Articolo 111 del TUIR – accantonamento delle riserve tecniche obbligatorie da parte delle società che esercitano attività assicurative in ''regime di stabilimento'': concorrenza ai fini del reddito d'impresa delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie ''fino alla misura massima stabilita a norma di legge''
Come devono essere trattate fiscalmente le riserve tecniche obbligatorie di una compagnia di assicurazione estera che opera in Italia tramite stabile organizzazione, quando sono determinate secondo la normativa del?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo l'articolo 111 del TUIR, ma "fino alla misura massima stabilita a norma di legge". Nel caso di una compagnia assicurativa con sede legale in uno Stato membro UE che opera in Italia mediante stabile organizzazione, l'espressione "a norma di legge" si riferisce alla normativa di vigilanza prudenziale del paese d'origine, non a quella italiana. Questo perché l'articolo 193 del D.Lgs. 209/2005 prevede che le imprese di assicurazione comunitarie rimangono soggette alla vigilanza dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta in Italia. Di conseguenza, le riserve tecniche determinate dalla casa madre secondo le regole civilistiche e di vigilanza del proprio paese, e successivamente attribuite pro quota alla stabile organizzazione italiana, sono fiscalmente rilevanti in Italia purché rispettino gli armonizzamenti unionali e i limiti specifici previsti dal comma 3 dell'articolo 111 TUIR (come la deduzione in quote costanti per la componente di lungo periodo della riserva sinistri).
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Riferimento normativo
Articolo 111 del TUIR – accantonamento delle riserve tecniche obbligatorie da parte delle società che esercitano attività assicurative in ''regime di stabilimento'': concorrenza ai fini del reddito d'impresa delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie ''fino alla misura massima stabilita a norma di legge'' - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 176/2024
OGGETTO: Articolo 111 del TUIR – accantonamento delle riserve tecniche
obbligatorie da parte delle società che esercitano attività assicurative in
''regime di stabilimento'': concorrenza ai fini del reddito d'impresa delle
variazioni delle riserve tecniche obbligatorie ''fino alla misura massima
stabilita a norma di legge''.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (di seguito l'Istante o la Società) è un'impresa di assicurazione di
diritto ... che svolge in Italia ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 209 del 2005, tramite
la sede secondaria ... la propria attività assicurativa ''in rami diversi da quello vita, in
particolare nel settore ....'' (Codice Ateco ...).
L'istante riferisce di non essere soggetta alla vigilanza dell'IVASS, ma della
corrispondente autorità dello Stato membro X, in attuazione dell'art. 193, comma 1, del
D.Lgs n. 209 del 2005, in base al quale le imprese di assicurazione che hanno la sede
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legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello
Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento o in regime
di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, fa presente:
con riferimento agli obblighi contabili, che, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del
DPR n. 600/1973, le società non residenti che esercitano, come nel caso di specie, attività
commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità
distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando
separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse;
con riferimento agli aspetti fiscali relativi alla determinazione delle imposte sui
redditi, che la stabile organizzazione in Italia di una società estera è considerata come un
soggetto indipendente dalla casa madre, in quanto l'articolo 152 del TUIR, nel rinviare
alle disposizioni dell'IRES contenute nella Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR,
stabilisce che il reddito della stessa S.O. è determinato in base agli utili e alle perdite
ad essa riferibili;
con specifico riferimento alle società di assicurazione, che l'articolo 111 del
TUIR prevede, tra l'altro, la deducibilità degli accantonamenti alle ''riserve tecniche'' che
le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente costituire;
che, in base all'articolo 3 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 22 del
04.04.2008, rientrano nell'ambito applicativo di detto regolamento soltanto le imprese di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e le sedi secondarie
di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo; di conseguenza, ne sono escluse le
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imprese che, come la società Istante, hanno sede legale in uno Stato membro dell'Unione
Europea.
Premesso il quadro normativo, l'Istante dichiara che le scritture contabili e il conto
economico predisposti dalla stabile organizzazione, ai sensi del citato articolo 14, comma
5, del DPR n. 600/1973, rappresentano il punto di partenza per il calcolo delle imposte
sul reddito della stabile organizzazione in Italia, come stabilito dal combinato disposto
degli articoli 83 e 152 del TUIR.
