Regolarizzazione di opere edilizie realizzate in difformità dal titoloabilitativo - Regime IVA della cessione dell'immobile strumentale oggetto di regolarizzazione - Art. 10, comma 1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633/1972
Quando la cessione di un fabbricato strumentale regolarizzato per difformità edilizia rimane esente da IVA e quando diventa invece imponibile?
Spiegato da FiscoAI
La regola generale prevede che le cessioni di fabbricati strumentali siano esenti da IVA, salvo specifiche eccezioni. Una di queste eccezioni riguarda i fabbricati "nuovi" ceduti entro cinque anni dall'ultimazione di interventi di costruzione o ristrutturazione edilizia significativa: in questo caso l'IVA diventa obbligatoria. Tuttavia, quando si tratta di una semplice sanatoria di opere abusive realizzate in passato (come nel caso di difformità edilizie risalenti al 1979), la situazione cambia radicalmente. Se la procedura di sanatoria non comporta l'effettiva esecuzione di nuovi interventi edilizi, ma rappresenta solo un riconoscimento formale di opere già realizzate, allora non sussistono i presupposti per applicare l'IVA obbligatoria. In pratica, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che conta solo se sono stati materialmente eseguiti lavori significativi nel quinquennio precedente la cessione, non la mera regolarizzazione amministrativa di difformità storiche.
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Riferimento normativo
Regolarizzazione di opere edilizie realizzate in difformità dal titoloabilitativo - Regime IVA della cessione dell'immobile strumentale oggetto di regolarizzazione - Art. 10, comma 1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633/1972 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Grandi contribuenti
Risposta n. 611
OGGETTO: Regolarizzazione di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo
abilitativo - Regime IVA della cessione dell'immobile strumentale oggetto
di regolarizzazione - Art. 10, comma 1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633/1972
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (in seguito anche "società istante") ha avviato un processo di
dismissione di un portafoglio immobiliare con l'inizio, nel luglio del 2016, di una
procedura competitiva avente ad oggetto la cessione di un portafoglio immobiliare
costituito da un insieme di immobili dislocati in diverse regioni italiane (in seguito il
"Portafoglio").
Uno degli immobili oggetto del Portafoglio destinati ad essere trasferiti entro il
30 novembre 2020 è rappresentato, per quanto qui di interesse, da un complesso
immobiliare situato nel Comune di ---- (in seguito "Complesso Immobiliare"), più in
particolare costituito, sotto il profilo urbanistico-catastale, da due distinti
fabbricati/edifici strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni:
(i) il c.d. "Edificio X (corpo principale);
(ii) il c.d. "Edificio Y"..
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Ciascuno dei detti Edifici è formato da più unità immobiliari urbane
autonomamente identificate al Catasto Fabbricati del Comune.
Per quanto concerne l'Edificio Y, su cui, in particolare, si concentrano i quesiti
oggetto della presente istanza, la società istante evidenzia che lo stesso risulta
composto:
- da 3 piani fuori terra più il piano copertura;
- da 2 piani interrati che occupano, in estensione, una superficie maggiore
rispetto alla proiezione del fabbricato.
Il piano copertura è costituito da una terrazza praticabile, ove sono ubicati i
torrini dei vani scala, i locali ascensori ed i locali impianti.
In base agli approfondimenti eseguiti dai tecnici dell'Area Immobiliare della
società istante, in vista della prospettata dismissione del Complesso Immobiliare, sono
state riscontrate - con riferimento alla situazione del terrazzo di copertura dell'Edificio
Y - talune difformità rispetto al Progetto Edilizio Originario.
Tale circostanza ha reso necessario per la società istante eseguire, nell'ottica
della futura alienazione dell'immobile, una procedura di sanatoria, avviata e conclusasi
nel corso del 2019 ad esito del positivo espletamento della pratica di accertamento di
conformità prevista dall'art. 22 della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15, in
materia di "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia" (di seguito, la "L.R. Lazio").
