Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, di cui all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ''Art bonus'') – Chiarimenti riguardanti il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. , 463 recante ''Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul ''fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo''.
Un'associazione culturale che produce concerti può beneficiare dell'Art bonus anche se classificata come "centro di produzione musica" anziché "società concertistica"?
Spiegato da FiscoAI
L'Art bonus è un credito d'imposta del 65% sulle erogazioni liberali destinate a sostenere attività culturali e dello spettacolo. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per accedere al beneficio non è necessaria l'effettiva percezione dei contributi dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), ma è sufficiente che l'organizzazione svolga attività riconducibili alle categorie previste dai decreti ministeriali competenti. Nel caso specifico, l'associazione istante, pur essendo passata dalla categoria "società concertistiche e corali" a quella di "centro di produzione musica", mantiene i requisiti per accedere all'Art bonus perché continua a svolgere attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo musicale. Il Ministero della Cultura ha confermato che l'organizzazione presenta i caratteri di una naturale evoluzione delle società concertistiche, producendo e ospitando concerti secondo gli standard richiesti. Pertanto, le donazioni ricevute dall'associazione per sostenere le proprie attività musicali possono beneficiare del credito d'imposta Art bonus, indipendentemente dalla specifica categoria di iscrizione al FNSV.
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Riferimento normativo
Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, di cui all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ''Art bonus'') – Chiarimenti riguardanti il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. , 463 recante ''Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul ''fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo''. - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 279/2025
OGGETTO: Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della
cultura, di cui all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83
(c.d. ''Art bonus'') – Chiarimenti riguardanti il decreto ministeriale 23
dicembre 2024, n. , 463 recante ''Criteri e modalità per l'assegnazione e
la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul ''fondo
nazionale per lo spettacolo dal vivo''
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante, che si definisce «un'associazione senza fini di lucro che non persegue
finalità politiche o sindacali e che ha per oggetto la divulgazione della cultura nelle sue
diverse forme espressive», rappresenta di aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero
della Cultura «che l'ha inserita tra le società concertistiche e corali di cui all'articolo
23, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante ''Criteri e modalità
per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal
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vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS] di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163. ''».
L'Istante dichiara, inoltre, che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio
2017 dell'articolo 21bis (Centri di produzione musica) ad opera dell'articolo 2, comma
1, lett. m), del decreto ministeriale 25 ottobre 2021 l'Associazione è entrata a far parte
della categoria ''Centri di produzione musica'', lasciando quella delle attività artistiche
e corali.
Fa presente, inoltre, che dal 1° gennaio 2025, il citato decreto del 2017, è stato
abrogato e sostituto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 (recante ''Criteri
e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a
valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo'') gli articoli 21bis e 23 del citato
decreto ministeriale 27 luglio 2017 (Programmazione di attività concertistiche e corali)
in cui è, tuttavia, confluito, con alcune modificazioni, tra gli altri, anche il citato articolo
21bis del decreto ministeriale 27 luglio 2017.
Infine, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa l'Istante ha
rappresentato che ''per proprie ragioni organizzative'' intende «abbandonare la domanda
di contributo ai sensi dell'art. 25 [...] e mantenere quella presentata ai sensi dell'articolo
22 [...].»
Ciò premesso, l'Istante chiede se, a seguito dell'inserimento nella categoria Centri
di produzione musica, rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto legge 31
maggio 2014, n. 83 (cd Art Bonus).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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L'Istante ritiene di possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 1 del decreto
legge n. 83 del 2014 e che, conseguentemente, le erogazioni liberali destinate al sostegno
della propria attività, ricevute a partire dall'anno 2024, possano beneficiare dell'Art
bonus.
Al riguardo l'Istante precisa che «Tanto per il D.M. 27 luglio 2017 quanto per
il D.M. 23 dicembre 2024 infatti rientrano nella categoria delle società concertistiche
e corali, ai sensi dell'articolo 23, gli organismi che organizzino in Italia, nell'anno,
almeno quindici concerti. L'Associazione per essere compresa nella categoria dei Centri
di Produzione ai sensi dell'art. 21bis D.M. 27 luglio 2017 (ora art. 22 D.M. 23 dicembre
2024), ha dovuto dimostrare di effettuare un minimo di quaranta concerti prodotti.
