Una società che gestisce una piattaforma di crowdfunding è obbligata a comunicare all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari (ARF) le operazioni di raccolta fondi sotto i 5 milioni di euro?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i gestori di piattaforme di crowdfunding non sono tenuti a comunicare all'ARF le operazioni "sotto soglia", cioè quelle inferiori ai 5 milioni di euro per progetto nell'arco di 12 mesi, purché non gestiscano direttamente i flussi di pagamento, la custodia degli strumenti finanziari o le liquidità dei clienti. Questa esenzione si applica specificamente all'attività di crowdfunding regolamentata dal Regolamento UE 2020/1503, che per sua natura è un'intermediazione finanziaria leggera dove il gestore della piattaforma facilita l'incontro tra investitori e titolari di progetti senza assumere rischi diretti. L'obbligo di comunicazione all'ARF rimane invece vigente per le operazioni "sopra soglia" (superiori a 5 milioni) e per le attività svolte in qualità di SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), dove la società assume ruoli diversi e più invasivi nella gestione finanziaria. La condizione essenziale per beneficiare dell'esenzione è che tutti i flussi di pagamento, la custodia dei titoli e la gestione delle liquidità siano affidati esclusivamente a soggetti terzi autorizzati (banche, istituti di pagamento, SIM), senza alcun controllo o coordinamento diretto della piattaforma.
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Riferimento normativo
Anagrafe tributaria – servizi di Crowdfunding – esonero dall'obbligo di comunicazione all'ARF ex articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 85/2024
OGGETTO: Anagrafe tributaria – servizi di Crowdfunding – esonero dall'obbligo di
comunicazione all'ARF ex articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del
1973
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (di seguito istante), iscritta nel registro imprese come PMI
innovativa, pone un quesito, qui di seguito sintetizzato, in merito agli obblighi di
comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Al riguardo, l'istante riferisce:
di essere «una società attualmente iscritta alla sezione speciale del registro delle
imprese come PMI innovativa ai sensi e per gli effetti del Decretolegge n. 179/2012
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ed opererà in qualità di gestore di un portale di crowdfunding ai sensi del reg. UE
2020/1503»;
di aver avviato l'iter per l'iscrizione all'albo delle società di intermediazione
mobiliare (SIM) tenuto dalla Consob, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (testo unico degli intermediari finanziari, c.d. T.U.F.);
di voler richiedere, altresì, l'autorizzazione per svolgere il servizio di
«collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti
dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini di cui all'art. 1, comma 5,
lettere cbis) ed e) TUF», attività che sarà complementare al core business rappresentato
dalla gestione del portale di crowdfunding (con particolare riguardo al lending e debt
crownfunding);
che l'autorizzazione avrà «[...] le seguenti limitazioni operative: senza
detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari
della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa»;
che grazie alla gestione del portale di crowdfunding potrà «svolgere il servizio
di rubricazione previsto dall'art. 100ter, comma 2bis, T.U.F.» (rectius, comma 2, ndr),
ovvero trasferire le quote societarie con la semplice annotazione del trasferimento nei
registri, senza la necessità dell'intervento di professionisti esterni, e quindi senza costi
e oneri per alienante e acquirente, mentre con l'iscrizione all'albo delle SIM potrà
raccogliere capitali in misura superiore alla soglia di 5 milioni di euro, fissata per il
crowdfunding dal regolamento UE 2020/1503 del Parlamento e del Consiglio.
Con documentazione integrativa, presentata in risposta alla richiesta della
scrivente (nota RU [...]), l'istante ha, altresì, precisato che la medesima «non gestisce
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in alcun modo i flussi di pagamento da e/o verso il Titolare di progetto, che sono
interamente e autonomamente svolti da soggetti terzi autorizzati (banche, istituti di
pagamento, etc.) presso cui il Titolare di Progetto apre un conto vincolato, dedicato
a ciascun progetto. Per quanto riguarda gli investitori, i flussi di pagamento in uscita
vengono gestiti dal rispettivo intermediario di riferimento presso cui gli stessi detengono
il proprio conto corrente/di pagamento. La società non è nemmeno coinvolta nella
custodia degli strumenti oggetto dell'offerta (azioni, obbligazioni, etc.) né nell'attività
di detenzione delle liquidità dei clienti, anch'essi gestiti esclusivamente da soggetti terzi
autorizzati (banche, SIM,etc.). [...] la società non svolge, inoltre, verifiche in materia di
antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i. [...].
