficacia condizionata alla
successiva scissione totale asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2506 del codice civile, della
stessa BETA in tre società di capitali unipersonali di nuova costituzione, interamente
partecipate da ciascuno dei tre soci.
Secondo lo schema prospettato:
il sig. CAIO diventerà interamente titolare delle partecipazioni di una società di
capitali (di seguito, ''CAIO S.r.l.'') che accoglierà gli immobili posseduti attualmente da
BETA (successivamente indentificato come ''lotto n. 1'');
il sig. SEMPRONIO diventerà interamente titolare delle partecipazioni di
una società di capitali (di seguito, ''SEMPRONIO S.r.l.'') che accoglierà gli immobili
posseduti attualmente da GAMMA (successivamente indentificato come ''lotto n. 2'')€
il sig. TIZIO diventerà interamente titolare delle partecipazioni di una società
di capitali (di seguito, ''TIZIO S.r.l.'') che accoglierà gli immobili posseduti attualmente
da ALFA (successivamente indentificato come ''lotto n. 3'').
Le Istanti evidenziano che, a seguito della descritta operazione di
riorganizzazione, i soci risulterebbero titolari di partecipazioni societarie di valore pari
a quelle detenute precedentemente nella società scindenda (i.e., BETA, a seguito della
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fusione), in modo tale da non prevedere alcun conguaglio in denaro, né tantomeno
determinare un rapporto di concambio.
Le operazioni verrebbero inoltre realizzate in regime di neutralità di imposta, ai
sensi degli articoli 172 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (di seguito, ''Tuir'').
Le Istanti sottolineano come la sopra descritta fusione per incorporazione di
ALFA e GAMMA in BETA costituisca un'operazione meramente strumentale, nonché
condizionata, alla realizzazione del descritto progetto di suddivisione patrimoniale da
attuare tramite la successiva scissione totale asimmetrica della società risultante dalla
fusione in tre società beneficiarie neocostituite unipersonali.
Tanto premesso, le Istanti chiedono di conoscere il parere di questa
Amministrazione in merito alla conferma che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera c), della legge n. 212 del 2000, l'operazione di fusione per incorporazione
di ALFA e GAMMA in BETA, con efficacia condizionata alla successiva scissione
totale asimmetrica di quest'ultima in tre società unipersonali con cui viene realizzata
la totale separazione delle attuali compagini sociali e dei rispettivi patrimoni in capo a
ciascun ramo della famiglia che proseguirà in maniera autonoma una propria attività
imprenditoriale, non rappresenti, ai fini delle imposte dirette, una fattispecie di abuso
del diritto ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, né per le Istanti né
per i loro soci.
Con nota del [...], la Scrivente ha formulato identiche richieste di documentazione
integrativa. In data [...], le Istanti hanno prodotto la documentazione (di seguito,
''documentazione integrativa'') evidenziando:
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il valore fiscale, economico e contabile riconosciuto delle partecipazioni
nelle società istanti detenute dai tre soci persone fisiche (i sig.ri. TIZIO, CAIO e
SEMPRONIO) alla data di efficacia dell'operazione descritta nell'istanza;
il valore economico delle partecipazioni nelle società beneficiarie unipersonali
postscissione in capo agli stessi soci coinvolti;
valori contabili, fiscali ed economici degli immobili che costituiscono i tre
''lotti'' descritti nell'istanza appartenenti alle società istanti;
la destinazione economica e l'utilizzo dei singoli immobili e la precisazione
che a seguito dell'operazione descritta nell'istanza, la loro destinazione e/o utilizzo non
muteranno;
la stratificazione ai fini fiscali del patrimonio netto delle Istanti e delle società
beneficiarie unipersonali, con indicazione dei relativi criteri;
che l'operazione era prevista per il XXX ma in virtù del condizionamento
dell'effettiva realizzazione della riorganizzazione in commento alla risposta positiva
dell'Agenzia delle entrate, l'operazione verrà eventualmente realizzata nel XXX;
che fino alla data di efficacia dell'operazione descritta, le Istanti continueranno
a svolgere l'attuale attività di locazione immobiliare.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Le Istanti ritengono che la complessiva operazione descritta non configuri alcuna
ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, né
per le società coinvolte né per i soci.
