Misure compensative corrisposte ai dipendenti – Applicabilità del regime della tassazione separata – Articoli 17, comma 1, lettera a) e 19, comma 2–bis, del Tuir
Le misure compensative corrisposte ai dipendenti per neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale devono essere assoggettate a tassazione separata o ordinaria?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le misure compensative corrisposte ai dipendenti per il periodo 2020-2024, finalizzate a neutralizzare gli effetti della modifica del regime previdenziale (passaggio da TFR/TFS a IFR), rientrano tra le indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR e devono essere assoggettate a tassazione separata secondo l'articolo 19, comma 2-bis. Questa qualificazione si applica specificamente al personale assunto prima dell'aprile 2020 e limitatamente al periodo di servizio 2020-2024. La tassazione separata rappresenta un regime agevolato che consente di calcolare l'imposta con aliquota determinata in base all'anno di maturazione del diritto, riducendo l'onere fiscale complessivo. Le indennità equipollenti, come in questo caso le misure compensative, beneficiano di una riduzione forfettaria di 600.000 lire per ciascun anno di servizio e vengono tassate applicando specifici criteri di calcolo dell'aliquota media, proprio per riconoscere la natura particolare di questi importi correlati alla cessazione o modifica del rapporto di lavoro.
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Riferimento normativo
Misure compensative corrisposte ai dipendenti – Applicabilità del regime della tassazione separata – Articoli 17, comma 1, lettera a) e 19, comma 2–bis, del Tuir - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 198/2025
OGGETTO: Misure compensative corrisposte ai dipendenti – Applicabilità del regime
della tassazione separata – Articoli 17, comma 1, lettera a) e 19, comma
2–bis, del Tuir
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Autorità istante (di seguito ''Autorità'' o ''Istante''), in qualità di sostituto
d'imposta, pone un quesito in merito alla tassazione delle somme corrisposte ai propri
dipendenti a titolo di ''misure compensative'' per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2024, volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale
degli stessi dipendenti.
A tal fine, l'Istante rappresenta che, fino al 31 dicembre 2019, ha accantonato
presso l'INPS il trattamento previdenziale dei dipendenti nelle forme di TFR o TFS.
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A partire dal 1° gennaio 2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
xx del decreto legge gg/mm/aaaa, n. xy, è stato sottoscritto un nuovo Regolamento
sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ed è stato previsto un nuovo
regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato
Indennità fine rapporto (IFR).
Successivamente, con la delibera del gg/mm/aaaa, n. yz, il Consiglio dell'Autorità
ha stabilito, tra l'altro, che «:
1. A tutto il personale in servizio alla data del 7.4.2020 è riconosciuto il
diritto di opzione tra il regime previdenziale di IFR e il trattamento del TFR + fondo di
previdenza complementare, da esercitarsi entro il 30.6.2025;
2. l'IFR è calcolato con una riduzione del 30% rispetto a quanto previsto
nella nota prot. n[xz del gg/mm/aaaa];
3. [...];
4.[...];
5. al personale in servizio alla data del 7.4.2020 che opti per il regime del
TFR + fondo di previdenza complementare, sarà corrisposta una contribuzione al fondo
[...]. Per il personale in servizio tra il 01/01/2020 e il 31/12/2024, sarà prevista una
compensazione pari alla differenza tra l'IFR calcolato secondo la nota prot. [xz del gg/
mm/aaaa] (ndr: vale a dire l'importo tabellare ''al 100%'' previsto da [Autorità ALFA]
per i propri dipendenti) con riferimento alla retribuzione al 31/12/2024 e il TFR dello
stesso periodo 01/01/202031/12/2024;
6 .[...];
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7 . al personale in servizio alla data del 07/04/2020, che opti per il regime di
IFR si applicheranno le modalità di calcolo indicate al punto 2) a partire dal 1/01/2020
e fino alla data di collocamento in quiescenza, con una compensazione, esclusivamente
per il periodo di servizio compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2024, pari alla differenza
tra l'ammontare di quanto dovuto in virtù dell'applicazione della nota prot. [xz del gg/
mm/aaaa] (ndr: vale a dire l'importo tabellare ''al 100%'' previsto da [Autorità ALFA]
per i propri dipendenti) e le somme calcolate secondo le modalità di cui al punto 2 alla
data del 31/12/2024 (ndr: vale a dire l'importo pari al ''70%'' di quello previsto sulla
base dei tabellari [Autorità ALFA] per i propri dipendenti);
8 . al personale in servizio alla data del 07/04/2020, che non eserciti nel
termine del 30/06/2025 il diritto di opzione tra il regime previdenziale di IFR e quello
di TFR + fondo di previdenza complementare verrà applicato il regime di TFR senza
alcuna contribuzione al fondo da parte dell' [Autorità Istante] con la compensazione
per il periodo di servizio compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2024 di cui all'ultimo
periodo del punto 5;
9 . [...];
10. [...]».:
In sostanza, come rappresentato nell'istanza, in sede di corresponsione delle
somme relative alle spettanze di fine rapporto, comunque denominate, ai dipendenti
in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi (vale a dire IFR,
TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l'Istante dovrà corrispondere,
unitamente alla somma capitale, le suddette misure compensative relative al periodo 1°
gennaio 2020 31 dicembre 2024.
