Tassa di concessione governativa, ex articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, e imposta di bollo, ex articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sui libri e registri di cui all'articolo 2421 del codice civile, tenuti in modalità digitale ai sensi dell'articolo 2215– bis del codice civile
Quali sono gli obblighi fiscali (tassa di concessione governativa e imposta di bollo) per le società cooperative che tengono i libri sociali in modalità digitale secondo l'articolo 2215-bis del codice civile?
Spiegato da FiscoAI
La risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la modalità digitale di tenuta dei libri sociali non esonera dal pagamento della tassa di concessione governativa (TCG) e dell'imposta di bollo, poiché il presupposto impositivo rimane invariato indipendentemente dal supporto utilizzato. Per la TCG, disciplinata dall'articolo 23 del DPR 641/1972, l'obbligo sussiste anche per i libri tenuti informaticamente: la tassa rimane dovuta ogni 500 pagine (o frazioni), calcolate convenzionalmente in 25 righe per pagina, corrispondenti a 12.500 righe. Analogamente, l'imposta di bollo di cui all'articolo 16 del DPR 642/1972 deve essere assolta ogni 2.500 registrazioni (o frazioni), secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2014, mediante versamento telematico con modello F24 e codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per il calcolo pratico, sia la TCG che l'imposta di bollo possono essere determinate visualizzando i libri in formato PDF/A, conteggiando le righe e le pagine informatiche come se fossero pagine fisiche tradizionali.
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Riferimento normativo
Tassa di concessione governativa, ex articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, e imposta di bollo, ex articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sui libri e registri di cui all'articolo 2421 del codice civile, tenuti in modalità digitale ai sensi dell'articolo 2215– bis del codice civile - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 42/2025
OGGETTO: Tassa di concessione governativa, ex articolo 23 della Tariffa allegata
al d.P.R. n. 641 del 1972, e imposta di bollo, ex articolo 16 della Tariffa
allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sui libri e registri di cui all'articolo
2421 del codice civile, tenuti in modalità digitale ai sensi dell'articolo
2215– bis del codice civile.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società Cooperativa (di seguito ''Istante''), facente parte di un gruppo bancario
cooperativo, fa presente che intende avvalersi del servizio di conservazione digitale dei
libri di cui all'articolo 2215bis del codice civile, consistente nell'archiviazione in forma
digitale dei libri sociali e contabili per la loro successiva consultazione, conservazione
a norma ed esibizione.
L'Istante afferma di aver provveduto, finora, alla conservazione dei propri libri
sociali con la tradizionale modalità cartacea di cui all'articolo 2215 del codice civile,
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assolvendo al pagamento della Tassa sulle Concessioni Governative (in breve TCG),
dovuta per la ''bollatura e numerazione'', ai sensi dell'articolo 23 della Tariffa allegata
al d.P.R. n. 641 del 1972 e dell'imposta di bollo, in applicazione dell'articolo 16 della
Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
L'Istante precisa che, ai sensi delle richiamate disposizioni, assolve la tassa sulle
concessioni governative sui libri sociali di cui all'articolo 2421 del codice civile nella
misura ordinaria di 67,00 euro ogni 500 pagine attraverso versamento su c/c postale
intestato all'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, l'Istante provvede al pagamento
dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione della marca da 32,00 euro ogni 100 pagine
o frazione di 100 pagine numerate.
Volendo avvalersi del servizio di tenuta in modalità digitale dei libri sociali di cui
art. 2215bis codice civile, l'Istante chiede se siano dovute la TCG e l'imposta di bollo
considerato che, nell'ambito delle norme che disciplinano le modalità di versamento della
TCG e dell'imposta di bollo, il termine ''pagina'', ancorato ad un concetto fisico, risulta
difficilmente conciliabile con la tenuta informatica (rectius, ''digitale'') dei libri sociali di
cui all'art. 2215bis del codice civile, dando luogo, quindi, ad un dubbio interpretativo
attinente al presupposto impositivo della TCG.
In aggiunta, qualora risultassero dovute la TGC e l'imposta di bollo nel caso
di specie, l'Istante chiede di specificare altresì i criteri adottabili ai fini del calcolo
dell'importo da versare, nonché la corretta modalità di versamento delle medesime.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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In merito alla Tassa sulle concessioni governative (di seguito TCG) l'Istante
ritiene che, in caso di tenuta dei libri sociali in modalità digitale secondo le disposizioni
di cui all'articolo 2215bis del codice civile, la TCG non sia dovuta.
