Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Quali sono i termini e le condizioni per esercitare l'opzione di estensione del regime agevolato per gli impatriati per un ulteriore quinquennio, e cosa accade se si rispettano i termini?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti che hanno già beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati dal 2015 al 2020 possono estendere l'agevolazione per altri cinque anni, ma solo se esercitano un'opzione entro termini perentori e versano un importo pari al 5% o 10% dei redditi agevolabili dell'anno precedente. Per chi ha concluso il primo quinquennio il 31 dicembre 2020, il termine era il 30 agosto 2021. L'opzione si esercita mediante versamento tramite modello F24 (per dipendenti e autonomi) oppure con richiesta scritta al datore di lavoro (per dipendenti), indicando gli estremi del pagamento. Il mancato versamento entro il termine indicato nel Provvedimento n. 60353/2021 preclude definitivamente l'accesso all'estensione, indipendentemente dalle ragioni del ritardo. Nel caso dell'istante, che ha presentato la richiesta a fine settembre 2021 (oltre il 30 agosto) e non ha effettuato il versamento nei termini, l'Agenzia nega la possibilità di fruire dell'ulteriore quinquennio di agevolazione, ritenendo il termine una preclusione sostanziale e non una mera scadenza amministrativa.
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Riferimento normativo
Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 372/2022
OGGETTO: Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio
dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati dal
Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante, cittadino italiano, dichiara di essere stato residente all'estero da
settembre 2011 ad ottobre 2015, dapprima in Francia per motivi di studio (MBA) e
successivamente, dal luglio 2013 ad ottobre 2015, nel Regno Unito per motivi di
lavoro e di essere rientrato in Italia a novembre 2015, usufruendo del regime speciale
per gli impatriati, da periodo d'imposta 2015 sino al periodo di imposta 2020.
L'Istante dichiara di avere tre figlie minorenni a carico e di essere stato iscritto
all'AIRE durante il periodo di residenza nel Regno Unito.
Fa presente che, dal 2021 è proprietario di una abitazione e che anche la moglie
ne detiene una da tale anno.
L'Istante afferma di non essersi avveduto del termine fissato dal punto 1.4 del
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 60353/2021, per l'esercizio dell'opzione
ivi prevista ai fini della fruizione dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio.
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Con documentazione integrativa, l'Istante precisa che essendo venuto a
conoscenza della proroga solo pochi giorni prima della scadenza per esercitare
l'opzione, ha presentato al datore di lavoro la richiesta negli ultimi giorni del mese di
settembre e pertanto successivamente ai termini indicati dal punto 2.1 del
Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Non ha, peraltro,
rispettato neanche il termine indicato al punto 1.2 del medesimo Provvedimento per
effettuare il versamento del 5 o 10%.
Ciò posto, l'Istante chiede se i termini indicati nel Provvedimento siano da
intendersi quale termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante è dell'avviso che ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto
legge n. 34 del 2019, che disciplina l'estensione per un ulteriore quinquennio del
regime speciale per lavoratori impatriati, non prevede alcun termine finale per
l'esercizio dell'opzione, né alcuna decadenza e/o termine comunque denominato entro
il quale l'opzione debba essere necessariamente esercitata. Detto termine finale è
fissato esclusivamente dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, quindi da un atto di natura squisitamente amministrativa. Nel sistema del
nostro Paese esclusivamente la legge, o un atto con forza di legge, può stabilire
decadenze e preclusioni (cfr. art. 152 c.p.c.). Ritiene, pertanto, possibile poter fruire
dell'estensione dei benefici del regime impatriati per un ulteriore quinquennio e
intende procedere al pagamento dell'importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 citato, secondo le
modalità fissate dal punto 1.3 del citato Provvedimento n.60353/2021 o secondo altre
modalità (ravvedimento, dichiarazione integrativa) che l'Agenzia vorrà indicare.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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L'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (decreto Crescita), ha inserito
nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito, decreto
Internazionalizzazione) il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al
regime speciale per lavoratori impatriati ivi disciplinato «si applicano per ulteriori
cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico,
anche in affido preadottivo. Le disposizioni (...) si applicano per ulteriori cinque
periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere
acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,
anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1 [redditi di
lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di
lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza
nel territorio dello Stato], negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche
in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di
imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per
cento del loro ammontare.». Con riferimento a tale disposizione, applicabile - ai sensi
del comma 2 del citato articolo 5, del medesimo decreto Crescita - ai soggetti che
trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal 30 aprile 2019, sono stati
forniti chiarimenti interpretativi con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui
si rinvia per gli eventuali approfondimenti. In particolare, con la richiamata circolare,
è stato precisato che tale disposizione introduce un'estensione temporale del beneficio
fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per
cento del reddito imponibile, in presenza degli specifici requisiti ivi indicati e
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con l'ulteriore riduzione al 10 per cento della percentuale di tassazione dei
redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque
periodi d'imposta, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a
carico. Successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) ha inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel predetto
articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, ai sensi del quale coloro «che siano
stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno
2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» possono optare per
l'estensione del regime speciale per i lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi
di imposta previo versamento di un importo pari al 10 ovvero al 5 per cento dei redditi
di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al
periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, in funzione delle
condizioni indicate, rispettivamente, alle lett. a) e b) del medesimo comma 2-bis
. L'esercizio dell'opzione - consentita solo ai soggetti «che hanno già trasferito la
residenza prima dell'anno 2020» - riguarda, di fatto, coloro che hanno acquisito la
residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019
risultino beneficiari del regime agevolato) e non può essere, invece, esercitata:
- dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile
2019, in quanto l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita fa riferimento ai «
soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2» del medesimo decreto;
- dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91 (cfr. art. 5, comma 2-quater, decreto Crescita).
