Applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2–ter, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dovuta dalle imprese di assicurazione in relazione alle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario
Come funziona il nuovo sistema di versamento dell'imposta di bollo per le compagnie di assicurazione sulla vita a partire dal 2025?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 2025, le imprese di assicurazione che commercializzano prodotti vita (rami III e V) devono versare l'imposta di bollo su base annuale, anziché solo al momento del riscatto o della liquidazione della polizza. Questo rappresenta un cambio significativo rispetto al passato, quando l'imposta veniva trattenuta e versata solo in occasione della prestazione al cliente. Per le polizze già in essere al 1° gennaio 2025, è prevista una transizione particolare: l'imposta di bollo maturata dal 2012 al 2024 deve essere versata in quattro rate (50% entro giugno 2025, 20% entro giugno 2026, 20% entro giugno 2027, 10% entro giugno 2028). Questo importo complessivo, denominato "Stock", rimane fisso indipendentemente da eventuali riscatti o liquidazioni delle polizze nel frattempo. A partire dal 2025, inoltre, le compagnie devono versare annualmente l'imposta calcolata sulle polizze in essere al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità ordinarie previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2012, con versamento tramite modello F24. L'imposta versata annualmente dalle compagnie viene poi computata in diminuzione della prestazione erogata al cliente al momento della scadenza o del riscatto.
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Riferimento normativo
Applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2–ter, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dovuta dalle imprese di assicurazione in relazione alle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 78/2026
OGGETTO: Applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2–
ter, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dovuta dalle imprese di assicurazione
in relazione alle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai
prodotti assicurativi a contenuto finanziario.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Le compagnie assicuratrici istanti ( di seguito anche ''Alfa'' e ''Beta'',
congiuntamente, anche ''Istanti'') fanno parte del Gruppo assicurativo irlandese (di
seguito il 'Gruppo') e operano in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi
nel settore delle Assicurazioni sulla Vita, principalmente nel Ramo III dell'articolo 2 del
Codice delle Assicurazioni Private di cui al d.Lgs. n. 209 del 2005, commercializzando
polizze della tipologia unitlinked. A seguito dell'esercizio dell'opzione, provvedono
direttamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti dalle polizze
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assicurative vita, sottoscritte da residenti italiani, ex articolo 26ter del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, nonché all'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale.
Dal 2013, Alfa ha ricevuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in
modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modificazioni, dovuta in relazione alle comunicazioni afferenti le polizze assicurative
sulla vita a contenuto finanziario, ai sensi dell'articolo 13, comma 2ter, della Tariffa,
Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La stessa Alfa opera in Italia anche
in regime di Libertà di stabilimento attraverso una propria Sede Secondaria stabilita,
dal 2014, a Milano. Anche per il regime predetto, a seguito dell'esercizio dell'opzione,
provvede direttamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti dalle
polizze assicurative sulla vita sottoscritte da residenti italiani ex articolo 26ter del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché all'applicazione dell'imposta di bollo in modo
virtuale. La Sede Secondaria italiana, quale soggetto estero operante in Italia in regime
di Libertà di Stabilimento, ha anch'essa ottenuto, da parte dell'Agenzia delle entrate,
infatti, l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Dal 2012,
Beta ha ricevuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale,
ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dovuta in relazione agli atti e documenti
contemplati nell'articolo 13, comma 2ter, della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 642 del