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Le Istanti evidenziano che il seppur eventuale vantaggio fiscale maturato a seguito
della descritta operazione di riorganizzazione non possa essere considerato ''indebito'' in
quanto non realizzato in violazione della ratio delle disposizioni tributarie in materia di
fusione e scissione societaria e dei principi dell'ordinamento fiscale.
Il regime di neutralità, che trova applicazione ai sensi degli articoli 172 e
173 del Tuir, sarebbe pertanto una fisiologica conseguenza delle legittime scelte di
riorganizzazione societaria prospettate dai soci, i sig.ri CAIO, SEMPRONIO e TIZIO.
Inoltre, con la citata operazione non verrebbero costituiti contenitori vuoti bensì
soggetti operativi che proseguiranno la medesima attività economica oggi esercitata dalle
Istanti.
Le Istanti evidenziano altresì che la riorganizzazione ''poggia su solide e
comprovabili ragioni extrafiscali non marginali di cui al comma 3, dell'art. 10bis''.
L'operazione, infatti, è finalizzata a pervenire a un nuovo assetto societario con
lo scopo di continuare le attività imprenditoriali che attualmente sono svolte dalle
società istanti ma attraverso nuovi soggetti societari unipersonali, ove ogni socio possa
perseguire i propri progetti e inclinazioni.
Diversamente, i dissidi e le divergenze in merito alla gestione delle società
porterebbero ad una situazione di stallo, di depauperamento e di conseguente
liquidazione per impossibilità di funzionamento delle società stesse, come emerge dai
verbali di assemblea del XXX e XXX, dove viene manifestata ''[...] la preoccupazione
comune rispetto alla continuità aziendale a causa delle diverse visioni in merito alla
strategia futura ed operativa delle Società di famiglia [...]''.
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La fusione delle tre società e la contestuale scissione asimmetrica non
proporzionale della società risultante dalla fusione, dunque, rappresenta una ragione
extrafiscale non marginale, prevista dal comma 3, dell'articolo 10bis.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare va evidenziato che il presente parere non implica o presuppone
alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo
civilistico, delle operazioni straordinarie rappresentate nell'istanza nei termini ivi
descritti, sia singolarmente considerate che nel loro complesso. Inoltre, si fa presente che
in questa sede non viene espresso alcun giudizio o fornita alcuna valutazione in merito
ai valori contabili, economici e fiscali indicati dall'istanza. Resta, pertanto, fermo ogni
potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
Va aggiunto che dette operazioni straordinarie sono ancora in fase embrionale
e che non sono stati ancora realizzati i relativi adempimenti civilisti e contabili (tanto
da non essere ancora disponibili neppure in bozza, come evidenziato in sede di
documentazione integrativa, cfr. la riposta al quesito n. 7 le relative scritture contabili).
Trattandosi, dunque, di operazioni in itinere le considerazioni qui svolte
saranno effettuate considerando gli elementi così come forniti nell'istanza di interpello
e nella documentazione integrativa.
Secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, e successive modifiche, recante la ''Disciplina dell'abuso del diritto
o elusione fiscale'', affinché un'operazione o una serie di operazioni possa essere
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considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il
congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ''indebito'', costituito da ''benefici, anche
non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi
dell'ordinamento tributario'';
b) l'assenza di ''sostanza economica'' dell'operazione o delle operazioni poste in
essere, consistenti in ''fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre
effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali'';
c) l'essenzialità del conseguimento di un ''vantaggio fiscale''.
Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un
giudizio di assenza di abusività.
Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che
non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i
tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali
(anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento
strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).
Per richiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla abusività di una determinata
operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/
E del 1° aprile 2016, debbono fra l'altro indicare:
il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione
in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata.
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Ciò posto, qui di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della
sussistenza del primo elemento costitutivo dell'abuso del diritto (i.e., l'indebito vantaggio
fiscale), in assenza del quale l'analisi in discorso dovrà considerarsi conclusa. Laddove
dovesse ravvisarsi, al contrario, un indebito vantaggio fiscale, si procederà a verificare
le ulteriori condizioni applicative della disciplina antiabuso (ovverosia l'assenza della
sostanza economica dell'operazione e l'essenzialità del vantaggio indebito). Solo in
presenza di tutti gli elementi richiamati sub a), b) e c), si affronterà l'analisi circa la
fondatezza e la non marginalità delle ragioni extrafiscali dedotte.