A tal proposito, l'Istante fa presente che l'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R.
n. 641 del 1972 prevede che per la bollatura e la numerazione dei libri e registri di cui
all'art. 2215 del c.c., è dovuta la TCG in misura pari a euro 67,00 ogni 500 pagine o
frazione di 500 pagine.
L'Istante prosegue richiamando la Nota n. 1 dell'articolo. 23 della Tariffa al d.P.R.
n. 641 del 1972, la quale, nel dettare le modalità di pagamento della tassa nel regime
ordinario, stabilisce che «La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta
per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per
obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi
ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.»
L'Istante ritiene che il richiamo all'articolo 2215 del c.c. di cui alla nota su
menzionata, secondo una interpretazione letterale della disposizione in commento,
subordinerebbe l'obbligo di versamento della TCG alla tenuta cartacea di suddetti libri e
registri, i quali sono fisicamente bollati e numerati, escludendo, pertanto, i libri tenuti in
modalità digitale, la cui disciplina risiede invece nell'art. 2215bis.
L'Istante fa presente, inoltre, che la Nota n. 3 del medesimo articolo, stabilisce un
particolare regime di versamento di natura forfetaria applicabile unicamente alle società
di capitali, fra le quali, come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 108/E del 3 maggio
1996, non rientrano le società cooperative, categoria a cui appartiene l'Istante.
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L'Istante conclude che, alla luce della delimitazione ''oggettiva'' del campo di
applicazione della nota n. 1 nonché della delimitazione ''soggettiva'' del campo di
applicazione della nota n. 3, il versamento della TCG non è dovuto qualora la tenuta dei
libri sociali avvenga secondo la modalità digitale di cui all'articolo 2215bis del codice
civile.
A tal proposito, l'Istante, richiamando la risoluzione n. 153/E del 5 luglio 2007,
fa presente che già in altre occasioni l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto
l'assenza di un obbligo di versamento della TCG in relazione ai casi in cui tale obbligo
non sia espressamente previsto dal dettato normativo dell'art. 23 della Tariffa sopra citata,
ovvero quando la bollatura e la numerazione non siano effettuate dal Registro Imprese.
Tuttavia, l'Istante chiede che venga specificato il criterio da adottare per la
determinazione della TCG qualora non si ritenga condivisibile la tesi innanzi prospettata,
nonché le modalità di versamento della stessa.
Relativamente al quesito posto sull'imposta di bollo, l'Istante sostiene che nel caso
di specie, attualmente, trova applicazione l'articolo 16 della Tariffa, parte prima, allegata
al d.P.R. n. 642 del 1972, in forza del quale l'imposta di bollo è dovuta, nella misura di
euro 32,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, per i «libri di cui all'art. 2214,
primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di
cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile».
L'Istante fa presente che, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il
legislatore ha previsto una specifica modalità per i libri tenuti in formato digitale.
L'Istante prosegue richiamando l'articolo 6, comma 3, del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, il quale disciplina la modalità di
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assolvimento dell'imposta su libri, registri ed altri documenti formati e conservati in
formato digitale secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 novembre 2014 rubricato ''Regole tecniche in materia di formazione
e trasmissione dei documenti informatici'' e al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2013 rubricato ''Regole tecniche in materia di sistemi di
conservazione'' stabilisce, infatti, che «l'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.»
A parere dell'Istante, non sembra sia preclusa l'applicazione della disposizione
contenuta nel citato articolo 6 anche al caso di specie, qualora si optasse per la tenuta dei
libri sociali ai sensi dell'art. 2215bis del codice civile.
Pertanto, l'Istante chiede conferma dell'applicabilità dell'articolo 6, comma 3, del
Decreto MEF 17 giugno 2014 alla fattispecie rappresentata nonché del conseguente
metodo di versamento dell'imposta stabilito dall'art. 17, Decreto legislativo. n. 241
del 1997, mediante modello di versamento F24 e utilizzo del codice tributo 2501
(denominato ''Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini
tributari articolo 6 del decreto 17 giugno 2014''), da effettuarsi nel termine di 120 giorni
dalla chiusura del periodo d'imposta, intendendosi per ''anno'', coerentemente con quanto
previsto dalla Circolare n. 5 del 2012, l'anno solare.