Per quanto riguarda le caratteristiche dell'intervento di regolarizzazione, la
società istante fa presente che, in base al parere favorevole della Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali - obbligatorio in base alle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale di --- e prodromico rispetto alla procedura di
accertamento di conformità di cui all'art. 22 della L.R. Lazio - la regolarizzazione di
cui si discute ha ad oggetto "[...] modifiche apportate, in fase di costruzione (vale a
dire nel 1979), ai volumi tecnici dei corpi scala e ascensori sul terrazzo di copertura
con variazioni prospettiche".
Tale circostanza risulta, altresì, confermata dalla relazione tecnica asseverata
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indirizzata alla Sovrintendenza, secondo la quale la regolarizzazione riguarda opere
eseguite in maniera abusiva già in fase di costruzione dell'immobile che hanno
condotto a produrre delle difformità rispetto al Progetto Edilizio Originario ravvisabili
"nella dimensione terminale delle scale, in corrispondenza degli sbarchi dei 4 vani
scala/ascensori sul terrazzo, nel prospetto dei torrini e dei locali tecnici".
La società istante fa presente che nella medesima relazione tecnica si attesta,
altresì, che l'intervento di regolarizzazione non è in contrasto con gli strumenti
urbanistici approvati o adottati, né con il regolamento edilizio vigente e che
l'intervento non comporta modifiche alla sagoma dell'edificio né aumento di unità
immobiliari.
Avendo ottenuto il predetto parere favorevole della Sovrintendenza, la società
istante ha avviato presso il competente Comune di ---- la procedura di sanatoria
dell'intervento abusivo a suo tempo eseguito, seguendo a tal proposito l'iter stabilito
dall'art. 22 della L.R. Lazio.
In data 17 ottobre 2019, la società istante ha, dunque, presentato (ai sensi dell'art.
23 del d.P.R. n. 380/2001) la SCIA Alternativa al P.d.C..
La SCIA Alternativa al P.d.C. è stata accompagnata dalla presentazione al
Comune di --- della Relazione Tecnica di Asseverazione, in cui è stato evidenziato, tra
l'altro, che:
(i) le opere in progetto (vale a dire, l'intervento edilizio abusivo eseguito in fase
di costruzione dell'immobile, nel corso del 1979) sono subordinate a detta SCIA
Alternativa al P.d.C., in quanto "[...] rientrano nella seguente tipologia di intervento ai
sensi dell'articolo 23 del d.P.R. n. 380 del 2001: - interventi di ristrutturazione edilizia
che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti [...]
(Attività n. 8, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016, art. 10 comma 1, lettera c) del
d.P.R. n. 380/2001)";
(ii) la regolarizzazione in oggetto è soggetta alla corresponsione di una
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oblazione, così come previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, della L.R. Lazio
n. 15/2008.
In particolare, per quanto riguarda la citata oblazione, il Tecnico ha provveduto
alla quantificazione dell'apposita sanzione e degli oneri concessori mediante apposito
prospetto di "Calcolo Costo di Costruzione e sanzione", pagati dalla società istante
tramite C/C postale.
A conclusione del procedimento di sanatoria di cui si discute, la società istante
ha ricevuto dal Comune di --- - previa apposita richiesta - il "pronunciamento" di cui al
già citato art. 22, comma 4, della L.R. Lazio in cui il Comune si è pronunciato nel
senso che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. Lazio,"[...] risulta positivamente concluso
l'iter istruttorio del procedimento edilizio in argomento".
Tenuto conto dell'intenzione di procedere alla cessione del Portafoglio al terzo
investitore, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento IVA applicabile
all'operazione di alienazione, con specifico riferimento al trasferimento del Complesso
Immobiliare, la società istante pone i seguenti quesiti:
1) in considerazione della pratica di sanatoria del 2019 relativa ad interventi
eseguiti sulle parti comuni dell'Edificio Y, in relazione alla cessione di tale edificio si
chiede conferma circa l'applicabilità del regime di esenzione da IVA, ex art.10, comma
1, n. 8-ter), del Decreto IVA;
2) nell'ipotesi in cui si ritenesse che la suddetta sanatoria configuri una
fattispecie idonea a rendere applicabile il regime di imponibilità di cui all'art.
