Quale trattamento fiscale si applica alla rivendita della quota di accrescimento del soccidario da parte del soccidante in una soccida semplice?
Spiegato da FiscoAI
In una soccida semplice, quando il soccidante acquista dal soccidario la sua quota di accrescimento (gli animali ottenuti dall'allevamento) e successivamente la rivende, il trattamento fiscale dipende da cosa il soccidante fa con quella quota. Se il soccidante si limita a rivendere direttamente quella quota senza svolgere altre attività su di essa (come trasformazione, conservazione o manipolazione), l'operazione non rientra nell'attività agricola principale e quindi non genera reddito agrario. In questo caso, la rivendita della quota di accrescimento produce reddito d'impresa ordinario, da determinare secondo le regole dell'articolo 56 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), non secondo le regole agevolate dell'articolo 32 riservate ai redditi agrari. Questo vale anche se il soccidante è formalmente un imprenditore agricolo: la semplice commercializzazione di prodotti acquistati da terzi (in questo caso dal soccidario) non costituisce attività agricola connessa, ma attività commerciale ordinaria. L'Agenzia delle Entrate sottolinea che è fondamentale che il comportamento concreto delle parti corrisponda al contratto: la determinazione e divisione dell'accrescimento devono avvenire realmente e trovare riscontro nelle scritture contabili, altrimenti la fattispecie potrebbe essere riqualificata.
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Riferimento normativo
Soccida semplice e monetizzata – Trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 134/2024
OGGETTO: Soccida semplice e monetizzata – Trattamento ai fini IVA e delle imposte
dirette.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa s.s. (in seguito, ''Istante'', ''Società'' o ''Soccidante'') riferisce di
avere per oggetto esclusivo l'allevamento e l'ingrasso di bestiame oltre che la
conduzione di fondi agricoli;
rivestire, avendone i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, la qualifica di
imprenditore agricolo.
La Società rappresenta altresì di aver sottoscritto, con decorrenza 1° aprile 2024 e
per una durata indeterminata, un contratto di soccida non monetizzata con Beta S.r.l. per
l'allevamento di vitelli da ingrasso, nell'ambito del quale quest'ultima riveste la qualifica
di soccidario mentre l'Istante quella di soccidante. Alla fine di ogni ciclo, la Società
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acquista da Beta S.r.l. (in breve, ''Soccidario'') la quota di accrescimento a quest'ultima
destinata per poi rivenderla direttamente al macello.
Con riferimento al prospettato contratto, il Soccidante chiede quale sia il corretto
trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA dell'operazione di vendita degli
animali dalla stessa acquistati dal Soccidario, ovvero, quindi, della rivendita da parte del
soccidante della quota di accrescimento spettante al soccidario e da questi cedutagli.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Dopo aver richiamato e commentato la definizione del contratto di soccida di cui
agli articoli 2170 e seguenti del codice civile, l'Istante afferma che:
il soccidario ha due possibilità, ossia vendere direttamente l'accrescimento a
terzi oppure ''monetizzare'' detto accrescimento;
nella realtà avviene spesso che il soccidante acquisti dal soccidario la quota di
animali ottenuti da quest'ultimo per effetto della ripartizione dell'accrescimento
La Società, sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza
n. 987 del 2022, ritiene che:
ai fini IVA, rivestendo il soccidante e il soccidario la qualifica di imprenditori
agricoli, possano applicare il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto
IVA'') all'operazione di vendita dei capi acquisiti dal soccidario (acquisto quota di
accrescimento spettante al soccidario);
ai fini delle imposte dirette, ''...in questo contesto l'attività del soccidante non
può essere configurata in termini di mero commercio di prodotti agricoli, posto che la
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vendita degli animali costituisce l'effetto finale di un'attività a monte svolta dai soggetti
associati nell'esercizio di un'attività agricola senza che possa ritenersi che il soccidante
si limiti ad acquistare e rivendere gli animali'' (cfr. Corte di Cassazione, citata). Ne
consegue l'applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR'') e all'occorrenza dell'articolo 56 del
medesimo TUIR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nell'istanza il Soccidario menziona un contratto di ''soccida NON monetizzata''.
Dal contratto esibito a seguito di richiesta di documentazione integrativa, è possibile
desumere che con tale locuzione, si riferisca in realtà alla soccida semplice di cui agli
articoli 2170 e seguenti del codice civile, di seguito brevemente richiamati.