[...] il ruolo della Società in veste di piattaforma di crowdfunding è limitato
all'attività di facilitazione del finanziamento di un progetto riconducibile ad un Titolare
di Progetto, attraverso la pubblicazione del medesimo sulla propria piattaforma e
l'agevolazione della messa in contatto tra Titolari di Progetto e potenziali investitori. I
fornitori di servizi di crowdfunding, difatti, non possono in alcun modo prestare servizi
di pagamento né attività di custodia, per le quali sono richieste ulteriori specifiche
autorizzazioni (cfr art. 10 Regolamento UE».
L'istante ha, infine, ribadito che «le attività di ''crowdfunding'' e ''SIM'' dal punto
di vista delle caratteristiche dell'offerta di investimento, non potranno integrarsi in
alcun modo», e ciò anche laddove il Titolare del Progetto di crowdfunding decida di
presentare «contestualmente un'offerta di investimento in crowdfunding ed un'offerta
di investimento utilizzando la SIM, rimanendo ciascuna offerta integralmente soggetta
esclusivamente al relativo ambito normativo di riferimento».
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Tutto ciò premesso non avendo rinvenuto «[...] chiarimenti o indicazioni
specifiche con riferimento alle operazioni di crowdfunding, peraltro esercitate da una
Società che dispone di due autorizzazioni diverse (crowdfunding e SIM) ove, nei casi
specifici dell'attività di crowdfunding ai sensi del succitato regolamento europeo, non
è previsto alcun onere per i gestori di Portali come determinato all'articolo 7, sesto
comma, del D.P.R. n. 605/1973» l'istante chiede se sia tenuta ad osservare gli obblighi
di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari, (ARF), ex articolo 7, sesto comma
del dPR n. 605 del 1973, «per quelle operazioni nella fattispecie definite sotto soglia,
ovvero al di sotto del limite massimo di raccolta di capitali per singolo progetto pari ad
Euro 5 milioni di cui al reg. 2020/1503».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante, in estrema sintesi, ritiene di non essere obbligata alle comunicazioni
ARF per tutte le operazioni cd ''sotto soglia''.
A suo avviso, infatti:
l'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 troverebbe applicazione
«[...] esclusivamente nei casi di operazioni effettuate grazie alle attività prestate nei
confronti di Clienti che utilizzano i servizi erogati dalla SIM ovvero per tutte quelle
operazioni nella fattispecie definite ''sopra soglia'', ovvero al di sopra del limite massimo
di raccolta di capitali per singolo progetto pari ad Euro 5 milioni di cui al reg. UE
2020/1503». Diversamente, «[...] il Portale di Crowdfunding, nell'esercizio delle proprie
attività e con riferimento alla ricezione e trasmissione di ordini unicamente per l'attività
di crowdfunding, ''sotto soglia'', non soddisfa il requisito previsto dalle norme vigenti
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per la rilevazione e comunicazione dei dati della clientela (Investitori e Offerenti) sia
nelle comunicazioni mensili che in quella annuale»;
l'attività del portale di crowdfunding e quella della SIM non sono tra loro
sovrapponibili, in quanto «[...] le due autorizzazioni seppur nel caso di fattispecie
siano complementari, non possono essere considerate unitarie tali da compromettere
l'indipendenza gestionale della attività delle medesime. Per effetto le comunicazioni
ARF, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 saranno dovute per i soli
Clienti sottoscrittori di investimenti ''sopra soglia''»;
l'obbligo di comunicazione all'ARF ricorre unicamente con riferimento ai c.d.
rapporti ''sopra soglia'', ossia i progetti d'importo superiore a 5 milioni di euro gestiti
dalla SIM.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di individuare una definizione di servizi di crowdfunding, torna utile
richiamare quanto indicato nel regolamento comunitario 2020/1503 del 7 ottobre 2020
''relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937'' emanato anche allo scopo
di evitare possibili interferenze dovute alla mancata armonizzazione delle normative
nazionali, recepito dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento cui rinvia l'articolo
1, comma 5novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. T.U.F. (da ultimo modificato
dal d.lgs. n. 30 del 2023), si definisce:
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«a) «servizio di crowdfunding», l'abbinamento tra gli interessi a finanziare
attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma
di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
i) intermediazione nella concessione di prestiti;
ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A,
punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di
crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione
degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori
mobiliari, e strumenti ammessi a fini di crowdfunding».