Per quanto concerne, nello specifico, gli accantonamenti obbligatori alle ''riserve
tecniche'' delle imprese di assicurazione, l'Istante premette che il settore assicurativo
è caratterizzato da ''costi differiti'' rispetto ai ricavi, in quanto nell'attività assicurativa
l'incasso del premio dell'assicurato (rientrante tra i ricavi) precede il pagamento
dell'importo dovuto (rientrante tra i costi), che avviene solo dopo il verificarsi di un
sinistro e in base al contratto di assicurazione. Le compagnie di assicurazione sono,
pertanto, tenute a costituire, per obbligo di legge e/o di regolamento di vigilanza,
le cosiddette ''riserve tecniche'', alla fine dell'esercizio, per garantire l'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle disposizioni
del Codice Civile, nonché alle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle
assicurazioni.
Le norme di vigilanza mirano, infatti, a garantire che dette riserve siano formate
in misura soddisfacente e che l'impresa di assicurazione sia in grado di adempiere agli
obblighi assunti al momento della stipula dei contratti di assicurazione.
Al riguardo, l'Istante fa presente che, nella fattispecie rappresentata, la casa madre
applica, ai fini della determinazione di tali riserve tecniche, la normativa vigente nello
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Stato membro X e le rispettive direttive impartite dall'Autorità ... (...). Una volta stabilito
l'ammontare relativo all'accantonamento, all'utilizzo, e allo scioglimento delle riserve
tecniche obbligatorie, la casa madre attribuisce la quota spettante alla S.O. italiana, che
contabilizza quindi nel suo conto economico i rispettivi costi e/o ricavi attribuiti alla
stessa in base a criteri oggettivi.
In altri termini, l'Istante espone nel proprio conto economico gli accantonamenti
alle riserve tecniche determinati dalla società nello Stato membro secondo le regole
nazionali ed attribuiti alla stessa pro quota; il conto economico così predisposto
costituisce, come sopra detto, la base per il calcolo delle imposte dovute in Italia ai sensi
del combinato disposto dell'art. 83 e dell'art. 152 del TUIR.
In particolare, nel conto economico dell'Istante sono esposti gli accantonamenti
alle seguenti riserve tecniche obbligatorie:
a) riserva di perequazione;
b) riserva sinistri;
c) riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura d'esercizio;
d) accantonamento per spese di istruttoria.
Tutto ciò premesso, tenuto conto che, in base al citato articolo 111 del TUIR, nei
confronti delle società che esercitano attività assicurative, ''concorre a formare il reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima
stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi''; e che, nel caso
specifico, tali riserve tecniche sono formate dalla casa madre in base alla normativa
vigente nello Stato membro X ed imputate alla sede secondaria italiana in base alla quota
ad essa attribuibile, l'Istante chiede di sapere se:
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i) la locuzione ''a norma di legge'' vada interpretata nel senso che, nel caso
concreto, devono essere applicate le regole civilistiche vigenti nello Stato membro X in
materia di accantonamento delle riserve tecniche obbligatorie, fermo restando in ogni
caso tutti gli altri limiti previsti dall'articolo 111 del TUIR;
ii) se, per l'effetto, il metodo di calcolo delle variazioni delle riserve tecniche
obbligatorie prospettato nella soluzione interpretativa possa considerarsi effettuato a
''norma di legge'' e, quindi, conforme alle previsioni di cui all'articolo 111 del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell'Istante, l'importo fiscalmente riconosciuto delle variazioni relative
alle riserve tecniche obbligatorie deve essere determinato tenendo conto delle seguenti
indicazioni:
1. le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie sono determinate in base alle
norme civilistiche e di vigilanza in vigore nello Stato membro X e, dunque, determinate
a norma di legge.
2. dette variazioni vengono attribuite alla S.O. italiana pro quota secondo criteri
oggettivi.
3. le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie contabilizzate secondo i
suddetti criteri e registrate nel conto economico della S.O. italiana devono essere prese
come punto di partenza ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 111 del
TUIR; in altri termini, detta base deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo
delle variazioni in aumento e in diminuzione stabilite dall'articolo 111 citato.
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Pertanto, l'Istante ritiene che il metodo di calcolo sopra descritto relativo alla
determinazione dell'importo fiscalmente riconosciuto delle variazioni delle riserve
tecniche obbligatorie trovi pieno riconoscimento ai fini fiscali in Italia, in quanto le
variazioni in parola derivano, in concreto, da precisi obblighi di legge, come richiesto
dall'articolo 111, comma 1 del TUIR.
In particolare, considerato che l'articolo 193, comma 1, del D.Lgs n. 209 del
2005 prevede che le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri siano
soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine, anche per
l'attività svolta, in regime di stabilimento (o in regime di libertà di prestazione di servizi),
nel territorio italiano, ne consegue l'applicazione della normativa civilistica in vigore nel
Paese di residenza della società (nel caso di specie, la normativa civilistica in vigore
nello Stato membro X).