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Ciò posto, l'Istante chiede se le somme corrisposte a titolo di ''compensazione''
debbano essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 19 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) o a
tassazione ordinaria.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che le somme corrisposte a titolo di ''compensazione'' debbano
essere assoggettate a tassazione separata per due ordini di motivi: «da un lato
le somme corrisposte a titolo di compensazione sono relative anche ad annualità
precedenti e dall'altro, considerando che accedono a somme corrisposte a titolo di
previdenza, risulterebbe ragionevole che le stesse fossero assoggettate alla medesima
fiscalità, anche al fine di non vanificare lo scopo ''compensativo'' insito nella loro
corresponsione».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir prevede l'applicazione della tassazione
separata sui seguenti redditi: «trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g)
del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile;
altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
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ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti
al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni
relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».
Il successivo articolo 19, nel disciplinare la corretta modalità di tassazione
del TFR, delle indennità ad esso equipollenti e delle altre indennità e somme di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), sopra citato, prevede che:
«1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in
cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo
il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate
ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici[...].
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo,
al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad
un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
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2bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17,
sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto
di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione,
con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore
inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la
somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata
con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione,
e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui
formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti
e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in
cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto
a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».
Per quanto attiene alle indennità equipollenti, comunque denominate e
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, con circolare del Ministero
delle finanze 5 febbraio 1986, n. 2, parte n. 2, è stato chiarito che si tratta di indennità
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spettanti ai pubblici dipendenti e regolate da norme legislative e/o regolamentari
specifiche.
La medesima circolare chiarisce che «la norma pone un particolare requisito,
quello della ''equipollenza'' al T.F.R. purché le indennità siano commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente. Poiché ''l'equipollenza'', nella specie, non può che
corrispondere al ''equivalenza'', appare evidente che rientrano senza esclusioni nella
categoria in argomento tutte le indennità che vengono corrisposte ''in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro subordinato'' (ex art. 2120, primo comma) e quindi
in ogni caso in cui viene a cessare il rapporto di pubblico impiego ovvero, tenuto
conto della tipologia che caratterizza i rapporti di pubblico impiego, viene a cessare
l'appartenenza ad una generale categoria del settore del pubblico impiego (statale
dipendente di ente locale parastatale, ecc.).
Ove nell'ambito del rapporto di impiego o di servizio il dipendente abbia diritto
a più indennità, il carattere indennità ''equipollente'' agli effetti tributari non potrà che
essere assegnato a quella che presenta le caratteristiche sopra descritte in quanto per
legge o regolamento direttamente ed immediatamente correlata allo status di pubblico
dipendente del beneficiario secondo la categoria generale di appartenenza: le altre
indennità non possono che riferirsi al particolare status che lega il soggetto al ruolo,
alla qualifica, o più genericamente, all'Amministrazione presso cui presta servizio
e che si aggiungono all'indennità principale spettante per il rapporto di pubblico
impiego che lega il beneficiario all'ente o all'organismo di appartenenza. Non è, infatti,
ipotizzabile che, in presenza di una pluralità id indennità, tutte siano qualificabili come
''equipollenti'' del T.F.R. Poiché, infatti, questo è unico per tutti i lavoratori subordinati
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diversi dai pubblici dipendenti, analoga valutazione va fatta anche con riguardo ai
pubblici dipendenti, privilegiando l'indennità che presenta i caratteri sopra descritti, ai
fini della sua assimilazione al T.F.R.
In tale contesto, risulta irrilevante il procedimento di formazione e di
accumulazione dell'indennità così delineata; cioè vale, in particolare, anche per i casi in
cui, a differenza del T.F.R., l'indennità ''equipollente'' del pubblico impiego sia formata
anche mediante versamento di contributi obbligatori a carico degli aventi diritto».
