Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 633/2021
IVA - Regime editoria - Percentuale forfetaria di resa per l'anno 2021 - Art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972
Riferimento normativo
IVA - Regime editoria - Percentuale forfetaria di resa per l'anno 2021 - Art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972
Testo normativo
Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale
Risposta n. 207/2022
OGGETTO: IVA - regime editoria - percentuale forfetaria di resa per l'anno 2021 - art.
74 del D.P.R. n. 633 del 1972
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante rileva che, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il commercio di prodotti editoriali è previsto
uno speciale regime monofase in cui l'imposta sul valore aggiunto viene corrisposta
esclusivamente dall'editore. Le successive cessioni effettuate dagli operatori che
intervengono nella commercializzazione dei prodotti (distributori, edicolanti, ecc.)
sono considerate cessioni "escluse", per le quali viene meno dunque il meccanismo
della rivalsa.
Per quanto di interesse ai fini dell'istanza, la società rappresenta che l'IVA è
dovuta dall'editore sul prezzo di vendita al pubblico, con due criteri alternativi basati:
- sul numero delle copie effettivamente vendute;
- sul numero delle copie consegnate o spedite diminuito di una certa
forfetizzazione della resa (regola questa largamente usata dagli editori. In particolare,
ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972, "L'imposta può
applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuite a titolo
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di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i
giornali quotidiani e periodici (...)"
Rileva altresì l'istante che, nel contesto della pandemia da COVID-19, per
sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea, l'articolo 187 del Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) aveva introdotto per l'anno 2020 un regime
straordinario che innalzava al 95 per cento la percentuale di forfetizzazione della resa
per il commercio di quotidiani e periodici.
Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis) pubblicato
nella GU n. 123 del 23 maggio 2021, entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, in continuità con quanto previsto dall'articolo 187 citato, ha esteso anche al 2021
la percentuale di forfetizzazione del 95 per cento di giornali quotidiani e periodici. In
particolare, l'articolo 67, comma 7, del Decreto Sostegni Bis prevede "Per l'anno
2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti
integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in
deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o
spedite, diminuite a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni
diversi dai supporti integrativi."
Con l'istanza presentata, la società chiede di sapere se il criterio della
forfetizzazione del 95 per cento si rende applicabile all'intero anno 2021. A
completamento, l'istante rileva che non sono stati riscontrati documenti ufficiali di
prassi che chiariscano l'ambito temporale di applicazione della normativa in
commento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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Con riferimento al quesito posto, l'istante ritiene che il criterio di forfetizzazione
della resa del 95 per cento per giornali e periodici cartacei di cui all'articolo 67 del
decreto Sostegni Bis debba essere applicato per l'intero anno 2021, sulla scorta delle
seguenti considerazioni:
- in primo luogo, sulla base di una interpretazione letterale della
disposizione ("Per l'anno 2021 [...]"). Facendo riferimento al significato proprio di
tale locuzione pare indubbio che il summenzionato criterio di forfetizzazione della resa
del 95 per cento sia applicabile a tutto l'anno d'imposta 2021. Tale interpretazione è
suffragata anche dalla relazione illustrativa del decreto, a mente della quale il comma 7
"applica anche per l'anno 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese di
giornali quotidiani e periodici ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che ne
consente la riduzione del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via
ordinaria), introdotto per il 2020 dall'articolo 187 del decreto 34 (decreto Rilancio).
In Particolare viene stabilito che per l'anno 2021, per il commercio di quotidiani e
periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi, in deroga al regime
vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuite a titolo
della forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in
via ordinaria)." Peraltro, il riferimento all'anno 2021 pare coerente con il fatto che, ai
fini dell'IVA, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare;
- in secondo luogo la suddetta interpretazione è avvalorata anche dalla ratio
legis, volta a sostenere la distribuzione di prodotti editoriali in edizione cartacea
nonostante le restrizioni imposte a causa della pandemia. In tale contesto, negare che
tale disposizione possa essere applicata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il
25 maggio 2021 sarebbe del tutto incoerente rispetto alla volontà del legislatore di
agevolare la diffusione dei giornali periodici nonostante il contesto pandemico;
- inoltre, la suddetta interpretazione pare ragionevole anche sotto il profilo
sistematico, laddove si pensi che analoga disposizione era prevista anche in relazione
all'anno 2020. Sarebbe evidentemente illogico, infatti, che il criterio di forfetizzazione
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del 95% trovasse applicazione nella sola frazione d'anno intercorrente tra il 26 maggio
ed il 31 dicembre 2021 se si considera che il medesimo criterio trovava applicazione
anche nel 2020 (anno di prima applicazione): se così fosse, infatti, dovrebbe applicarsi
il criterio di forfetizzazione del 95% fino al 31 dicembre 2020, quello ordinario
dell'80% nella frazione dell'anno dal 1° gennaio 2021 al 25 maggio 2021 e,
nuovamente, il 95% nella residua frazione 26 maggio-31 dicembre 2021, in modo del
tutto asistematico e irragionevole;
- infine, l'applicazione della percentuale del 95 per cento a tutto il 2021 è
suffragata anche dalla stima di perdita di gettito IVA prevista per l'anno 2021 rispetto
alla perdita prevista in relazione all'anno 2020 per la medesima agevolazione. Infatti,
la relazione tecnica all'articolo 187 del Decreto Rilancio - che ha innalzato, nel corso
del 2020, al 95 per cento la percentuale di forfetizzazione della resa - prevedeva una
perdita potenziale annuale pari a 20,66 milioni di euro. Tuttavia, poiché il Decreto
Rilancio è entrato in vigore in data 19 maggio 2020, la relazione tecnica poc'anzi citata
precisava che "Considerata l'entrata in vigore in corso d'anno 2020, si stima una
perdita di gettito di circa 13 mln di euro nel 2020", rapportandola quindi alla frazione
d'anno in cui la norma è entrata in vigore. Ebbene, a fronte della medesima
agevolazione, la relazione tecnica all'art. 67 del Decreto Sostegni Bis stima invece una
perdita di gettito "piena", pari a 20,66 milioni di euro, assumendo dunque che
l'agevolazione operi in relazione all'intero periodo d'imposta 2021.
