Decadenza dall'agevolazione ''legge montana'', prevista dall'articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una pertinenza del maso chiuso
La concessione in comodato gratuito di un'abitazione pertinenziale di un maso chiuso comporta la decadenza dall'agevolazione "legge montana" durante il quinquennio di impegno?
Spiegato da FiscoAI
L'agevolazione "legge montana" prevista dall'articolo 9, comma 2, del DPR 601/1973 consente trasferimenti di fondi rustici in territori montani con imposte ridotte, a condizione che il proprietario si impegni a coltivare o condurre direttamente il fondo per cinque anni. I fabbricati del maso chiuso possono beneficiare di questa agevolazione solo se qualificati come pertinenze dei terreni, cioè destinati funzionalmente e concretamente a servizio dell'attività agricola. La concessione in comodato gratuito (o in affitto) di un'abitazione pertinenziale a terzi, prima dello scadere del quinquennio, comporta la perdita del collegamento funzionale tra il fabbricato e il fondo agricolo, configurando un utilizzo difforme dalla destinazione originaria. Di conseguenza, tale concessione determina la decadenza dall'intera agevolazione fiscale fruita, indipendentemente dal fatto che il proprietario continui a condurre direttamente l'azienda agricola o che disponga di altre abitazioni nel maso.
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Riferimento normativo
Decadenza dall'agevolazione ''legge montana'', prevista dall'articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una pertinenza del maso chiuso - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 262/2025
OGGETTO: Decadenza dall'agevolazione ''legge montana'', prevista dall'articolo 9,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, in caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una
pertinenza del maso chiuso
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara che, con atto a rogito del notaio, in data xx/x/2024, ha acquistato
la piena proprietà del maso chiuso ''X '', in Y, per un prezzo complessivo di euro
1.900.000,00.
L'Istante afferma di aver richiesto, nel suddetto contratto di compravendita,
l'agevolazione fiscale della cosiddetta ''legge montana'', prevista dall'articolo 9, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
modificato dall'articolo 1, comma 111, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
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«impegnandosi a coltivare i terreni per 5 anni e dichiarando che i fabbricati del maso
chiuso costituiscono pertinenze dei terreni».
Ad oggi, «in forza di una complessa situazione familiare», l'Istante afferma di
voler concedere in comodato gratuito alla propria partner, la signora Z, un appartamento
del maso chiuso.
Ciò posto, l'Istante chiede di conoscere se, nella fattispecie in esame, la
concessione in comodato gratuito di un appartamento del maso chiuso alla propria
partner comporti o meno la decadenza dall'agevolazione della cosiddetta ''legge
montana'', prevista dall'articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 1, comma 111, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, di cui dichiara di aver fruito per l'acquisto del maso chiuso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che la concessione in comodato gratuito di un appartamento del
maso chiuso alla propria partner non comporti la decadenza dalla suddetta agevolazione,
«in quanto non incide negativamente sull'impegno del contribuente a coltivare i terreni
per 5 anni disponendo il maso chiuso anche di un'altra abitazione per il conducente del
maso chiuso [...] e non facendo venir meno il vincolo di pertinenzialità dei fabbricati
del maso rispetto ai terreni.».
Pertanto, l'Istante precisa che egli continuerebbe a condurre direttamente l'azienda
agricola e, inoltre, che l'appartamento sopracitato «verrebbe concesso in affitto alla
partner [...]che darebbe una mano a condurre il maso chiuso.».
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene fornito solo ai fini
dello specifico quesito posto in merito alla decadenza dall'agevolazione ex articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
come modificato dall'articolo 1, comma 111, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
senza che ciò implichi o presupponga una valutazione in ordine ai profili inerenti la
spettanza della predetta agevolazione o la presenza dei relativi presupposti, che in questa
sede si assumono come acquisiti, e per i quali rimane fermo il potere di controllo
dell'Amministrazione finanziaria nei termini di legge.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, sono considerati
''territori montani'': i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello
del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte
alla predetta altitudine; i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato
dalla commissione censuaria centrale e i terreni facenti parte di comprensori di bonifica
montana.
Il secondo comma del menzionato articolo, come modificato dal comma 111
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nei territori montani
di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a
favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria
nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di
cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur
non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo,
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con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare
o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti
decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula
degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli
o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle
cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.».
In merito all'ambito soggettivo di applicazione della predetta norma, con la
legge n. 197 del 2022, la richiamata agevolazione è stata estesa ai trasferimenti a
favore di soggetti che, seppure non iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale
di cui al primo comma dell'articolo 9, del d.P.R. n. 601 del 1973, ovvero relative
ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con apposita dichiarazione
contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il
fondo per un periodo di cinque anni.