Da quanto precede, secondo l'Istante, discende che gli accantonamenti effettuati
dalla S.O. nei termini sopra esplicitati debbano trovare pieno riconoscimento ai fini
fiscali in Italia, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 111 del TUIR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere attiene esclusivamente ai
profili interpretativi specificamente oggetto di interpello e non si estende a questioni
soltanto incidentalmente rappresentate in sede di presentazione dell'istanza; inoltre,
prescinde sia dalla correttezza della normativa concretamente applicata ai fini della
redazione del bilancio, che dalle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni
operate dal contribuente nei propri bilanci in base ai principi contabili adottati, che
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in questa sede vengono assunte acriticamente così come rappresentate. Su tali aspetti
resta impregiudicato ogni potere di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
Nel merito, si osserva che, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR,
sono soggetti all'imposta sul reddito delle società «le società e gli enti di ogni tipo,
compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato».
Con riferimento ai soggetti ''non residenti'' si considerano prodotti in Italia, ai
sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 23, del TUIR «i redditi d'impresa derivanti
da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni».
Ai fini delle imposte sul reddito, il TUIR definisce la nozione di ''stabile
organizzazione'' all'articolo 162 prevedendo, all'articolo 152, comma 1, che «Per le
società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il
reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa
riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base
di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi
contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche [...]».
In sintesi, per effetto delle sopra citate disposizioni, in linea generale, i soggetti
passivi non residenti che operano in Italia per il tramite di una stabile organizzazione,
devono assoggettare ad imposta il reddito prodotto nel territorio nazionale, applicando le
specifiche disposizioni previste dal TUIR per le società e gli enti commerciali residenti,
determinando l'utile o la perdita dell'esercizio della stabile organizzazione italiana sulla
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base di un apposito ''rendiconto economico e patrimoniale'', da redigersi secondo i
principi contabili adottati dai soggetti residenti aventi le stesse caratteristiche.
Ciò premesso, per quanto qui di interesse, si osserva che, come evidenziato anche
dall'Istante, il settore assicurativo si caratterizza per la formazione di ricavi anticipati
a fronte di costi posticipati. Nelle attività di assicurazione, infatti, l'incasso del premio
dell'assicurato, quale ricavo, precede l'erogazione della somma dovuta, quale costo,
che avviene soltanto a seguito del verificarsi del sinistro, per effetto del contratto di
assicurazione. Per tale motivo, le imprese assicurative hanno l'obbligo di iscrivere,
per disposizione di legge, al termine dell'esercizio, le cosiddette ''riserve tecniche'', in
dipendenza dell'attività esercitata e del tipo di rischi che assumono nei confronti degli
assicurati, in modo che siano sempre sufficienti a consentire alle imprese stesse di
far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Conseguentemente, tali
riserve costituiscono la posta più importante dello stato patrimoniale delle imprese di
assicurazione, in quanto, in linea con le direttive comunitarie, le compagnie assicurative
danni sono obbligate a costituire riserve tecniche adeguate a garantire che l'impresa
assicurativa sia in grado di onorare gli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
Di conseguenza, tenuto conto delle peculiarità dei contratti di assicurazione
rientranti nella categoria dei contratti ''aleatori'' ai fini della determinazione del
reddito delle imprese operanti nello specifico settore assicurativo, l'articolo 111 del
TUIR prende in considerazione fattispecie particolari, tra cui la ''variazione delle riserve
tecniche obbligatorie'', al fine di prevedere, al comma 1, la loro partecipazione al reddito
d'esercizio «fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito
nei commi successivi».
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Inoltre, secondo quanto stabilito al comma 3, «La variazione della riserva
sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla
componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta
in bilancio e nei quattro successivi. È considerato componente di lungo periodo il 75
per cento della medesima riserva sinistri».
In sintesi, per quanto attiene agli aspetti fiscali, il citato articolo 111 riconosce,
in linea di principio, la piena rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, della
variazione rispetto all'esercizio precedente delle somme destinate a costituire o
integrare le riserve tecniche obbligatorie, fino alla misura massima prevista ''a norma di
legge'', salve le deroghe previste dai commi successivi.