Inoltre, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale
per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio
dell'opzione:
a) coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
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b) i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per
lavoratori impatriati.
Le modalità di esercizio della opzione prevista al citato comma 2-
bis dell'articolo 5 del decreto Crescita sono state definite con il Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353,
in attuazione di quanto stabilito al successivo comma 2-ter.
In particolare, l'opzione si esercita con il pagamento di un importo pari: a) al 10
per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti
nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di
esercizio della stessa, il lavoratore soddisfa, alternativamente, i seguenti requisiti:
avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero essere
diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia
dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di
esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza
applicazione di sanzioni;
b) al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo agevolabili, prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di
esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli
minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno
un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici
mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena -
anche in tal caso - la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
In entrambi i casi, «l''unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal
lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà».
Il citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo
2021, prot. n. 60353, dispone, in particolare, al Punto 1 ("Modalità di esercizio
dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al
rientro in Italia") che l'opzione è esercitata mediante il versamento degli importi
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dovuti in unica soluzione mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità
di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 - utilizzando i codici tributo "1860" - "Importo dovuto (10 per
cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del
decreto legge n. 34 del 2019") e"1861" - "Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione
al regime agevolato di cui all'art. 5, co. 2-bis, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2019
", istituiti con risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 - entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione
dell'agevolazione di cui all'articolo 16 sopra citato.
Il Provvedimento prevede, inoltre che i soggetti per i quali, il primo periodo di
fruizione dell'agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il
versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
medesimo.
Pertanto, i soggetti (come l'Istante), che terminavano il primo periodo
di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare
il versamento entro il 30 agosto 2021.
Ai sensi del punto 2 del citato Provvedimento, inoltre, per i
lavoratori dipendenti, la fruizione della opzione in argomento avviene mediante la
presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno
dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione
dell'agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre
2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (quindi sempre
entro il 30 agosto 2021), in cui tra l'altro devono essere indicati gli estremi del
versamento di cui sopra.
Il datore di lavoro opera le ritenute sul 50 per cento o limitatamente al 10 per
cento delle somme e dei valori imponibili di cui all'articolo 51 del TUIR, nel caso di
lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei
requisiti e di soddisfare le condizioni per l'applicazione delle rispettive misure di
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detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo, infine, comunicano
l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno
effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta
precedente a quello di esercizio dell'opzione. Il contribuente deve mantenere la
residenza fiscale in Italia per continuare a fruire, mediante l'esercizio dell'opzione in
argomento, del regime agevolato per ulteriori cinque periodi d'imposta.
Al riguardo, considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto Crescita l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale
disciplinato dal citato articolo 16 è subordinato all'esercizio dell'opzione previo
versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del citato
Provvedimento, si ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del
beneficio in commento.
Nel caso di specie, Istante (avendo fruito del regime speciale da gennaio 2015 a
dicembre 2020) non ha provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro termine
del 30 agosto 2021 e, pertanto, non può accedere all'estensione del predetto regime per
l'ulteriore quinquennio.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei
documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di
interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 60353/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il regime degli impatriati è disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 147/2015 e dall'articolo 5 del decreto legge 34/2019 (decreto Crescita), con estensione per ulteriori cinque periodi d'imposta subordinata all'esercizio dell'opzione entro termini perentori. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare i termini di versamento, i requisiti relativi a figli minorenni e proprietà immobiliare, e le modalità di comunicazione al datore di lavoro, poiché il mancato adempimento comporta la perdita definitiva del beneficio di detassazione al 50% o 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia.
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