Tra i considerando del regolamento si legge, altresì, che, «Il crowdfunding
(finanziamento collettivo) si sta affermando sempre di più come forma di finanza
alternativa per le startup e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda solitamente
investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre
più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio
titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare
o facilitare l'abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che
cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di prestiti o
di emissione di valori mobiliari o di altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding.
[...]»(cfr considerando 1);
«La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge generalmente tre tipi di
attori: il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare, gli investitori che
finanziano il progetto proposto e l'organizzazione di intermediazione nella forma di un
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fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori
su una piattaforma online. [...]» (cfr considerando 2);
«La prestazione di servizi di crowdfunding mira a facilitare il finanziamento di
un progetto raccogliendo capitali da un gran numero di persone, ciascuna delle quali
contribuisce con importi di investimento relativamente modesti tramite una piattaforma
di informazione collocata su internet e accessibile al pubblico. I servizi di crowdfunding
sono pertanto aperti a un gruppo illimitato di investitori che ricevono proposte di
investimento contemporaneamente e comportano la raccolta di fondi principalmente da
persone fisiche, compresi gli individui che non hanno in alto patrimonio netto. [...]» (cfr
considerando 10).
«Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding,
[...] è opportuno imporre una soglia pari a un corrispettivo totale per le offerte di
crowdfunding presentate da un determinato titolare di progetti. Di conseguenza, tale
soglia dovrebbe essere fissata a 5 000 000 EUR, che rappresenta la soglia utilizzata dalla
maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo
di pubblicazione del prospetto, conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio» (cfr, considerando n. 16), conseguentemente «Il
presente regolamento non si applica a: [...]
c) offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono
essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di [...]» (cfr articolo 1, comma 2).
Sintetizzando, l'attività di crowdfunding è un'attività di intermediazione
finanziaria che consente a chi ha un progetto o un'attività da avviare e che non dispone
dei capitali necessari (ad esempio startup e PMI o associazioni che operano nel no
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profit), di raccogliere, tramite il portale web gestito dal promotore del crowdfunding, i
finanziamenti necessari non superiori al limite di 5 milioni di euro nell'arco di 12 mesi
offerti per lo più da investitori non professionali, disposti ad investire i propri capitali in
base ad esperienze e conoscenze personali in progetti poco garantiti ma che promettono
rendimenti superiori alla media del mercato.
In altre parole, i prestatori di servizi di crowdfunding «[...] possono proporre
a investitori individuali progetti di crowdfunding, che corrispondono a uno o più
parametri o indicatori di rischio scelti dell'investitore [...]», ovvero servirsi a tale scopo
di società veicolo (cfr. articolo 3, commi 4 e 6 del citato regolamento), rendendo dunque
un'attività di intermediazione finanziaria (cfr in tal senso l'articolo 100ter del d.lgs. n.
58 del 1998, n. 58).
Il regolamento europeo UE 2020/1503 innanzi richiamato pone, inoltre, specifici
obblighi a carico dei soggetti che intervengono nell'operazione di crowdfunding, al fine
di salvaguardare gli investitori, ma non vieta agli Stati membri di introdurre obblighi
comunicativi per ragioni amministrative o giudiziali.
A tal riguardo, l'articolo 30 del regolamento (''Poteri delle autorità competenti''),
dispone che «1. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le
autorità competenti dispongono almeno, sulla base del diritto nazionale, dei seguenti
poteri di indagine:
a) esigere che i fornitori di servizi di crowdfunding e i terzi designati a svolgere
funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, nonché le persone
fisiche e giuridiche che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano
informazioni e documenti».
