Ampliamento concessione aeroportuale – Somma corrisposta dal nuovo concessionario al concessionario uscente – Ex articolo 703 del Codice della Navigazione – Regime IVA
Qual è il regime IVA applicabile al rimborso corrisposto dal nuovo concessionario aeroportuale al concessionario uscente per l'acquisizione anticipata di opere non amovibili?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il rimborso pagato da ALFA SPA a BETA SPA per l'acquisizione dell'Hangar N è soggetto a IVA con aliquota ordinaria, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente. Sebbene la Società lo qualificasse come "mero indennizzo" escluso da IVA, l'Amministrazione rileva che esiste un nesso sinallagmatico: il pagamento è corrisposto in cambio dell'obbligazione del concessionario uscente di rilasciare anticipatamente i beni a favore di ENAC. La somma rappresenta quindi il corrispettivo per una prestazione (l'anticipato rilascio delle opere), non un semplice indennizzo privo di causa economica. L'articolo 703 del Codice della Navigazione disciplina il "rimborso" del valore contabile residuo non ammortizzato, termine che il legislatore utilizza consapevolmente per distinguerlo da un indennizzo generico. Nel caso concreto, il contribuente accetta il pagamento per ottenere l'assegnazione dei beni e sfruttarne l'utilità residua, configurando così una transazione economica imponibile IVA.
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Riferimento normativo
Ampliamento concessione aeroportuale – Somma corrisposta dal nuovo concessionario al concessionario uscente – Ex articolo 703 del Codice della Navigazione – Regime IVA - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 226/2025
OGGETTO: Ampliamento concessione aeroportuale – Somma corrisposta dal nuovo
concessionario al concessionario uscente – Ex articolo 703 del Codice
della Navigazione – Regime IVA
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA SPA (di seguito anche ''Istante'', ''Società'' o ''Contribuente'') riferisce di:
essere l'attuale gestore di un aeroporto;
aver chiesto l'ampliamento della concessione in essere con l'assegnazione
di un hangar aggiuntivo. Detto hangar è stato costruito da BETA SPA (in breve,
''Concessionario uscente'' ) su una porzione di terreno demaniale dell'aeroporto gestito
dall'Istante. Una volta ultimato, il Concessionario uscente ne ha ottenuto la gestione in
concessione;
aver ottenuto l'assegnazione di questo hangar;
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di dover corrispondere al Concessionario uscente l'indennizzo previsto
dall'articolo 703 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)
pari al valore netto contabile residuo di detto immobile, determinato a seguito di perizia
in circa euro 3 milioni . Tale importo, ad oggi, non è stato ancora corrisposto.
L'Istante chiede chiarimenti in merito al regime Iva da applicare a questa somma.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che l'importo in commento sia escluso da IVA in quanto non
rappresenta né il corrispettivo di una cessione di beni, né di una prestazione di servizi
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (d'ora in poi, ''Decreto Iva'').
Richiamando alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella risposta
a interpello n. 848 del 2021 in materia di credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi, l'Istante ritiene che la somma da lui dovuta al Concessionario
uscente sia un mero indennizzo, la cui causa è rinvenibile direttamente nel rapporto di
concessione e la cui funzione è quella di ristabilire l'equilibrio economicofinanziario tra
le parti (i.e. Concessionario uscente e quello subentrante).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso in base alle informazioni e ai documenti forniti dal
Contribuente, qui assunti acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, restando
impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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Per quanto qui di interesse, si ricorda che per l'articolo 703 del Codice della
navigazione «Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale
appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga
a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo
Stato.
(...)
Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha
l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non
diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli
impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal
concessionario uscente con proprie risorse (n.d.r. enfasi aggiunta), inseriti nel contratto
di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro,
al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, (...).
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime
aeroportuale, realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse e
destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale (n.d.r. enfasi aggiunta),
come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio
dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso, salvo
che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata
autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto
funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali
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spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria
(n.d.r. enfasi aggiunta),.
(...)
