Articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al funzionario/agente europeo
Articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al funzionario/agente europeo - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 7
Roma, 19 settembre 2018
OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000,
n. 212 - Articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF,
dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al funzionario/agente
europeo
QUESITO
L’istante chiede chiarimenti in merito all’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, al pagamento dell’IVAFE e al monitoraggio dei conti
esteri per l’anno 2017 per il funzionario/agente europeo e per i propri familiari.
In particolare, il contribuente riferisce che nel mese di maggio 2017, a
seguito dell’entrata in servizio come funzionario/agente della Commissione
Europea, ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in Italia con
provenienza AIRE (Belgio).
L’istante rappresenta che il trattamento economico corrisposto dalla
Commissione Europea è esente da tassazione nazionale, ed allega in merito
apposito attestato rilasciato dalla stessa Commissione.
L’istante dichiara inoltre di aver mantenuto il proprio domicilio fiscale in
Belgio, ai sensi dell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
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funzionamento dell’Unione europea (Protocollo n.7), come risulta da attestato
della Commissione Europea che allega in copia.
L’istante precisa che, nell’anno 2017, ha solamente percepito reddito da
lavoro dipendente prestato in Belgio ed ha posseduto conti correnti in tale Paese;
egli dichiara inoltre di aver già presentato la dichiarazione dei redditi in Belgio
per il medesimo anno d’imposta.
L’istante chiede quindi se il suddetto protocollo sui privilegi e immunità
UE prevale sull’accordo Italia-Belgio per evitare la doppia imposizione e,
pertanto, se viene meno l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei
redditi belgi (con il conseguente credito d’imposta per tasse già pagate in Belgio
a titolo definitivo), così come l’obbligo di pagare l’IVAFE e di compilare il
quadro RW (conti esteri).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che ai sensi del suddetto Protocollo sui privilegi e
le immunità UE non sussista l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei
redditi belgi, il pagamento IVAFE ed il monitoraggio dei conti esteri
relativamente all’anno d’imposta 2017.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986,
n. 917 (di seguito TUIR), sono soggetti passivi IRPEF i residenti e i non residenti
nel territorio dello Stato.
Ai sensi del successivo comma 2 si considerano residenti le persone
fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte
nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il
domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
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La presenza anche di una sola di tali condizioni alternative è, pertanto,
sufficiente per qualificare un soggetto quale residente in Italia.
Ciò detto con riguardo alla normativa interna, si rappresenta che tra Italia
e Belgio è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, ratificata
dalla legge 3 aprile 1989, n. 148.
Nel caso in esame l’istante, già iscritto all’AIRE dal 2008, risulta
residente in Italia dal 26/05/2017, ovvero per la maggior parte del periodo
d’imposta 2017.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall’istante si rileva che la
Direzione Generale risorse umane e sicurezza della Commissione Europea ha
attestato che il medesimo, avente cittadinanza italiana/belga, nell’anno 2017 è
stato retribuito dall’istituzione per il periodo dal 01/05/2017 al 31/12/2017.
In tale documento è precisato che: “in applicazione del disposto
dell’articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (protocollo n. 7), gli stipendi, i salari e gli emolumenti
versati dall’Unione ai propri funzionari e agli altri agenti sono assoggettabili a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, a norma del regolamento n. 260/68 del
Consiglio del 29 febbraio 1968. Ai sensi dello stesso articolo del protocollo, gli
stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione sono esenti da imposte
nazionali”.
Inoltre, un altro attestato rilasciato dalla medesima Direzione della
Commissione Europea, trasmesso dall’istante, certifica che lo stesso è in servizio
presso l’istituzione dal 01/05/2017 e, a motivo dell’esercizio delle sue funzioni in
qualità di funzionario/agente, ha stabilito la propria residenza in Italia.
Nello stesso attestato si dichiara che il domicilio fiscale dell’interessato è
considerato mantenuto in Belgio in applicazione del disposto dell’articolo 13 del
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al Trattato
sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Protocollo n. 7).
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Detto articolo recita: “Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito
e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra
i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e
altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle
loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio
di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al
momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese
di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in
quest’ultimo paese qualora esso sia paese dell’Unione. Tale disposizione si
applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività
professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel
presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di
cui al comma precedente che si trovino nel territorio dello stato di residenza
sono esenti dall’imposta di successione in tale stato.
Tanto premesso, si evidenzia che sulla base del quadro normativo
delineato ed, in particolare, delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del citato
Protocollo n. 7, l’istante deve considerarsi ex lege fiscalmente residente in Belgio
ai fini “dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di
successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione
al fine di evitare le doppie imposizioni”.
Pertanto, per effetto di tale disposizione, l’istante dovrà considerarsi
come soggetto fiscalmente non residente in Italia ai fini delle imposte sul reddito;
conseguentemente, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR l’istante, in qualità di
soggetto non residente, dovrà dichiarare in Italia solo i redditi prodotti in tale
Stato, che, secondo quanto si evince dall’istanza, non sussistono.
In merito al quesito in materia di IVAFE si evidenzia, preliminarmente,
che tale imposta, prevista dai commi da 18 a 22 dell’articolo 19 decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha natura patrimoniale e si applica sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti in Italia.
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Anche in relazione a tale ambito impositivo, così come per l’imposta sui
redditi, sulla base della disposizione contenuta nell’articolo 13 del citato
Protocollo n. 7, sopra illustrata, si ritiene che l’istante non debba considerarsi
fiscalmente residente in Italia e che, pertanto, non debba porre in essere i relativi
adempimenti.
Infine, con riguardo agli adempimenti dichiarativi in materia di
monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW del Modello Unico Persone
Fisiche) si evidenzia quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone
fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, “detengono investimenti
all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei
redditi”.
Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l’istante, nel periodo
d’imposta 2017, non possa detenere all’estero investimenti o attività finanziarie
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Infatti, considerato che l’istante, ai sensi del più volte citato articolo 13
del Protocollo n. 7, ai fini dall’applicazione delle imposte sui redditi e della
Convenzione conclusa tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni, deve
considerarsi fiscalmente residente in Belgio, i redditi prodotti dalle attività
finanziarie detenute in tale Paese non sono imponibili in Italia.
Pertanto, in mancanza del requisito soggettivo normativamente previsto,
si ritiene che nell’anno di riferimento l’istante non debba porre in essere gli
adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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