Per i motivi suesposti e sulla base degli elementi indicati, l'istante chiede di
confermare la soluzione interpretativa sopra proposta, secondo cui il criterio di
forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui
all'art. 67, comma 7, del DL Sostegni Bis debba essere applicato per l'intero anno
2021.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Il quesito oggetto dell'istanza di interpello riguarda il regime speciale monofase
dell'editoria di cui all'articolo 74, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In base
al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l'IVA viene assolta
esclusivamente dall'editore, intendendosi per tale colui che intraprende l'iniziativa
economica editoriale, ossia si assume il rischio dell'opera per lo sfruttamento
economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da
distributori, edicolanti, librai, sono operazioni "escluse", per cui viene meno il
meccanismo della rivalsa e della detrazione.
In applicazione del regime speciale, l'imposta è dovuta sul prezzo di vendita al
pubblico con due criteri alternativi:
a) metodo delle copie vendute. Con questo sistema l'imposta è calcolata
dall'editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali. La base
imponibile, su cui calcolare l'IVA è data, quindi, dalla differenza tra tutte le copie
spedite dall'editore e quelle a lui restituite perché invendute (si ricorda che in genere il
commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio);
b) metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della
resa, che, dal 1° gennaio 2002, (cfr. articolo 52, comma 75, legge 28 dicembre 2001, n.
448) è pari all'80% per i giornali quotidiani e i periodici e al 70% per i libri. Questo
metodo è adottabile solo per i giornali quotidiani, i periodici e i libri, esclusi quelli
pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. La somma
su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di
tutte le copie consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in
esecuzione di contratti estimatori. L'imposta a carico dell'editore, quindi si determina
scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa forfetaria.
Quindi, il primo regime è obbligatorio per le cessioni di:
- cataloghi (ivi compresi quelli di informazione libraria);
- giornali e periodici pornografici;
- giornali quotidiani, periodici, libri scolastici con o senza supporti integrativi e
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libri diversi da quelli scolastici con o senza altri beni.
Il secondo regime si applica limitatamente al commercio di libri diversi da quelli
scolastici, giornali quotidiani e periodici (esclusi quelli ceduti unitamente a supporti
integrativi o ad altri beni ed i giornali e periodici pornografici) per i quali costituisce il
sistema base, salvo opzione per il regime delle copie effettivamente vendute.
Con l'intento di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 che si sono
registrati in capo al settore della commercializzazione di giornali e periodici, prima
con il Decreto Rilancio, per l'anno 2020, poi con il Decreto Sostegni Bis, per l'anno
2021, la suddetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata elevata dall'80% al
95%.
Il dubbio interpretativo sollevato dall'istante è se il criterio di forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all'art. 67, comma 7,
del DL Sostegni Bis possa essere applicato per l'intero anno 2021 ovvero se debba
essere applicato solo dal giorno di entrata in vigore della predetta disposizione.
Come già rilevato, analoga disposizione era stata introdotta per l'anno 2020 dal
Decreto Rilancio, il quale, al comma 1 dell'articolo 187, aveva disposto che "
Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e
dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 972, n.
633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per
cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi".
In relazione alla previsione del citato Decreto rilancio, nel Dossier della
Relazione Tecnica della Camera, si legge chiaramente che "la norma in esame, pur
entrando in vigore a maggio del 2020, dispone che il nuovo coefficiente si applichi per
l'anno 2020".
Per quanto concerne, invece, la successiva analoga disposizione introdotta dal
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Decreto Sostegni Bis per l'anno 2021, nella Relazione Tecnica si legge che "la
proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di
forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
innalzando la resa dall'attuale 80 al 95 per cento (regime che, limitatamente al 2020,
l'art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte)".
Analogo tenore si rileva nelle schede di lettura nel Dossier della Camera del 27
maggio 2021, nelle quali si legge che "Il comma 7 applica anche per l'anno 2021 il
regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che ne consente la riduzione del 95 per
cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria), introdotto per il 2020
dall'articolo 187 del decreto n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, viene stabilito
che per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei
relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi, in deroga al regime vigente, in
relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via
ordinaria)".
Stante il continuo riferimento all'anno 2021 da parte dei documenti che hanno
accompagnato l'iter di formazione della norma in esame, alla luce della ratio della
misura, che si è intesa porre nell'ottica della prosecuzione degli interventi a favore
delle imprese adottati dal Governo nel corso del periodo di pandemia, si condivide la
soluzione prospettata dall'istante e si ritiene, pertanto, che l'agevolazione consistente
nell'applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura
ordinaria dell'80 per cento sia applicabile per l'intero anno 2021.
IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO e
DIRETTORE CENTRALE ad interim
(firmato digitalmente)
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