Indennità e compensi corrisposti da un'Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente – qualificazione del reddito e adempimenti del sostituto
Come deve essere trattato fiscalmente un compenso corrisposto da una Pubblica Amministrazione a un dipendente pubblico di un'altra Amministrazione, e chi ha l'obbligo di effettuare le ritenute?
Spiegato da FiscoAI
Quando un dipendente pubblico riceve compensi da un'Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza (ad esempio, per partecipazione a commissioni, incarichi speciali o verifiche), questi compensi costituiscono reddito di lavoro dipendente secondo l'articolo 49 del TUIR. La norma si applica a tutti i dipendenti pubblici che svolgono incarichi in relazione alla loro qualifica professionale presso altre amministrazioni, indipendentemente dal fatto che l'incarico sia svolto presso il loro datore di lavoro principale o presso terzi. In pratica, l'Amministrazione che eroga il compenso (nel caso specifico, la Regione che paga il membro della Commissione di verifica) assume la qualità di sostituto d'imposta e deve effettuare la ritenuta diretta in acconto dell'IRPEF al momento del pagamento, versando al dipendente solo l'importo netto. L'Amministrazione erogante deve inoltre emettere la Certificazione Unica (CU) e versare le ritenute all'Erario, indipendentemente dal fatto che il percipiente non sia suo dipendente.
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Riferimento normativo
Indennità e compensi corrisposti da un'Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente – qualificazione del reddito e adempimenti del sostituto - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 232/2024
OGGETTO: Indennità e compensi corrisposti da un'Amministrazione Pubblica
diversa da quella di appartenenza del dipendente – qualificazione del
reddito e adempimenti del sostituto
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Regione istante (di seguito ''Regione'' o ''Istante'') rappresenta di essere
beneficiaria di un finanziamento concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy (di seguito ''Ministero''), in virtù di un bando emanato con Decreto Direttoriale del
4 agosto 2023 (di seguito ''Decreto''), rientrante nell'ambito delle iniziative a vantaggio
dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'Istante precisa che, ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto, la Regione
nomina una Commissione di verifica composta da un rappresentante del Ministero
e da un rappresentante regionale, al fine di verificare lo stato di avanzamento della
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realizzazione della proposta di ciascuna Regione, dei risultati raggiunti e delle spese
sostenute.
Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del
finanziamento riconosciuto alla regione e sono determinati ed indicati nella proposta
stessa.
L'ammontare complessivo del compenso per la Commissione di verifica è
forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione. L'importo del compenso per
ciascun componente è pari ad euro 2.500,00.
Ciò posto, l'Istante chiede se la liquidazione degli oneri del componente
ministeriale della Commissione di verifica debba essere effettuata direttamente al
componente stesso o per il tramite della sua amministrazione di appartenenza.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante «ritiene che la liquidazione di compensi a soggetti appartenenti ad
altre amministrazioni possa essere disposta solo all'amministrazione di appartenenza,
in quanto reddito da lavoro dipendente».
Al riguardo, l'Istante rileva che nella risposta ad interpello pubblicata il 22 luglio
2019, n. 289, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che «L'articolo 50 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ricomprende tra i redditi assimilati al lavoro dipendente
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo, percepiti nel periodo d'imposta, (...)
in relazione (...) alla partecipazione a collegi e commissioni (...) sempreché gli uffici o
le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente (...) (lettera cbis)».
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L'istante fa presente che la propria interpretazione è in contrasto con quella
fornita dal Ministero, che «partendo dal presupposto che l'inquadramento giuridico
del componente ministeriale è quello di funzionario, e non di dirigente per il quale
vige il principio di onnicomprensività stipendiale, ritiene che, non essendo possibile
assimilare le due fattispecie, e trattandosi di redditi assimilati a redditi da lavoro
dipendente, la Regione che ha nominato il commissario e ha assunto l'obbligo giuridico
al riconoscimento degli oneri riconosciuti nei riguardi del medesimo deve trattare
tali redditi in qualità di sostituto di imposta, con l'obbligo di versare direttamente al
componente ministeriale, sull'IBAN da quest'ultimo indicato, i relativi compensi al netto
dell'IRPEF e dell'IRAP, e ad emettere la relativa CU».
