Che autorizza i Comuni di Cherasco e di Villastellone a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella, e quello di Flecchia a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario. (6100103R)
Quali autorizzazioni concedeva il Regio Decreto 103/1861 ai Comuni di Cherasco, Villastellone e Flecchia in materia di gabelle e contribuzioni?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 103/1861 era una norma storica del Regno d'Italia che autorizzava tre comuni piemontesi a gestire autonomamente la riscossione di tributi locali. Nello specifico, i Comuni di Cherasco e Villastellone potevano riscuotere direttamente i diritti di gabella (imposte su merci e transazioni commerciali), mentre il Comune di Flecchia era autorizzato a coprire il pagamento del suo canone gabellario attraverso una sovraimposta applicata alle contribuzioni dirette già esistenti. Si trattava di disposizioni particolari che concedevano a questi enti locali strumenti tributari specifici per finanziare le loro attività. Questa norma rappresenta un esempio delle molteplici autorizzazioni speciali che caratterizzavano il sistema tributario italiano nel periodo post-unitario, quando ancora non esisteva un'uniformità normativa nazionale. La disposizione è stata completamente abrogata dalla Legge 7 aprile 2025, n. 56, perdendo quindi ogni rilevanza pratica contemporanea.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 17 luglio 1861, n. 103
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 103/1861
# REGIO DECRETO 17 luglio 1861, n. 103
## Che autorizza i Comuni di Cherasco e di Villastellone a riscuotere in
via d'esercizio i diritti di gabella, e quello di Flecchia a
provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al
pagamento del suo canone gabellario. (6100103R)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56 ))
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Il Regio Decreto 103/1861 riguarda diritti di gabella, sovraimposta alle contribuzioni dirette e canone gabellario, istituti tributari locali tipici dell'amministrazione comunale nel Regno d'Italia. Sebbene storicamente superato, rappresenta un precedente di autonomia tributaria comunale e di autorizzazioni speciali per la riscossione di tributi, concetti ancora rilevanti nella moderna disciplina dell'autonomia finanziaria degli enti locali.
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