Come deve essere calcolata la plusvalenza nella cessione di quote societarie quando i soci si ripartiscono il corrispettivo in modo difforme dalle loro partecipazioni, sulla base di accordi interni?
Spiegato da FiscoAI
Quando due soci cedono le loro quote a un acquirente, il corrispettivo rilevante ai fini fiscali è quello effettivamente percepito da ciascuno secondo l'atto di cessione, non quello che i soci si ripartiscono tra loro successivamente tramite accordi privati. Nel caso illustrato, i soci Alfa e Beta cedono il 49% della società in parti uguali (24,5% ciascuno), ma hanno sottoscritto un accordo interno per ripartirsi il prezzo complessivo in modo non proporzionale, basandosi sul contributo che ciascuno ha dato alla valorizzazione della società. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per il calcolo della plusvalenza (differenza tra corrispettivo percepito e valore fiscale della partecipazione) occorre considerare il prezzo indicato nell'atto di cessione, non la ripartizione interna tra i soci. Le somme che un socio riconosce all'altro in base all'accordo interno, eccedendo il corrispettivo dell'atto, costituiscono invece redditi diversi secondo l'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, in quanto derivanti dall'assunzione di obblighi di fare tra i soci, non donazioni (mancando lo spirito di liberalità).
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Riferimento normativo
Somme corrisposte tra soci sulla base di pattuizioni contrattuali successivamente all'atto di cessione delle proprie quote – Trattamento fiscale - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 50/2025
OGGETTO: Somme corrisposte tra soci sulla base di pattuizioni contrattuali
successivamente all'atto di cessione delle proprie quote – Trattamento
fiscale
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Gli Istanti (di seguito il Sig. Alfa, il Sig. Beta e, congiuntamente gli ''Istanti'')
detenevano rispettivamente il 51 per cento ed il 49 per cento del capitale sociale di una
società (Gamma S.r.l., di seguito ''Società'').
In data 22 marzo 2022, gli Istanti hanno ceduto il 51 per cento del capitale sociale
della Società ad un'altra società (di seguito ''Società acquirente'' o anche ''Acquirente'')
per un corrispettivo complessivo pari ad euro 16.000.000,00 suddiviso tra gli Istanti in
misura non proporzionale rispetto al valore delle quote di partecipazione da ciascuno
trasferite. Più precisamente:
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il Sig. Alfa ha ceduto il 26,5 per cento del capitale sociale della Società per
un prezzo di euro 10.400.000,00;
il Sig. Beta ha ceduto il 24,5 per cento del capitale sociale della Società per
un prezzo di euro 5.600.000,00.
Attualmente, quindi, gli Istanti sono titolari del 24,5 per cento ciascuno del
capitale sociale della Società.
Gli Istanti hanno altresì convenuto con la Società acquirente la possibilità di
cedere anche il restante 49 per cento del capitale sociale della Società, concedendo
all'Acquirente il relativo diritto d'opzione e correlando il prezzo di esercizio a predefiniti
parametri economicofinanziari, nonché suddividendo l'esecuzione delle operazioni di
cessione in due tranche:
la prima con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2024 (''Opzione
2024'');
la seconda con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2028 (''Opzione
2028'').
Ciascuna delle due opzioni avrà ad oggetto il 50 per cento delle quote della Società
da ciascuno possedute.
In data 18 marzo 2022, gli Istanti hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le
modalità di ripartizione non proporzionale delle somme derivanti dalla possibile vendita
del 49 per cento del capitale sociale della Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione
2024 e/o dell'Opzione 2028, sulla base di criteri prestabiliti.
Tale accordo prevede, in sostanza, che la ripartizione del corrispettivo
complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute dagli Istanti avvenga
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valorizzando i risultati che gli stessi avranno contribuito a far realizzare alla Società
nei periodi successivi alla prima cessione (più in dettaglio, il riferimento è alla media
dei risultati degli esercizi 20212024 per l'Opzione 2024 ed alla media dei risultati
20212028 per l'Opzione 2028).
Con il predetto accordo, gli Istanti hanno inteso stabilire precise regole per
addivenire alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la Società acquirente sarà
obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché, al netto
di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo complessivo sia
ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato alla valorizzazione
della Società in sede di exit.
Tuttavia, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a
corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il
49 per cento del capitale sociale della Società, pariteticamente detenute dagli stessi (24,5
per cento ciascuno).