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa
prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di
rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato
delle opere non amovibili (n.d.r. enfasi aggiunta), come indicato nei periodi precedenti
riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al
presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di
valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate».
A differenza di quanto sostenuto dal Contribuente, questa disposizione non
qualifica come ''indennizzo'' la somma dovuta al Concessionario uscente. Il legislatore
definisce tale somma come rimborso e ne determina sia l'ammontare, sia i soggetti tenuti
al relativo pagamento. L'ammontare è fissato in misura pari al «valore contabile residuo
non ammortizzato delle opere non amovibili» e va pagata dallo Stato, in caso di scadenza
naturale della concessione, oppure dal concessionario subentrante, in caso di cessazione
anticipata della precedente concessione. Nessun rimborso è ovviamente dovuto quando
l'opera non amovibile è completamente ammortizzata, essendo priva di utilità residua.
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello, con l'ausilio dei
documenti esibiti in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, si osserva che:
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1. a giugno 2022, l'Istante chiede l'ampliamento del perimetro della sua
concessione con l'aggiunta di ulteriori hangar, gestiti da altri operatori;
2. a maggio 2023, , a integrazione della richiesta di cui al punto 1, la Società
chiede un ulteriore ampliamento del perimetro della concessione di cui è già titolare con
l'aggiunta dell'Hangar N (costruito da BETA SPA) e dell'area di parcheggio antistante
al fine di ''aumentare l'attrattività del nostro aeroporto offrendo all'utenza aeronautica
una struttura stabile di manutenzione aeromobili, anche in considerazione delle esigenze
dell'operatore aereo (Gamma) insediatosi di recente presso il nostro aeroporto'';
3. a giugno 2023, arriva il nulla osta all'ampliamento a condizione che il
Contribuente accetti di rimborsare a BETA SPA il valore residuo contabile non
ammortizzato dell'aviorimessa in commento, pari a circa euro 3 milioni;
4. a giugno 2023, l'Istante accetta di accollarsi il pagamento di questo rimborso,
confermando altresì l'utilità di acquisire questi beni;
5. a luglio 2023 avviene l'assegnazione alla Società dell'''l'Hangar N... e
l'area di parcheggio antistante'', a fronte della formale ''accettazione (n.d.r. da parte
del Contribuente) dell'obbligo di rimborsare a BETA SPA il valore residuo non
ammortizzato;...'', senza alcuna modifica del canone di concessione pagato dall'Istante
che resta dunque immutato;
6. a marzo 2025, la Società concede i beni in subconcessione a GAMMA SRL e
DELTA SRL, società del Gruppo di cui fa parte anche il Concessionario uscente.
Ricostruita in questi termini, la fattispecie, seppur complessa, non può dirsi
connotata dall'assenza di un nesso sinallagmatico.
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Il Contribuente accetta di pagare la somma pattuita per ottenere l'assegnazione
dei beni in questione al fine di sfruttarne l'utilità residua.
Tale assegnazione presuppone la cessazione anticipata del rapporto tra ENAC e
BETA SPA . È infatti ENAC che assegna alla Società l'Hangar N unitamente all'area di
parcheggio antistante ma ciò è possibile solo se detto ente ne riacquista previamente la
disponibilità da BETA SPA .
Quanto a dire che la somma di circa euro 3 milioni è pagata dall'Istante al
Concessionario uscente a fronte del rilascio anticipato da parte di quest'ultimo dei beni
in commento a favore di ENAC (rectius, obbligazione di fare).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, si ritiene dunque che l'importo
in questione vada assoggettato a IVA, con aliquota ordinaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il regime IVA su rimborsi e indennizzi in materia di concessioni aeroportuali si applica secondo l'articolo 703 del Codice della Navigazione e gli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972 (Decreto IVA). Commercialisti e consulenti fiscali devono valutare se la somma corrisposta costituisce corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi, oppure un mero indennizzo escluso da IVA, analizzando il nesso sinallagmatico e la causa economica della transazione tra concessionario uscente e subentrante.
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