10,comma 1, n. 8- ter), del Decreto IVA, la società istante chiede conferma circa:
a) l'assoggettabilità ad IVA del solo corrispettivo pattuito riferibile al
trasferimento dell'Edificio Y interessato dalla predetto sanatoria e non già dell'intero
Complesso Immobiliare;
b) l'applicabilità, sul corrispettivo pattuito per il trasferimento dell'Edificio Y,
dell'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A,
parte III, allegata al Decreto IVA.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione ai quesiti prospettati, la società istante esprime il seguente avviso.
1) La procedura di sanatoria eseguita dalla società istante nel 2019 - mediante
presentazione della SCIA Alternativa al P.d.C. - non costituisce circostanza idonea a
ritenere che l'istante abbia eseguito, in veste di impresa ristrutturatrice, nel
quinquennio antecedente la prospettata cessione dell'immobile, un intervento di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001,
idonea a rendere obbligatoriamente imponibile ad IVA (ex art. 10, comma 1, n. 8-
ter)del Decreto IVA) il trasferimento dell'Edificio Y.
Al riguardo, la società ritiene che il riferimento inserito nella Relazione Tecnica
di Asseverazione all'esecuzione di "interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad
un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti" deve intendersi riferito alla
classificazione attribuita dal Tecnico all'intervento edilizio abusivamente operato nel
1979 in fase di costruzione dell'immobile sulla terrazza di copertura dell'Edificio Y (in
maniera difforme rispetto al Progetto Edilizio Originario).
Sotto il profilo fiscale, l'avvenuta menzione nella sopra richiamata Relazione
Tecnica Asseverata di un intervento di ristrutturazione edilizia riconducibile ad un
periodo (il 1979) in ogni caso antecedente rispetto al "periodo di osservazione"
quinquennale stabilito dall'art. 10, comma 1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, ad
avviso della società istante, escluderebbe, di per sé, la possibilità di ravvisare il
verificarsi del presupposto a cui tale disciplina ricollega il regime di imponibilità ad
IVA obbligatoria.
Inoltre, sotto un profilo più sostanziale, la società evidenzia che secondo
l'orientamento espresso nei documenti di prassi pur riferiti alla fattispecie dei
fabbricati in corso di costruzione - distinta rispetto a quella oggetto dell'istanza in
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esame (sanatoria di un intervento edilizio eseguito in epoca risalente) -
l'assoggettamento al regime di imponibilità è subordinato alla circostanza che
sull'immobile (oggetto di cessione) siano stati concretamente eseguiti interventi
significativi (cfr. risoluzione 8 maggio 2007, n. 91/E). Detto carattere "significativo"
dei lavori, secondo la società istante, non sarebbe ravvisabile, invece, in relazione
all'intervento eseguito sulla terrazza dell'Edificio Y.
Al riguardo, la società evidenzia che in considerazione del fatto che alcuna opera
è stata materialmente eseguita nell'ambito della procedure di sanatoria di cui si discute,
il relativo "costo di costruzione" indicato nel prospetto redatto dal Tecnico deve
intendersi una semplice stima eseguita a posteriori del costo dell'intervento edilizio
eseguito nel 1970 in maniera difforme rispetto al Progetto Edilizio Originario.
Conseguentemente, ad avviso della società istante, tornerebbe applicabile alla
cessione del complesso in argomento il regime di esenzione ai sensi dell'art. 10,comma
1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972.
