Il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalle sezioni di Tiro a Segno Nazionale è soggetto all'imposta di bollo e in quale misura?
Spiegato da FiscoAI
Secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 233/2024, il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalle sezioni di Tiro a Segno Nazionale è soggetto all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Questo perché le sezioni del Tiro a Segno Nazionale sono enti di diritto pubblico e il certificato rientra nella categoria degli atti e provvedimenti degli organi della Pubblica Amministrazione, come disciplinato dall'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972. Il certificato viene rilasciato a seguito del superamento di un corso di addestramento e rappresenta un documento ufficiale che attesta l'idoneità al maneggio delle armi per gli usi di legge, in particolare per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi. L'obbligo di bollo sussiste indipendentemente dal fatto che il certificato sia rilasciato in originale, in copia o in estratto, poiché tutti questi documenti sono equiparati dalla normativa tributaria. È importante sottolineare che, secondo l'articolo 19 del DPR n. 642/1972, gli uffici pubblici non possono rifiutare documenti non in regola con il bollo, ma devono inviarli all'Ufficio del registro per la regolarizzazione entro trenta giorni.
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Riferimento normativo
Imposta di bollo sul certificato di idoneità al maneggio armi - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 233/2024
OGGETTO: imposta di bollo sul certificato di idoneità al maneggio armi
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante segnala comportamenti diversi da parte delle varie sezioni di Tiro a
Segno Nazionale, in merito all'agevolazione fiscale relativa all'esenzione dell'imposta
di bollo da applicare sul certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalle
medesime sezioni di Tiro a Segno Nazionale.
In particolare, l'Istante specifica che a corredo delle domande di rilascio o rinnovo
della licenza di porto d'armi viene depositato il certificato di idoneità al maneggio delle
armi rilasciato dalle sezioni di tiro a segno nazionali, spesso privo di marca da bollo.
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Al riguardo, l'istante richiamando anche la risoluzione n. 196/E del 20 ottobre
2003 chiede di conoscere il corretto trattamento tributario relativo all'imposta di bollo
dei certificati di idoneità al maneggio delle armi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riguardo all'istanza di interpello sottoposta all'attenzione della scrivente
l'istante è dell'avviso che «riterrà validamente acquisiti ai fini del rilascio/rinnovo di
autorizzazioni in materia di armi, sia i certificati con applicata la marca da bollo da
euro 16,00 che quelli privi della stessa».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica. 26
ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che ne «Sono soggetti [...] gli atti,
documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
In via generale, atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, sono generalmente soggetti all'imposta di bollo in base
agli articoli elencati nella tariffa richiamata.
In particolare, l'articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R n. 642 del 1972 dispone
l'applicazione dell'imposta di bollo per gli «Atti, e provvedimenti degli organi della
Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle province, dei Comuni, loro consorzi e
associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli
enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in
copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta».
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Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nella Sezione
III, all'articolo 59 definisce l'Unione italiana tiro a segno come «ente di diritto pubblico,
avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con
arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi
di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno». (comma 1).
L'Unione italiana tiro a segno «è sottoposta alla vigilanza del Ministero della
difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione
per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all' articolo 61. Essa è
altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico
nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni». (comma 2).
Con riferimento al certificato di idoneità al maneggio delle armi, si osserva che
lo stesso è previsto dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante «Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi» e, come specificato al comma 6, viene rilasciato dalla competente Sezione
della Federazione del tiro a segno nazionale.
Relativamente alle Sezioni del tiro a segno nazionale dispone l'articolo 61 del
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, stabilendo che esse «svolgono i compiti istituzionali stabiliti
dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo
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statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche
o amatoriali in regime di affiliazione.
In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi
a una sezione tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica
degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno,
anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi».(comma 1).
Il «Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno» è contenuto
nel decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209, il quale
all'articolo 3, dispone che le sezioni di tiro a segno nazionali «svolgono i compiti
istituzionali stabiliti dal regio decretolegge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n.
110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche
sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime
di affiliazione».
In merito al quesito in esame, occorre fare riferimento alla risoluzione 196/E
del 20 ottobre 2003 in cui è stato chiarito che «L'Unione Italiana tiro a segno (...)
rilascia certificazione di idoneità al maneggio delle armi a seguito del superamento di
un corso tenuto in una delle sue sezioni dislocate sul territorio nazionale» ed inoltre che
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«L'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce che i presidenti delle sezioni
di tiro a segno '... sono obbligati a tenere costantemente aggiornati ...' alcuni elenchi e
registri, tra i quali è compreso un registro sulle frequenze in cui annotare giornalmente
le generalità di coloro che si esercitano al tiro» per concludere che «non vi è dubbio che
in relazione a tale adempimento debba applicarsi il disposto del citato articolo 4».
La sezione che rilascia il certificato di idoneità al maneggio delle armi, nella
qualità di ente pubblico, è quindi obbligata a tenere determinati registri e che, «sulla base
delle risultanze dei medesimi rilascia appostiti documenti a richiesta degli interessati».
Tanto premesso, considerato che il certificato di idoneità al maneggio delle armi
è rilasciato dalle sezioni del tiro a segno nella loro qualità di enti di diritto pubblico, si
ritiene che tale certificato sia soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del
citato articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n 642 del 1972 nella misura di 16 euro
per ogni foglio.
Per completezza, si rappresenta che l'articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972
prevede che «... i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti
pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e
segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la
produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti,
i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto».
Inoltre, gli atti non in regola «devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha
ricevuti [...] per la loro regolarizzazione [...], al competente Ufficio del registro entro
trenta giorni dalla data di ricevimento [...]».
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Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 6521401/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'imposta di bollo sui certificati di idoneità al maneggio delle armi si applica secondo il DPR 642/1972 e l'articolo 4 della relativa Tariffa, che disciplina gli atti e i provvedimenti degli enti di diritto pubblico. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa obbligazione tributaria quando assistono clienti nel rilascio o rinnovo di licenze di porto d'armi, verificando la corretta applicazione della marca da bollo da 16 euro e la regolarizzazione dei documenti presso l'Ufficio del registro in caso di omissione.
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