Per quanto qui d'interesse, si ricorda che:
«Nella soccida, il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo
sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al
fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore
intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto» (articolo 2170 del codice
civile);
«Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al
soccidario.
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La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età
del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il
prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo
2181» (articolo 2171 del codice civile);
«La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla
secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento...» (articolo 2173 del codice
civile) mentre «Il soccidario deve prestare secondo le direttive del soccidante, il lavoro
occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione
dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito...» (articolo 2174 del
codice civile);
«Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto
riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente
alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma
dell'articolo 2178...» (articolo 2181 del codice civile).
In linea con le disposizioni appena richiamate, il contratto stipulato dall'Istante
prevede che:
la consegna del bestiame, dei mangimi e dei medicinali da parte del Soccidante
al Soccidario avvenga a seguito di una stima iniziale da cui risulta il numero di capi, la
razza e il peso oggetto di consegna (punti 1 e 6);
rimanga alla Società la proprietà di tutto ciò che è oggetto di consegna, mentre
il Soccidario ne assume la custodia (punto 6);
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l'accrescimento sia determinato dalle parti, di ciclo in ciclo, e che sia corrisposto
in natura al Soccidario. In particolare, l'accrescimento è dato dalla differenza tra il peso
degli animali al momento della consegna e quello al momento del ritiro, in applicazione
del combinato disposto degli articoli 2181, comma 2, e 2178 del codice civile. La relativa
valutazione avviene ai prezzi correnti al momento del ritiro, desunti dalle fatture di
vendita dell'Istante (punto 7);
il Soccidario, alla fine di ogni ciclo, possa vendere l'accrescimento ottenuto
cui consegue l'assolvimento degli obblighi IVA cui è tenuto in qualità di imprenditore
agricolo (punto 7);
le parti debbano, tra l'altro, provvedere alla regolare tenuta e aggiornamento
del registro aziendale di carico e scarico degli animali presenti, che avverrà in forma
elettronica BDN nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore (punto 4).
In recenti sentenze, intervenendo sulla nozione e acquisizione dello status di
imprenditore agricolo a seguito della stipula di un contratto di soccida, sia fini civili che
fiscali, la Corte di Cassazione chiarisce che ''Il contratto di soccida si configura quale
contratto agrario di tipo associativo per l'esercizio dell'attività di allevamento sicché,
ai sensi dell'art. 2135, cod. civ., lo stesso dà luogo ad un'impresa agricola associata,
di cui sono contitolari, sebbene con obbligazioni e funzioni diverse, sia il soccidante
che il soccidario: (...) Quel che rileva, ..., è il fatto che, per effetto dello svolgimento
di una impresa agricola in forma associata, il soccidante ed il soccidario condividono
il comune rischio di impresa assunto con la stipula del contratto, sicché gli stessi sono
contitolari dell'impresa di allevamento e, quindi, sono entrambi imprenditori agricoli
(...).
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Ne consegue che, essendo entrambi imprenditori agricoli, sulla cessione dei
prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633/1972, derivanti dal
comune esercizio dell'impresa di allevamento, sia il soccidante che il soccidario possono
avvalersi del regime speciale di detrazione dell'Iva di cui all'art. 34...'' del Decreto
IVA, il quale ''rinvia puramente e semplicemente alla previsione di cui all'art. 2135,
cod. civ., per l'individuazione dei produttori agricoli ai fini dell'applicazione del regime
speciale, ponendo, sotto tale profilo, una chiara assimilazione fra la nozione civilistica
di imprenditore agricolo e quella fiscalmente rilevante agli effetti dell'applicazione del
suddetto regime speciale'' IVA (cfr. sentenze nn. 987 e 1146 del 2022, nonché ordinanza
n. 15746 del 2023).
Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, questi principi non sembrano avere
portata innovativa rispetto alla prassi dell'Amministrazione finanziaria, sebbene questa
sia risalente nel tempo.
La citata prassi si è pronunciata in modo conforme, rendendo noti i principi
interpretativi di ordine generale che regolano la soccida, i quali pertanto non appaiono
smentiti dalle recenti pronunce della Cassazione. In particolare, confermando le
conclusioni della circolare 27 aprile 1973, n. 32, parte VII, la circolare 9 febbraio 1995,
n. 48 riafferma quanto segue:
1. la fase costitutiva e quella estintiva della soccida semplice non rappresentano
fattispecie a carattere traslativo in quanto ciò è espressamente affermato dagli articoli
2171, 2 comma, e 2181 del codice civile sopra riportati. Infatti, per l'articolo 2171, 2
comma, del codice civile, ''...il conferimento del bestiame da parte del soccidante non
viene considerato trasferimento del diritto di proprietà da parte dello stesso... (n.d.r.