Il quesito antiabuso formulato dalle Istanti è volto, in sostanza, a conoscere se
possa costituire una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10bis della legge
n. 212 del 2000, ai fini del comparto delle imposte di dirette, la complessiva operazione
descritta nell'istanza e costituita dall'attuazione:
di una fusione per incorporazione di due società in una terza società (tutte
partecipate in ugual misura dai medesimi tre soci, appartenenti al medesimo nucleo
familiare) e
di una contestuale scissione totale asimmetrica della società incorporante a
favore di tre società beneficiarie neocostituite (ognuna detenuta totalmente da ciascuno
dei tre soci originari).
Nel suo complesso l'operazione appare dunque volta a far sì che ciascuna delle
tre società risultanti dalla scissione (le tre beneficiarie appositamente costituite CAIO
S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.):
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(i) disponga del medesimo patrimonio immobiliare (in ordine, lotto n. 1, lotto n. 2
e lotto n. 3) che avevano, in origine, ognuna delle singole società partecipanti alla fusione
(rispettivamente, BETA, GAMMA e ALFA) e
(ii) risulti, al contempo, totalmente partecipata da uno dei soci originari (i sig.ri
CAIO, SEMPRONIO e TIZIO).
In altri termini, all'esito dell'operazione, ogni singola società risultante dalla
scissione riproporrà il patrimonio immobiliare originariamente detenuto da ogni singola
società partecipante alla fusione, e sarà partecipata in via totalitaria da uno dei tre soci
originari e non più da tutti e tre i soci in quote paritarie (così, ad esempio, il sig. CAIO
deterrà il 100% della partecipazioni nella società beneficiaria della scissione, CAIO s.r.l.,
la quale risulterà assegnataria del lotto n. 1 già di proprietà dell'incorporante BETA).
Delineato in questi termini il perimetro dell'indagine antiabuso, il presente parete
si limiterà a fornire una risposta al predetto quesito.
Prima di entrare nel merito della risposta, va rilevato che la non proporzionalità
di un'operazione di scissione come quella rappresentata non consente, in alcuni casi,
a ciascun socio di ottenere una partecipazione avente il medesimo valore economico
di quella precedentemente detenuta e gli eventuali ''ristori'', cioè somme di denaro o
beni normalmente richiesti da chi subisce il pregiudizio dei propri interessi economici,
costituiscono proventi per il percettore, da assoggettare a imposizione ordinaria (cfr., da
ultimo, la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 133 del 2022).
Nel caso in esame, sulla base degli elementi forniti dalle Istanti (anche in sede di
documentazione integrativa cfr. le riposte ai quesiti n. 2, relativo al valore economico
delle partecipazioni ante e post scissione, e n. 3, relativo al valore economico degli
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immobili che costituiscono i tre lotti) emerge che l'operazione descritta e, in particolare,
la scissione risulti sperequata (ossia, all'esito della scissione non verranno attribuiti ai
soci i medesimi valori economici che gli stessi avevano anteriormente ad essa). Pur
non rilevando nel particolare caso qui in esame tale aspetto ai fini della richiesta analisi
antiabuso, ciò non esclude che lo stesso possa essere valutato nelle competenti sedi
accertative.
Ciò posto, si ritiene che la complessiva operazione in parola costituisca una
fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 212 del 2000,
nei termini di cui si dirà.
Occorre ricordare che con due previsioni pressoché di eguale tenore, sia l'articolo
172, comma 1, del TUIR per le fusioni, che il successivo articolo 173, comma 1, per
le scissioni, prevedono che dette operazioni straordinarie non costituiscono realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse (o incorporate)
ovvero della scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
In forza del menzionato principio di neutralità, sono fiscalmente irrilevanti
come previsto dal comma 2 degli articoli 172 e 173 del TUIR l'eventuale avanzo o
disavanzo, sia da annullamento che da concambio, emergenti nel bilancio della società
incorporante o risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria di un'operazione
di scissione. Del pari, non sono imponibili gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio
per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio e da annullamento dalla
società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, in relazione
agli elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, ovvero a quelli della società
scissa.
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La neutralità fiscale comporta, al contempo, l'effetto di continuità dei valori
fiscalmente riconosciuti, in base al quale i beni delle società fuse o incorporate, ovvero
della società scissa, assumono ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società
incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l'ultimo valore
fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell'operazione
(cfr., la circolare n. 57/E del 2008).
