Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le spese domestiche (ai sensi dell'art. 51, co. 3, del TUIR)
Quale documentazione deve acquisire il datore di lavoro per il rimborso delle spese domestiche ai dipendenti in esenzione fiscale, e è necessaria l'autenticazione della dichiarazione sostitutiva?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 2024, i datori di lavoro possono rimborsare ai dipendenti le spese per utenze domestiche (luce, gas, acqua), affitto o mutuo della prima casa fino a 1.000 euro annui (2.000 euro se il dipendente ha figli) senza che questi importi concorrano al reddito imponibile. Per documentare questa esenzione, il datore di lavoro ha due opzioni: conservare la documentazione originale delle spese sostenute dal dipendente, oppure acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere dei presupposti normativi. La dichiarazione deve inoltre certificare che le stesse spese non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro, per evitare duplicazioni del beneficio. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva non richiede autenticazione della sottoscrizione: è sufficiente che sia sottoscritta in originale dal dipendente e allegata a una copia non autenticata del documento di identità. Questo perché il destinatario finale è la pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate), che svolgerà i controlli di veridicità e potrà contestare eventuali dichiarazioni false con responsabilità penale del dichiarante.
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Riferimento normativo
Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le spese domestiche (ai sensi dell'art. 51, co. 3, del TUIR) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 17/2025
OGGETTO: Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle
spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le spese domestiche
(ai sensi dell'art. 51, co. 3, del TUIR).
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto è stato posto il seguente quesito
volto ad ottenere conferma in ordine alle formalità di rilascio della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze
domestiche dai propri lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR.
Alfa S.p.A. (di seguito ''Società'', ''Istante'' o ''Contribuente'') ha siglato un
apposito accordo aziendale per la disciplina della conversione del premio di risultato
aziendale in beni e servizi di welfare attraverso l'utilizzo di apposito applicativo
informatico.
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L'art. 1, commi 16 e 17 della legge n. 213/2023 ha stabilito che: ''Limitatamente
al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima
parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il
reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi
lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio
idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della
prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui
al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi
i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.''
L'Istante precisa che l'estensione della soglia di esenzione da imposizione fiscale
alle fattispecie rimborsali sopraindicate si applica anche nel caso in cui il premio
di risultato sia convertito richiedendo il rimborso delle spese relative alle utenze
domestiche, richiamando sul punto quanto disposto dalle Circolari dell'Agenzia delle
entrate n. 23/E del 01.08.2023 e n. 5/E del 07.03.2024.
Quest'ultimo documento di prassi, infatti, ha affermato che ''ai fini documentali, è
necessario che il datore di lavoro, [...], acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la
relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite
di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.
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In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti
previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi
a ciò deputati. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in
relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse
non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso
il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri''.
Tanto premesso, il dubbio interpretativo della Società concerne le formalità
inerenti al rilascio, da parte del lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro, della
predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio da conservare per eventuali controlli da
parte degli organi a ciò deputati.
Sul punto l'Istante, citando nuovamente la Circolare n. 5/E del 07.03.2024, nota
n. 6, afferma che sulle formalità di tale dichiarazione il predetto documento di prassi
non specifica se i dipendenti siano tenuti a rilasciarla con sottoscrizione autenticata o
meno, limitandosi a indicare come norma di riferimento l'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
L'incertezza interpretativa deriva dal fatto che, alla luce del combinato disposto
degli artt. 21, co.2, 38 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non occorrerebbe l'autenticazione
della sottoscrizione, in quanto si tratterebbe di dichiarazione da produrre agli organi della
pubblica amministrazione.
Tuttavia, il dettato dell'art. 21, co. 2, del predetto decreto, secondo cui ''Se l'istanza
o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da
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quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente
incaricato dal Sindaco'', pone in capo all'Istante un dubbio interpretativo in merito alla
locuzione ''riscossione da parte di terzi di benefici economici'', lasciando intendere che
sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Alla luce di quanto esposto sopra, l'Istante ritiene che in merito alla locuzione
''riscossione da parte di terzi di benefici economici'', nell'attività di riscossione non
sembra possa ricomprendersi anche il riconoscimento di un beneficio rappresentato dal
rimborso di una spesa nell'ambito di una soglia di esenzione fiscale.
Sulla base di tale considerazione, tenendo conto anche del fatto che il destinatario
finale della dichiarazione sostitutiva è un'Amministrazione dello Stato (l'Agenzia delle
entrate) in quanto è quest'ultima ad essere chiamata a svolgere tutti i controlli di
veridicità sul contenuto della dichiarazione la Società istante ritiene che la dichiarazione
possa essere acquisita dal datore di lavoro senza dover essere autenticata.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 1, commi 16 e 17 della Legge n. 213/2023 (cd. Legge di bilancio 2024), in
deroga al dettato dell'art. 51, co. 3, del TUIR, ha previsto che ''non concorrono a formare
il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00'', tra l'altro, '' il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate
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o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle
spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima
casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti
con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati
[...]''.
La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione
di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la Circolare dell'Agenzia delle entrate n.
5/E del 07.03.2024, precisando che, in alternativa all'acquisizione da parte del datore di
lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, ''il datore
di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti
il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in
esame''. La Circolare specifica che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione.
Il sopracitato articolo 47 del d.P.R. n 445 del 2000, dispone che ''L'atto di notorietà
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38'' del medesimo decreto.
L'articolo 38 in esame indica le modalità di invio e sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive e, a tale riguardo, precisa che ''Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica
[...] sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
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sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore. [...]'' (n.d.r. enfasi aggiunta).
Posto quanto sopra, si ritiene che la dichiarazione in commento possa
essere acquisita dalla Società con sottoscrizione in originale e allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della
sottoscrizione prevista dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto.
Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale
la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto
della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false
o mendaci.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente, così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione del contenuto, con riserva di riscontro nelle sedi
competenti e non si estende a questioni diverse da quelle oggetto di specifica richiesta,
quali, ad esempio, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma per usufruire
dell'agevolazione.
firma su delega del Direttore Centrale
Delega n. 7691 del 31 maggio 2024
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 8418262/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La normativa si applica all'art. 51, comma 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) come modificato dalla Legge di bilancio 2024, e riguarda l'esenzione fiscale per i fringe benefit e i rimborsi spese ai dipendenti. Commercialisti e responsabili HR devono conoscere il DPR 445/2000 (decreto sulla documentazione amministrativa) per comprendere quando è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione e quali sono le modalità corrette di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
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