2) Qualora nel caso in esame si ritengano riscontrati i presupposti ai quali
l'art.10, comma 1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972 subordina l'applicazione
obbligatoria del regime di imponibilità ad IVA, la società istante ritiene che:
a) sebbene il Complesso Immobiliare sia stato considerato dalla società istante in
maniera unitaria (ai fini contabili e della redazione bilancio), ai fini IVA, la cessione
del medesimo debba essere trattata distintamente, avuto riguardo alle vicende delle
diverse unità immobiliari urbane che compongono i due fabbricati di cui si discute
(vale a dire, l'Edificio X e l'Edificio Y). In particolare, in relazione all'Edificio X, il
corrispettivo distintamente indicato nello stipulando contratto di compravendita
immobiliare in relazione alle unità immobiliari urbane facenti parte di detto fabbricato
risulterà esente da IVA. Il corrispettivo distintamente indicato nel contratto di
compravendita riferibile alle unità immobiliari urbane facenti parte dell'Edificio Y
sarà, invece, assoggettato ad IVA;
b) la cessione dell'Edificio Y- da assoggettare al regime di imponibilità ad IVA
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obbligatorio - debba scontare l'aliquota agevolata del 10 per cento di cui al n.127-
quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In linea di principio, in base all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633
del 1972, le cessioni di fabbricati strumentali - come quello oggetto dell'istanza in
esame - sono soggette al regime "naturale" di esenzione IVA, ad eccezione delle
seguenti ipotesi:
1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3, primo
comma, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'Edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del
2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
2) cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l'opzione per l'imposizione.
Avendo riguardo alle corrispondenti disposizioni comunitarie, tale disposizione
ha recepito nel nostro ordinamento la previsione unionale di cui al combinato disposto
dell'art. 135, par. 1, lett. j) e dell'art. 12, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE, in
base alla quale è previsto che gli Stati membri esentino da IVA le cessioni di fabbricati
o di porzioni di fabbricati e del suolo attiguo, ad eccezione della cessione effettuata
anteriormente alla prima occupazione del fabbricato (i.e. cessione avente ad oggetto un
fabbricato nuovo).
In base all'art. 12, par. 2, della citata Direttiva, "Gli Stati membri possono
applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che
intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure
quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della
successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due
anni".
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Coerentemente con tale previsione, l'art. 10, comma 1, n. 8-ter) del Decreto IVA
ha definito i termini della fattispecie di esenzione comunitaria, individuando i
fabbricati "nuovi", imponibili ad IVA per obbligo di legge, sulla base di un criterio che
fa riferimento alla data di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione degli
stessi (vale a dire, quelli ceduti entro cinque anni da tale data).
In linea generale, la ratio sottesa alla limitazione del trattamento di esenzione,
nei termini anzidetti, è quella di attenuare gli effetti negativi, più o meno rilevanti, che
tale trattamento comporta per le imprese di costruzione e/o di ripristino, in termini di
limitazione alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese di costruzione/ripristino dei
fabbricati.
Avendo riguardo alla norma interna di esenzione (i.e. art. 10, comma 1, n. 8-ter)
del Decreto IVA), ai fini della nozione di "impresa costruttrice", fermo restando che
nessuna rilevanza assume l'oggetto sociale dell'impresa, si fa presente che la prassi
amministrativa elaborata con specifico riferimento al regime IVA di tassazione degli
immobili ha adottato un'interpretazione ampia, tale da comprendere non soltanto i
soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha
luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato (vale a dire, le imprese che
realizzano o ristrutturano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri),
ma anche quelle che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la
realizzazione dei lavori (cfr. circolare 28 giugno 2013, n. 22/E; circolare 4 agosto2008,
n. 27/E; circolare 11 luglio 1996, n. 182).
Ai fini della verifica del regime IVA applicabile alla cessione dei fabbricati
strumentali diviene, altresì, elemento rilevante la data di ultimazione dei lavori di
costruzione o di ripristino del fabbricato.
