Certificazione dei corrispettivi – Conservazione di un file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto – Esclusione – Documenti fiscalmente rilevanti – Decreto ministeriale 17 giugno 2014
Può un'azienda di trasporto aereo conservare un file riepilogativo mensile in luogo dei singoli biglietti di trasporto elettronici per adempiere agli obblighi di conservazione fiscale?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo l'Agenzia delle Entrate non è possibile sostituire la conservazione dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo mensile. I biglietti di trasporto, anche se emessi in formato elettronico, rappresentano documenti fiscalmente rilevanti che devono essere conservati individualmente secondo le disposizioni del DPR 633/1972 (decreto IVA). L'Agenzia chiarisce che le normative vigenti non prevedono alcuna deroga che consenta la sostituzione dei singoli documenti con estratti informatici cumulativi, nemmeno se sottoposti a conservazione digitale conforme al DM 17 giugno 2014. La conservazione del file riepilogativo potrebbe eventualmente aggiungersi a quella dei singoli biglietti, ma non sostituirla. Questa soluzione si applica specificamente alle aziende di trasporto pubblico collettivo che emettono biglietti in formato dematerializzato e che beneficiano della deroga all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dal DM 10 maggio 2019.
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Riferimento normativo
Certificazione dei corrispettivi – Conservazione di un file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto – Esclusione – Documenti fiscalmente rilevanti – Decreto ministeriale 17 giugno 2014 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 98/2024
OGGETTO: Certificazione dei corrispettivi – Conservazione di un file riepilogativo
in luogo dei biglietti di trasporto – Esclusione – Documenti fiscalmente
rilevanti – Decreto ministeriale 17 giugno 2014
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante è una società con sede in altro stato UE, dotata di stabile organizzazione
in Italia, che opera nel campo dei servizi di trasporto aereo nazionale ed «internazionale
di persone da/per l'Italia verso/da paesi stranieri UE ed Extra UE».
In particolare, i «Servizi di Trasporto riconducibili all'attività svolta dalla Stabile
Organizzazione costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia per la tratta
che si considera effettuata nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7 quater, comma
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1, lett. b) del DPR 633/72 (i Servizi di Trasporto Effettuati in Italia);» mentre i
relativi corrispettivi «(i) concorrono alla formazione del volume di affari IVA della
Stabile Organizzazione (ii) oltre a beneficiare, per i (maggioritari) Servizi di Trasporto
Internazionale, del regime di non imponibilità ad IVA (ex art. 9, comma 1, n. 1 del DPR
633/72) non sono soggetti ad obbligo di fatturazione se non a richiesta del cliente (ex
art. 22, comma 1, n. 3 del DPR 633/72) e, quindi (iii) sono rilevati contabilmente nel
registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72;
4. Sotto il profilo della certificazione, per i corrispettivi dei Servizi di Trasporto
Effettuati in Italia, opera la deroga di cui l'Istante si avvale all'obbligo di
memorizzazione e di trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi, posto che
continua ad operare la (alternativa) certificazione dei corrispettivi attraverso il rilascio
del biglietto di trasporto (art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 10/5/2019);
5. Tale biglietto di trasporto contenente le specifiche informazioni previste
dalla legge (D.M. 30/6/1992) viene emesso dall'Istante in formato elettronico,
conformemente a quanto previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 349/E
del 28/11/2007 e, quindi, in formato immodificabile contraddistinto da una numerazione
progressiva, contenente tutte le indicazioni previste dal citato D.M. 30/6/1992 e reso
immediatamente disponibile al cliente il quale lo può stampare [...];
6. Dal punto di vista della conservazione dei titoli di viaggio così emessi, l'Istante
ha finora provveduto con l'archiviazione della stampa analogica dei biglietti di trasporto
sub 5);».
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Stante la notevole mole di titoli, nonché la complessità ed onerosità della
loro archiviazione analogica, l'istante vorrebbe «procedere all'archiviazione in formato
digitale dei biglietti di trasporto emessi in formato elettronico».
A questo fine, stanti i precedenti in materia (l'istante richiama la già citata
risoluzione n. 349/E del 2007), «non risulta chiaro se sia possibile archiviare
digitalmente un documento (file) riepilogativo su base periodica del contenuto puntuale
di ciascun biglietto di trasporto emesso in un determinato arco temporale» e, dunque,
se risulti corretta «la seguente soluzione tecnica:
· estrazione su base mensile (mese solare) ed entro i primi dieci giorni del mese
successivo, del file excel [...] riepilogativo dei dati ed informazioni contenuti in ciascun
biglietto elettronico emesso nel mese solare precedente;
· stampa in formato PDF dell'estrazione mensile di cui al punto precedente (v.