Ciononostante, gli Istanti, in conformità dell'accordo dagli stessi sottoscritto
nel 2022 e di un successivo accordo sottoscritto nel 2024, intendono ripartirsi l'importo
complessivo che verrà corrisposto dall'Acquirente a titolo di corrispettivo per la cessione
del 49 per cento del capitale sociale della Società attribuendo a ciascuno un importo non
proporzionale rispetto alle quote di capitale dagli stessi detenute.
Per completezza di informazione, gli Istanti rappresentano che, nel 2021,
hanno rideterminato il valore fiscale delle partecipazioni detenute, assumendo il valore
complessivo della Società pari a euro 35.000.000, sulla base di apposita relazione giurata
di stima.
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Tenuto conto del valore rideterminato e del corrispettivo della prima cessione, il
valore fiscale residuo delle partecipazioni detenute è il seguente:
partecipazione del Sig. Alfa, di euro 8.575.000;
partecipazione del Sig. Beta, di euro 8.575.000.
Ciò premesso, gli Istanti chiedono se in caso di cessione del residuo 49 per cento
del capitale sociale della Società, ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza
ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cbis), del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), possono considerare quale
corrispettivo fiscalmente rilevante della cessione delle rispettive partecipazioni quello
che deriverà dall'applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2022 dagli stessi Istanti, in
luogo della ripartizione proporzionale di quanto corrisposto dall'Acquirente.
Il dubbio interpretativo si pone in quanto l'Acquirente intende acquistare
le partecipazioni suddividendo il prezzo complessivo in misura proporzionale alle
partecipazioni detenute dagli Istanti e non secondo la diversa ripartizione voluta dagli
stessi sulla base dei suddetti accordi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Gli Istanti ritengono che ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza
realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cbis), del Tuir, il ''corrispettivo
percepito'' deve essere identificato con le somme che effettivamente verranno incassate
dagli Istanti e non con le somme pagate dall'Acquirente.
In altri termini, gli Istanti ritengono che l'accezione di ''corrispettivo
percepito'' di cui all'articolo 68, comma 6, del Tuir debba identificarsi con le somme
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che, effettivamente, vengono incassate da ciascun socio venditore, anche per effetto di
specifiche pattuizioni tra i soci venditori.
In subordine, qualora non si ritenesse di accogliere la soluzione prospettata,
considerato che è, comunque, intenzione degli Istanti dare esecuzione agli accordi
intercorsi, gli stessi ritengono di dover determinare il capital gain tenendo conto
del corrispettivo proporzionalmente riferibile alla quota ceduta e regolare tra loro la
differenza dovuta in base agli accordi attraverso una donazione da parte di un socio a
favore dell'altro.
Gli Istanti ritengono, infine, che le somme riconosciute da un socio nei confronti
dell'altro, non possono considerarsi un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma
1, lettera l), del Tuir, poiché l'esecuzione degli accordi in oggetto non può configurarsi
come un obbligo di fare inteso come impegno a compiere una prestazione, essendo, di
contro, pacifica l'assenza di una controprestazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 67, comma 1, del Tuir dispone che «Sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...]cbis) le plusvalenze,
diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti
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di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni».
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il successivo articolo 68, comma
6, stabilisce che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), cbis) e cter) del comma 1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la
somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto
assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
Nel caso in esame, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a
corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti
il 49 per cento del capitale sociale della Società, detenute dagli stessi nella misura del
24,5 per cento ciascuno; pertanto, la cessione delle partecipazioni degli Istanti verrà
remunerata dall'Acquirente in egual misura.
Considerato che il prezzo pagato a ciascun socio è uguale e che lo statuto della
Società non attribuisce diritti particolari alle partecipazioni detenute dal Sig. Alfa, il
prezzo di cessione da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'eventuale
plusvalenza è quello stabilito e percepito dagli Istanti per effetto dello stesso atto di
cessione.
Il maggior importo spettante al Sig. Alfa, sulla base degli accordi con il Sig. Beta,
pertanto, non assume rilevanza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cbis), del Tuir.
Si ritiene, quindi, che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza
con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, del Tuir, gli Istanti dovranno confrontare
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il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle
partecipazioni.
Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, l'assunzione del valore rideterminato della partecipazione non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Tuir;
vale a dire, che tali minusvalenze non possono essere utilizzate in compensazione delle
eventuali plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro successivi.