Avendo riguardo al caso in esame, in via preliminare, si fa presente che la
qualificazione dell'intervento dal punto di vista urbanistico ed edilizio è effettuata
dagli enti competenti (Comune) ed è evidenziata nei titoli abilitativi che autorizzano
l'intervento stesso atteso che presuppone un accertamento di tipo tecnico non
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esperibile in sede di interpello (cfr. circolare n. 9/E del 1 aprile 2016).
Il presente parere è, dunque, reso sulla base degli elementi rappresentati dalla
società istante, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza.
Ciò premesso, la fattispecie in oggetto presenta alcune peculiarità atteso che la
stessa riguarda la regolarizzazione ex post di un intervento edilizio realizzato presso
l'Edificio Y in difformità dal titolo abilitativo per esso prescritto.
In particolare, in base a quanto si desume dalla SCIA alternativa al permesso di
costruire e dalla Relazione tecnica asseverata indirizzata alla Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, gli interventi edilizi (oggetto di regolarizzazione) sono
stati eseguiti in fase di realizzazione del fabbricato e riguardano alcune difformità sul
terrazzo di copertura dell'Edificio Y rispetto al progetto architettonico originario n.
...... di cui al titolo abilitativo n. ...... del 1979.
Al fine di regolarizzare tale difformità, in vista della futura cessione del
Complesso Immobiliare di cui fa parte dell'Edificio Y, la società ha avviato e
positivamente concluso la procedura di sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art 36
del T.U. dell'edilizia.
Si tratta, in particolare, dell'istituto dell'accertamento di conformità finalizzato al
rilascio del permesso di costruire in sanatoria, degli interventi realizzati:
- in assenza o in difformità dal permesso di costruire e, quindi, sia in difformità
totale, parziale o con variazioni essenziali;
- in assenza di segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di
costruire (come nel caso in esame).
A prescindere dai requisiti e dalle condizioni normative poste, l'intervento da
regolarizzare deve necessariamente risultare subordinato al regime del permesso di
costruire, per cui l'attività edilizia ammessa a permesso di costruire in sanatoria deve
riguardare, come nella fattispecie in esame, gli interventi elencati all'art. 10 del Testo
Unico Edilizia.
Di conseguenza, possono accedere all'accertamento di conformità ai sensi
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dell'art. 36 del Testo Unico dell'Edilizia:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria
complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni (tra i quali - secondo la Relazione Tecnica Asseverata allegata alla
SCIA) - è stato classificato l'intervento edilizio da regolarizzare oggetto della presente
istanza).
È il caso di evidenziare che l'accertamento di conformità è diretto a sanare le
opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo
abilitativo (ovvero in difformità rispetto allo stesso) ma conformi nella sostanza alla
disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono.
Da questo punto di vista, dunque, ai fini del visto di conformità, occorre avere
riguardo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione delle
opere abusive che al momento della presentazione dell'istanza di conformità (c.d.
doppia conformità).
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una
connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti
discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita
sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente, in relazione ad entrambi i
momenti considerati dalla norma (TAR Palermo 25 febbraio 2019, n. 553 - Consiglio
di Stato sez. IV 7 settembre 2018, n. 5274).
La peculiarità del caso in esame è, dunque, ravvisabile nella circostanza che -
come si evince dai documenti allegati all'istanza già richiamati - non è stato di fatto
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realizzato alcun intervento di ripristino.
In altri termini, la descritta procedura di sanatoria di cui all'art. 36 del T.U.
dell'Edilizia l'autorità competente (i.e. Comune di ---) non ha autorizzato la
realizzazione di nuovi interventi edilizi sull'edificio in questione (i.e. Edificio Y),
bensì ha semplicemente preso atto degli interventi a suo tempo realizzati (in difformità
rispetto al progetto presentato nel 1979), attestandone la conformità alla disciplina
urbanistica ed edilizia; in linea con la finalità della procedura di cui all'art. 36 del
Testo Unico dell'edilizia di sanare le opere alle quali è mancato (in tutto o in parte)
l'atto abilitativo formale il quale, se fosse stato richiesto, sarebbe stato rilasciato
dall'autorità competente.
