Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni alle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione alla introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta di consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.
LEGGE n. 10/1973
# LEGGE 16 febbraio 1973, n. 10
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni alle tabelle dei prezzi
dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, in relazione alla introduzione dell'imposta
sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta di consumo
del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e
delle pietrine focaie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 , concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 , e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie, con le seguenti modificazioni: All'articolo 4, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "È altresì abolito, a far data dal primo gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali. Entro la detta data si provvederà, con legge, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico" Nell'allegato F, nella quarta colonna intitolata imposta sul valore aggiunto le cifre: 442, 680 e 838, sono sostituite dalle cifre: 453, 679 e 849. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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