Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 9680917/2014

Imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

La comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società è soggetta all'imposta di bollo oppure beneficia dell'esenzione prevista per le imprese?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la comunicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di società – introdotta dalla legge di bilancio 2025 e disciplinata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 179/2012 – beneficia dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008. Questa esenzione, originariamente riservata alle sole imprese, viene estesa agli amministratori (amministratore unico, amministratore delegato o presidente del consiglio di amministrazione) sulla base di una lettura logico-sistematica della normativa. L'Agenzia motiva questa interpretazione considerando che sia l'impresa che gli amministratori perseguono le medesime finalità di comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura con la pubblica amministrazione, e che l'articolo 16, comma 6, è inserito in una norma dedicata alla "riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese". L'esenzione opera esclusivamente per le comunicazioni dei domicili digitali degli amministratori individuati dalla norma e non si applica a comunicazioni che contengono ulteriori contenuti o provengono da soggetti diversi da quelli obbligati.

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Riferimento normativo

Imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 67/2026 OGGETTO: imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Istante richiamando l'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 rappresenta che lo stesso «ha modificato l'articolo 5, comma 1, del D.L. 179/2012 estendendo l'obbligo di dotarsi di domicilio fiscale (PEC)­ già previsto per le imprese individuali e società­ anche ad alcune categorie di amministratori di società». Ha precisato anche che «la normativa è stata ulteriormente oggetto di intervento ad opera dell'articolo 13, commi 3 e 4 del D.L. 159/2025, attualmente in fase di conversione, che ha delimitato l'obbligo di domicilio digitale personale a coloro che nelle società rivestono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di presidente del consiglio di amministrazione». Pagina 2 di 8 L'Istante, «al fine di garantire certezza operativa e uniformità nella gestione delle pratiche presso il Registro delle imprese», chiede alla scrivente se la comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società, introdotta dall'articolo 1, comma 860, della legge di bilancio 2025 e disciplinata attraverso l'articolo 5, comma 1,del d.l n. 179 del 2012 come modificato dal d.l. n. 159 del 2025, sia soggetta all'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972 oppure se possa beneficiare dell'esenzione prevista per l'analoga comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale delle imprese come disposta dall'articolo 16, comma 6, del d.l. del 29 novembre 2008, n.185. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante «ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo non possa trovare applicazione anche per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori poiché l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (e dei diritti di segreteria) contenuta nell'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. riguarda il domicilio digitale proprio dell'impresa.». Al riguardo evidenzia che «il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota del 12.03.2025 (prot. 0043836) afferma che la disposizione sopra richiamata è testualmente riferita alla sola iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dell'impresa. Il Ministero però abbraccia una interpretazione estensiva della norma a favore di un'esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria anche per la comunicazione della PEC degli amministratori». Pagina 3 di 8 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Preliminarmente si osserva che l'articolo 16, comma 6, del decreto­legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che «Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n­ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria». L'articolo 5, comma 1, del decreto­legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha esteso il descritto obbligo di cui al richiamato articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2009 circa l'indicazione del proprio domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria anche «alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane». Il predetto articolo 5, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012 è stato modificato dall'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025­ 2027», estendendo il richiamato obbligo di indicazione del domicilio digitale anche «agli amministratori di imprese costituite in forma societaria». Pagina 4 di 8 Il citato articolo 5, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012 è stato oggetto di ulteriore modifica ad opera dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legge del 31 ottobre 2025, n. 159 ed attualmente stabilisce che «L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto­legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto­legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico». Da quanto sopra discende che l'obbligo di cui al citato articolo 16, comma 6, a seguito dell'estensione disposta dalla legge di bilancio 2025 e dalla legge n. 159 del 2025, ora viene imposto anche «all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria». Con riferimento all'imposta di bollo si osserva preliminarmente che la disciplina di detto tributo è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. Pagina 5 di 8 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». Relativamente agli atti indicati nella Tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 1, comma 1­ter, è dovuta l'imposta di bollo per le «Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto a) se presentate da ditte individuali Euro 17,50 b) se presentate da società di persone Euro 59,00 c) se presentate da società di capitali Euro 65,00». Tenuto conto di quanto sopra, la comunicazione del domicilio digitale al registro delle imprese, effettuata a seguito della presentazione di un'istanza, in linea di principio, rientra nel perimetro di applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi del predetto articolo 1 della Tariffa. Tuttavia, con riferimento alla comunicazione del domicilio digitale da parte delle imprese costituite in forma societaria rileva la disposizione di cui al richiamato articolo 16, comma 6 del d.l. n. 185 del 2008 che prevede una specifica esenzione ai fini dell'imposta di bollo. Al riguardo, con riferimento al richiamato articolo 16, comma 6, con la risoluzione del 5 luglio 2013, n. 45/E era stato chiarito che «il regime di esenzione disposto da detta disposizione per le iscrizioni dell'indirizzo PEC da parte delle imprese societarie debba trovare applicazione anche con riferimento alle iscrizioni richieste dalle imprese individuali». Pagina 6 di 8 In merito all'obbligo, recentemente introdotto, di comunicazione del domicilio digitale da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, come individuati nell'articolo 5, comma 1 d.l. n. 179 del 2012, non viene prevista un'analoga disposizione di esenzione. Al riguardo, nel Dossier dei lavori parlamentari a corredo della legge di bilancio 2025, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 860, modificativo del predetto articolo 5, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012, è stato evidenziato che «Secondo la relazione tecnica la disposizione di cui al comma 860 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico, il comma 860 modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria. La ratio della presente norma che, per l'appunto, estende l'obbligo di PEC per gli amministratori di società è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale». Occorre, altresì, evidenziare che l'articolo 16, comma 6, del decreto­legge 29 novembre 2008, n. 185, risulta sistematicamente inserito in un articolo dal titolo «Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese». Ciò posto, in una lettura logico­sistematica delle disposizioni sopra citate è possibile ritenere applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al citato articolo Pagina 7 di 8 16, comma 6 anche alla comunicazione del proprio domicilio digitale da parte degli amministratori indicati nell'articolo 5, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012. A tal fine assume rilievo sia la ratio della modifica normativa di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione, uniformare l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese e favorire l'integrazione nel sistema digitale nazionale e sia la circostanza che la ulteriore formalità della comunicazione del proprio domicilio digitale da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, per come disciplinata, deve essere posta in essere per mezzo di un atto che sostanzialmente non si diversifica da quelli per cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 16, comma 6, ultimo periodo, del decreto­legge n. 185 del 2008. Inoltre, tenuto conto del contesto normativo di settore, una diversa soluzione determinerebbe l'esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo dell'iscrizione e delle variazioni del domicilio digitale (indirizzo PEC) dell'impresa, ma non per le medesime comunicazioni relative al domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori delle società, nonostante queste ultime rispondano alle medesime finalità di ufficialità, tracciamento e sicurezza della comunicazione tra le imprese e la PA, come emerge dal richiamato Dossier. Premesso quanto sopra, in conclusione, si ritiene che per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell'impresa e le eventuali successive variazioni, soggette all'obbligo di comunicazione introdotto dal citato articolo 5, comma 1, del decreto­legge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operi l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al più volte citato l'articolo Pagina 8 di 8 16, comma 6, del decreto­legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Si precisa che tale esenzione opera con esclusivo riferimento alle sole comunicazioni dei domicili digitali degli amministratori individuati nel predetto articolo 5, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012. Diversamente, la richiamata esenzione di cui al predetto articolo 16, comma 6 non è applicabile alle comunicazioni che, oltre all'indicazione del domicilio digitale da parte degli amministratori, abbiano anche ulteriori contenuti e alle comunicazioni del proprio domicilio digitale da parte di soggetti diversi da quelli puntualmente indicati nel predetto articolo 5, comma 1, non soggetti all'obbligo previsto nell'articolo 16, comma 6 del d.l. n. 185 del 2008. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto. Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM (firmato digitalmente)

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L'imposta di bollo secondo il DPR 642/1972 si applica normalmente alle domande presentate al registro delle imprese, ma l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008 prevede un'esenzione per le comunicazioni di domicilio digitale. Commercialisti e consulenti aziendali devono distinguere tra l'esenzione per la PEC dell'impresa e quella per la PEC degli amministratori, considerando anche le modifiche introdotte dal decreto-legge 159/2025 e dalla legge di bilancio 2025 in materia di obblighi di comunicazione al registro delle imprese.

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