esempio, All. 5). All'interno di tale file è possibile effettuare ricerche per parola;
· applicazione al file PDF di cui al punto precedente del processo di
conservazione digitale di cui al D.M. 17/6/2014 e alle correlate disposizioni del Codice
dell'Amministrazione Digitale, da concludersi sempre entro i primi dieci giorni del mese
successivo a quello di emissione dei biglietti in esso (file) rendicontati;
· mantenimento a disposizione, per eventuali verifiche, anche del file excel da cui
è stato generato il file pdf archiviato digitalmente.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi l'istante ritiene che l'«obbligo di conservazione dei biglietti di trasporto
aereo emessi in modalità elettronica anche ai fini della dimostrazione della sussistenza
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dei presupposti per esercitare la deroga all'obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi di cui al D.M. 10/5/2019 possa essere adempiuto
dall'Istante attraverso la produzione periodica (su base mensile ed entro i primi dieci
giorni del mese successivo) del file in formato PDF [...] sottoposto alla procedura di
conservazione digitale di cui al D.M. 17/6/2014 e alle correlate disposizioni del Codice
dell'Amministrazione Digitale che termini con l'apposizione della marca temporale
sul pacchetto di archiviazione e della firma elettronica qualificata (o firma digitale) del
legale rappresentante dell'Istante ovvero di un terzo soggetto espressamente incaricato
della conservazione dei documenti in parola. Peraltro, deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento di un notaio in quanto ciò è previsto solo per l'archiviazione dei c.d.
''documenti unici'' (circolare Agenzia delle entrate n. 36/E del 2006) tra i quali non
rientrano, per l'appunto, i biglietti di trasporto in parola.».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il trasporto di persone e la certificazione dei relativi corrispettivi sono stati
oggetto, nel tempo, di plurimi interventi da parte del legislatore e dell'Amministrazione
finanziaria.
In particolare, l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (decreto IVA) individua le operazioni in relazione alle quali «l'emissione
della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell'operazione».
Tra le predette operazioni rientrano, tra l'altro, «le prestazioni di trasporto di
persone nonché di veicoli e bagagli al seguito» [cfr. l'articolo 22, primo comma, n. 3)].
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In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati
mediante il rilascio della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976,
n. 249 e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, di cui alla legge 26
gennaio 1983, n. 18, adempimento che è stato sostituito dall'emissione dei relativi titoli
di viaggio:
«Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e
bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la
funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle
caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992. [precetto adempiuto dal d.m. 30 giugno
1992, ndr.]» (così l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Le descritte modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a
seguito dell'introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Infatti, l'articolo 1, del d.m. 10 maggio 2019, attuativo del citato articolo 2,
comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede tutt'ora che «1. In fase di prima
applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, non si applica:
[...] b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli
e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di
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trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di
certificazione fiscale;[...]
2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad essere annotate nel registro
dei corrispettivi di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972.[...]
3. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque
scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei
corrispettivi giornalieri di tali operazioni.».
Il quadro di sintesi che si trae è quello per cui il prestatore del servizio di trasporto,
qualora il committente non faccia richiesta della fattura obbligatoria laddove si tratti
di un soggetto passivo d'imposta (cfr. l'articolo 22, terzo comma, del decreto IVA) od
egli non decida di emetterla su base volontaria in accordo con il committente stesso, per
la certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi, in sostituzione della ricevuta/scontrino
fiscale (e della memorizzazione elettronica con conseguente trasmissione telematica dei
dati di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015), dell'emissione
dei biglietti contenenti le informazioni previste dal d.m. 30 giugno 1992, anche se
dematerializzati (cfr. la risoluzione n. 349/E del 28 novembre 2007).
Tali biglietti di trasporto rappresentano documenti rilevanti ai fini delle
disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del d.m. 17 giugno 2014 con
riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato
elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione (cfr., su questi ultimi aspetti,
l'articolo 3 del d.m. 17 giugno 2014).
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Tanto chiarito, in merito alla possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli
biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile,
va osservato come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano tale
previsione. Infatti:
in generale, dopo l'emissione dei documenti che certificano la prestazione resa,
è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto
dall'articolo 24 del decreto IVA (cfr. l'articolo 6 del decreto del Presidente 9 dicembre
1996, n. 695);
anche laddove tale file potesse qualificarsi come un ''estratto informatico'' di
ciascun biglietto elettronico emesso nel periodo di riferimento ossia come «una parte
del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è
tratto» (così le ''Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici'' di maggio 2021, predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ''AGID'' in
base all'articolo 71 del CAD) va ricordato che «Le copie e gli estratti informatici
del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno
la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove
previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
Ne deriva che laddove il pubblico ufficiale non intervenga (come avverrebbe
nel caso di specie) e sussistono disposizioni volte alla conservazione dei documenti
inziali tipicamente l'articolo 39 del decreto IVA, secondo cui «I registri, i bollettari, gli
schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti
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dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.») la redazione/conservazione
del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, al più,
aggiungersi alla stessa.
Nei termini indicati la soluzione ipotizzata dall'istante non può, dunque, essere
condivisa.
IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 6021756/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La questione riguarda la conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti secondo il DPR 633/1972, gli obblighi di archiviazione digitale conforme al DM 17 giugno 2014 e al Codice dell'Amministrazione Digitale, e l'applicazione della deroga ai corrispettivi per il trasporto pubblico collettivo. Commercialisti e aziende di trasporto devono prestare attenzione alla distinzione tra annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi e conservazione dei singoli documenti originali, nonché alle modalità di certificazione fiscale mediante biglietti dematerializzati.
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