Decisione di esecuzione (UE) 2026/1902 del Consiglio, del 28 luglio 2026, che autorizza l’Irlanda ad applicare aliquote d’accisa ridotte al gasolio commerciale utilizzato come propellente da taluni operatori del trasporto su strada, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Quali sono le aliquote d'accisa ridotte che l'Irlanda può applicare al gasolio commerciale per i trasportatori su strada secondo la Decisione UE 2026/1902?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2026/1902 autorizza l'Irlanda ad applicare aliquote d'accisa ridotte sul gasolio commerciale utilizzato come carburante dai trasportatori su strada, in deroga ai livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva 2003/96/CE. L'autorizzazione è stata concessa in risposta alla crisi energetica derivante dalla situazione geopolitica in Medio Oriente, che ha causato aumenti significativi dei prezzi dei carburanti. Le aliquote ridotte sono: 0,25185 EUR per litro fino al 31 agosto 2026 e 0,31689 EUR per litro dal 1° settembre al 30 settembre 2026. Queste riduzioni vengono applicate attraverso un sistema di rimborsi nell'ambito del regime irlandese di sconti sul gasolio. La misura è strettamente temporanea e limitata al 30 settembre 2026, con possibile cessazione anticipata qualora il Consiglio introduca nuovi livelli minimi di tassazione. L'obiettivo è fornire sollievo economico alle imprese di trasporto e alle famiglie colpite dall'aumento dei costi energetici, mantenendo un equilibrio con gli obiettivi ambientali dell'Unione.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1902 del Consiglio, del 28 luglio 2026, che autorizza l’Irlanda ad applicare aliquote d’accisa ridotte al gasolio commerciale utilizzato come propellente da taluni operatori del trasporto su strada, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/1902 of 28 July 2026 authorising Ireland to apply reduced rates of excise duty to commercial gas oil used as propellant by certain road transport operators, pursuant to Article 19 of Directive 2003/96/EC
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1902
31.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1902 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2026
che autorizza l’Irlanda ad applicare aliquote d’accisa ridotte al gasolio commerciale utilizzato come propellente da taluni operatori del trasporto su strada, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(
1
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Nelle settimane precedenti l’adozione della presente decisione, gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, che hanno inciso sulle catene di approvvigionamento del petrolio e dei prodotti petroliferi a livello mondiale, hanno innescato forti e persistenti aumenti dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti energetici. Tali incrementi hanno avuto notevoli effetti negativi sulle famiglie, in particolare sui consumatori vulnerabili, e sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, mettendo così a grave rischio la coesione sociale, la stabilità economica e il corretto funzionamento del mercato interno.
(2)
Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha riconosciuto la natura straordinaria della situazione nel mercato dell’energia e le sue implicazioni macroeconomiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi dei combustibili e delle relative componenti di costo sui costi di produzione dell’energia elettrica e ha sottolineato in particolare la necessità di una risposta coordinata dato che il conflitto in Medio Oriente ha un impatto immediato sui prezzi dell’energia per i cittadini e le imprese europee.
(3)
Le accise fissate dalla direttiva 2003/96/CE contribuiscono al costo finale dei prodotti energetici forniti all’interno dell’Unione. Una riduzione delle accise al di sotto dei livelli minimi di tassazione fissati da tale direttiva può attenuare alcuni degli aumenti dei costi dell’energia cui attualmente fanno fronte gli Stati membri.
(4)
Le flessibilità previste dalla direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati membri, entro limiti definiti, di ridurre l’onere fiscale su specifici prodotti energetici in modo mirato e temporaneo. In considerazione della natura eccezionale e urgente della situazione attuale, è necessario prevedere flessibilità specifiche e limitate nel tempo che mirano esplicitamente ad attenuare l’impatto dello shock dei prezzi dell’energia.
(5)
Le riduzioni temporanee della tassazione di determinati prodotti energetici possono fornire un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese, mediante la riduzione diretta dei prezzi per gli utenti finali. Nella situazione attuale, tali riduzioni straordinarie potrebbero costituire uno strumento opportuno e necessario per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche dello shock dei prezzi dell’energia.
(6)
Con lettere del 20 maggio 2026 e del 1
o
luglio 2026 le autorità irlandesi hanno chiesto l’autorizzazione, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare, sotto forma di rimborsi, aliquote d’accisa ridotte sul gasolio commerciale utilizzato come propellente in particolare nei settori del trasporto di merci su strada e del trasporto di passeggeri mediante autobus.
(7)
Attraverso tali rimborsi, che l’Irlanda effettuerebbe nell’ambito del suo regime di sconti sul gasolio a tal fine istituito, l’aliquota d’accisa effettiva sul gasolio commerciale utilizzato come propellente per i trasportatori su strada qualificati si ridurrebbe a 0,25185 EUR al litro fino al 31 agosto 2026 e a 0,31689 EUR al litro dal 1
o
settembre 2026 al 30 settembre 2026. Tali aliquote effettive sono inferiori ai livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.
(8)
Secondo le autorità irlandesi, l’applicazione di tali aliquote d’accisa ridotte mira ad attenuare l’impatto dell’incremento del prezzo del gasolio derivante dalla situazione geopolitica e che incide direttamente o, attraverso effetti di secondo impatto, indirettamente sia sulle famiglie che sulle imprese.
(9)
L’autorizzazione richiesta è stata esaminata dalla Commissione e si ritiene improbabile che possa ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Tenuto conto della sua breve durata e delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica, unitamente a un prezzo di mercato del petrolio eccezionalmente elevato, la deroga richiesta è ritenuta adeguata e proporzionata alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE e in particolare la politica ambientale dell’Unione, e l’imperativo di emergenza di garantire l’accessibilità economica dell’energia per le imprese e le famiglie.
(10)
È pertanto opportuno autorizzare l’Irlanda ad applicare temporaneamente aliquote d’accisa ridotte, inferiori ai livelli minimi di imposizione dell’Unione, al gasolio commerciale utilizzato come propellente da persone o entità ammissibili ai rimborsi nel quadro del regime irlandese di sconti sul gasolio.
(11)
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per non pregiudicare i futuri sviluppi del quadro giuridico vigente, è tuttavia opportuno disporre che tale autorizzazione cessi di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili qualora il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di imposizione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio utilizzato come carburante per motori con cui tale autorizzazione non fosse adeguata.
(12)
Allo stesso tempo, riduzioni fiscali non mirate comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che l’autorizzazione concessa dalla presente decisione rimanga rigorosamente limitata nel tempo.
(13)
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Irlanda è autorizzata ad applicare le seguenti riduzioni delle aliquote inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE ai trasportatori su strada che utilizzano gasolio commerciale utilizzato come propellente, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo:
a)
0,25185 EUR per litro di gasolio, per il periodo compreso tra la data di notifica della presente decisione e il 31 agosto 2026;
b)
0,31689 EUR per litro di gasolio, per il periodo compreso tra il 1
o
settembre 2026 e il 30 settembre 2026.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2026.
Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio utilizzato come carburante per motori ai quali l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse adeguata, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 4
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1902/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2026/1902 riguarda le accise su prodotti energetici, le deroghe ai livelli minimi di tassazione e le misure fiscali temporanee autorizzate dal Consiglio secondo l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Consulenti fiscali e operatori del trasporto devono considerare questa normativa per comprendere le riduzioni d'accisa, i rimborsi fiscali e le flessibilità previste dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.
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