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Ciò posto, giova ricordare che l'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 prevede che «Le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni
altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,
qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite
bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro
€ l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli
operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice
fiscale».
L'articolo 11, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, inoltre, stabilisce
che, «[...] dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare
periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i
rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
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29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria
ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie [...]».
Per quanto concerne il significato da attribuire al termine ''rapporto'', la circolare
n. 32/E, del 19 ottobre 2006, ha chiarito che lo stesso si riferisce a «tutte le attività
aventi carattere continuativo con ciò intendendo un riferimento temporale congruo
esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al
cliente, instaurando con quest'ultimo un 'complesso di scambio' all'interno di una forma
contrattuale specifica e durevole nel tempo».
L'obbligo di comunicazione, pertanto, riguarda tutti i rapporti intrattenuti e
formalizzati contrattualmente con il cliente indicati nella ''tabella dei rapporti'', contenuta
nell'Allegato 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22
dicembre 2005 e nell'allegato 1 del successivo provvedimento del 19 gennaio 2007,
nonché, come precisato dalla circolare n. 18/E del 4 aprile 2007, tutti i «rapporti che
hanno come controparte un altro operatore finanziario [...] fatta eccezione per quelli che
abbiano finalità di mero regolamento contabile (come, ad esempio, nel caso dei conti
reciproci interbancari, compresi quelli in divisa).
Si ritiene, invece, che siano da escludere dall'obbligo di comunicazione
i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di
consulenza» (enfasi aggiunta, n.d.r.).
Tanto premesso, dalla descrizione fornita dall'istante anche tramite la
documentazione integrativa in merito alle prestazioni che intende rendere, risulta che
lo stesso «non gestisce in alcun modo i flussi di pagamento da e/o verso il Titolare
di progetto, che sono interamente e autonomamente svolti da soggetti terzi autorizzati
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[...]. Per quanto riguarda gli investitori, i flussi di pagamento in uscita vengono gestiti
dal rispettivo intermediario di riferimento presso cui gli stessi detengono il proprio
conto corrente/di pagamento. La società non è nemmeno coinvolta nella custodia degli
strumenti oggetto dell'offerta (azioni, obbligazioni, etc.) né nell'attività di detenzione
delle liquidità dei clienti, anch'essi gestiti esclusivamente da soggetti terzi autorizzati
(banche, SIM,etc.)».
Tali affermazioni sembrano coerenti con il contenuto del format della lettera
di incarico prodotta in sede di integrazione dell'istanza, ove risulta che gli investitori
hanno l'obbligo di versare le rispettive quote di adesione direttamente alla BETA SA,
che gestisce i pagamenti, e che l'attività svolta dal portale di crowdfounding esula dalla
gestione finanziaria degli investimenti realizzati.
Pertanto, nel presupposto comunque non verificabile in questa sede ma solo
in sede di controllo che l'attività di crowdfounding che l'istante intende svolgere sia
realizzata nel rispetto delle regole innanzi declinate e che, effettivamente, l'istante non
eserciti alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto
sul prestatore di servizi di pagamento (che genera i c.d. wallet, ove sono vincolate
le somme versate dagli investitori prima di essere trasferite nel conti correnti dei
Titolari del Progetto ), né alcuna forma di gestione finanziaria degli investimenti, può
ritenersi condivisibile la soluzione prospettata, secondo cui le operazioni sotto soglia di
crowdfounding non sono soggette agli obblighi di comunicazione all'ARF.
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IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 605/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 7, sesto comma del DPR 605/1973 disciplina gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria per operatori finanziari, intermediari finanziari e imprese di investimento. Il Regolamento UE 2020/1503 definisce i servizi di crowdfunding e la soglia dei 5 milioni di euro, mentre il Testo Unico della Finanza (TUF) e la normativa sull'intermediazione finanziaria regolano le attività di SIM e collocamento di strumenti finanziari. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra rapporti continuativi soggetti a comunicazione ARF e operazioni di crowdfunding sotto soglia esenti, verificando che non vi sia gestione diretta di flussi di pagamento o custodia di titoli.
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