In base al tenore letterale della norma, il legislatore tributario non fissa un preciso
limite quantitativo alla variazione delle riserve obbligatorie, ma si limita a prevedere
la piena concorrenza della variazione stessa delle riserve alla formazione del reddito
delle imprese, mediante un integrale rinvio a quanto previsto ''a norma di legge''. Il che
comporta, in linea di principio, la diretta rilevanza della speciale normativa del settore
assicurativo, di cui al Dlgs n. 209 del 2005 (''Codice delle assicurazioni private'') e al
Regolamento ISVAP (ora IVASS), n. 22 del 4 aprile 2008, recante Disposizioni e schemi
per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione'', con particolare riferimento alle disposizioni e ai
metodi di valutazione stabiliti per la costituzione delle riserve tecniche in parola.
Nel caso in esame, come sopra evidenziato, la società istante è un'impresa di
assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro e che svolge in Italia la
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propria attività assicurativa in ''regime di stabilimento'', ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs
n. 209 del 2005, tramite la sede secondaria.
Di conseguenza, dal punto di vista civilistico, la società non è soggetta alla
vigilanza dell'IVASS, ma a quella della corrispondente autorità ... e soggiace alle regole
di vigilanza prudenziale in vigore nello Stato membro X, in coerenza con il disposto
dell'articolo 193, comma 1, del D.Lgs n. 209 del 2005, in base al quale «Le imprese di
assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza
prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in
regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della
Repubblica.».
Inoltre, in base all'articolo 3 del su menzionato Regolamento ISVAP (IVASS) n.
22 del 2008, rientrano nell'ambito applicativo del regolamento stesso esclusivamente le
imprese di assicurazione con sede legale nel territorio dello Stato italiano, nonché le sedi
secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. Per effetto
del combinato disposto del citato articolo 193, comma 1, del D.Lgs n. 209 del 2005
e dell'articolo 3 del Regolamento n. 22 del 2008, dunque, le imprese di assicurazione
aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono applicare,
con riferimento alle stabili organizzazioni, le disposizioni vigenti nello Stato d'origine,
mentre le norme dello Stato ospitante la stabile organizzazione sono applicabili solo
qualora la società madre risieda in uno ''Stato Terzo''.
Considerato il contesto normativo sopra descritto, e nel presupposto che anche
le regole di vigilanza prudenziale in vigore nello Stato membro X che disciplinano le
variazioni delle riserve tecniche obbligatorie siano armonizzate in base alla disciplina
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Unionale di riferimento, con specifico riferimento alla fattispecie riguardante gli
accantonamenti alle riserve tecniche obbligatorie, si ritiene che il rinvio alla misura
massima prevista ''a norma di legge'' operato, in linea generale, dal citato articolo 111
del TUIR possa intendersi riferito, nel caso di società di assicurazione residenti in
Stati membri UE che operano in Italia, in libera prestazione dei servizi, mediante stabili
organizzazioni, alla normativa di settore applicabile nei rispettivi Paesi d'origine, ferma
restando, in ogni caso, l'applicazione dei limiti previsti dal comma 3 medesimo articolo
111 del TUIR.
Per quanto attiene al caso specifico, le suddette ''riserve tecniche'' sono formate,
sulla base di quanto dichiarato nell'interpello, dalla casa madre in base alle regole di
determinazione vigenti nello Stato membro X, ed imputate alla società istante, quale sede
secondaria italiana in base alla quota ad essa attribuibile. Fermo restando che non sono
oggetto del presente parere le modalità di imputazione delle predette riserve, elemento di
ordine fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello
(cfr. Circolare n. 9/E del 2016), nel condividere la soluzione proposta dalla società
istante, si ritiene dunque che i predetti accantonamenti alle riserve tecniche, qualora
effettuati in osservanza delle regole civilistiche e di vigilanza previste dall'ordinamento
dello Stato membro X in aderenza a quelle unionali, ed attribuite mediante analisi
funzionale e fattuale alla società istante, siano rilevanti ai fini della determinazione del
reddito d'impresa.
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IL DIRETTORE CENTRALE
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L'articolo 111 del TUIR disciplina la deducibilità delle riserve tecniche obbligatorie per le imprese di assicurazione, con particolare attenzione alle variazioni annuali e ai limiti quantitativi. Le stabili organizzazioni di società estere devono applicare l'articolo 152 TUIR per determinare il reddito imponibile, utilizzando un rendiconto economico separato secondo i principi contabili dei soggetti residenti. Per le compagnie assicurative comunitarie, il rinvio a "norma di legge" significa applicare la normativa di vigilanza prudenziale del paese d'origine, armonizzata secondo le direttive UE, garantendo coerenza tra disciplina civilistica e fiscale nel settore assicurativo danni.
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