1972. Nel corso del 2024, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte delle competenti
autorità di vigilanza Irlandesi e Lussemburghesi, il Gruppo ha acquisito l'intero capitale
di Alfa. In considerazione di quanto premesso, gli Istanti hanno formulato una serie di
quesiti in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dei commi 87 e 88 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (''legge di bilancio 2025'') che hanno modificato gli
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obblighi di pagamento previsti dall'articolo 19 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201
e dal decreto del Ministero dell'Economia 24 maggio 2012, in materia di applicazione
dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2 ter, della Tariffa, Parte prima,
allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. In particolare, come chiarito dalla Circolare del 21
dicembre 2012, n. 48, con riferimento agli obblighi di pagamento in relazione ai prodotti
assicurativifinanziari, l'articolo 3, comma 7, del decreto del 24 maggio 2012 prevede
che l'imposta di bollo sia memorizzata alla fine di ogni anno e debba essere trattenuta
al momento della liquidazione o del riscatto e, successivamente, versata all'Agenzia
delle entrate dall'intermediario finanziario. L'articolo 11 del Progetto di Legge, recepito,
senza modifiche, nell'articolo 1, commi 8788 della legge di bilancio citata è volto ad
anticipare il pagamento dell'imposta di bollo, fissando l'obbligo per gli assicuratori di
versare anticipatamente il bollo memorizzato fino al 2024, di corrispondere annualmente
il bollo calcolato sulle polizze in essere al termine di ciascun anno e confermando, al
contempo, il pagamento del bollo trattenuto al momento della liquidazione o del riscatto
della polizza, dovuto per la frazione dell'anno in cui le polizze scadono o vengono
riscattate. In base alle due modifiche principali, dunque: a partire dal 2025, le imprese
di assicurazione (che distribuiscono prodotti assicurativi vita di ramo III e V sul mercato
italiano) saranno tenute, in base al citato comma 87, al versamento su base annua
dell'imposta di bollo sulle polizze in essere alla chiusura di ciascun anno; è prevista
una anticipazione da parte delle imprese di assicurazione degli importi corrispondenti
all'imposta di bollo memorizzata annualmente dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2024, ripartita sui successivi 4 anni, ovvero nella misura del 50% con scadenza giugno
2025, del 20% degli importi memorizzati con scadenza giugno 2026, del 20% degli
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importi memorizzati con scadenza giugno 2027 e del 10% degli importi memorizzati,
con scadenza giugno 2028. Il nuovo meccanismo di pagamento dell'imposta di bollo
delineato dalla legge di bilancio in esame obbliga le compagnie assicurative ad adeguarsi
e prepararsi, in termini gestionali, informatici e finanziari, a tale disposizione in tempi
estremamente stretti considerando la prima scadenza di versamento del 30 giugno 2025
per la quota del 50% dell'imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024. In base a
quanto evidenziato dagli Istanti, le norme di nuova introduzione sono connotate da un
alto grado di incertezza relativamente alle singole operazioni di calcolo e computazione
nonché da dubbi interpretativi circa la portata e la modalità applicativa della norma
primaria. Tali circostanze impongono la necessità di ottenere alcuni chiarimenti. In
particolare, gli Istanti intendono conoscere: 1) come incidano sullo 'Stock' da versare
in rate sino al 2028, riguardante il bollo memorizzato annualmente sino al 31 dicembre
2024, le operazioni (liquidazioni o riscatti totali) che si dovessero manifestare nel periodo
compreso tra 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025 ovvero nel periodo che intercorre
tra la data di riferimento per il calcolo dello 'Stock' (31 dicembre 2024) e la data di
versamento della prima rata (30 giugno 2025). In particolare, rimane dubbio se in caso
di riscatto totale o liquidazione della stessa polizza nel corso del 2025 abbia prevalenza
il meccanismo di pagamento rateale previsto dal comma 88 ovvero il metodo ordinario
di pagamento a seguito del prelievo dell'imposta di bollo in conseguenza del riscatto,
che prevederebbe la liquidazione di tutta l'imposta di bollo trattenuta l'anno successivo,
con le modalità ordinarie. Quindi appare dubbio se l'importo che determina lo 'Stock'