Qualora non si ritenga condivisibile la tesi innanzi prospettata, l'Istante chiede
che venga indicata la corretta modalità di assolvimento dell'imposta, nonché il criterio
adottabile per la determinazione della stessa.
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In aggiunta, l'Istante chiede un chiarimento sul termine ''registrazione'' utilizzato
dal citato decreto ministeriale nel caso di tenuta informatica di libri sociali in quanto,
mentre appare chiaro il suddetto concetto in relazione alla tenuta informatica del libro
giornale, permangono alcuni dubbi con riferimento alla tenuta dei libri sociali, rispetto
ai quali non è chiaro se per ''registrazione'' debba intendersi ogni singola trascrizione di
un verbale (nel caso del libro dei verbali di assemblea) o di un singolo evento (nel caso
del libro soci, ad esempio l'iscrizione o la cancellazione del singolo socio).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini civilistici l'articolo 2421 del codice civile rubricato ''Libri sociali
obbligatori'' sancisce che «Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo
2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni
categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative,
i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle
obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle
obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
o del consiglio di gestione;
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5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo
esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447sexies.[...]
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo
2215.»
Ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in merito alle modalità di tenuta delle
scritture contabili, si precisa che «I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della
bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli
che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati
progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione.»
Sempre in merito alle modalità di tenuta delle scritture contabili, il successivo
articolo 2215bis, modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011,
n. 70, al comma 1 stabilisce che «i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui
tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla
natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti
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informatici. [...] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono
assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una
volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di
altro soggetto dal medesimo delegato.»
Dal punto di vista fiscale, con riferimento all'imposta di bollo si fa presente
che l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente ai libri e ai registri, è disciplinato
dall'articolo 16 lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 il quale stabilisce che scontano l'imposta
di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di
cento pagine, i «repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile;
ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del
Codice civile».
Come già chiarito nella risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021, per
quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere se
i predetti libri e registri siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto
cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione
di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa
annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare
le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo
blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n 64 del 1° agosto2002)
ed è alternativamente assolta:
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mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle
entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.
Nel secondo caso, in cui i predetti registri contabili e libri sociali sono tenuti in
modalità informatica, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014,
recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto», il cui articolo 6 ha previsto
nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
rilevanti ai fini tributari; tra questi ultimi «possono ricomprendersi [...] anche i libri
sociali elencati nell'articolo 2421 c.c. [...]» (cfr 36/E del 6 dicembre 2006).
Al riguardo, l'articolo 6 del predetto decreto ministeriale 17 giugno 2014 prevede
che:
« L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è
corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica»(comma 1);
«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri
emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio» (comma 2);
«L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità
informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse» (comma 3).
In relazione alla predetta disposizione, si osserva che per documenti informatici
fiscalmente rilevanti devono intendersi i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a),
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della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e nello specifico, oltre
ai repertori e ai libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del c.c., anche ogni altro
registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del c.c.
Pertanto, per tutti i registri contabili ed i libri sociali, per i quali, se tenuti su
supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, quest'ultima deve essere
assolta anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque
il presupposto impositivo.
Ne consegue, quindi, che l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento
nei modi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità
esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice
tributo ''2501'' denominato ''imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti
ai fini tributari articolo 6 del decreto 17 giugno 2014'', (cfr. risoluzione n. 106/E del
2 dicembre 2014).
Sulla base di tali considerazioni, si conferma che la modalità di assolvimento
dell'imposta di bollo sui libri di cui all'articolo 2421 del c.c., tenuti in modalità
informatica, debba essere ricondotta nell'ambito di applicazione della previsione recata
dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, secondo le
modalità di versamento stabilite nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Per quanto riguarda i criteri per determinare l'ammontare dell'imposta di bollo
da assolvere, l'articolo 7, comma 3 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2004,
abrogato per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 17 giugno
2014, già prevedeva che l'imposta di bollo sui libri e sui registri di cui all'art. 16
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della Tariffa, allegata al d.P.R., tenuti in modalità informatica era dovuta «ogni 2.500
registrazioni o frazioni di esse». Con la risoluzione 161/E del 09 luglio 2007 è stato
chiarito che «per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile,
a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari
per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite,
nonché la registrazione della nota integrativa mentre per il libro giornale il concetto
di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a
prescindere dalle righe di dettaglio interessate.»
Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che il termine registrazione deve
essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto, come detto,
all'imposta di bollo.
Pertanto, con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal
libro giornale, si ritiene che il termine ''registrazione'' debba intendersi come riferito alla
''riga'' (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla
compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato
disposto degli articoli 5 e 16 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Infatti, l'articolo 5 del predetto d.P.R. n. 642 del 1972 prevede, in via generale, che
ai fini dell'imposta di bollo «il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina
da una facciata» e «per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o
frazione (...)» e l'articolo 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applica
«per ogni 100 pagine o frazione di esse».
Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe,
conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe.
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Pertanto, nel caso dei libri e registri sociali, diversi dal libro degli inventari e
dal libro giornale, se tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo sarà dovuta ogni 100
pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).
Ai fini del calcolo del tributo, si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei
libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire
il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina ''fisica'' dei
libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la
conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato PDF PDF/A che permette tale
visualizzazione.
Con riferimento alla Tassa di Concessione Governativa (in breve TCG), l'articolo
23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 prevede che per la bollatura e la
numerazione dei libri e registri di cui all'art. 2215 del c.c. e all'art. 2218 c.c., è dovuta la
TCG in misura pari a euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
La Nota n. 1 dell'articolo. 23 della Tariffa al d.P.R. n. 641 del 1972, nel dettare
le modalità di pagamento della tassa nel regime ordinario, stabilisce che «La tassa può
essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice
civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art.
2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è
prescritta soltanto da leggi tributarie.»
La Nota n. 3 dell'articolo. 23 della Tariffa al d.P.R. n. 641 del 1972 stabilisce che
«Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti
d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di
capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o
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registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a lire un milione se il capitale
o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire.
La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di
credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato;
per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta
in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale
devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.»
In merito alla TCG, dal combinato disposto delle norme richiamate, si osserva
che, a norma dell'articolo 2215bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con
strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge
o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di
vidimazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno
una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o
di altro soggetto dal medesimo delegato.
Ciò posto, il richiamo da parte dell'Istante alla risoluzione n. 153/E del 05 luglio
2007 non rileva, avendo ad oggetto l'applicazione della TCG ai libri delle operazioni
giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi bollati dalla Questura, fattispecie
diversa e non sovrapponibile a quella in esame, ovvero i libri sociali obbligatori la cui
tenuta è disciplinata dall'articolo 2215 del c.c.
Pertanto, come già chiarito per l'imposta di bollo, per tutti i registri per i quali
è previsto il pagamento della TCG, di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R.
n. 641 del 1972, quest'ultima deve essere assolta indipendentemente dalla modalità
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di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto
impositivo.
Per quanto riguarda il dubbio posto in istanza in merito alla conciliabilità tra il
termine ''pagina'', di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972,
e la tenuta dei libri sociali in modalità digitale, coerentemente con quanto chiarito ai
fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, si assume convenzionalmente la misura della
pagina in 25 righe.
Conseguentemente, nel caso dei libri e registri tenuti in modalità digitale, la TCG
sarà dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
Analogamente a quanto chiarito per l'imposta di bollo, anche nel caso della TCG
ai fini del calcolo del tributo si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo
evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio
delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina ''fisica'' dei libri tenuti con
modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a
norma, è possibile utilizzare il formato PDF PDF/A che permette tale visualizzazione.
In merito, inoltre, alle modalità di versamento della TCG, resta fermo il
tradizionale metodo di versamento su conto corrente postale.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione
circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale
sede di accertamento.
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La tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo trovano applicazione sui libri sociali di cui all'articolo 2421 del codice civile indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale ex articolo 2215-bis), con calcolo basato su pagine/righe e versamento mediante procedure telematiche. Commercialisti e società cooperative devono considerare che la digitalizzazione non elimina gli obblighi tributari, ma modifica solo le modalità di assolvimento: la TCG rimane dovuta ogni 500 pagine (12.500 righe) e l'imposta di bollo ogni 2.500 registrazioni, versabili con F24 codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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