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con la conseguenza che) Gli atti generatori il contratto di soccida non sono... fattispecie
aventi rilievo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Identica affermazione può farsi relativamente alla fase estintiva del menzionato
rapporto contrattuale. Ed invero, per quanto riguarda la soccida semplice, il soccidante
preleva, al termine della stessa, un complesso di capi che per numero, razza, sesso,
peso e quantità siano corrispondenti al bestiame originariamente apportato (art. 2181
c.c.), in pratica riassumendo la materiale disponibilità del proprio bestiame inizialmente
conferito'' (cfr. circolare citata). Si tratta dunque di operazioni fuori campo IVA;
2. la divisione dell'accrescimento è ''un atto dichiarativo dell'acquisto originario
degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del
bestiame oggetto del contratto di soccida'' e dunque anch'esso fuori campo IVA.
3. sia il conferimento che la divisione del bestiame, ''pur essendo atti non
assoggettati ad IVA, non precludono la detrazione forfetizzata per le successive
cessioni''.
In merito alle cessioni aventi a oggetto i frutti dell'allevamento, la circolare n. 32
del 1973 e la risoluzione n. 504929 del medesimo anno, nonché la risoluzione 28 maggio
1980, n. 381861, valutano:
1. sia l'ipotesi in cui il soccidante e il soccidario vendono direttamente detti frutti,
previa ripartizione dell'accrescimento,
2. sia quella in cui è il solo soccidante a provvedere alla vendita dell'intero
accrescimento, impegnandosi a corrispondere al soccidario la sua quota, anche in via
anticipata.
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Nel primo caso, entrambi effettuano delle cessioni rilevanti ai fini IVA, mentre
nel secondo caso è solo il soccidante a effettuare una siffatta cessione e la somma
in denaro spettante al soccidario è corrisposta dal soccidante ''a titolo di ripartizione
dei frutti ovvero del prezzo ricavato dalla vendita dei frutti stessi'': tale somma va
pertanto considerata come ''spettante al soccidario a titolo di assegnazione, e pertanto
non soggetto ad imposta sul valore aggiunto...'' (in particolare, risoluzione n. 504929
del 1973).
Nel secondo caso di cui sopra si è in presenza di una c.d. soccida monetizzata,
fattispecie non disciplinata dal codice civile, ma sovente riscontrabile nella prassi
commerciale e per questo oggetto di chiarimenti sia da parte dell'Amministrazione
finanziaria, sia della Corte di Cassazione.
Sebbene esuli dalla fattispecie qui in discussione, che ha per oggetto una soccida
semplice, si ritiene opportuno ricordare i tratti distintivi della soccida monetizzata al
fine di evitare che le parti tengano nella realtà un comportamento non conforme alle
disposizioni contrattuali, con il rischio di una possibile riqualificazione della fattispecie
in sede di eventuale accertamento (i.e. da soccida semplice a soccida monetizzata).
Nella soccida monetizzata, le parti si accordano per la liquidazione forfetizzata
e in denaro della quota di accrescimento spettante al soccidario, sicché non avviene la
previa individuazione, determinazione e divisione dell'accrescimento tra soccidante e
soccidario. Il soccidante preleva l'intero accrescimento, lo vende a terzi e provvede a
corrispondere parte del ricavato al soccidario, nella misura previamente concordata (ad
esempio, 20 per cento del ricavato piuttosto che 30 per cento, ecc...).
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Poiché la divisione dell'accrescimento è ''...un atto dichiarativo dell'acquisto
originario degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà
del bestiame oggetto del contratto di soccida'' (cfr. circolare n. 48 del 1995), nella soccida
monetizzata, mancando questo momento, non avviene in capo al soccidario un acquisto a
titolo originario della sua quota di accrescimento e pertanto nessuna cessione di beni, nel
senso inteso dall'articolo 2 del Decreto IVA, può essere dallo stesso effettuata a favore
del soccidante piuttosto che di un soggetto terzo.
La quota dell'intero ricavato spettante al soccidario (c.d. monetizzazione) assume
dunque la natura di utile e in quanto tale non è soggetta a IVA (cfr. risoluzione n. 504929
del 1973).
