Quali prestazioni sono escluse dal regime di non imponibilità IVA per gli interventi nei porti, e chi può beneficiare dell'agevolazione?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 9, comma 1, numero 6) del DPR 633/1972 prevede il regime di non imponibilità IVA per i servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento, la manutenzione e il movimento di beni. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa agevolazione si applica solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano direttamente il complesso intervento di manutenzione portuale, come l'appaltatore principale, il subappaltatore o chi esegue prestazioni di manutenzione su base contrattuale. Le prestazioni di ingegneria, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, quando svolte da soggetti diversi da quelli che realizzano l'intervento strutturale, non beneficiano della non imponibilità, anche se strumentali e connesse all'opera. Sono inoltre escluse le mere forniture di beni e servizi che non costituiscono interventi strutturali veri e propri.
L'aspetto rilevante è quello oggettivo della prestazione (se rientra tra quelle di manutenzione portuale), ma il soggetto che la esegue deve essere parte della filiera diretta dell'intervento strutturale. Questo significa che consulenti esterni, società di verifica indipendenti, commissioni di gara e altre figure professionali autonome non possono applicare l'agevolazione, anche se le loro attività sono indispensabili per realizzare l'opera. La norma richiede un collegamento diretto tra il soggetto prestatore e il complesso intervento strutturale, non solo una connessione funzionale della prestazione all'opera.
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Riferimento normativo
Articolo 9, primo comma n. 6) Dpr n. 633 del 1972: prestazioni che concorrono alla realizzazione di opere non imponibili - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 205/2024
OGGETTO: Articolo 9, primo comma n. 6) Dpr n. 633 del 1972: prestazioni che
concorrono alla realizzazione di opere non imponibili
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Autorità di Sistema Portuale, (di seguito anche ''Autorità Portuale'' o ''Istante'')
rappresenta di comprendere i porti di Alfa, Beta e Gamma.
Fa presente che i porti di Alfa e Beta sono classificati entrambi come porti di
rilevanza economica internazionale ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge n.84 del 28 gennaio
1994 e, pertanto, per gli interventi da realizzare in tali porti è possibile beneficiare
del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 9, comma 1, n. 6) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre il porto di Gamma è, invece,
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classificato come porto di rilevanza regionale o interregionale e pertanto escluso da tale
regime fiscale.
L'Istante evidenzia che gli strumenti di pianificazione attualmente vigenti
(Documento di Programmazione Strategico di Sistema DPSS, Piani Regolatori Portuali
PRP, Varianti ai Piani Regolatori Portuali, Adeguamenti Tecnici Funzionali ATF)
prevedono la realizzazione di interventi infrastrutturali da realizzare ex novo e di
interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti, tra l'altro finanziati anche con
le risorse del PNRR PNC.
Al riguardo riporta «un elenco indicativo degli interventi previsti per i quali
ritiene che sussista il beneficio di non imponibilità:
Per il porto di Alfa:
Porto di Alfa Prolungamento e rafforzamento della Diga Y: Lotto A
prolungamento I stralcio e Lotto B rafforzamento I e II stralcio
Completamento della darsena di Levante. Lavori di ripristino di una parte della
cassa di colmata sita in località V, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei
fondali portuali e loro refluimento in vasca fase 1 Messa in sicurezza cassa di colmata
Porto di Alfa Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete
viaria portuale
Porto di Alfa Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture dell'area
monumentale del porto di Alfa destinate al traffico passeggeri, alle attività portuali e
di collegamento con la città fase 1
Porto di Alfa Cold ironing
Completamento Escavi Porto di Alfa e realizzazione Casse di Colmata
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Porto di Alfa Escavo II lotto
Porto di Alfa Ultimo/penultimo miglio ferroviario Potenziamento dello
scalo ferroviario asservito al porto di Alfa e realizzazione delle infrastrutture stradali
connesse
Porto di Alfa Interventi di riqualificazione dell'area monumentale del porto di
Alfa. Connessioni porto città e riassetto della mobilità
Porto di Alfa Escavo dei fondali dell'area portuale di Alfa, con deposito in
cassa di colmata della darsena di Levante dei materiali dragati 2° lotto
Porto di Alfa Intervento di riqualificazione dell'area monumentale del porto di
Alfa recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali Volume esistente
Lavori di ''Risanamento del Bacino di carenaggio n 2 Adeguamento impianto
di pompaggio bacini n. 1 e 2 risanamento paramenti di banchina adiacente bacino n. 2.
Porto di Alfa Realizzazione pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri
e riqualificazione dell'area di banchina ricompresa tra il ciglio banchina e il costruendo
nuovo Terminal Passeggeri.
Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del
molo P
Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale
Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena della M
Piano di efficientamento energetico del Porto di Alfa con utilizzo di fonti
alternative
Per il porto di Beta:
Consolidamento ed adeguamento funzionale del Molo K;
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Consolidamento ed adeguamento funzionale del Molo di Ponente;
Ripristino della funzionalità della banchina R;
Prolungamento del Molo Z I e II fase ATF 2023;
Cold Ironing del porto commerciale di Beta;
Approfondimento dei fondali del porto commerciale e del canale di ingresso
fase 2;
Palazzina servizi nel porto commerciale;
Interventi di Risparmio di Efficientamento Energetico del porto commerciale
Ottimizzazione dell'illuminazione artificiale, con relativo ammodernamento anche della
rete, attraverso l'utilizzo della tecnologia a LED».
Il dubbio interpretativo posto dall'Istante riguarda la possibilità di applicare il
regime di non imponibilità previsto dal citato articolo art. 9, comma 1, n. 6) del d.P.R. n.
633 del 1972 anche a tutte le prestazioni che concorrono alla realizzazione delle suddette
opere non imponibili anche «se svolte da soggetti diversi rispetto a quelli indicati nelle
risoluzioni n. 118/E del 31 marzo 2008 e n. 226/E del 5 giugno 2008», ovvero da soggetti
diversi da quelli che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale.
In particolare, l'Istante indica «a titolo esemplificativo i servizi di ingegneria
(progettazione ed altre indagini preliminari, direzione lavori, coordinamento sicurezza,
collaudo, verifica, supporto al RUP, ecc.) e le altre voci del Quadro economico
strumentali e connesse all'esecuzione dei lavori sopra elencati o altri lavori analoghi
(collegio consultivo tecnico, consulenti, commissioni di gara, rilievi/accertamenti/
indagini, prove e verifiche tecniche, lavori esclusi dall'appalto, ecc.)»
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Al riguardo l'Istante richiama i chiarimenti forniti con la risposta n. 501 del 27
ottobre 2020 con la quale è stato precisato che l'aspetto rilevante, ai fini dell'applicazione
del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 9, comma 1, n. 6), del d.P.R. n. 633
del 1972è quello oggettivo, ovvero la riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste
dalla norma citata e non il numero di passaggi che possono intercorrere tra i vari soggetti.
Richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la quale i
giudici di legittimità hanno precisato che la progettazione di lavori non imponibili
è anch'essa non imponibile a condizione che i lavori di rifacimento, ampliamento,
ammodernamento etc. vengano effettuati all'interno degli aeroporti e degli altri scali
indicati dalla legge al pari dei saggi e sondaggi tesi a verificare la fattibilità dell'opera
(Cfr Cass., n. 13810 del 18 settembre 2003, Cass. n. 31770 del 5 dicembre 2019).
L'Autorità Portuale istante precisa, infine, di aver presentato nel 2014 un'istanza
di interpello volta ad ottenere chiarimenti in merito all'applicazione della norma in esame
ai casi di:
rilevamento di relitti e reperti di archeologia navale presenti sui fondali del
porto di Alfa per un importo base di euro 2 milioni circa;
bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati
dall'escavo per un importo base di euro 5 milioni circa.
In risposta a tale istanza l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che
l'applicazione del regime di cui all'articolo 9, c. 1 n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972
alle summenzionate fattispecie è esclusa in quanto il trattamento di non imponibilità
può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso
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intervento di manutenzione portuale, come evidenziato con le risoluzioni n. 118/E 31
marzo 2008, e n. 226/E 5 giugno 2008.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che il descritto regime di non imponibilità ex articolo 9, primo
comma n. 6) sia applicabile agli interventi infrastrutturali da realizzare ex novo e agli
interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti elencati nell'istanza.
L'Istante ritiene altresì possibile applicare il medesimo regime di non imponibilità
anche a tutte le prestazioni che concorrono alla realizzazione delle suddette opere non
imponibili in quanto, dalla lettura della norma contenuta nel citato articolo 9, c. 1 n. 6)
e della giurisprudenza richiamate, emerge che l'unico aspetto da considerare è quello
oggettivo, ovvero la riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla norma in
quanto strumentali e connesse alla realizzazione di opere non imponibili.
A parere dell'Istante per la realizzazione di tali opere «occorrono figure quali il
progettista che redige gli elaborati a base di gara con relative indagini, il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza, il collaudatore, la società di verifica, il collegio
consultivo tecnico, il supporto al RUP, il consulente, il componente della commissione
di gara, la società incaricata di effettuare prove, accertamenti e verifiche tecniche
ecc., le cui attività non sono soltanto strumentali e strettamente connesse ma sono
assolutamente indispensabili alla realizzazione dell'opera (...) che non possono essere
svolte dall'appaltatore principale, dal subappaltatore o da figure analoghe».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Si fa presente, preliminarmente, che non forma oggetto dell'interpello in esame
l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA, previsto dall'articolo 9, comma 1, n.
6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli interventi
infrastrutturali da realizzare ex novo e agli interventi di manutenzione delle infrastrutture
esistenti riguardanti il porto di Alfa e quello di Beta indicati nell'elenco contenuto
nell'istanza.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R n. 633 del 1972 prevede il trattamento
di non imponibilità IVA per i «i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli
scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione
degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli
agenti marittimi raccomandatari».