Il citato documento di prassi chiarisce, altresì, che rientrano, a titolo
esemplificativo, tra le indennità equipollenti al T.F.R.:
«a. l'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali a norma del
d.P.R. 29.12.1973, n. 1032, concernente il ''testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato'';
b. [...];
c. [...];
d. ogni altra indennità, comunque denominata di anzianità, di fine lavoro, di fine
servizio, di buonuscita, ed altre spettanti ai dipendenti di enti pubblici diversi (consorzi
pubblici, enti pubblici economici, camere di commercio, accademie, deputazioni ed
istituti culturali, enti lirici, ordini e collegi professionale, Cassa per il Mezzogiorno,
ecc.), e corrisposta in ragione immediata e diretta delle dipendenza del beneficiario
dall'ente od organismo erogatore, ove non si renda applicabile, nell'ambito della
specifica categoria, il TFR di cui all'art. 2120 c.c.».
Nel caso di specie, occorre rilevare che l'articolo xx del d.l. n. xy del aaaa prevede
che «L' [Autorità Istante] definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione,
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il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale
secondo i principi contenuti nella legge [gg/mm/aaaa, n. yy]. A decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'[Autorità
Istante], tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può
adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per
tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per
l'[Autorità ALFA]».
In attuazione di detta norma, l'Istante ha sottoscritto, nel 2019, un nuovo
Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale nel quale è stabilito
che:
«Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle
carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dalla disciplina vigente in materia di
rapporto di lavoro dei dipendenti dell' [Autorità ALFA] tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità» (articolo 1, comma 3);
«per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono, se applicabili,
le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti dell'[Autorità ALFA] e, in quanto
necessario per le specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità e in quanto
compatibili, quelle relative al pubblico impiego» (articolo 2);
«Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in
materia, approvato dall'Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per
l'[Autorità ALFA] previo accordo con le OO.SS.» (articolo 57).
Per il personale dell'Autorità è stato quindi disposto, a partire dal 1° gennaio
2020, il passaggio dall'accantonamento presso l'INPS, nelle forme del TFR o TFS,
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all'applicazione, in via transitoria, della disciplina di quiescenza in vigore per il personale
dell'Autorità ALFA, con l'introduzione dell'IFR.
L'Istante evidenzia, altresì, che successivamente con delibera n. yz del aaaa è
stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al raggiungimento di un
diverso accordo, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed
economico del personale, a tutto il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 è
riconosciuto il diritto di opzione tra il regime previdenziale di IFR, calcolato con una
riduzione del 30 per cento rispetto a quanto originariamente previsto, e il trattamento
del TFR + fondo di previdenza complementare, da esercitarsi entro il 30 giugno 2025,
mentre al personale assunto successivamente alla data del 7 aprile 2020 è riconosciuto
il regime del TFR + fondo di previdenza complementare.
Ai fini del corretto inquadramento fiscale delle misure compensative, appare utile
rilevare che nelle premesse della citata delibera n. yz del aaaa è fatto presente che:
con adunanza del gg/mm/aaaa, il Consiglio ha disposto che «premesso che con
il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, art. 1, comma 3,
l'autorità si è vincolata ad applicare i criteri fissati dalla disciplina vigente in materia di
rapporto di lavoro dei dipendenti [dell'Autorità ALFA] e non puntualmente il medesimo
regime, in considerazione delle oggettive diversità riscontrabili [...], e tenuto conto
che al personale [dell'Autorità Istante] si applica il regime delle autorità indipendenti
solo a decorrere dal 2020 e che al personale [dell'Autorità ALFA] assunto dall'aprile
2020 si applica il regime del TFR, nel condividere che ai dipendenti [dell'Autorità
Istante] assunti dopo aprile 2020 debba applicarsi comunque solo il TFR, esprime
l'orientamento che anche per il restante personale si applichi il TFR, senza opzione
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per l'IFR, riservandosi di prevedere delle misure compensative, unicamente per il
personale [dell'Autorità Istante] assunto prima del aprile 2020 e limitatamente per
il periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2020 e l'adozione dell'orientamento ora
delineato»;
con successiva adunanza del gg/mm/aaaa, il Consiglio ha disposto di «1.
riconoscere al personale assunto precedentemente all'aprile 2020 e fino al 1° ottobre
2024 la quota di IFR maturata; 2. Adottare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, il
computo legato al TFR a tutto il personale, anche assunto precedentemente all'aprile
2020, senza opzione per l'IFR [...] e, per quanto riguarda il personale assunto
precedentemente all'aprile 2020, con l'aggiunta di misure compensative, capaci di
equilibrare il minore ammontare del trattamento pensionistico, che verranno concordate
con le organizzazioni sindacali».