La pratica di sanatoria, dunque, non ha comportato la materiale esecuzione di
alcun intervento edilizio idoneo ad attrarre la futura cessione del fabbricato di cui
trattasi al regime di imponibilità ad IVA obbligatorio ai sensi dell'art. 10, comma 1,
n.8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tale circostanza (vale a dire, l'assenza nel caso in esame di interventi edilizi
sull'Edificio Y) sembrerebbe, altresì, comprovata dalla mancata indicazione, nella
SCIA alternativa al permesso di costruire, del direttore dei lavori, nonché dell'impresa
esecutrice degli stessi.
Peraltro, conseguentemente al fatto che la società istante, in relazione al
procedimento di sanatoria in argomento, non ha materialmente eseguito alcun
intervento edilizio sulla terrazza dell'Edificio Y, come rappresentato dalla società
istante, gli unici oneri sostenuti dalla società istante per l'espletamento della procedura
sono costituiti esclusivamente dai pagamenti dovuti a titolo di sanzione amministrativa
ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. Lazio n. 15 del 2008 e dell'art. 36 del Testo
Unico dell'edilizia.
Si è reso, quindi, necessario quantificare nel prospetto relativo al "Calcolo costo
di costruzione e sanzione" il "costo di costruzione" dell'opera "abusiva", calcolato dal
Tecnico abilitato su base estimativa, tenendo conto del prezzario 28/08/2012 -
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Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41, soltanto al fine di determinare
l'ammontare della sanzione dovuta secondo le modalità dettate dalla normativa vigente
(cfr. art. 22, comma 2, lett. b) della L.R. Lazio n. 15 del 2008).
Avendo riscontrato, dunque, nei termini anzidetti, la mancanza di un intervento
edilizio rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter) del d.P.R.
n. 633 del 1972, si è dell'avviso che la futura cessione del Complesso Immobiliare, da
parte della società istante (i.e. cedente), debba considerarsi esente da IVA.
Ai fini del regime IVA applicabile, dunque, non assume alcuna rilevanza la
circostanza che la società istante nel corso del 2019 risulti formalmente titolare di un
titolo abilitativo avente ad oggetto un intervento edilizio astrattamente idoneo a
qualificare la società istante cedente come "impresa costruttrice o di ripristino".
In tal senso, la richiamata circolare n. 12/E del 2007 ha chiarito che la cessione
di un fabbricato prima dell'ultimazione dell'intervento di ristrutturazione è equiparabile
all'ipotesi di cessione del medesimo entro quattro anni (rectius, cinque anni, in base
alla formulazione in vigore dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter) del Decreto IVA)
dall'ultimazione dell'intervento, obbligatoriamente imponibile ad IVA, purchè i lavori
edili, ancorché non ultimati, siano quanto meno stati effettivamente iniziati (non
essendo sufficiente, dunque, la mera richiesta delle autorizzazioni amministrative per
l'esecuzione degli interventi, affinché questi ultimi possano considerarsi intrapresi dal
soggetto che procede poi alla cessione del fabbricato) (cfr., in senso conforme,
risoluzione 8 maggio 2007, n. 91/E).
(firmato digitalmente)
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La normativa sull'IVA immobiliare (art. 10, comma 1, n. 8-ter del DPR 633/1972) distingue tra fabbricati nuovi e fabbricati già costruiti, applicando l'esenzione IVA solo a questi ultimi, salvo che non ricorrano interventi di ristrutturazione edilizia significativa entro cinque anni. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se la sanatoria edilizia comporta effettiva esecuzione di lavori o è meramente formale, poiché solo nel primo caso scatta l'obbligo di imponibilità; inoltre, per le ristrutturazioni qualificate, è rilevante l'aliquota agevolata del 10% secondo la Tabella A del Decreto IVA.
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