Tale norma è stata interpretata, dapprima, dall'articolo 3, comma 13, del decreto
legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, con cui si è precisato che nell'agevolazione sono da comprendere
anche i lavori relativi al «rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento,
ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono
dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (...)».
Sulla materia è, poi, intervenuta successivamente anche la norma interpretativa di
cui all'articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007), secondo cui «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decretolegge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale
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e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnicofunzionali sono
da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli
stessi».
Al riguardo, come precisato con la circolare n. 41/E del 21 aprile 2008,«la
norma introdotta dalla legge finanziaria 2007 chiarisce ulteriormente la portata della
disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 13 del decretolegge n. 90 del 1990,
riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere
realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano
previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate
come opere di adeguamento tecnicofunzionale della struttura portuale esistente».
Dal riportato quadro normativo emerge, dunque, che ai fini della non imponibilità
Iva si richiede, da un lato, che le prestazioni siano rese in un determinato luogo
(porto, aeroporto, ecc.) e, dall'altro, che le stesse prestazioni rientrino tra quelle svolte
ordinariamente nel predetto luogo, e nello specifico che le stesse siano direttamente
riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di
movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene
ordinariamente svolta nel luogo stesso (cfr. risoluzioni del 23 novembre 2000, n. 176, e
n. 253/E del 14 settembre 2007).
Inoltre, dal contesto normativo sopra riportato, come chiarito anche nella
risoluzione n. 118/E del 31 marzo 2008, si evince che i servizi in esame devono
presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti,
aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro
ammodernamento, ampliamento, etc.
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Sono escluse dall'ambito applicativo del menzionato articolo 9, n. 6) le mere
forniture di beni e servizi (cfr. risoluzione 23 luglio 2002 n. 247), le quali non danno
luogo agli interventi di carattere strutturale cui fa riferimento la norma fiscale in esame.
Come precisato anche nella citata risoluzione n. 118/E del 2008, dal tenore
delle norme in esame, che riguardano le prestazioni immediatamente riferibili alla
manutenzione portuale, si evince che il trattamento di non imponibilità Iva in questione
può essere applicato alle predette prestazioni solo quando le stesse siano rese dai
soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale; tali prestazioni
possono, quindi, essere rese:
dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di
manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche
se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto
(ad esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile,
aggiudicataria dei lavori di appalto).
Pertanto, con la citata risoluzione n. 118/E del 2008 è stato evidenziato che il
trattamento di non imponibilità in questione può essere applicato solo alle prestazioni
rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale e che
dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale.
Con la risposta n. 501 del 27 ottobre 2020, richiamata dall'Istante è stato inoltre
chiarito che l'aspetto rilevante, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità Iva
di cui all'articolo 9, comma 1, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972 è quello oggettivo, ovvero
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la riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla norma citata, e non il numero
di passaggi che possono intercorrere tra i vari soggetti. È stato in particolare precisato
che «Se quindi le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipulati tra i diversi soggetti
coinvolti nell'intervento rientrano tra quelle di cui al citato articolo 9, comma1, numero
6), si ritiene applicabile la non imponibilità IVA ivi prevista anche alle prestazioni rese
dai subappaltatori alla Società».
La Corte di Cassazione, analizzando l'aspetto oggettivo della disposizione in
esame, con la sentenza n. 13810 del 18 settembre 2003, richiamata dalla citata risoluzione
n. 118 del 2008, ha precisato che i servizi relativi alla progettazione delle opere di cui al
citato articolo 9, comma 1, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972 sono riconducibili nell'ambito
dell'agevolazione in commento, in quanto trattasi di servizi direttamente finalizzati e
funzionali alla realizzazione delle opere (Cfr. anche Cass. n. 31770 del 05.12.2019).
Ciò posto, alla luce del quadro normativo, giurisprudenziale e di prassi sopra
delineato, nel confermare quanto affermato con la citata risoluzione n. 118 del 2008 si
ritiene che alle prestazioni oggetto del quesito svolte da soggetti diversi rispetto a quelli
indicati nel citato documento di prassi, non sia applicabile il regime di non imponibilità
di cui al citato articolo 9, comma 1, n. 6).
Per completezza si rappresenta che il parere esula dalla valutazione circa la
sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo richiesti dalla norma in esame, riferibili
alle singole prestazioni, non essendo le stesse puntualmente descritte nell'istanza, ma
indicate solo a titolo esemplificativo.
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Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 6/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il regime di non imponibilità IVA per i porti è disciplinato dall'articolo 9 DPR 633/1972 e riguarda servizi di manutenzione, ampliamento e ammodernamento di impianti portuali. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra prestazioni rese da appaltatori e subappaltatori (agevolate) e prestazioni di soggetti terzi come progettisti, verificatori e consulenti indipendenti (non agevolate). La giurisprudenza della Cassazione ha confermato che la progettazione è agevolabile solo se parte del complesso intervento strutturale, mentre l'Agenzia delle Entrate esclude dal beneficio le prestazioni di carattere professionale rese da soggetti esterni alla filiera diretta dell'appalto.
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