Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 83/2014

Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, di cui all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ''Art bonus'') – Chiarimenti riguardanti il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. , 463 recante ''Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul ''fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo''.

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Un'associazione culturale che produce concerti può beneficiare dell'Art bonus anche se classificata come "centro di produzione musica" anziché "società concertistica"?

Spiegato da FiscoAI
L'Art bonus è un credito d'imposta del 65% sulle erogazioni liberali destinate a sostenere attività culturali e dello spettacolo. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per accedere al beneficio non è necessaria l'effettiva percezione dei contributi dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), ma è sufficiente che l'organizzazione svolga attività riconducibili alle categorie previste dai decreti ministeriali competenti. Nel caso specifico, l'associazione istante, pur essendo passata dalla categoria "società concertistiche e corali" a quella di "centro di produzione musica", mantiene i requisiti per accedere all'Art bonus perché continua a svolgere attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo musicale. Il Ministero della Cultura ha confermato che l'organizzazione presenta i caratteri di una naturale evoluzione delle società concertistiche, producendo e ospitando concerti secondo gli standard richiesti. Pertanto, le donazioni ricevute dall'associazione per sostenere le proprie attività musicali possono beneficiare del credito d'imposta Art bonus, indipendentemente dalla specifica categoria di iscrizione al FNSV.

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Riferimento normativo

Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, di cui all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ''Art bonus'') – Chiarimenti riguardanti il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. , 463 recante ''Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul ''fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo''. - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 279/2025 OGGETTO: Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, di cui all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ''Art bonus'') – Chiarimenti riguardanti il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. , 463 recante ''Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul ''fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo'' Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Istante, che si definisce «un'associazione senza fini di lucro che non persegue finalità politiche o sindacali e che ha per oggetto la divulgazione della cultura nelle sue diverse forme espressive», rappresenta di aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Cultura «che l'ha inserita tra le società concertistiche e corali di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante ''Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal Pagina 2 di 7 vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS] di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. ''». L'Istante dichiara, inoltre, che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21­bis (Centri di produzione musica) ad opera dell'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto ministeriale 25 ottobre 2021 l'Associazione è entrata a far parte della categoria ''Centri di produzione musica'', lasciando quella delle attività artistiche e corali. Fa presente, inoltre, che dal 1° gennaio 2025, il citato decreto del 2017, è stato abrogato e sostituto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 (recante ''Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo'') gli articoli 21­bis e 23 del citato decreto ministeriale 27 luglio 2017 (Programmazione di attività concertistiche e corali) in cui è, tuttavia, confluito, con alcune modificazioni, tra gli altri, anche il citato articolo 21­bis del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Infine, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa l'Istante ha rappresentato che ''per proprie ragioni organizzative'' intende «abbandonare la domanda di contributo ai sensi dell'art. 25 [...] e mantenere quella presentata ai sensi dell'articolo 22 [...].» Ciò premesso, l'Istante chiede se, a seguito dell'inserimento nella categoria Centri di produzione musica, rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (cd Art Bonus). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Pagina 3 di 7 L'Istante ritiene di possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 e che, conseguentemente, le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute a partire dall'anno 2024, possano beneficiare dell'Art bonus. Al riguardo l'Istante precisa che «Tanto per il D.M. 27 luglio 2017 quanto per il D.M. 23 dicembre 2024 infatti rientrano nella categoria delle società concertistiche e corali, ai sensi dell'articolo 23, gli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti. L'Associazione per essere compresa nella categoria dei Centri di Produzione ai sensi dell'art. 21­bis D.M. 27 luglio 2017 (ora art. 22 D.M. 23 dicembre 2024), ha dovuto dimostrare di effettuare un minimo di quaranta concerti prodotti. Pertanto, nel caso in oggetto, l'Istante, pur essendo passata nell'iscrizione al FUS dalla categoria ex art. 23 alla categoria ex art. 21­bis, non ha perso i tratti caratterizzanti per l'accesso al beneficio.» Inoltre, l'Istante richiama i principi enunciati nella Risposta n. 542 del 2 novembre 2022 in base ai quali «l'Artbonus è svincolata dall'effettiva percezione del contributo FUS e conseguentemente dall'iscrizione in una categoria rispetto da un'altra». Ciò al fine di sostenere che rientra tra i soggetti di cui all'articolo 1 più volte citato, a prescindere dall'inquadramento tra i soggetti di cui all'articolo 21­bis o tra quelli di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 (ora, rispettivamente, articoli 22 e 24 del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463) PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Pagina 4 di 7 L'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d'imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo...». Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, e, da ultimo, nella circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi: ­ il sostegno di «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica» come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto Pagina 5 di 7 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle fondazioni lirico­sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione come integrato dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 175 del 2017; ­ realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; ­ realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso. Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra elencati. Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di verificare l'applicabilità dell'Art bonus alle erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell' Istante, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura che, con nota prot. n. [...] ,ha affermato quanto segue. L'Istante « per tutto il triennio 2022 ­ 2024, è stato ammesso al contributo per il settore ''centri di produzione'' ­ prime istanze triennali, ambito Musica, ex art. 21­bis del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. Si precisa, inoltre, che precedentemente al triennio 2022­2024, l'istante è risultato ammesso a contributo a valere sul FNSV, nei termini di seguito indicati: ­ per il triennio 2015­2017 per il settore ''programmazione attività concertistica e corali'', ambito musica, ex art. 24 del D.M. 1 luglio 2014; Pagina 6 di 7 ­ per il triennio 2018­2020 per il settore ''programmazione attività concertistica e corali'', ambito musica, ex art. 23 del D.M. 27 luglio 2017; ­ per l'anno 2021 per il settore ''programmazione attività concertistica e corali'', ambito musica, ex art. 23 del D.M. 27 luglio 2017. Infine, per completezza, si segnala, altresì, che l'Istante, per il triennio 2025 ­ 2027, è risultato ammesso anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' ­ organismo che può essere qualificato come naturale evoluzione delle società concertistiche nell'ambito musica, in quanto ospita e produce concerti, ex art. 22 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 e per il settore ''festival di musica'' ­ prime istanze triennali, ambito musica, ex art. 25 del D.M. 23 dicembre 2024, rep. 463. A tal riguardo, si rappresenta che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio fiscale dell'Art bonus, pur non essendo necessaria l'effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV­ ex FUS, come chiarito dalla circolare di codesta Agenzia n. 34 del 28 dicembre 2023, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Quanto alla fattispecie in esame, sulla scorta della complessiva attività svolta dall'Istante per come ammessa a finanziamento e, quindi, svolta nel corso del tempo, potrebbe ritenersi, peraltro, che detta Associazione presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo.». Inoltre, con riferimento al decreto ministeriale 27 luglio 2017, abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, il Ministero della cultura Pagina 7 di 7 ha chiarito che: «ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente». Pertanto, sulla base del parere sopra richiamato, si ritiene che l'associazione Istante rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall'articolo 1 del decreto­legge 31 maggio 2014, n. 83, quale destinatario di erogazioni liberali ammissibili all' Art bonus. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Per il Direttore Centrale ad interim Atto di delega prot. R.I. 11963 del 30.06.2025 IL CAPO SETTORE (firmato digitalmente)

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L'Art bonus si applica alle erogazioni liberali per istituti e luoghi della cultura, fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni concertistico-orchestrali, centri di produzione teatrale e musicale, nonché festival e circuiti di distribuzione. Il credito d'imposta del 65% è riconosciuto a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, nei limiti rispettivamente del 15% del reddito imponibile e del 5‰ dei ricavi annui. La normativa di riferimento è l'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ed è disciplinata dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2014 e n. 34/E del 2023.

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