Adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio
Quali sono gli adempimenti tributari e le modalità di tassazione quando un alloggio di servizio militare (ASI) viene assegnato all'ex coniuge a seguito di separazione o divorzio?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale degli alloggi di servizio per incarico (ASI) quando, a seguito di una sentenza di separazione o divorzio, l'immobile viene assegnato all'ex coniuge del militare concessionario. Finché la concessione rimane in vigore e l'ex coniuge occupa legittimamente l'alloggio in virtù della sentenza del giudice, non si realizza alcun evento che genera ulteriore liquidazione d'imposta rispetto a quella già applicata al contratto originario (aliquota del 2%). In questo caso, non sussiste l'obbligo di presentare la denuncia di eventi successivi prevista dall'articolo 19 del TUR. Tuttavia, la situazione cambia qualora il militare decada dalla concessione (come previsto dall'articolo 330 del TUOM) e il Comando notifichi formalmente il provvedimento di rilascio entro 30 giorni: in tal caso, se l'ex coniuge continua ad occupare l'immobile nonostante la richiesta di rilascio, si configura un'occupazione senza titolo. In questa ipotesi, le somme corrisposte per l'occupazione assumono natura risarcitoria e non corrispettiva, e devono essere assoggettate all'aliquota del 3% secondo l'articolo 9 della Tariffa del TUR, con obbligo di denuncia entro 30 giorni.
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Riferimento normativo
Adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 173/2025
OGGETTO: Adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione
dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a
seguito di separazione/divorzio.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'ufficio istante (di seguito Istante) rappresenta che, nell'ambito delle funzioni
di consulenza e di coordinamento amministrativocontabile, ha ricevuto una richiesta
di chiarimenti da una circoscrizione alloggiativa in ordine «al trattamento tributario da
applicarsi nei casi di separazione/divorzio, nei quali la sentenza del giudice preveda
l'assegnazione dell'alloggio di servizio al coniuge del militare, con particolare riguardo
ai concessionari degli Alloggi di Servizio per Incarico (ASI); in particolare, l'ente istante
ha posto in evidenza se sia corretto ''individuare nell'assegnatario dell'immobile il
soggetto passivo di imposta. In tale ipotesi, considerato che l'art. 330 del D.P.R. n. 90 del
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15 marzo 2010 (TUOM) prevede che il militare decade dalla concessione con obbligo
di rilascio entro 30 gg., sarebbe opportuno chiarire ulteriormente se il soggetto passivo
individuato è tenuto alla presentazione del Mod. 2''».
Al riguardo, l'Istante evidenzia che questa Agenzia, con risposta n. 28 del 6
febbraio 2020, aveva già fornito parere in merito, ancorché riferito alla tipologia di
alloggi ''AST'' (''Alloggi di Servizio Temporanei'').
Premesso quanto sopra, «attesa la necessità di fornire un riscontro al Comando
che ha formulato l'istanza, ed allo scopo di diramare agli Enti di Forza Armata
istruzioni univoche conformi all'indirizzo di codesta Agenzia» si chiede alla scrivente
«di voler esprimere il proprio autorevole parere in merito al corretto assolvimento
degli adempimenti connessi con l'applicazione dell'imposta di registro per il caso sopra
riportato».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione agli adempimenti connessi all'applicazione dell'imposta di registro,
nella ipotesi di concessione di un alloggio di servizio per incarico (''ASI'') e successiva
assegnazione di esso all'ex coniuge del militare concessionario, a seguito di separazione/
divorzio, si osserva quanto segue.
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Gli alloggi demaniali di servizio sono disciplinati dal d.P.R. 15 marzo 2010, n.
90 (''Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare'',
di seguito ''TUOM''), articoli 311 e seguenti.
Per quanto qui di interesse, in relazione alla tipologia di alloggio, l'articolo 313 del
TUOM, definisce alloggi ''ASI'' gli «c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI):
per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza
del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e
sicurezza del servizio medesimo».
La durata delle concessioni è fissata, per gli alloggi ASI «per il periodo di
permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio» (articolo 319 del
TUOM).
In ordine alle ipotesi di decadenza dalla concessione di alloggi, l'articolo 330
del TUOM, richiamato dall'Istante, dispone che «1. Il concessionario decade dalla
concessione nei seguenti casi:
a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;
c)inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini;
e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio
della concessione dell'alloggio;
f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella
originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio.
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2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il
provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato
nell'allegato L di cui all'articolo 354, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento
stesso».
In linea generale, ai fini degli adempimenti connessi all'applicazione dell'imposta
di registro, si rammenta che, nelle ipotesi di eventi sopravvenuti dopo la registrazione del
contratto, che richiedono una nuova liquidazione d'imposta, trova applicazione l'articolo
19 (''Denuncia di eventi successivi alla registrazione'') comma 1, del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (''TUR''), come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139
(con vigenza 03 ottobre 2024 ed effetto a partire dal 1° gennaio 2025).