«sia da considerarsi un importo ''statico'', ovvero non interessato dalle vicende della
polizza successivamente al 1° gennaio 2025, ovvero se tale importo sia da considerare
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''dinamico'', vale a dire che lo Stock si riduce in misura pari all'imposta di bollo
memorizzata fino al 31 dicembre 2024 trattenuta con il riscatto o la liquidazione della
polizza e facente parte dell'imposta di bollo complessivamente dovuta dal beneficiario
della polizza»; 2) se nel caso in cui il riscatto totale o la liquidazione della polizza
avvenga nel corso del 2026, pertanto dopo che sono già state applicate le disposizioni del
comma 88 (versamento rateale dello 'Stock') nonché quelle del comma 87 (versamento
annuale dell'imposta memorizzata), si debba in ogni caso procedere, a prescindere dagli
eventi che hanno caratterizzato la polizza (riscatto/liquidazione). L'ipotesi è quella di una
polizza che al 30 settembre 2026 non esista più, in quanto integralmente liquidata (ad
esempio perché riscattata) e per la quale al 30 giugno 2025 si è già provveduto a versare la
prima rata dello 'Stock' pari al 50 per cento dell'imposta memorizzata fino al 31 dicembre
2024, al 30 giugno 2026 si è già provveduto a versare la seconda rata dello 'Stock' pari al
20 per cento dell'imposta memorizzata fino al 31 dicembre 2024, nel corso del 2026 si
è già provveduto a versare le prime 4 rate del 'Bollo annuale' per il periodo 1° gennaio
2025 31 dicembre 2025; 3) se, all'atto di operare un riscatto parziale (ad esempio il 50%
del valore della polizza), il criterio proporzionale di calcolo del bollo dovuto incida sugli
importi e le modalità di versamento dello 'Stock' e del 'Bollo annuale' sulla medesima
polizza. Inoltre, ai fini del computo del 'Bollo trattenuto' da versare a seguito del riscatto
parziale, sarebbe opportuno chiarire se l'ammontare complessivamente dovuto a seguito
del riscatto debba essere confrontato con la medesima proporzione (50%) dello 'Stock' e
del 'Bollo annuale' versati fino a tale data; 4) se il versamento dell'imposta (tenuto conto
che tanto il 'Bollo annuale', dal 2025, quanto il 'Bollo trattenuto' all'atto del rimborso e
del riscatto dovranno congiuntamente e cumulativamente essere dichiarati e versati con
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le modalità ordinarie) dovrà essere eseguito, per effetto della liquidazione dell'imposta
da parte degli Uffici competenti, in rate bimestrali secondo quanto previsto dall'articolo
15 del d.P.R. n. 642 del 1972 per entrambe le suddette categorie di imposta (annuale e
trattenuto). Si chiede, inoltre, di conoscere se il versamento in acconto dovuto, sempre
a seguito della liquidazione dell'imposta da parte degli Uffici competenti, entro il 16
aprile di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'articolo 15bis del citato d.P.R.
n. 642 del 1972, dovrà essere eseguito per entrambe le suddette categorie di imposta
(annuale e trattenuto) e come sarà imputato, nelle liquidazioni dell'imposta di bollo che
saranno eseguite dagli Uffici competenti nel 2026, l'acconto dell'imposta di bollo virtuale
versato entro il 16 aprile 2025; 5) se anche il versamento dello 'Stock' e del 'Bollo
annuale' siano compensabili con il credito derivante da un'eccedenza dell'imposta sulle
riserve matematiche, derivante dal versamento per il quinto anno precedente rispetto
all'ammontare complessivo delle ritenute «o altro debito previsto dall'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997», da versare nel medesimo periodo di imposta.
«Poiché il credito ulteriore è utilizzabile in compensazione ai sensi del Decreto 241/1997
per il versamento di qualsiasi ''altro debito'' il cui versamento sia previsto per il tramite
del modello di pagamento F24, si chiede se anche il versamento dello Stock e del Bollo
annuale siano compensabili con il suddetto credito nei periodi di imposta successivi»;
6) come si relazionino i nuovi obblighi di versamento dello 'Stock' e del 'Bollo annuale'
con l'imposta di bollo speciale di cui all'articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. In particolare, l'Istante intende conoscere cosa avvenga per le «Polizze
soggette ad imposta di bollo speciale per le quali la compagnia assicurativa riceve
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conferma dalla fiduciaria o altro intermediario dell'avvenuto versamento prima della
scadenza delle rispettive rate di pagamento dello Stock (ad es. a maggio 2025); 2.