Sulla natura di questa somma ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte
di Cassazione secondo cui la monetizzazione della quota del soccidario ''non può
equipararsi alla cessione di denaro o altro titolo di credito in denaro, soggetta, come
tale ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a)..., costituendo
al contrario suddivisione degli utili conseguenti allo svolgimento di un'attività eseguita
in forma associativa, come tale non rientrante nella previsione dell'art. 2 (n.d.r. del
Decreto IVA) richiamato'' (cfr. sentenza 10 aprile 2013, n. 8727). La cessione di denaro
che non inibisce il diritto alla detrazione è ''da ritenersi, difatti, configurabile solo
quando le parti pongano in essere un trasferimento di denaro che passi in proprietà al
cessionario, come nel caso del mutuo o del deposito irregolare, nei quali avendo il
contratto ad oggetto beni fungibili insorge esclusivamente l'obbligo, per il mutuatario e
per il depositario che divengono proprietari della somma entrata nella loro disponibilità,
di restituire il tantundem eiusdem generis et qualitatis...'' (Corte di Cassazione, sentenza
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11 dicembre 2013, n. 27715, nonché sentenza 15 luglio 2015, n. 14791 e ordinanza n.
11592 del 2021).
Con riferimento alla spettanza e all'esercizio del diritto alla detrazione da parte
del soccidario e del soccidante, occorre precisare che, quando entrambi rivestono la
qualifica imprenditori agricoli cui consegue, al ricorrere dei presupposti, lo status di
soggetto passivo IVA, il diritto alla detrazione spetta e va dagli stessi esercitato secondo
le modalità di cui all'articolo 34 del Decreto IVA, fermo restando in ogni caso il rispetto
dei principi di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, tra cui quelli di afferenza
e inerenza.
Nel prevedere, infatti, una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli,
l'articolo 34 fa riferimento a «...la detrazione prevista nell'articolo 19...»: quanto a dire
che dal rispetto dei principi ivi previsti non si può prescindere.
Il principio dell'afferenza, come noto, preclude in linea generale la detrazione
dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
attive esenti o fuori campo. Pertanto, nella soccida monetizzata, se il soccidario non
effettua operazioni attive rilevanti ai fini IVA, limitandosi a percepire a titolo di utile
la monetizzazione delle sue quote di accrescimento, non può detrarsi l'IVA assolta
sugli acquisti, ancorché inerenti, perché ''a valle'' effettua operazioni fuori campo IVA
e dunque non ci sono nemmeno «...cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
nella prima parte dell'allegata tabella A...» sul cui ammontare imponibile applicare le
percentuali di compensazione previste dal citato articolo 34.
D'altra parte se la monetizzazione della quota non inibisce in linea di principio
l'acquisto dello status di imprenditore agricolo (rectius soggetto passivo IVA) ''posto
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che tale profilo attiene ai rapporti interni tra gli associati e non all'attività d'impresa
agricola, ... (n.d.r. è anche vero che) Una tale operazione interna, ..., ancorché fatturata,
non può, in sé, mai costituire operazione imponibile per la carenza del requisito della
onerosità e del fine del conseguimento di introiti, traducendosi in una mera operazione,
in forma di equivalente monetario, di riparto degli utili dell'attività d'impresa tra
soccidante e soccidario'' (Corte di Cassazione, ordinanza 15764 del 2023 avente a
oggetto un contratto di soccida monetizzata).
Quanto da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione induce questa Agenzia a
ricordare all'Istante che la volontà di costituire una soccida non monetizzata (rectius
soccida semplice) deve trovare riscontro nel relativo contratto, nelle scritture contabili
ma soprattutto nel concreto comportamento tenuto dalle parti in sede di esecuzione
del contratto. Oltre alla stima iniziale, a tal fine assumono particolare importanza la
valutazione e la divisione dell'accrescimento, che devono concretamente avvenire nella
realtà. In altri termini, la vendita della quota di accrescimento da parte del soccidario,
a favore dell'Istante e/o di un terzo, ancorché fatturata, non può da sola suffragare
l'esistenza di una soccida semplice quando la stima e la divisione dell'accrescimento
sebbene previste contrattualmente non sono mai avvenute nella realtà e non trovano
riscontro nelle relative scritture contabili, unitamente ai relativi criteri di individuazione,
ripartizione, valutazione e prelevamento (es. verbale di inizio e fine ciclo, regolare tenuta
del registro di carico e scarico).
Ai fini delle imposte dirette, l'articolo 32 del TUIR, così come modificato
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che ''il reddito agrario
è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
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d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del
terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso''.