Nella predetta delibera è altresì ritenuto che:
«pur nel rispetto dei criteri previsti in [Autorità ALFA], l'esborso economico
sostenuto per effetto dell'opzione per il regime IFR debba avvenire sulla base
delle somme effettivamente accantonate anno per anno dall'[Autorità Istante], senza
corresponsione al personale interessato di interessi o altri rendimenti comunque
denominati, che conseguentemente comporta una riduzione del 30% dell'IFR»;
«opportuno, anche al fine di favorire il raggiungimento di un accordo con le
organizzazioni sindacali, destinare le somme accantonate fino al 31 dicembre 2024 sulla
base della delibera n. [zz del gg/mm/aaaa] a favore, per quanto di rispettiva spettanza,
del personale posto in quiescenza nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2024 e di quello che andrà in pensione successivamente così da riconoscere
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allo stesso un trattamento migliorativo rispetto a quello ordinariamente previsto
da [l'Autorità Istante] (ossia l'IFR decurtato del 30% [...]), a titolo di compensazione
per il fatto che al personale dell'Autorità è riconosciuto un diverso regime di quiescenza
a decorrere dal 1 gennaio 2020, potendo per il periodo precedente riconoscersi
unicamente quanto maturato presso l'INPS, sulla base del regime applicabile fino al 31
dicembre 2019».
Tanto premesso, nella delibera è stato stabilito che «al personale in servizio
alla data del 7.4.2020 che opti per il regime del TFR + fondo di previdenza
complementare, sarà corrisposta una contribuzione al fondo [...]. Per il personale
in servizio tra il 01/01/2020 e il 31/12/2024, sarà prevista una compensazione pari
alla differenza tra l'IFR calcolato secondo la nota prot. [xz del gg/mm/aaaa] (ndr:
vale a dire l'importo tabellare ''al 100%'' previsto da [l'Autorità ALFA] per i propri
dipendenti) con riferimento alla retribuzione al 31/12/2024 e il TFR dello stesso periodo
01/01/202031/12/2024».
Nella medesima delibera viene, inoltre, stabilito che «al personale in servizio
alla data del 07/04/2020, che opti per il regime di IFR si applicheranno le modalità di
calcolo indicate al punto 2) a partire dal 1/01/2020 e fino alla data di collocamento in
quiescenza, con una compensazione, esclusivamente per il periodo di servizio compreso
tra il 01/01/2020 e il 31/12/2024, pari alla differenza tra l'ammontare di quanto dovuto
in virtù dell'applicazione della nota prot. [xz del gg/mm/aaaa] (ndr: vale a dire l'importo
tabellare ''al 100%'' previsto da [l'Autorità ALFA] per i propri dipendenti) e le somme
calcolate secondo le modalità di cui al punto 2 alla data del 31/12/2024 (ndr: vale a
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dire l'importo pari al ''70%'' di quello previsto sulla base dei tabellari [dell'Autorità
ALFA] per i propri dipendenti)».
Come risulta anche dalle premesse della delibera, le suddette misure
compensative sono previste esclusivamente in favore del personale assunto
precedentemente all'aprile 2020 e limitatamente al periodo di servizio 20202024, con la
finalità di neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale dei dipendenti.
Considerate le finalità e le modalità di determinazione delle suddette misure
compensative, si ritiene che le stesse rientrino tra le indennità equipollenti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, da assoggettare a tassazione separata ai sensi
del successivo articolo 19, comma 2bis, del medesimo Testo unico.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per
effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante
ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa
qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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La tassazione separata di cui all'articolo 19, comma 2-bis del TUIR si applica alle indennità equipollenti, alle somme di fine rapporto e alle prestazioni previdenziali, rappresentando un istituto fondamentale per commercialisti e consulenti che gestiscono TFR, IFR e trattamenti di quiescenza. Questo regime è rilevante anche per le indennità di buonuscita, le somme risarcitorie da cessazione del rapporto e le compensazioni per modifiche normative del sistema previdenziale, con particolare attenzione alla riduzione forfettaria e al calcolo dell'aliquota media.
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