Nel caso di specie, l'Istante ha affermato che, in linea con la sopra richiamata
disposizione, nell'atto di acquisto si è impegnato a coltivare i terreni per cinque anni e
ha dichiarato che i fabbricati del maso chiuso costituiscono pertinenze dei terreni.
Con riferimento alla nozione di pertinenzialità, la stessa è dettata, in linea
generale, dall'articolo 817 del codice civile, il quale stabilisce che «Sono pertinenze
le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La
destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un
diritto reale sulla medesima.».
Affinché si realizzi il vincolo pertinenziale è necessario che sussistano
congiuntamente:
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un elemento soggettivo, consistente nella volontà manifestata dal proprietario
della cosa principale, o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare
durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento del bene principale;
un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere
tra il bene principale e quello accessorio.
Al riguardo, come chiarito dalla risoluzione del 6 marzo 2015, n. 6/E, «L'elemento
soggettivo sussiste, dunque, in presenza della volontà, espressa o tacita, da parte
di chi ne abbia il potere, di destinare a servizio od ornamento del bene principale
il bene accessorio. L'elemento oggettivo, invece, si caratterizza per l'instaurazione
protratta nel tempo di un rapporto di complementarietà economicogiuridica, fondato
sulla subordinazione funzionale di un bene rispetto a quello principale. L'accertamento,
quindi, della sussistenza o meno di vincolo pertinenziale comporta ''un giudizio di
fatto'' (cfr. Corte di Cassazione, 2 marzo 2006, n. 4599) ''costituito dalla destinazione
concreta ed effettiva della pertinenza a servizio (...) della cosa principale'' (cfr. Corte di
Cassazione 13 luglio 2007, n. 15739).».
In tema di pertinenzialità, sebbene con riferimento alle agevolazioni previste
per la piccola proprietà contadina, la Corte di Cassazione, con Ordinanza 12 febbraio
2021, n. 3597, ha osservato che il fabbricato posseduto e utilizzato dal soggetto che
coltiva i terreni è da ritenersi «sempre fiscalmente rurale», privilegiando per il terreno
agricolo «una visione economicafunzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene
a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati
funzionali all'attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio
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dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali.» (tra le ultime, v.
Cass., Sez. Trib., del 10 dicembre 2024, n. 31840).
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che i fabbricati qualificabili
come pertinenze dei terreni facenti parte del maso chiuso, per i quali sia stata riconosciuta
l'agevolazione fiscale, debbano essere funzionalmente e concretamente a servizio del
fondo agricolo, in coerenza con i presupposti e le finalità del regime agevolativo
applicato.
Ne consegue, in linea di principio, che l'eventuale concessione in godimento
a terzi dei fabbricati pertinenziali, prima che sia decorso il quinquennio dalla data di
acquisto, non sia compatibile con il mantenimento dell'agevolazione fiscale in esame,
venendo meno il collegamento funzionale, concreto e diretto tra detto fabbricato e
l'attività d'impresa svolta.
Infatti, sia l'alienazione che la concessione in godimento a terzi di un fabbricato
pertinenziale configurano un utilizzo dello stesso fabbricato in modalità difforme rispetto
alla «destinazione concreta ed effettiva della pertinenza a servizio (...) della cosa
principale», che, fuoriuscendo dalla disponibilità del proprietario del fondo, non è più
funzionale all'attività agricola condotta sul fondo stesso.
Pertanto, nel caso di specie, nel presupposto che, come affermato nell'istanza,
il descritto fabbricato costituisce pertinenza dei terreni acquistati, la concessione dello
stesso in comodato gratuito (o in affitto) a terzi, facendo venir meno il vincolo
pertinenziale con il fondo agricolo che l'Istante si è impegnato a condurre ''direttamente'',
comporta la decadenza dal beneficio fruito.
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Per completezza si rappresenta che, trattandosi di disposizioni agevolative e di
esenzione dal punto di vista tributario, le stesse non possono applicarsi al di fuori dei
casi espressamente previsti; come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, le
norme sulle agevolazioni ed esenzioni di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere
eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non
ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici
in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come
rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di
Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 601/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'agevolazione "legge montana" si applica ai trasferimenti di fondi rustici in territori montani per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché per soggetti che si impegnano a condurre direttamente il fondo per cinque anni. La pertinenzialità dei fabbricati, il vincolo di destinazione funzionale, la cessazione della coltivazione diretta e l'alienazione volontaria sono elementi critici per il mantenimento del beneficio. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare che i fabbricati mantengano il collegamento economico-funzionale con l'attività agricola durante tutto il periodo di impegno, poiché le norme agevolative richiedono interpretazione ristretta e non ammettono estensioni analogiche.
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