Polizze soggette ad imposta di bollo speciale per le quali la compagnia assicurativa
riceve conferma dalla fiduciaria o altro intermediario dell'avvenuto versamento dopo la
scadenza delle rispettive rate di pagamento dello Stock (ad es. a luglio 2025); polizze per
le quali la compagnia assicurativa riceve conferma dalla fiduciaria o altro intermediario
dell'assoggettamento ad imposta di bollo speciale solo all'atto della liquidazione o del
riscatto».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Gli Istanti, con riferimento al quesito n. 1, ritiene che non vi siano dubbi circa
il fatto che, a prescindere dagli eventi che coinvolgono la polizza a decorrere dal
1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di
bollo calcolata per ciascun anno fino al 2024 debba essere oggetto di pagamento in
misura rateale secondo le percentuali e termini previste dalla norma e che pertanto
detto 'Stock' rappresenti un ''importo statico''. Ciò sembra anche confermato dalle
proiezioni delle entrate fino al 2028, che hanno accompagnato la legge di bilancio
2025. Dunque, l'imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 sulle polizze in
essere al 1° gennaio 2025, anche se successivamente riscattate o liquidate (ad esempio
per decesso dell'assicurato), rappresenta l'ammontare che le compagnie devono versare,
senza possibilità di modifica, con il metodo rateale (di cui al comma 88 citato),
mentre solo la quota di imposta di bollo maturata dal 1° gennaio 2025 alla data di
riscatto dovrebbe essere versata con il metodo ordinario, ovvero con le modalità di
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cui all'articolo 15 del d.P.R. 642, nel corso del 2026. La qualificazione dello 'Stock'
come importo statico, inoltre, sembrerebbe consentire un'attività di controllo, da parte
dell'Agenzia delle entrate, della rispondenza dell'ammontare delle rate versate negli
anni 2025202620272028 rispetto al totale dello 'Stock' che sarà oggetto, secondo
l'Istante, di specifica ed autonoma dichiarazione. Circa il quesito n. 2, come riportato
nella proposta di soluzione interpretativa al quesito 1, «non paiono esserci dubbi circa
il fatto che, a prescindere dagli eventi che coinvolgono la polizza a decorrere dal 1°
gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo
calcolata per ciascun anno fino al 2024 (Stock) debba essere oggetto di pagamento
in misura rateale secondo le percentuali e termini previsti dalla norma (comma 88).
Dunque, l'imposta di bollo maturata sulle polizze in essere al 1° gennaio 2025 (Stock)
anche se successivamente riscattate o liquidate dovrebbe essere considerato un
''importo statico'' da versare in ogni caso con il metodo rateale 9 Interpelli: 956602 e
603/2025 negli anni 2025202620272028». Con riferimento al quesito n. 3, l'Istante
ritiene che «tanto l'importo dell'imposta di bollo relativo allo Stock, quanto l'importo
dell'imposta di Bollo annuale, debbano essere considerati ''importi statici''». Essi non
dovrebbero variare qualora una polizza inclusa nei rispettivi calcoli venga parzialmente
riscattata. Pertanto, le modalità ed i termini di versamento degli stessi non sono
inficiati da eventuali riscatti parziali che dovessero essere richiesti dal contraente.
Gli Istanti ritengono, dunque, che anche a seguito dell'esecuzione di riscatti parziali,
dovranno essere eseguiti i versamenti dello 'Stock' secondo la rateazione prevista dal
comma 88, oltre al versamento dell'importo corrispondente all'imposta di 'Bollo annuale'
secondo le ''modalità ordinarie''. In relazione al quesito n. 4, gli Istanti ritengono che
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la nuova disciplina recata dalla legge di bilancio non abbia apportato alcuna modifica
in tale senso e che, pertanto, il meccanismo di versamento previsto dall'articolo 15 del
d.P.R. n. 642 del 1972 debba continuare ad essere applicato per il 'Bollo trattenuto'
e debba essere applicato, a decorrere dalla liquidazione che gli Uffici competenti
eseguiranno dal 2026 (relativamente all'imposta memorizzata per il 2025), anche per
il 'Bollo annuale'. Al contrario, per quanto attiene al versamento dell'acconto previsto
dall'articolo 15bis del citato d.P.R., gli Istanti ritengono che esso non abbia più ragione di
applicazione, tanto per il 'Bollo trattenuto' che per il 'Bollo annuale', dato che la modifica
normativa ha posto con cadenza annuale il nuovo obbligo di versamento per entrambe le
tipologie di imposta. Con riferimento al quesito n. 5, gli Istanti, ritenendo che l'importo
versato annualmente dalle compagnie a titolo di 'Bollo annuale' nonché l'ammontare
corrispondente all'imposta di bollo memorizzata fino al 2024 (Stock) versato nelle
annualità 2025202620272028, saranno entrambi corrisposti così come avviene per la
liquidazione dell'imposta virtuale sui riscatti (Bollo trattenuto) mediante compilazione
della sezione ''Debito'' dei modelli F24 di versamento, affermano che gli stessi potranno
essere oggetto di compensazione con eventuali crediti ulteriori da 'Imposta sulle Riserve
Matematiche'. Tale eventualità risulterebbe peraltro coerente con la possibilità concessa
oggi di poter compensare il debito per 'Bollo trattenuto'. In relazione al quesito n. 6, gli