Tali previsioni trovano il loro fondamento nella natura riorganizzativa di dette
operazioni e nella continuità dei rapporti giuridici tra i soggetti partecipanti alle
operazioni di fusione e, mutatis mutandis, a quelle di scissione.
Al pari, il comma 3 dell'articolo 172 e il comma 3 dell'articolo 173 del TUIR
prevedono anche la neutralità fiscale per il concambio delle partecipazioni in capo ai
singoli soci delle società partecipanti alle operazioni straordinarie in parola.
Come rilevato nella citata circolare n. 57/E del 2008, infatti, ''[i]l principio di
neutralità fiscale vige anche in capo ai soci della società incorporata, fusa o scissa, fatta
salva la presenza di eventuali conguagli in denaro che ai sensi dell'articolo 2501ter,
comma 1 (per la fusione), ovvero dell'articolo 2506bis, comma 1 (per la scissione), del
codice civile non possono, in ogni caso, essere superiori al dieci per cento del valore
nominale delle azioni o delle quote assegnate ai soci. In altri termini, la sostituzione delle
partecipazioni nella società incorporata, fusa o scissa con le partecipazioni nella società
incorporante, risultante dalla fusione, ovvero della società beneficiaria della scissione,
non genera materia imponibile, né costi fiscalmente deducibili in capo ai soci, in quanto
le partecipazioni ricevute assumono il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni detenute nelle società di origine''.
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Dunque, anche in capo ai soci, la sostituzione delle partecipazioni detenute con
quelle ricevute, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria non determina
alcuna fattispecie impositiva.
Un simile effetto è da ascriversi (sempre) alla natura riorganizzativa
dell'operazione straordinaria (sia essa una fusione o una scissione) che viene ad essere
attuata coinvolgendo i soggetti societari mediante un riassetto delle loro strutture
organizzative.
Orbene, va rilevato che, in linea di massima, il porre in essere operazioni
societarie volte ad approfittare di opportunità e di vantaggi (i.e., il principio di neutralità
fiscale) messi a disposizione dall'ordinamento tributario non può configurare una
fattispecie di abuso del diritto, laddove il loro conseguimento non sia contrario alla ratio
delle norme tributarie che li prevedono o ai principi generali dell'ordinamento tributario
(cfr., da ultimo, la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 165 del 2022).
Nel caso in esame, con la preliminare fusione delle Istanti e la contestuale
scissione della società risultante dalla fusione stessa a favore di tre società beneficiare
neocostituite (interamente partecipate dai singoli componenti della famiglia XXX), il
regime di neutralità fiscale di cui ai menzionati articoli 172 e 173 verrebbe usato allo
scopo:
da un lato, di assegnare alle tre società costituite a seguito della scissione (CAIO
S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.) il medesimo patrimonio immobiliare (in istanza,
indicato suddiviso in lotto n. 1, lotto n. 2 e lotto n. 3, tanti quante sono le società
coinvolte), già di BETA, di GAMMA e di ALFA, prima della fusione;
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da un altro lato, di continuare lo svolgimento della medesima attività economica
(in particolare, quella di gestione immobiliare) già svolto dalle precedenti società (prima
della fusione).
Attraverso questa unica e complessa operazione straordinaria (combinazione va
sottolineato di due operazioni di segno opposto), i soci surrogherebbero, di fatto, un
trasferimento fra loro delle quote delle originarie partecipazioni detenute in quote nelle
tre società presenti ante fusione (ossia BETA, GAMMA e ALFA), tramite l'assegnazione
per effetto della scissione asimmetrica a ciascuno di essi, della partecipazione
totalitaria in una delle tre società beneficiare della scissione (CAIO S.r.l., SEMPRONIO
S.r.l. e TIZIO S.r.l.). Ciò avverrebbe in un contesto in cui ognuna delle società coinvolte,
di fatto, manterrebbe la medesima ripartizione dei patrimoni immobiliari detenuti dalle
originarie società ante fusione; ossia, l'operazione prospettata non produrrebbe alcuna
sostanziale modifica patrimoniale/organizzativa in capo ai soggetti societari coinvolti
(riproponendosi la ripartizione dei lotti presenti presso BETA, GAMMA e ALFA, ante
fusione, in CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l., post scissione).
Con la concatenazione di due opposte operazioni straordinarie (la fusione
aggregante e la scissione disaggregante), dunque, non si assisterebbe al perseguimento
di alcun interesse proprio delle società coinvolte, ma esclusivamente di quelli dei soci.