Con riferimento alla possibilità che il maggior importo riconosciuto al Sig. Alfa
possa costituire una donazione da parte del Sig. Beta, si osserva che ai sensi dell'articolo
769 del codice civile «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una
parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa un'obbligazione».
Nel caso di specie, gli accordi tra i soci prevedono che il prezzo complessivo sia
ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno avrà dato alla valorizzazione della
Società in sede di exit. In sostanza, si tratta di somme che in assenza di tale contributo
non sarebbero corrisposte. Tale circostanza consente di escludere l'esistenza dello spirito
di liberalità tipico della donazione.
Come espressamente specificato nell'istanza, infatti, «gli Istanti, in conformità
dell'Accordo 2022, intendono ripartirsi l'importo complessivo che verrà corrisposto
(...) [ndr. dalla Società acquirente] a titolo di corrispettivo per la cessione del 49%
del capitale sociale (...) [ndr. della Società] attribuendo un valore non necessariamente
proporzionale alle quote di capitale dagli stessi detenute, nel rispetto di quanto
convenuto con la sottoscrizione dell'Accordo 2022.
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L'Accordo 2022 prevede in sostanza che la ripartizione del corrispettivo
complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute da (...) [ndr. Alfa e Beta
nella Società] (la cui quantificazione, come detto, è correlata a parametri economico
finanziari che saranno realizzati dalla Società negli esercizi successivi alla Prima
Cessione) avvenga valorizzando i risultati che (...) [ndr. Alfa e Beta] avranno contribuito
a realizzare (rectius: a far realizzare alla Società) nei periodi considerati.
La finalità delle pattuizioni contenute nell'Accordo 2022 è evidente: siccome il
valore di cessione delle residue partecipazioni detenute da (...) [ndr. Alfa e Beta nella
Società] è correlato ai risultati che verranno realizzati successivamente alla Prima
Cessione (e, più in dettaglio, il riferimento è alla media dei risultati degli esercizi
20212024 per l'Opzione 2024 ed alla media dei risultati 20212028 per l'Opzione 2028),
gli Istanti hanno inteso pattuire tra loro una ripartizione del corrispettivo complessivo
non (necessariamente) proporzionale alle quote detenute nella Società.
Più in dettaglio, gli Istanti hanno inteso stabilire precise regole per addivenire
alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la (...) [ndr. Società acquirente] sarà
obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché,
al netto di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo
complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato
alla valorizzazione della Società in sede di exit».
L'analisi di tali pattuizioni contrattuali, quindi, evidenzia che dai citati accordi
tra soci scaturisce l'obbligo per uno di essi di corrispondere delle somme all'altro per il
maggior contributo che quest'ultimo avrà dato alla valorizzazione della Società.
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Ciò posto, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 67 del Tuir individua, tra
i redditi diversi, quelli che «non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in
nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente».
L'elencazione ricompresa in tale categoria risponde alla necessità di assoggettare
a tassazione tipologie eterogenee di redditi privi di collegamento tra loro ma in ogni
caso accomunati dalla circostanza di determinare un incremento di ricchezza per il
contribuente pur in mancanza dei requisiti tipici previsti per le altre categorie.
Deve, in ogni caso, trattarsi di redditi che costituiscono un accrescimento
patrimoniale imputabile, in rapporto di causaeffetto, ad una fonte produttiva.
L'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir riconduce nel novero dei redditi diversi
i «redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla
assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
Sulla base di quanto emerge dagli accordi intercorsi tra gli Istanti, che sono
autonomi rispetto all'atto di cessione stipulato con la Società acquirente, si ritiene che
le somme riconosciute al Sig. Alfa che eccedono il corrispettivo della cessione della
propria quota, indicato nell'atto di cessione, costituiscano redditi diversi ai sensi della
citata lettera l) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, ed esula, altresì, da
ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili
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nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell'abuso del diritto ai sensi
dell'articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 8473268/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La questione riguarda il calcolo della plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) e dell'articolo 68, comma 6 del TUIR, con particolare riferimento al "corrispettivo percepito" nella cessione di partecipazioni sociali. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra il prezzo dell'atto di cessione (rilevante per la plusvalenza) e gli accordi interni tra soci (che generano redditi diversi), applicando correttamente la tassazione delle operazioni straordinarie e degli obblighi di fare tra parti correlate.
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