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Istante ritiene di dover adempiere alle proprie
obbligazioni mediante corresponsione al Ministero degli oneri dovuti alla commissione
di verifica.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ricomprende fra i redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente «le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi
dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di
lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato».
In merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, la circolare 23
dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.3) ha precisato che si tratta di somme e valori
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che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro,
quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e
valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il
dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in
relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di
lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici,
organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici,
ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per
prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti
di appartenenza.
In queste ipotesi, l'assimilazione al lavoro dipendente di un'attività che può anche
essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente
in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato
intrattenuto in via principale. La relazione tra l'espletamento dell'incarico e la qualifica
di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro
atto amministrativo, statuto o capitolato, che l'incarico debba essere affidato ad un
componente della categoria alla quale il contribuente appartiene.
In altri termini, la relazione suddetta si deve desumere dal fatto che la norma
extratributaria regolatrice dell'incarico ha collegato una presunzione di possesso della
competenza specifica alla circostanza dell'appartenenza del soggetto ad una certa
categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione di impiego.
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In merito al caso di specie, il comma 1 dell'articolo 13 del Decreto prevede
che «(...) viene nominata dalla Regione una Commissione di verifica, composta da un
rappresentante del Ministero e da un rappresentante regionale».
Pertanto, vista la normativa e la prassi richiamata, si ritiene che i compensi
percepiti dal membro della Commissione di verifica, nominato in qualità di
rappresentante del Ministero, erogati da una pubblica amministrazione differente da
quella di appartenenza, costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo
49 del Tuir.
In particolare, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, concorrono alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere,
a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Come chiarito nell'interpello pubblicato il
22 luglio 2019, n. 289, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi in
qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti
direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro
dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).
L'articolo 29, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente
alle ritenute da applicare sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dispone
che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare all'atto del pagamento
una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti.
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Sul punto, come chiarito con la Risoluzione 13 novembre 2002, n. 354/E
«l'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti
corrispondono redditi di lavoro dipendente cui si rende applicabile la disciplina
contenuta nell'articolo 48 [ndr. ora 51] del TUIR e, a tal fine, non assume rilevanza la
circostanza che il percipiente non sia dipendente dell'Amministrazione erogante».
In merito alla fattispecie in esame, l'articolo 8, comma 1, lettera e), del Decreto,
ricomprende fra le spese ammissibili a finanziamento gli «oneri relativi al compenso per
i membri della Commissione di verifica di cui all'articolo 13».
Difatti, come specificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto, per
finanziamento deve intendersi «la somma totale riconosciuta dal Ministero delle Imprese
e del Made in Italy (...) destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità illustrate nel
decreto e riferita sia alle risorse per la realizzazione delle attività che agli oneri per la
commissione di verifica».
Pertanto, dalla normativa in commento si evince che gli oneri per la commissione
sono parte integrante del finanziamento erogato alla Regione, che dispone delle somme
appositamente stanziate per il compenso dei membri della Commissione di verifica.
Tanto premesso, alla luce della normativa richiamata, si ritiene che i compensi
al membro rappresentante del Ministero debbano essere erogati dalla Regione, che in
qualità di sostituto d'imposta effettuerà, all'atto del pagamento, una ritenuta diretta in
acconto dell'imposta dovuta dal pubblico dipendente sulle somme erogate.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 6458344/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 50 del TUIR disciplina i redditi assimilati a lavoro dipendente, mentre l'articolo 51 stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Il DPR 600/1973 articolo 29 impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di ritenuta sui compensi erogati. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare correttamente la qualificazione del reddito, l'obbligo di sostituto d'imposta e la corretta gestione della CU per evitare violazioni tributarie.
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