Si ritiene, pertanto, che l'operazione rappresentata in istanza non verrebbe
realizzata in conformità alla ratio sottesa agli articoli 172 e 173 del TUIR e che il
vantaggio fiscale che ne consegue sia, pertanto, qualificabile come indebito in quanto
conseguito in aggiramento del regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle
partecipazioni di cui all'articolo 67 del TUIR.
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Anche sotto il profilo dell'assenza di sostanza economica, si deve ritenere che
l'operazione costituita dalla fusione di ALFA e GAMMA in BETA e dalla contestuale
scissione di quest'ultima nelle società CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.,
appaia inidonea a produrre effetti economici significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Al riguardo, occorre evidenziare che nell'istanza viene rappresentato che
''[l]'attuale assetto societario [ossia, l'assetto societario esistente al momento della
presentazione dell'istanza, nel quale le tre società istanti sono equamente partecipate dai
soci i sig.ri CAIO, SEMPRONIO e TIZIO] è il risultato di una scelta della famiglia
XXX, soprattutto in considerazione dell'età dei soci di prima generazione (i.e. CAIO
e SEMPRONIO) di creare le basi per separare, un domani, le compagini sociali delle
Società Istanti in modo tale che i propri eredi potessero continuare autonomamente a
svolgere l'attività imprenditoriale secondo le proprie prospettive ed inclinazioni. A tal
fine, sono state costituite tre diverse società da assegnare, all'occorrenza, ai tre diversi
rami della famiglia XXX riconducibili ai tre fratelli soci fondatori [...]''.
Invero, va sottolineato che GAMMA è stata costituita nel XXX a seguito della
scissione di un'altra società posseduta dalla stessa famiglia XXX (la società DELTA),
mentre la ALFA è stata costituita nel XXX per effetto della scissione di BETA.
Da quanto emerge dall'istanza, dunque, la famiglia XXX con l'assetto societario
raggiunto attraverso la costituzione di ALFA e di GAMMA aveva già posto le basi per
effettuare il successivo passaggio generazionale.
Pur a fronte di dette ''basi'', a seguito delle operazioni descritte in istanza, si
assisterebbe alla incorporazione di ALFA (e del suo patrimonio) da parte di BETA (da cui
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era stata come detto scorporata nel XXX), per poi essere (sostanzialmente) di nuovo
scissa dalla stessa, mantenendo, peraltro, sempre il medesimo patrimonio immobiliare.
Inoltre, la circostanza che ''[l]e operazioni sopra descritte, infatti, permetteranno
la creazione di tre società immobiliari afferenti ciascuna ad un diverso ramo della
famiglia XXX al quale verrà attribuito un pacchetto di immobili gestionalmente congruo
ed autonomo in modo tale che TIZIO potrà perseguire i propri obiettivi imprenditoriali e
CAIO e SEMPRONIO creare le basi per il passaggio generazionale delle proprie società
ai rispettivi eredi [...]'' non appare raggiunta considerato che alle società costituende,
CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l. verranno assegnati rispettivamente il lotto
n. 1, lotto n. 2 e lotto n. 3 che alla data di presentazione dell'istanza appartengono a BETA,
GAMMA e ALFA, senza che sia stata prevista una particolare attribuzione di pacchetti
di immobili che possano permettere il perseguimento dei diversi e inconciliabili obiettivi
imprenditoriali.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nel caso in esame le operazioni
descritte siano prive di sostanza economica in quanto il loro utilizzo non appare conforme
a normali logiche di mercato.
Nell'ambito della situazione sopra descritta, infatti, si assiste all'attuazione di due
distinti negozi giuridici, di segno opposto, combinati tra loro:
il primo (la fusione) destinato ad aggregare i patrimoni delle tre società coinvolte
in un unicum;
il secondo (la scissione) demandato a disaggregare il patrimonio (prima
aggregato) in tanti soggetti quanti erano presenti e secondo la medesima ripartizione
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esistente ante fusione, tanto da far sì che il secondo (la scissione) vada a ricostituire, di
fatto, la situazione antecedente al primo (la fusione).
