Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 70/2014
Cessione credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue - Articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70
Riferimento normativo
Cessione credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue - Articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 278/2022
OGGETTO: Cessione credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue -
articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La società di diritto svizzero "[ALFA]" (di seguito istante) - non residente e priva
di stabile organizzazione in Italia - fa presente quanto di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante, operante nel [...], ha effettuato ed intende effettuare acquisti di beni e
servizi, inerenti la propria attività d'impresa, per i quali l'IVA assolta in Italia è
detraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA).
L'istante riferisce che, per il recupero dell'IVA assolta in Italia sulle importazioni
di beni e sugli acquisti di beni e servizi, presenterà «nei termini di legge, all'Agenzia
delle Entrate (Centro Operativo di Pescara), l'istanza di rimborso dell'IVA assolta in
Italia ai sensi dell'art. 38-ter DPR 633/1972. Tale norma dispone che il rimborso sia
effettuato a cura del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla
ricezione della richiesta di rimborso (ovvero, in caso di richiesta di informazioni
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aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima)».
Tuttavia, «per ottimizzare la gestione della propria liquidità», l'istante
«desidera abbattere i tempi di "attesa" tra la richiesta e la monetizzazione del credito
relativo all'IVA assolta in Italia», e, conseguentemente, intende cedere il credito IVA
chiesto a rimborso ad un soggetto terzo.
Tutto ciò premesso, l'istante chiede:
- se le norme che disciplinano la cessione del credito IVA da parte di soggetti
residenti possano trovare applicazione anche nei confronti di soggetti non residenti
stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- se, di conseguenza, trovano applicazione le procedure già individuate per la
cessione dei crediti IVA da parte di soggetti residenti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante è dell'avviso che, «la normativa non ponga divieti alla
cessione del credito IVA chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter DPR 633/1972 e
che la stessa, pertanto, sia ammissibile e opponibile all'Amministrazione finanziaria.
(...)». Pertanto, «nell'affermare la cedibilità del credito IVA chiesto a rimborso (...)
propone l'adozione della seguente procedura (...)
1. [n.d.r. l'istante] (...) trasmette l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38-ter
DPR 633/1972 e i relativi allegati all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di
Pescara);
2. [n.d.r. l'istante], ai sensi degli artt. 69 e 70 RD 2440/1923, stipula con il
cessionario l'atto di cessione del credito, nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata da notaio, contenente l'esatta individuazione delle parti
contraenti, l'oggetto del contratto, della natura e dell'importo del credito ceduto e
prevedendo l'obbligo di notifica della cessione all'Amministrazione finanziaria
(debitore ceduto).
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Una clausola apposita richiamerà l'art. 5, c. 4-ter, DL 70/1988, precisando che
l'ufficio potrà ripetere le somme rimborsate anche al cessionario e regolamentando,
conseguentemente, i diritti del cessionario nei confronti del cedente.
Una copia dei documenti probatori del credito e una copia dell'istanza di
rimborso trasmessa all'Agenzia delle Entrate saranno allegati all'atto, al fine di
adempiere all'obbligo prescritto dall'art. 1262 del Codice Civile.
3. Il Notaio provvede alla registrazione dell'atto entro 30 giorni dalla stipula
(...).
4. (...) (contribuente cedente) notifica formalmente all'Agenzia delle Entrate
(Centro Operativo di Pescara) l'avvenuta cessione del credito, a mezzo ufficiale
giudiziario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 RD 2440/1923 e 1264 del Codice
Civile.
5. Dopo aver completato l'istruttoria ed aver effettuato i necessari controlli,
l'Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire il rimborso direttamente a favore del
cessionario del credito, che rimarrà comunque solidalmente responsabile con il
cedente della restituzione del credito nel caso in cui l'ufficio accerti, in un secondo
momento, l'indebita esecuzione del rimborso stesso e ne richieda la restituzione ai
sensi dell'art. 38-ter, c.4, DPR 633/1972».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si premette che esula dalle competenze della scrivente, in risposta all'istanza in
oggetto, ogni valutazione in merito all'effettiva esistenza del credito IVA cui l'istante
fa riferimento e alla spettanza dello stesso, restando impregiudicato qualsiasi potere di
controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
I rimborsi IVA transfrontalieri sono diversamente disciplinati a seconda che il
richiedente sia un soggetto passivo comunitario o un soggetto passivo extra Ue.