Ai sensi dell'articolo 19 del TUR, «[...] il verificarsi di eventi che, a norma del
presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere
denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,
a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata
richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono [...]».
Al riguardo, con risoluzione del 14 gennaio 2014 n.7/E, è stato chiarito che
l'articolo 19 del TUR prevede una «particolare procedura volta a disciplinare le ipotesi
in cui successivamente alla registrazione di un atto si verificano eventi che richiedono
una nuova liquidazione d'imposta rispetto a quella già corrisposta».
Le ipotesi considerate dalla norma riguardano l'avveramento della condizione
sospensiva, l'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della stessa o il verificarsi di
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eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una ulteriore liquidazione
di imposta.
Questi eventi devono essere denunciati, dalle parti contraenti, o i loro aventi causa
o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'Ufficio che ha registrato
l'atto al quale si riferiscono, entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito della
presentazione della denuncia, l'Ufficio liquiderà l'ulteriore imposta di registro dovuta.
La ratio della denuncia di cui al citato articolo 19 è, infatti, quella di consentire
all'Amministrazione di essere informata in ordine al verificarsi di eventi che danno luogo
ad una modifica dell'originaria tassazione.
Con riferimento al quesito proposto, riguardante alloggi ASI, si ritengono validi
i chiarimenti resi con risposta del 6 febbraio 2020, n. 28, relativa a fattispecie analoga
di concessione e successiva assegnazione all'ex coniuge del militare concessionario, a
causa di separazione o divorzio, di un alloggio di servizio temporaneo (AST), per la
durata residua della concessione medesima.
In tale sede è stato chiarito che «Il coniuge separato [...] mantiene il diritto di
abitare nell'immobile già oggetto di concessione, per la durata della concessione stessa,
in virtù della sentenza del giudice che gli assegna l'abitazione familiare. Pertanto, nella
fattispecie in esame, finché è in vigore il contratto di concessione dell'alloggio in favore
dell'assegnatario, il coniuge separato ne godrà il diritto di abitazione, come stabilito dal
giudice. [...] pertanto, non deve scontare alcuna ulteriore tassazione rispetto a quella già
applicata all'originario contratto di concessione, per il quale l'imposta è stata applicata
nella misura del 2 per cento, ai sensi dell'articolo 5 della Tariffa, Parte I, del TUR».
Dunque, finché dura la concessione, non si realizza alcun evento che dà luogo ad ulteriore
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liquidazione di imposta e, pertanto non vi è l'obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR,
a carico delle parti del contratto di concessione.
Nella fattispecie in esame, riguardante la concessione di un alloggio di servizio
per incarico (''ASI'') e successiva assegnazione dello stesso all'ex coniuge del militare
concessionario, a seguito di separazione/divorzio, l'Istante precisa che «In tale ipotesi,
(...) l'art. 330 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 (TUOM) prevede che il militare decade
dalla concessione con obbligo di rilascio entro 30 gg. (..)».
Fermo restando che esula dalla competenza della scrivente valutare se, nella
fattispecie in esame, si verifichi un'ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 330 del
TUOM, in linea di principio, nel caso in cui il Comando competente notifichi un
provvedimento di decadenza al concessionario, con atto formale «nel quale la data di
rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
notifica del provvedimento stesso», ai fini fiscali, tenuto conto che non vi è ulteriore
liquidazione di imposta, non vi è obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR.
Diversamente, nel caso in cui l'utente, pur decaduto dalla concessione, continui ad
abitare nell'immobile demaniale, nonostante la richiesta di rilascio, si ritiene sussistere
l'obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR, per le parti contraenti. Come chiarito con
la richiamata risposta n. 28 del 2020, infatti, in tal caso si realizzerebbe un'ipotesi di
occupazione senza titolo.
Il protrarsi dell'occupazione dell'alloggio oltre termine, nonostante la richiesta
di rilascio da parte del Comando, comporterebbe, infatti, che ai fini dell'imposta di
registro, le somme corrisposte per l'occupazione dell'abitazione siano considerate di
natura risarcitoria e non corrispettiva; dunque, da assoggettare a tassazione con l'aliquota
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del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte I, del TUR (''Atti aventi per
oggetto prestazioni patrimoniali'') (cfr. circolare 9 luglio 2007, n.43).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula da qualsiasi valutazione circa
la soluzione civilistica adottata per risolvere il caso concreto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 9110102/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'interpello riguarda l'imposta di registro su alloggi demaniali, la denuncia di eventi successivi ex articolo 19 TUR, e il trattamento tributario delle concessioni di immobili pubblici. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la distinzione tra occupazione legittima (con titolo derivante da sentenza) e occupazione illegittima (senza titolo dopo decadenza), applicando rispettivamente l'aliquota del 2% o del 3%, nonché le modalità di presentazione del modello 2 e gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.
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