Regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54 del Tuir
Un professionista può escludere dal reddito imponibile i rimborsi chilometrici addebitati analiticamente al cliente, oppure deve assoggettarli a ritenuta d'acconto?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 2025, la normativa fiscale ha modificato il trattamento dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi e professionisti. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i rimborsi spese concorrono alla formazione del reddito professionale solo se sono "addebitate analiticamente" al committente, cioè comprovate da documentazione che dimostri effettivamente la spesa sostenuta e la sua riferibilità all'incarico. Nel caso specifico dei rimborsi chilometrici calcolati su base parametrica (chilometri × tariffa pattuita), senza documentazione di spese effettive (come scontrini carburante o tracciamenti), l'Agenzia ritiene che non sussista l'analiticità richiesta. Pertanto, questi rimborsi concorrono al reddito imponibile e devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto del 20% secondo l'articolo 25 del DPR 600/1973. La ratio della norma è evitare che somme incassate dal professionista, pur non rappresentando un incremento reale di reddito, sfuggano alla tassazione attraverso meccanismi di rimborso forfettario.
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Riferimento normativo
Regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54 del Tuir - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 270/2025
OGGETTO: Regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al
committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
– articolo 54 del Tuir
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante è un professionista che dichiara:
di aver emesso nel 2025 una fattura nei confronti della società cliente relativa
a «Compensi per prestazioni professionali di consulenza [...]» e «Rimborso spese
chilometriche, calcolato analiticamente sulla base di [...] km × € [...]/km = € [...],
assoggettato a IVA al 22%»;
che il rimborso delle spese chilometriche in parola è stato «Concordato
preventivamente con il committente; [...] Calcolato secondo parametri oggettivi
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(chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita); [...] Distinto in fattura dalle
prestazioni professionali».
In sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante
rappresenta, altresì, che:
i citati «parametri oggettivi» con cui è stato calcolato il rimborso chilometrico
sono «documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte»;
«I tragitti, le sedi di lavoro, gli orari di attività e i chilometri percorsi indicati nel
suddetto prospetto sono veritieri e integralmente riferibili allo svolgimento dell'incarico
conferito dalla società»;
«La distanza percorsa per ciascuna giornata di attività è verificabile tramite
strumenti di mappatura stradale (es. Google Maps) e, per alcuni tragitti autostradali,
mediante il tracciamento storico del Telepass intestato al sottoscritto»;
«Il criterio di € [...]/km [...] risulta coerente con i valori di riferimento
generalmente adottati per i rimborsi chilometrici in ambito professionale».
Ciò posto, l'Istante chiede:
se «Il rimborso spese chilometrico analiticamente addebitato [...], pur in
assenza di giustificativi fiscali di terzi, debba essere escluso dall'assoggettamento a
ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 600/1973»;
«Qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenza dei
chilometri percorsi e parametri di calcolo oggettivi, si chiede conferma che non sia
necessaria l'esibizione di ulteriori giustificativi (es. scontrini carburante) per beneficiare
dell'esclusione prevista dall'art. 54, comma 2, lett. b), TUIR».
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
la determinazione del reddito di lavoro autonomo modificato dall'articolo 5, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 stabilisce che «Il
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra
tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta
in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute
nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel
presente articolo e negli altri articoli del capo V [...]».
Il successivo comma 2 del citato articolo 54 del TUIR prevede che «Non
concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: [...] b) rimborso delle
spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e
addebitate analiticamente in capo al committente».
Specularmente, il successivo articolo 54ter, rubricato ''Rimborsi e riaddebiti'',
dispone, al comma 1, che «Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non
sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto
previsto nel presente articolo».
In merito alla decorrenza delle citate disposizioni, l'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 192 del 2024 stabilisce in linea generale, al comma 1, che «Le disposizioni
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dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti
a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto» (i.e. dal periodo d'imposta 2024).
Tuttavia, con specifico riguardo alle spese di cui al citato articolo 54, comma 2,
lettera b), «sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e
addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite
a titolo di rimborso delle medesime», il comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto
legislativo n. 192 del 2024 dispone che «Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria
[...] continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo
e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54
del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche
apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette
somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», rinviando, di fatto,
l'entrata in vigore delle modifiche normative al periodo d'imposta 2025.
Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 192 del 2024,
pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, viene precisato che:
«con il presente decreto si dà attuazione alla delega secondo i seguenti principi
direttivi: [...] il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta
in relazione all'attività artistica o professionale (c.d. criterio di ''onnicomprensività'',
analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo); [...]
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l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di
rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità
delle medesime spese dal reddito dell'esercente l'arte o la professione (n. 2.1), primo
periodo)»;
«A fronte del principio di onnicomprensività sancito nel comma 1 dell'articolo
54, il successivo comma 2 prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito
delle somme percepite a titolo di: [...] b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente
arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo
al committente»;
«Per quanto concerne i rimborsi spese di cui alla lettera b), la loro esclusione
dal concorso alla formazione del reddito dà attuazione al criterio direttivo di cui
al n. 2.1), primo periodo, dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega.
Nella relazione illustrativa viene chiarito che si intende in tal modo superare ''la
criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche
l'ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che
sono da quest'ultimo rimborsate'', dovendosi ritenere che ''il contrasto di interessi
tra il detto committente e l'artista o il professionista è sufficiente a disincentivare
possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla
formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo.''. A questi
ultimi fini, il comma 1 del nuovo articolo 54ter prevede l'indeducibilità delle spese
rimborsate e riaddebitate di cui alle richiamate lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo
54 dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei
successivi commi da 2 a 5 del medesimo articolo 54ter con riferimento alle spese non
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rimborsate da parte del committente. Per effetto della nuova disciplina, viene pertanto
eliminata l'attuale criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che,
seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del
suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle
somme rimborsate analiticamente dal committente. Con la citata lettera b) del comma 2
dell'articolo 54, i rimborsi analitici, ad esempio, delle spese di viaggio, trasporto, vitto e
alloggio diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di
lavoro autonomo, non concorrendo dette somme alla formazione del reddito sia dal lato
attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) sia dal
lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso)».
In sostanza, dunque, l'irrilevanza, ai fini della determinazione del reddito di
lavoro autonomo, delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute
dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico è subordinata alla
condizione che le stesse siano addebitate analiticamente in capo al committente.
In tale contesto, si ritiene che l'analiticità dell'addebito sussista qualora le
spese siano effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento
dell'incarico professionale e indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi
spettanti. Le spese in questione devono essere, altresì, comprovate da idonea
documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta
riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e
correttezza, che implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al
fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi
rappresentare per il professionista una ''forma'' di compenso.
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Ciò in linea con la finalità delle disposizioni in commento volte, tra l'altro, ad
eliminare «l'attuale criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che,
seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del
suo reddito imponibile».
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che il «Rimborso spese
chilometriche», commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita»,
non rappresenti un rimborso di spese ''addebitate analiticamente'' nel senso sopra
prospettato e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi
del citato articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi
fini, delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico.
Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà
essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'Irpef prevista, per i
redditi di lavoro autonomo, dall'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti
acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di
controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 9354001/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e l'articolo 54-ter disciplinano l'esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei rimborsi spese analiticamente addebitati, in correlazione con la ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25 DPR 600/1973. Commercialisti e professionisti devono distinguere tra rimborsi documentati (con giustificativi di terzi) e rimborsi parametrici, poiché solo i primi beneficiano dell'esclusione dalla formazione del reddito e dell'inapplicabilità della ritenuta, mentre i secondi rimangono imponibili e soggetti a tassazione ordinaria.
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