In particolare, per i primi la disciplina di riferimento è rinvenibile nell'articolo
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38-bis2 del decreto IVA, che prevede l'utilizzo di un "portale europeo" e, soprattutto,
consente all'operatore comunitario di chiedere il rimborso tramite la propria
Amministrazione fiscale; per i secondi la disciplina è contenuta nel successivo articolo
38-ter del medesimo decreto, secondo cui «La disposizione del primo comma
dell'articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti
un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla
Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni
mobili e servizi inerenti alla loro attività».
In altre parole, i soggetti non residenti nell'Unione possono richiedere il rimborso
dell'IVA assolta in Italia sugli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti
alla loro attività, purché detraibile, presentando una richiesta all'Amministrazione
competente, senza necessità di identificarsi in Italia, né di dover assolvere gli obblighi
fiscali come i soggetti residenti. Tale procedura, tuttavia, oltre a richiedere l'esistenza
delle condizioni soggettive ed oggettive indicate per gli operatori comunitari
nell'articolo 38-bis2, opera a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza
dell'operatore economico; è, dunque, necessario che lo Stato estero cui appartiene il
richiedente assicuri lo stesso trattamento agli operatori economici italiani, i quali
possono ottenere il rimborso dell'IVA assolta in detto Stato, per l'acquisto di beni e/o
servizi. Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la
Norvegia, Israele e la Svizzera.
Quanto alla possibilità per un soggetto passivo di cedere il proprio credito IVA,
la stessa, sempre negata in passato, è stata implicitamente riconosciuta dal legislatore
attraverso la previsione recata dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, secondo cui «in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione
annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere
anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia
prevista nel secondo comma dal suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia
definitivo». (Testo ante modifica del 2019)
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Stante la previsione appena citata, ai fini fiscali, poteva essere oggetto di
cessione solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA, sempre che sia
stato chiesto a rimborso. La cessione deve essere effettuata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata in cui devono chiaramente individuarsi le parti contraenti e
l'oggetto del contratto; inoltre, ai sensi dell'articolo 69 del Regio Decreto 18 novembre
1923, n. 2440, l'avvenuta cessione del credito deve essere notificata all'ente pagatore
(Agenzia delle entrate competente per territorio nonché all'agente della riscossione).
Prima delle modifiche recate dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - con il
quale è stato introdotto nel citato comma 4-ter anche il richiamo al credito IVA «del
quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale», con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2020 - era stata sempre negata la possibilità di cedere un
credito IVA chiesto a rimborso diverso da quello risultante dalla dichiarazione
annuale.
Come chiarito con circolare del 13 febbraio 2006, n. 6/E, risposta 12.4, stante la
lettera della norma, «Per "credito risultante dalla dichiarazione annuale", infatti, si
deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale Iva e, pertanto, solo tali
crediti - e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso - sono suscettibili di
cessione».
Atteso che, nonostante le recenti modifiche recate alla norma in commento, il
legislatore non ha inserito alcun richiamo ai rimborsi IVA eseguiti nei confronti dei
soggetti non residenti nell'Unione europea, e che lo stesso articolo 38-ter del decreto
IVA e il Decreto 20 maggio 1982, n. 2672 (recante le norme di attuazione delle
disposizioni di cui al citato articolo 38-ter) non recano alcuna indicazione in merito
alla possibilità di cedere a terzi il credito IVA chiesto a rimborso, la soluzione
prospettata dall'istante non può essere condivisa. Attualmente solo il credito IVA
risultante dalla dichiarazione IVA annuale o infrannuale (Modello IVA TR) può essere
oggetto di cessione.
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D'altronde, in assenza di una espressa previsione normativa, non sarebbe
possibile estendere a crediti diversi da quelli innanzi citati la salvaguardia contenuta
nel citato articolo 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 70 del 1988, che ammette la
ripetizione anche nei confronti del cessionario delle somme rimborsate - peraltro senza
alcuna garanzia - laddove le stesse dovessero essere in un momento successivo
recuperate perché non spettanti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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