Istanti non forniscono alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. ''legge di bilancio 2025''),
con i commi 87 e 88, ha introdotto nuove misure in materia di applicazione dell'imposta
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di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita. In particolare, la novella ha modificato
i termini di versamento dell'imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione in
relazione alle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi
a contenuto finanziario di cui all'articolo 13, comma 2ter, della Tariffa, Parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disponendo
che il corrispondente ammontare sia versato annualmente (comma 87) e prevedendo,
per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta
imposta di bollo annuale già maturata (comma 88). L'articolo 1, comma 87, della legge
di bilancio 2025 è intervenuto sull'applicazione e sui termini di versamento dell'imposta
di bollo dovuta con riferimento alle comunicazioni relative ai contratti sulla vita, ossia
alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III
e V di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, emanato con
decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209. Il citato comma 87 stabilisce che «Per
le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo
di cui all'articolo 13, comma 2ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente
ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione
con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
giugno 2012. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato
annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione
erogata alla scadenza o al riscatto della polizza». Al fine di inquadrare sinteticamente
la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti
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assicurativi di cui ai rami vita III e V, si fa presente che, in forza dell'articolo 3, comma
7, del decreto ministeriale 24 maggio 2012, l'imposta di bollo per ciascun anno era
«dovuta all'atto del rimborso o riscatto». La novella, tuttavia, ha previsto che per le
comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami
vita III e V, il versamento dell'imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese
di assicurazioni annualmente. La novità normativa riguarda sia i contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data. L'articolo 1, comma 88,
della legge di bilancio 2025 specifica, invece, le modalità di versamento dell'imposta di
bollo di cui all'articolo 13, comma 2ter, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972,
relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla
vita in corso al 1° gennaio 2025. In particolare, l'ammontare corrispondente all'importo
complessivo dell'imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre
2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze: il 50 per cento entro il 30
giugno 2025; il 20 per cento entro il 30 giugno 2026; il 20 per cento entro il
30 giugno 2027; il 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Anche in questo caso,
come per l'imposta dovuta annualmente, l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo
versato annualmente dall'impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra
illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto
della polizza. In merito alle nuove modalità di applicazione dell'imposta in commento,
sono stati resi chiarimenti e relative istruzioni operative agli Uffici, al fine di garantirne
l'uniformità di azione, con la circolare del 4 giugno 2025, n. 7/E. Tanto premesso,
con riferimento ai primi 3 quesiti proposti dagli Istanti, accomunati da un'omogeneità
delle problematiche rappresentate, riguardanti in particolare il rapporto tra il versamento
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dell'imposta dovuta annualmente (per l'anno o frazione di esso al momento del rimborso/
riscatto) e il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata
fino al 31 dicembre 2024, in via preliminare, si rileva che, come previsto nella predetta
circolare (cfr. nota 6, alla pag. 5), i termini e le modalità ordinarie si intendono applicabili
con riferimento all'imposta di bollo dovuta annualmente, ovvero quella dovuta sia in
relazione al valore di riscatto delle polizze al 31 dicembre di ciascun anno che al valore
effettivo di riscatto o rimborso relativo alla frazione dell'anno in cui le polizze scadono
o vengono riscattate.. Con la predetta circolare n. 7 del 2025, è stato precisato che per
quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente
o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con
riferimento all'imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono
ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate. Con riferimento all'imposta dovuta
annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal
precedente comma 87, ovvero quelle richiamate dall'articolo 4 del D.M. 24 maggio
2012, che rinvia agli articoli 15 e 15bis del d.P.R. n. 642 del 1972, che disciplina
l'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento mediante il
modello F24. Circa il quesito n. 4, con la stessa circolare n. 7 del 2025 è stato precisato