Il successivo comma 2, lettere b) e c), considera come attività agricole
rispettivamente ''l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto
dal terreno'' e ''le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice
civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai
beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali''.
In via generale, va rilevato che la circolare n. 44/E del 15 novembre
2004, a commento delle disposizioni in materia di redditi agrari e della nuova
formulazione del citato articolo 32, comma 2, del TUIR, chiarisce che ''la semplice
conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non
possono mai dar luogo ad attività connesse. Tanto si evince anche dalla relazione di
accompagnamento al decreto ministeriale del 19 marzo 2004, in cui si afferma che dette
attività (...) prese di per sé singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensì reddito di impresa ai sensi
dell'articolo 56 del TUIR (...)''.
La citata circolare, infatti, afferma che ''le attività di conservazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli rientrano senz'altro
nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del TUIR quando riguardano prodotti
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propri'', ma precisa anche che ''nel caso in cui l'attività di conservazione,
commercializzazione e valorizzazione abbia ad oggetto prodotti agricoli acquistati da
terzi, dette attività non possono essere assoggettate al regime di determinazione del
reddito previsto all'articolo 32''.
Al riguardo, sempre la citata circolare sottolinea che ''quando tali attività non
sono esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione viene
a mancare ogni connessione con l'attività agricola principale'', con la conseguenza che
da ''tali attività'' conseguono redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie
disposizioni in tema di redditi d'impresa ex articolo 56 del TUIR.
Ciò posto, occorre ricordare che il quesito formulato dall'Istante ha ad oggetto
l'''operazione di rivendita da parte di Alfa s.s. (soccidante) degli animali acquistati da
Beta S.r.l. (soccidario) ovvero, quindi, [la] rivendita da parte del soccidante della quota
di accrescimento spettante al soccidario e da questa cedutagli'' (così pag. 2 dell'istanza
sottolineatura aggiunta).
La formulazione del quesito, dunque, deve ritenersi limitata, ai fini delle imposte
dirette, alla rivendita da parte dell'Istante esclusivamente della ''quota di accrescimento
spettante al soccidario'', e presuppone che, prima della sua rivendita, tale quota di
accrescimento di spettanza di Beta S.r.l. (ossia, la quota degli animali che a quest'ultima
spettano all'esito dell'attività svolta nell'ambito del rapporto di soccida di seguito,
breviter, ''Quota di Accrescimento'') venga acquistata dall'Istante (previa naturalmente
come sopra evidenziato la determinazione e la ripartizione dell'accrescimento tra
soccidante e soccidario).
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In relazione a tali aspetti, va evidenziato che, secondo la prospettazione contenuta
nell'istanza, a detto acquisto non fa (e non farà) seguito, da parte dell'Istante, lo
svolgimento di alcuna attività sulla Quota di Accrescimento poiché detto acquisto appare
finalizzato in mancanza di indicazioni contrarie alla mera rivendita della stessa (''(...)
rivendita dal parte del soccidante della quota di accrescimento spettante al soccidario
e da questa cedutagli (...)'').
Considerato quanto affermato nella circolare n. 44/E citata e in assenza, da
parte dell'Istante, dello svolgimento di alcuna attività (diversa dalla ricordata rivendita)
sulla Quota di Accrescimento (acquistata da Beta S.r.l.), in linea di principio, l'attività
di commercializzazione di detta Quota non può essere assoggettata al regime di
determinazione del reddito previsto dall'articolo 32 del TUIR.
Da ciò consegue nei limiti del quesito posto come sopra individuati che la
rivendita della Quota di Accrescimento (acquistata dall'Istante al termine del contratto
di soccida) non darà luogo, in capo all'Istante, a redditi agrari ai sensi dell'articolo 32 del
TUIR, ma a redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in
tema di redditi d'impresa contenute nell'articolo 56 del TUIR.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La soccida semplice è disciplinata dal codice civile e dal TUIR per quanto riguarda il trattamento dei redditi agrari e d'impresa. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra attività agricola connessa (articolo 32 TUIR) e commercializzazione ordinaria (articolo 56 TUIR), considerando anche l'IVA secondo il regime speciale agricolo dell'articolo 34 DPR 633/1972. La qualificazione corretta della fattispecie è essenziale per evitare riqualificazioni in accertamento e per applicare correttamente deducibilità dei costi, detrazione IVA e determinazione della base imponibile.
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