Pertanto, nel caso in oggetto, l'Istante, pur essendo passata nell'iscrizione al FUS dalla
categoria ex art. 23 alla categoria ex art. 21bis, non ha perso i tratti caratterizzanti
per l'accesso al beneficio.»
Inoltre, l'Istante richiama i principi enunciati nella Risposta n. 542 del 2 novembre
2022 in base ai quali «l'Artbonus è svincolata dall'effettiva percezione del contributo
FUS e conseguentemente dall'iscrizione in una categoria rispetto da un'altra».
Ciò al fine di sostenere che rientra tra i soggetti di cui all'articolo 1 più volte citato, a
prescindere dall'inquadramento tra i soggetti di cui all'articolo 21bis o tra quelli di cui
all'articolo 23 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 (ora, rispettivamente, articoli 22 e
24 del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463)
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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L'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito
d'imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in
denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa
per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico
orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival,
delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di
distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento
di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo...».
Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di
reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali
di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro
effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, e, da ultimo, nella
circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023, il credito d'imposta spetta per le erogazioni
liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
il sostegno di «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica» come
definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
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legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri
di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di
rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale
e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione come integrato dall'articolo 5, comma 1
della legge n. 175 del 2017;
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di
Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività
nello spettacolo;
realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni
culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei
lavori sopra elencati.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di verificare l'applicabilità
dell'Art bonus alle erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell' Istante, è stato
necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura che, con nota prot.
n. [...] ,ha affermato quanto segue. L'Istante « per tutto il triennio 2022 2024, è stato
ammesso al contributo per il settore ''centri di produzione'' prime istanze triennali,
ambito Musica, ex art. 21bis del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25
ottobre 2021. Si precisa, inoltre, che precedentemente al triennio 20222024, l'istante è
risultato ammesso a contributo a valere sul FNSV, nei termini di seguito indicati:
per il triennio 20152017 per il settore ''programmazione attività concertistica
e corali'', ambito musica, ex art. 24 del D.M. 1 luglio 2014;
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per il triennio 20182020 per il settore ''programmazione attività concertistica
e corali'', ambito musica, ex art. 23 del D.M. 27 luglio 2017;
per l'anno 2021 per il settore ''programmazione attività concertistica e corali'',
ambito musica, ex art. 23 del D.M. 27 luglio 2017.
Infine, per completezza, si segnala, altresì, che l'Istante, per il triennio 2025
2027, è risultato ammesso anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per
il settore ''centri di produzione'' organismo che può essere qualificato come naturale
evoluzione delle società concertistiche nell'ambito musica, in quanto ospita e produce
concerti, ex art. 22 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 e per il settore ''festival di
musica'' prime istanze triennali, ambito musica, ex art. 25 del D.M. 23 dicembre 2024,
rep. 463.
A tal riguardo, si rappresenta che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio fiscale
dell'Art bonus, pur non essendo necessaria l'effettiva percezione dei contributi a valere
sul FNSV ex FUS, come chiarito dalla circolare di codesta Agenzia n. 34 del 28
dicembre 2023, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in
astratto alle categorie previste dal D.M 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii.
Quanto alla fattispecie in esame, sulla scorta della complessiva attività svolta
dall'Istante per come ammessa a finanziamento e, quindi, svolta nel corso del tempo,
potrebbe ritenersi, peraltro, che detta Associazione presenti i requisiti di attività
strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo.».
Inoltre, con riferimento al decreto ministeriale 27 luglio 2017, abrogato e
sostituito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, il Ministero della cultura
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ha chiarito che: «ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione
normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente».
Pertanto, sulla base del parere sopra richiamato, si ritiene che l'associazione
Istante rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall'articolo 1 del decretolegge 31
maggio 2014, n. 83, quale destinatario di erogazioni liberali ammissibili all' Art bonus.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione
finanziaria.
Per il Direttore Centrale ad interim
Atto di delega prot. R.I. 11963 del 30.06.2025
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 83/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'Art bonus si applica alle erogazioni liberali per istituti e luoghi della cultura, fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni concertistico-orchestrali, centri di produzione teatrale e musicale, nonché festival e circuiti di distribuzione. Il credito d'imposta del 65% è riconosciuto a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, nei limiti rispettivamente del 15% del reddito imponibile e del 5‰ dei ricavi annui. La normativa di riferimento è l'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ed è disciplinata dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2014 e n. 34/E del 2023.
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