che ai fini della determinazione dell'acconto di cui al citato articolo 15bis, previsto nella
misura del «100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo
15» il cui versamento avviene il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l'imposta di
bollo dovuta annualmente, corrisposta secondo le modalità ordinarie sopra individuate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell'acconto individuate con la circolare n. 16 del 14
aprile 2015. Ai fini della risoluzione del quesito n. 5, torna utile il principio delineato nel
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paragrafo 1 della citata circolare n. 7 del 2025 con riferimento ai termini e alle modalità
ordinarie di assolvimento del tributo in esame. In tale sede è stato precisato che «si
deve ritenere ammissibile, quindi, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta,
l'utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri
tributi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Per tali
ragioni, l'imposta corrisposta mediante compilazione della sezione ''Debito'' dei modelli
F24 di versamento, può essere oggetto di compensazione, secondo le ordinarie regole,
con eventuali crediti ulteriori da 'Imposta sulle Riserve Matematiche'. Tale possibilità
è ammissibile anche con riferimento al versamento delle rate dello 'Stock', assolte
mediante F24, con l'utilizzo di appositi codici tributo istituiti con la risoluzione 39/E
del 6 giugno 2025. Circa il quesito n. 6, che interessa la relazione tra i nuovi obblighi
di versamento dello 'Stock' e del 'Bollo annuale' con l'imposta di bollo speciale di cui
all'articolo 19, commi da 6 a 12, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si rappresenta che l'articolo
19, commi da 6 a 12 del citato decreto ha stabilito che le attività finanziarie oggetto di
emersione (c.d. 'scudo fiscale') sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4
per mille. L'articolo 19, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011 prevede che l'imposta di bollo
speciale annuale sia determinata «al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi
dei commi 2bis e 2ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», risultante dai rendiconti. Il versamento di tale
imposta di bollo speciale avviene entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al
valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Sul punto, con
la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012, sulla scorta di quanto previsto con il provvedimento
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5 giugno 2012, prot. n. 2012/72442, è stato chiarito che per le polizze di assicurazione
e per i prodotti finanziari per i quali l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma
2ter, della Tariffa, Parte prima, del citato d.P.R. n. 642 del 1972 per ciascun anno
è dovuta all'atto del rimborso o riscatto ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012, l'imposta di
bollo speciale pagata annualmente può essere scomputata dall'imposta di bollo dovuta
in sede di rimborso o riscatto. Con la circolare n. 7 del 2025, è stato precisato che,
in considerazione delle modifiche sopra illustrate, apportate dall'articolo 1, commi 87
e 88, della legge di bilancio 2025, non trovando applicazione i termini di pagamento
previsti dall'articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, i citati chiarimenti forniti
con la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012 sono da ritenersi parzialmente superati. Con
tale ultimo documento di prassi, è stato precisato, dunque, che, a decorrere dall'annualità
2025, l'imposta di bollo speciale annuale debba essere determinata al netto dell'imposta
di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta
annualmente dall'impresa di assicurazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge
di bilancio 2025. Le imprese di assicurazioni, dunque, comunicano all'intermediario
residente l'imposta di bollo dovuta anno per anno, al fine di consentirne lo scomputo.
Con riferimento all'imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31 dicembre 2024,
si ritiene, invece, che la stessa possa essere scomputata dall'imposta di bollo sulle
comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024. L'imposta di bollo
sulle comunicazioni eventualmente dovuta, a seguito del suddetto scomputo, è versata
secondo le rate e le scadenze previste dall'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio
2025. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
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assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta impregiudicato il potere di
controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR 642/1972, applicabile alle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire la distinzione tra "Bollo annuale" (versato ogni anno dal 2025), "Stock" (rate della polizza maturate fino al 2024) e "Bollo trattenuto" (quello dovuto al riscatto), nonché la compensazione orizzontale con crediti da imposta sulle riserve matematiche tramite F24 e la relazione con l'imposta di bollo speciale del 4 per mille di cui all'articolo 19 del DL 201/2011.
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