Attraverso la combinazione di entrambi i negozi, emerge evidente che le
operazioni straordinarie attuate (la fusione con contestuale scissione) verrebbero
utilizzate in modo irragionevole rispetto ai fini riorganizzativi ordinariamente loro
propri. Le stesse, invero, sarebbero destinate null'altro che ad ottenere una diversa
ripartizione delle partecipazioni detenute dai soci nelle società coinvolte: scopo che ben
potrebbe essere raggiunto attraverso altri strumenti negoziali più coerenti e diretti (come,
ad esempio, la cessione di partecipazioni) rispetto all'assetto degli interessi che le parti
(i.e., i soci) intendono realizzare.
Si deve ritenere che sussista anche l'ultimo requisito richiesto dall'articolo 10bis
citato per la configurazione di una fattispecie di abuso, ossia l'essenzialità del vantaggio
fiscale (indebito). Infatti, il complesso delle operazioni prospettate appare destinato
unicamente a evitare l'imposizione fiscale delle eventuali plusvalenze derivanti dalla
differenza (positiva) tra il valore di mercato delle partecipazioni oggetto di un eventuale
trasferimento (fra i soci, soggetti non in regime d'impresa) e il loro costo fiscalmente
riconosciuto.
Ciò posto, ritenendo integrati nell'ambito della fattispecie in esame gli elementi
costitutivi dell'abuso del diritto, si rende necessario procedere alla valutazione di
sussistenza o meno di valide ragioni extrafiscali non marginali indicate dall'articolo
10bis della legge n. 212 del 2000.
Al riguardo, occorre rilevare che, tra l'altro, le Istanti evidenziano che:
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''[l]'obiettivo sotteso all'Operazione in esame è quello di pervenire ad un
nuovo assetto societario che permetta agli attuali Soci di continuare, autonomamente,
le attività imprenditoriali che attualmente sono svolte sotto il medesimo comune
denominatore societario, allocandole in funzione delle diverse competenze e inclinazioni
[fusione per incorporazione di ALFA e GAMMA in BETA e contestuale scissione di
quest'ultima in tre società unipersonali CAIO S.r.l., SEMPRONIO S.r.l. e TIZIO S.r.l.];
''[d]'altro canto, se i Soci non provvedessero alla suddetta riorganizzazione,
il dissidio in merito alla destinazione delle risorse in pancia alle Società porterebbe
ad una situazione di stallo, di depauperamento e di conseguente liquidazione per
impossibilità di funzionamento delle società stesse. Tanto emerge dai già richiamati
verbali di assemblea del XXX e XXX, dove i Soci manifestano la preoccupazione comune
rispetto alla continuità aziendale a causa delle diverse visioni in merito alla strategia
futura ed operativa delle Società di famiglia [...]''.
Si ritiene che le complessive argomentazioni addotte dalle Istanti non siano
idonee a escludere la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto nei termini sopra
descritti perché non forniscono, nell'ambito della ricostruzione della fattispecie qui in
esame, alcun elemento volto a individuare (e a dimostrare) le ragioni economiche extra
fiscali alla base delle singole e concrete operazioni prospettate e attraverso le quali si
esplica e realizza l'obiettivo finale dell'intero disegno prospettato. Di fatto, le Istanti non
evidenziano alcun elemento (diverso dal conseguimento di un mero risparmio d'imposta
nei termini sopra detti) che supporti la scelta di effettuare le operazioni descritte
in istanza, tenuto conto che le dichiarate difficoltà di funzionamento delle società
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potrebbero essere superate ricorrendo a più consoni e legittimi strumenti predisposti dal
nostro ordinamento.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella
documentazione integrativa, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione
del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non
compiutamente rappresentati o descritti.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad atti, fatti e/o
negozi ad essa collegata non compitamente rappresentati) realizzi un disegno un ulteriore
disegno elusivo altrimenti censurabile ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 212 del
2000.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'articolo 10-bis della legge 212/2000 disciplina l'abuso del diritto tributario, richiedendo che sussistano congiuntamente tre elementi: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica e essenzialità del vantaggio. Gli articoli 172 e 173 del TUIR prevedono la neutralità fiscale per fusioni e scissioni, ma questa non copre operazioni prive di finalità riorganizzative genuine. Commercialisti e consulenti devono verificare che operazioni straordinarie combinate (fusione + scissione) non costituiscano mere ricombinazioni patrimoniali finalizzate all'elusione fiscale, considerando anche il principio di continuità dei valori fiscali e la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni secondo l'articolo 67 del TUIR.
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